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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/09/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2581 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BARONE IOLANDA
e
(C.F. , rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avvocato GABELLA SILVIA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_2 pronunciare la separazione personale tra loro, unione celebrata in PARMA (PR) in Per_ data 30/04/2005, dalla quale in data 23/12/2008 è nata la figlia .
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate con alcune modifiche in esse contenute;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nata a [...] Parte_1
(PR) il 16/01/1969) e (nato a [...] il Parte_2
25/03/1962) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e nelle note depositate in data 11/09/2025 non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
PARMA (PR) il 16/01/1969) e (nato a Parte_2
ROMA (RM) il 25/03/1962) che hanno contratto matrimonio in data
30/04/2005 a PARMA, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del
Comune di PARMA, atto n. 40 – Parte II – serie A, Anno 2005;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti di cui alle note scritte depositate in data 11/09/2025, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PARMA
pagina 2 di 3 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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