Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3745 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
15/03/1964, residente in [...], 63/7 16032 CAMOGLI ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BARBAGELATA PAOLO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , natA a CHIAVARI (GE), il Controparte_1 C.F._3
24/07/1974, residente in [...], 63/7 16032 CAMOGLI ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. NORELLI GIOVANNA (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONVENUTA
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
separazione personale dalla moglie alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che nelle more del procedimento le parti hanno trovato un accordo ed hanno depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CHIAVARI (GE) il 24/09/2022, ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
i vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
Per_1
2. la Signora rilascerà nella piena e libera disponibilità del Signor Controparte_1
l'immobile sito in Camogli, al Corso Mazzini, civ. 63 int. 7 (di proprietà Parte_1
dello stesso Signor , con gli arredi ed i corredi ivi contenuti e nello stesso Parte_1
stato di manutenzione in cui si trovava all'inizio della convivenza matrimoniale, entro e non oltre il termine essenziale del 15 settembre 2024;
3. al momento della restituzione dell'immobile, ed alla condizione essenziale del rispetto del termine previsto al punto che precede, il Signor corrisponderà alla Parte_1
Signora quale acconto sull'importo pattuito a titolo di “una tantum”, Controparte_1
l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), importo che la Signora si Controparte_1
impegna ad accettare a tale stesso esatto titolo, quale acconto sul maggior pattuito;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2022, Numero 40, Parte I) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni