Articolo 5 della Legge 19 marzo 1983, n. 72
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 marzo 1983
Art. 5.
La rivalutazione puo' essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge o nel successivo. Deve essere altresi' annotata nell'inventario del relativo esercizio. Se la rivalutazione viene effettuata con le modalita' previste dall'articolo 3, deve essere eseguita in una sola volta.
Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, ivi comprese quelle relative all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto nel quale viene eseguita.
Le societa' che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre 1982, indipendentemente da quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile , possono approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983.
Entrata in vigore il 24 marzo 1983
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