Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
itta al n. 2858/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CARBONE IGINIO MARIO Parte 1
Ricorrente
nfronti di
CP 1, con l'avv. FLORIO FABRIZIA
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento Il ricorrente ha chi ndanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione. e
L'CP 1 ha contest avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso a, stante che l'attuale quadro patologico determina la necessità di as l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, da Persona 1 periodo in cui, si rendono più evidenti le difficoltà globali da cui è affetto il ricorrente.
II CTU ha così concluso: "insufficienza renale cronica stadio G4: patologia cronica dell'apparato renale caratterizzata da una ridotta funzionalità dello stesso;
nel caso in esame ascrivibile allo stadio IV (range 1-5) e solo parzialmente controllata da terapia medica;
cardiopatia dilatativa in portatore di ICD bi-ventricolare: patologia dell'apparato cardiocircolatorio sostenuta da alterazioni del ritmo cardiaco e da insufficiente funzione di pompa dell'attività ventricolare;
nel caso in esame oggetto di impianto di PM bi-ventricolare; attualmente gravata da complicanze emodinamiche e solo parzialmente compensata da terapia medica;
artrosi poliarticolare: patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare caratterizzata da riduzione della motilità dei segmenti interessati;
nel caso in esame estrinsecantesi a livello del rachide in toto e
malattia di Parkinson: patologia degenerativa del SNC caratterizzata dalla triade sintomatologica tremore, ipertono e bradicinesia;
nel caso in esame esordita circa due anni fa, evoluta progressivamente in senso peggiorativo (attuale stadio IV° secondo Hoen e Yhar) e responsabile insieme con la patologia osteoarticolare della limitazione della motilità globale rilevata durante la valutazione (vedi certificazioni neurologiche su citate); cardiopatia ischemico-ipertensiva: patologia dell'apparato cardiocircolatorio sostenuta da elevati valori di pressione arteriosa e da ridotto flusso ematico attraverso l'albero coronarico;
nel caso in esame oggetto di sostituzione valvolare aortica;
attualmente gravata da moderate complicanze emodinamiche e solo parzialmente adeguatamente compensata da terapia medica;
invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua nello svolgimento dei normali atti della vita quotidiana;
la decorrenza di tale riconoscimento dal gennaio 2024, epoca presunta del peggioramento del quadro clinico generale e di quello neurologico in particolare in particolare determinate per il diritto al beneficio."
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), pe 'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere demandato all' CP 1 e il pagamento della prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' Pt_2 . In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
initivamente pron ndo sul ricorso proposto Il Giudice, visto l'art. Parte 1 nei confronti dell' CP_1, così provvede: in data 04.03.2024 da
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrent dennità di accompagnamento con decorrenza da GENNAIO 2024 e condanna l' CP_1 al pagamento della prestazione oltre interessi o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di io.
3. Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU liquidate con decreto.
Lecce, li 22.05.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo