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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/07/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 994 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], c.f.:
, domiciliato in Messina, via L. Manara, 69, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Maria Cristina Coscia (c.f.: ) CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende per mandato in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ( e di fax: 0906513382; Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(c.f. ), residente a [...]
Salvo, n. 40/B, elettivamente domiciliata in Messina alla via Pietro Castelli,
n. 216, presso lo studio dell'Avv. Francesco Genovese (c.f.
– pec: C.F._4 Email_2
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 14.03.2025, premesso che, in data Parte_1
28.07.1986, aveva contratto, a RC (ME), matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, con che da Controparte_1
tale unione era nata, il 06.12.1989, una figlia di nome , ormai Per_1
maggiorenne, coniugata ed indipendente;
che, sin dall'inizio, la convivenza coniugale non era stata felice;
che, in data 31.10.2023, il Tribunale di
Messina aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, stabilendo a favore della un assegno di mantenimento CP_1
dell'importo di € 800,00; che prima dell'inizio del giudizio di separazione egli aveva introdotto giudizio di nullità matrimoniale presso il Tribunale ecclesiastico metropolitano che con sentenza del 30.06.2023 aveva accolto la domanda per grave difetto di discrezione di giudizio di entrambe le parti;
che il tribunale ecclesiastico di appello di Siracusa con decreto del
24.05.2024 aveva confermato la prima sentenza ed il giudizio era ancora pendente davanti al Tribunale della Rota Romana;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che non vi erano i presupposti per riconoscere alla n assegno divorzile posto che egli era in stato di quiescenza CP_1
dal 2016 e percepiva una pensione mensile di € 4.200,00, da cui occorreva detrarre la somma mensile di € 891,20 per un prestito contratto per dei lavori di ristrutturazione della casa di abitazione, e la ulteriore somma di €
890,00 mensili per una cessione del quinto effettuata per affrontare le esigenze del nuovo nucleo familiare da lui costituito, nel quale era nata in
2 data 22.11.2022 una figlia;
che la bitava la casa coniugale, CP_1
di cui era nuda proprietaria la figlia, e svolgeva la professione di avvocato, collaborando con il noto studio dell'avv. Rosario TRIMARCHI;
che la era sempre stata economicamente autonoma e non aveva in CP_1
alcun modo contribuito alla carriera del marito, avendo deciso, pochi anni dopo il matrimonio, di lasciare la casa coniugale;
che la CP_1
aveva intrapreso un giudizio di scioglimento della comunione de residuo, ottenendo la metà dei risparmi che lui aveva accumulato durante l'arco della sua vita lavorativa e coniugale;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 08/14.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 10.06.2025, si costituiva che Controparte_1
aderiva alla richiesta di pronuncia di divorzio, ma chiedeva in via riconvenzionale l'attribuzione di un assegno divorzile, evidenziando che il aveva, nel ricorso introduttivo, disconosciuto l'innegabile Pt_1
contributo da lei fornito nella conduzione della famiglia, che si era disgregata solo per sua colpa. Osservava che, in realtà, il trattamento di quiescenza del era pari a € 5.100,00 mensili, che la cessione del Pt_1
quinto pari a € 890,00 era stata già presa in considerazione in sede di separazione e che l'ulteriore prestito contratto nel mese di marzo 2024 di €
70.000,00 con rate mensile di € 891,20 era, verosimilmente, detraibile, in quanto i lavori di ristrutturazione edilizia, per i quali era stato richiesto, erano stati effettuati con il beneficio del superbonus 110%. Evidenziava, poi, che dall'epoca della separazione, alla luce della documentazione prodotta, il aveva beneficiato di un apprezzabile aumento Pt_1
reddituale e non doveva sostenere oneri per soddisfare l'esigenza abitativa,
3 potendo fruire di una unità immobiliare concessa in comodato dalla sua attuale compagna. Osservava che ella aveva potuto far fronte alle necessità della casa e della figlia solo grazie all'aiuto dei propri genitori e che proprio grazie all'impegno da lei profuso nella gestione della figlia il marito era riuscito a raggiungere il grado di generale. Evidenziava che lei aveva percepito, nell'anno 2023, un reddito lordo di € 22.152,00 e nell'anno 2022 un reddito lordo di € 16.020,00 e, proprio in considerazione del divario esistente nella situazione economica delle parti, le era stato riconosciuto in sede di separazione un assegno di € 800,00 mensili che, con gli aggiornamenti ISTAT, aveva raggiunto l'importo di € 900,00 mensili.
Rilevava, inoltre, che l'assegno divorzile, nella dedotta situazione, svolgeva anche una funzione assistenziale, tenuto conto del fatto che il marito aveva preteso il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per il godimento della casa coniugale, in quanto egli era titolare del 50 % dell'usufrutto, e che lei aveva dovuto contrarre un prestito di € 30.000,00, per sostenere delle spese per cure odontoiatriche. Chiedeva, pertanto, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile di importo non inferiore ad €
900,00, importo corrispondente all'attuale assegno di separazione.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
20.06.2025 il ricorrente contestava le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto della domanda di assegno divorzile. Con memoria ex art. 473 bis
.17 comma 2 c.p.c. depositata il 30.06.2025 la resistente chiedeva l'ammissione di prova per interpello e di prova per testi. Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c. depositata il 04.07.2025 il ricorrente eccepiva l'inconducenza e superfluità dei mezzi istruttori chiesti dalla controparte e, in subordine, l'ammissione di prova del contrario.
4 All'udienza del 10.07.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, ma la conciliazione non riusciva. Alla medesima udienza il procuratore di parte ricorrente chiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c.
l'emissione di sentenza non definitiva sullo stato delle persone con la continuazione del procedimento solo per la definizione delle ulteriori domande. Il procuratore di parte resistente aderiva alla suddetta domanda ed il Giudice delegato, all'esito della discussione orale, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da un anno sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 2026/2023 del 31.10.2023, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, in data
22.11.2021, per l'espletamento del tentativo di conciliazione, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi
5 riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a RC UL (ME), il
28.07.1986, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al numero 6 parte 2 serie A anno 1986.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalle parti, avendo entrambe le parti chiesto che la causa prosegua per la loro definizione. Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14.03.2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a RC UL (ME), il 28.07.1986, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al numero 6 parte 2 serie A anno 1986, tra nato a [...] Parte_1
il 20/07/1960 e nata a [...] il Controparte_1
07/12/1960;
6 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di RC UL
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA per l'ulteriore corso alla già fissata udienza del
26.09.2025 ore 11,00; riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 11/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 994 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], c.f.:
, domiciliato in Messina, via L. Manara, 69, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Maria Cristina Coscia (c.f.: ) CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende per mandato in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ( e di fax: 0906513382; Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(c.f. ), residente a [...]
Salvo, n. 40/B, elettivamente domiciliata in Messina alla via Pietro Castelli,
n. 216, presso lo studio dell'Avv. Francesco Genovese (c.f.
– pec: C.F._4 Email_2
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 14.03.2025, premesso che, in data Parte_1
28.07.1986, aveva contratto, a RC (ME), matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, con che da Controparte_1
tale unione era nata, il 06.12.1989, una figlia di nome , ormai Per_1
maggiorenne, coniugata ed indipendente;
che, sin dall'inizio, la convivenza coniugale non era stata felice;
che, in data 31.10.2023, il Tribunale di
Messina aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, stabilendo a favore della un assegno di mantenimento CP_1
dell'importo di € 800,00; che prima dell'inizio del giudizio di separazione egli aveva introdotto giudizio di nullità matrimoniale presso il Tribunale ecclesiastico metropolitano che con sentenza del 30.06.2023 aveva accolto la domanda per grave difetto di discrezione di giudizio di entrambe le parti;
che il tribunale ecclesiastico di appello di Siracusa con decreto del
24.05.2024 aveva confermato la prima sentenza ed il giudizio era ancora pendente davanti al Tribunale della Rota Romana;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che non vi erano i presupposti per riconoscere alla n assegno divorzile posto che egli era in stato di quiescenza CP_1
dal 2016 e percepiva una pensione mensile di € 4.200,00, da cui occorreva detrarre la somma mensile di € 891,20 per un prestito contratto per dei lavori di ristrutturazione della casa di abitazione, e la ulteriore somma di €
890,00 mensili per una cessione del quinto effettuata per affrontare le esigenze del nuovo nucleo familiare da lui costituito, nel quale era nata in
2 data 22.11.2022 una figlia;
che la bitava la casa coniugale, CP_1
di cui era nuda proprietaria la figlia, e svolgeva la professione di avvocato, collaborando con il noto studio dell'avv. Rosario TRIMARCHI;
che la era sempre stata economicamente autonoma e non aveva in CP_1
alcun modo contribuito alla carriera del marito, avendo deciso, pochi anni dopo il matrimonio, di lasciare la casa coniugale;
che la CP_1
aveva intrapreso un giudizio di scioglimento della comunione de residuo, ottenendo la metà dei risparmi che lui aveva accumulato durante l'arco della sua vita lavorativa e coniugale;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 08/14.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 10.06.2025, si costituiva che Controparte_1
aderiva alla richiesta di pronuncia di divorzio, ma chiedeva in via riconvenzionale l'attribuzione di un assegno divorzile, evidenziando che il aveva, nel ricorso introduttivo, disconosciuto l'innegabile Pt_1
contributo da lei fornito nella conduzione della famiglia, che si era disgregata solo per sua colpa. Osservava che, in realtà, il trattamento di quiescenza del era pari a € 5.100,00 mensili, che la cessione del Pt_1
quinto pari a € 890,00 era stata già presa in considerazione in sede di separazione e che l'ulteriore prestito contratto nel mese di marzo 2024 di €
70.000,00 con rate mensile di € 891,20 era, verosimilmente, detraibile, in quanto i lavori di ristrutturazione edilizia, per i quali era stato richiesto, erano stati effettuati con il beneficio del superbonus 110%. Evidenziava, poi, che dall'epoca della separazione, alla luce della documentazione prodotta, il aveva beneficiato di un apprezzabile aumento Pt_1
reddituale e non doveva sostenere oneri per soddisfare l'esigenza abitativa,
3 potendo fruire di una unità immobiliare concessa in comodato dalla sua attuale compagna. Osservava che ella aveva potuto far fronte alle necessità della casa e della figlia solo grazie all'aiuto dei propri genitori e che proprio grazie all'impegno da lei profuso nella gestione della figlia il marito era riuscito a raggiungere il grado di generale. Evidenziava che lei aveva percepito, nell'anno 2023, un reddito lordo di € 22.152,00 e nell'anno 2022 un reddito lordo di € 16.020,00 e, proprio in considerazione del divario esistente nella situazione economica delle parti, le era stato riconosciuto in sede di separazione un assegno di € 800,00 mensili che, con gli aggiornamenti ISTAT, aveva raggiunto l'importo di € 900,00 mensili.
Rilevava, inoltre, che l'assegno divorzile, nella dedotta situazione, svolgeva anche una funzione assistenziale, tenuto conto del fatto che il marito aveva preteso il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per il godimento della casa coniugale, in quanto egli era titolare del 50 % dell'usufrutto, e che lei aveva dovuto contrarre un prestito di € 30.000,00, per sostenere delle spese per cure odontoiatriche. Chiedeva, pertanto, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile di importo non inferiore ad €
900,00, importo corrispondente all'attuale assegno di separazione.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
20.06.2025 il ricorrente contestava le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto della domanda di assegno divorzile. Con memoria ex art. 473 bis
.17 comma 2 c.p.c. depositata il 30.06.2025 la resistente chiedeva l'ammissione di prova per interpello e di prova per testi. Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c. depositata il 04.07.2025 il ricorrente eccepiva l'inconducenza e superfluità dei mezzi istruttori chiesti dalla controparte e, in subordine, l'ammissione di prova del contrario.
4 All'udienza del 10.07.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, ma la conciliazione non riusciva. Alla medesima udienza il procuratore di parte ricorrente chiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c.
l'emissione di sentenza non definitiva sullo stato delle persone con la continuazione del procedimento solo per la definizione delle ulteriori domande. Il procuratore di parte resistente aderiva alla suddetta domanda ed il Giudice delegato, all'esito della discussione orale, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da un anno sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 2026/2023 del 31.10.2023, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, in data
22.11.2021, per l'espletamento del tentativo di conciliazione, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi
5 riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a RC UL (ME), il
28.07.1986, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al numero 6 parte 2 serie A anno 1986.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalle parti, avendo entrambe le parti chiesto che la causa prosegua per la loro definizione. Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14.03.2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a RC UL (ME), il 28.07.1986, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al numero 6 parte 2 serie A anno 1986, tra nato a [...] Parte_1
il 20/07/1960 e nata a [...] il Controparte_1
07/12/1960;
6 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di RC UL
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA per l'ulteriore corso alla già fissata udienza del
26.09.2025 ore 11,00; riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 11/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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