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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1094/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria IO AR Presidente
Dott. CE Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/04/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]38 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BIROLLA CRISTINA MARIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]38 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BIROLLA CRISTINA MARIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 19/09/1987 (atto n. 42, P. 2, S. A, anno 1987).
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Nessun assegno di mantenimento verrà versato reciprocamente a favore dell'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autonomi.
3. Nessun bene in comune tra le parti pertanto tutti i rapporti economici sono definiti;
4. I coniugi con la sottoscrizione del ricorso rinunciano a comparire all'udienza dando consenso alla sostituzione con note scritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le parti hanno poi chiesto che, trascorso il termine di legge, la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Trieste il 19/09/1987;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
CE Ajello Gloria IO AR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria IO AR Presidente
Dott. CE Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/04/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]38 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BIROLLA CRISTINA MARIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]38 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BIROLLA CRISTINA MARIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 19/09/1987 (atto n. 42, P. 2, S. A, anno 1987).
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Nessun assegno di mantenimento verrà versato reciprocamente a favore dell'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autonomi.
3. Nessun bene in comune tra le parti pertanto tutti i rapporti economici sono definiti;
4. I coniugi con la sottoscrizione del ricorso rinunciano a comparire all'udienza dando consenso alla sostituzione con note scritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le parti hanno poi chiesto che, trascorso il termine di legge, la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Trieste il 19/09/1987;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
CE Ajello Gloria IO AR