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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr.
Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1215 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta a sentenza all'udienza del 14.01.2025, vertente
TRA
, C.F.: rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tersea Guada- Parte_1 C.F._1
gnuolo e Roberto Battimelli;
parte opponente
E
in p.l.r.p.t., P. I.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Controparte_1 P.IVA_1
Andrea Ornati;
Parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo RGAC 236\22.
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello
svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dal Sig. Parte_1
il quale proponeva opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, evidenziando in via principale, la nullità del decreto ingiuntivo.
Resisteva parte opposta.
Con ordinanza del 12.03.24 il giudice proponeva alle parti ex art. 185 bis c.p.c. accordo conciliativo che veniva accettato.
All'udienza del 14.01.25, il Giudice tratteneva in decisione la causa sulla scorta della ratifica del proposto accordo conciliativo.
La cessazione della materia del contendere, benché non disciplinata dal codice di rito, è una forma di definizione del processo applicabile ogniqualvolta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, ovvero per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (Cass., SS.UU. n. 1048/2000 ex multis).
Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi.
Nel caso di specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese e competenze di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del giudice monocratico dott. Marino REDA,
definitivamente decidendo sulla domanda proposta dal Sig. , così provvede: Parte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. Spese compensate;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme, il 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda