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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9166 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8657/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 8657/2024 R.G.,
e vertente
tra
, C.F. , elett.te dom.to in Poz- Parte_1 C.F._1 zuoli (NA) alla via Campi Flegrei n. 50, presso lo studio dell'Avv. Stefania RO-
SCIANO, C.F. , e dell'avv. Simona NOTARO, C.F. C.F._2
, giusta procura come in atti;
C.F._3
- Opponente
contro
(già ) in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n.
63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale e nu- mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
REA n. 420580, PI autorizzata all'esercizio P.IVA_1 P.IVA_2
dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
21/06/2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico ap- Controparte_2
partenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordina- mento di e per essa quale mandataria, giusta procura spe- Controparte_2 ciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. Persona_1
1
15678 in data 09/12/2020, la con sede legale in Controparte_3
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già cambio di denominazio- CP_4 ne avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165, ca- pitale sociale interamente versato Euro 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA P.IVA_3
n. 432072, PI autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con P.IVA_2
provvedimento della Banca d'Italia in data 09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, so- cietà con socio unico appartenente al Gruppo Controparte_1 CP_2
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di in
[...] Controparte_2 persona della procuratrice Dott.ssa , nata a [...] Controparte_5
(TV) il 21 novembre 1981 (C.F. ), giusta procura rila- C.F._4 sciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, Persona_1
rep. n.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n.
22089 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Maria GHIA, C.F.
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costitu- C.F._5
zione in giudizio, la quale ai fini della presente procedura, elegge domicilio pres- so e nello studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1 -
20122 Milano (MI);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 14.10.25.
Per D'UR OB: “si riporta a tutti i propri scritti difensivi, alle memorie
171 ter cpc e alle note depositate telematicamente chiedendone l'integrale acco- glimento. In particolare si fa rilevare che l'esperimento della mediazione non ha avuto esito positivo. In via principale si eccepisce l'inefficacia del decreto in- giuntivo opposto in quanto lo stesso è stato notificato tardivamente ossia ben 7 mesi dopo la pubblicazione e pertanto oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art 644 cpc. Impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opposto nonché le avverse memorie 171 ter cpc perché prive di fondamen- to di fatto e di diritto. Pertanto si chiede che l'On.le Giudicante voglia dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Qualora il Giudice ritenga la causa
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matura per la decisione chiede rinvio ai sensi dell'art 189 coc con la rinuncia dei termini..”
Per : “si riporta al paragrafo 4 della comparsa di ri- Controparte_3
sposta e ribadisce come l'opponente non sia riuscita a fornire prova della vessa- torietà delle clausole contenute nel contratto oggetto del presente giudizio. Ed infatti, nella specie non v'è chi non veda come sia presente sia il richiamo alle clausole vessatorie, sia la doppia sottoscrizione (cfr. doc. 3 del fascicolo monito- rio). Del resto, come si rileva dalla semplice visione del contratto di finanzia- mento, l'odierno opponente ha apposto la propria doppia sottoscrizione. Nel contratto in esame, pertanto, non è presente nemmeno una clausola che
l'opponente non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Tanto ribadito, chiede rinvio per la decisione, con termini ex artt. 189 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4806/2023 emesso dal Tribunale di Na- poli, in data 22.7.23, e notificato in data 11.8.23-28.2.24, su ricorso di
[...]
(nel prosieguo, “ ”) in qualità di mandataria di CP_3 CP_3 [...]
(nel prosieguo “ ”) con il quale è stato ingiunto a Controparte_1 CP_1
di pagare entro quaranta giorni dalla notifica la somma di € Parte_1
11.092,94, oltre interessi legali e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese ge- nerali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto n. 800002535934 stipulato dall'ingiunto con
[...]
(nel prosieguo “ ”). Il credito è stato oggetto di ces- Controparte_6 CP_7 sione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha disconosciuto la documentazione Pt_1
prodotta in copia ed eccepito la nullità del decreto per mancanza dei requisiti ol- tre che per indeterminatezza dell'oggetto e mancanza di prova del credito. Ha ec- cepito l'inefficacia dello stesso perché notificato oltre il termine. Ha denunciato l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari. Ha eccepito la nullità del con- tratto per difetto di forma. Si è doluto della condotta assunta dall'istituto in fase
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precontrattuale ed eccepito la vessatorietà delle clausole contrattuali. Ha eccepito la nullità del negozio di finanziamento in quanto privo della sottoscrizione di ambo le parti, escludendo che il perfezionamento possa avvenire con la produ- zione in giudizio da parte di soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto sotto- scriverlo. In conseguenza di ciò, ha domandato la ripetizione di quanto indebita- mente pagato. Ha eccepito la nullità delle pattuizioni illecitamente applicate ai rapporti, perché non sottoscritte ai sensi dell'art 117 d. lgs. 385/1993, TUB. Ha denunciato l'applicazione di interessi debitori, valute fittizie, spese e commissio- ni tutte non pattuite. Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito relati- vamente agli interessi debitori maturati, scaduti ed esigibili, ovvero a tutto ciò che la banca opposta percepiva periodicamente (con cadenza infrannuale o an- nuale) per spese, commissioni et similia. Il tutto con vittoria di spese e compe- tenze di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv. Stefania Roscia- no e Simona Notaro, oltre a domandare la condanna della parte opponente alle spese di lite ex art 96.
Costituitosi in giudizio, ha respinto l'eccezione di inefficacia del CP_3 credito avendo tempestivamente avviato e coltivato il procedimento notificatorio
(avvenuta in data 11.8.23); ed in ogni caso sostenendo che ciò non impedirebbe comunque una pronuncia sulla fondatezza del diritto di credito. Ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento avversario in quanto generico, strumentale e non argomentato, presentando, in via subordinata, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c Ha concluso nel senso che la documentazione depositata in sede monitoria è del tutto idonea a fornire la prova del credito ingiunto. Ha respinto le eccezioni di nullità per difetto di forma e vessatorietà delle clausole negoziale, essendovi doppia sottoscrizione ed informazione precontrattuale. In ogni caso, ha denunciato la mancata prova dei presupposti necessari e sufficienti a provare l'asserita vessatorietà. Ha respinto l'eccezione di nullità per difetto di forma sul presupposto che il requisito sia rispettato se – come nel caso di specie - il contrat- to è redatto per iscritto, è stato sottoscritto dal cliente al quale è consegnata copia.
Ha respinto l'eccezione di prescrizione , depositando una proposta di pagamento avanzata da in relazione al finanziamento n. 800002535934 avente natu- Pt_1
ra di riconoscimento di debito (doc. 3 fasc. opposta) con relativa accettazione ad
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opera dell'istituto in data 3 aprile 2014 (doc. 4 fasc. opposta) e, successivamente, lettera di risoluzione del 12 settembre 2014 (doc. 5 fasc. opposta). Ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa con scambio di memorie, in data 4.12.24 le parti venivano in- vitate a dedurre in ordine alla vessatorietà della clausola determinativa degli inte- ressi moratori e della penale alla luce dell'art. 33 del codice del consumo;
veniva altresì assegnato termine per la procedura di mediazione (verb. negativo deposi- tato in data 29.1.25) e respinta l'istanza volta alla concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Inizialmente rimessa in decisione all'udienza del 24.2.26, in data 29.9.25 que- sta è stata anticipata al 14.10.25 nelle forme della discussione orale ex art. 281sexies cod. proc. civ.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta;
conseguentemen- te, il decreto deve essere revocato.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di inefficacia del decreto per difetto di notifica.
L'art. 644 cod. proc. civ., che importa la perdita di efficacia del decreto nel ca- so di omessa notifica tempestiva, trova applicazione anche nel caso di specie in quanto sebbene la prima notificazione sia stata tempestiva - la lettura del ricorso e del decreto depositati nel fascicolo monitorio, rendono evidente che l'opposta effettuava un primo tentativo di notifica tempestiva già nell'agosto 2023 (decreto emesso in data 22.7.23), la quale non andava a buon fine, sebbene il timbro po- stale non sia chiaramente leggibile, la consegna del plico per la notifica è vero- similmente avvenuta l'11 agosto 2023, ossia entro i termini per la notifica;
e ciò quand'anche volesse ritenersi la notifica effettuata in data 22 agosto 2023, nel mese di agosto, vi è sospensione dei termini processuali - successivamente,
l'opposta provvedeva ad un secondo tentativo a mezzo UNEP, che questa volta sortiva esito positivo, perfezionandosi la notifica solo in data 28.2.24 a mani del- la madre del destinatario.
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In ogni caso è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordina- rio ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statui- re sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione anche in caso di eventuale tardività della notifica del decreto, senza che ciò escluda la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale (Cass. civ.,
13 giugno 2013, n. 14910). Pertanto, anche quando il decreto sia notificato tardi- vamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposi- zione, il giudice adito è in ogni caso tenuto a decidere il merito della pretesa cre- ditoria fatta valere con il procedimento monitorio, eventualmente dichiarando l'inefficacia dell'ingiunzione (Cass., n. 3908/2016).
Venendo al merito, occorre ricordare che nell'ambito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di sca- denza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n.
13533/2001; Cass. n. 826/2015).
L'opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo provve- duto al deposito di copia del contratto n. 800002535934 stipulato dall'ingiunto con (doc. 3 fasc. monitorio), estratto conto (doc. 9 fasc. monitorio) e CP_7 lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione contenente contestuale intima- zione di pagamento (doc. 7 e 8 fasc. monitorio), proposta di pagamento n.
ST017492 (doc. 3 fasc. opposta) del 28.2.14, sua accettazione del 3.4.14 (doc. 4)
e risoluzione del 12.9.14 (doc. 5). è stata altresì depositata la documentazione volta a provare le vicende circolatorie del credito sino alla titolarità in capo all'opposta (doc. 4, 5, 6 fasc. monitorio) unitamente alla lista dei crediti ceduti
(fasc. opposta).
È inammissibile e comunque contrario a buona fede il disconoscimento formu- lato dall'opponente.
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Pur non occorrendo l'uso di formule sacramentali, per la validità del discono- scimento è comunque necessaria una dichiarazione di chiaro e specifico contenu- to che consenta di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione del- la genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ri- dimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicom- prensive (Cass. n. 10326/2014; Cass. n. 23426/2020; Cass. n. 23902/2017). Nulla di ciò è stato dedotto dall'opponente. A ciò si aggiunga che, dalla lettura dei do- cumenti di causa, in particolare dell'estratto conto (doc. 9 fasc. monitorio) e dalla proposta di pagamento risalente al 2014 (doc. 3, 4, 5 fasc. opposta), il discono- scimento appare contrario a buona fede, tenuto conto che il negozio è stato ese- guito dalle parti, avendo adempiuto mediante il pagamento delle rate si- Pt_1 no alla data del 23.2.02 (doc. 9 fasc. monitorio) e successivamente riconosciuto l'esistenza del debito, prestando la propria adesione ad un piano di recupero.
È infondata l'eccezione di nullità del contratto cd. monofirma, riportante uni- camente la sottoscrizione del cliente e non anche dell'istituto di credito, tenuto conto dell'interpretazione finalistica del requisito formale di cui all'art. 117 tub – nel testo allora vigente - giusto quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cass. sez. u n. 898/2018 in materia di contratti d'intermediazione finanziaria ma i cui principi possono applicarsi alla fattispecie in esame).
Il requisito di forma previsto in materia di contratti bancari e finanziari deve infatti essere inteso in senso funzionale e non strutturale, avendo lo scopo di colmare il gap informativo esistente tra le parti, garantendo una piena conoscibi- lità delle condizioni negoziali alla parte debole del rapporto prima della sua sti- pula. L'obiettivo di tutela è ottenuto, oltre che imponendo la forma scritta ad sub- stantiam, stabilendo che un esemplare venga consegnato al cliente. Una volta raggiunto lo scopo della norma con la sottoscrizione e consegna al cliente, la sot- toscrizione dell'istituto di credito non assolve ad alcuna funzione specifica, ben potendo il suo consenso desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cass. sez. u n. 898/2018; cass. 9187/2021).
Esclusa la nullità denunciata, del negozio depositato agli atti, è riportata la di- chiarazione del cliente di aver, contestualmente alla stipula, ricevuto copia con- forme all'originale. Né, alla luce di quanto sopra chiarito, coglie nel segno quan-
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to opposto da secondo cui il negozio non può dirsi perfezionato me- Pt_1
diante produzione in giudizio perché esibito da soggetto diverso dallo stipulante
– cessionario del credito - non venendo in questione un problema di imputabilità dell'atto all'istituto predisponente. Il consenso alla stipula è infatti provato dall'esecuzione del rapporto.
Venendo agli ulteriori motivi di opposizione, l'opponente ha denunciato l'applicazione di voci di costo in assenza di valida pattuizione, denunciandone la natura indebita e domandandone la restituzione. Ha eccepito la nullità per manca- ta indicazione di TAN e TAEG. Ha eccepito la prescrizione degli interessi, es- sendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. Ha denuncia- to l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari. Ha eccepito la vessatorietà delle clausole negoziali in quanto in grado di causare uno squilibrio ai danni del cliente-consumatore.
Occorre premettere che il contratto, alla luce dell'estratto conto in atti, risulta risalente al periodo antecedente l'ingresso dell'euro nella comunità europea.
Invero, la pattuizione contrattuale risulta determinata in Lire italiane. Si legge nel contratto che la rata mensile ammonta ad lire 457.000 per un numero di 36 mensilità per un importo complessivo da restituire di Lire 16.452.000.
Se si considera che il capitale versato in prestito ammonta a Lire 14.250.000 e preso atto dal contratto che l'unica spesa ammonta a Lire 250.000, ne consegue che il quantum richiesto per interessi corrispettivi è la risultante di Lire
16.452.000 (in euro 8496,74) a cui va sottratto il capitale e le spese, quindi Lire
14.250.000 e Lire 250.000. La risultante in termini economici, il valore del tasso corrispettivo, sebbene non indicato in percentuale, è ricavabile per Lire
1.952.000 (in euro 1008,12).
Il Tribunale ritiene che il tasso contrattuale, elemento costitutivo del contratto di mutuo, possa anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto;
come è ovvio, pure le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare ele- menti atti a rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 c.c., l'oggetto della pat- tuizione relativa agli interessi. Deve credersi, in conseguenza, che il TAN del fi- nanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove
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sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto.
Per quanto detto, il tasso contrattuale è comunque determinabile.
Il contratto di cui è causa, sulla base della lettura dell'estratto conto che indica come prima rata la scadenza del 23.7.2001 non è inoltre soggetto all'obbligatoria indicazione del TAEG, riconducibile alla sopravvenuta delibera del Comitato In- terbancario di Vigilanza (CICR) del 4 marzo 2003.
In atti, vi è inoltre riconoscimento del debito del marzo 2014 che interrompe la prescrizione che, in mancanza di prova di comunicazione ricevuta dal debito- re, sarebbe intervenuta nel luglio del 2014 ovvero dopo 10 anni dalla scadenza dell'ultima rata (luglio 2004). Trova infatti applicazione il termine di prescrizio- ne ordinario, trattandosi di un rapporto negoziale di carattere unitario, nel quale,
a fronte dell'erogazione dell'intera somma mutuata, il beneficiario si obbliga a re- stituire la stessa, unitamente agli interessi corrispettivi, mensilmente con rate co- stanti , senza che ciò determini il frazionamento in distinti rapporti obbligatori
(Cass. n. 18951/2013).
Tuttavia, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbliga- zione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si pre- sume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescinder- si sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, è invalido, si è estinto, ovvero che esista a condizioni diverse.
Ciò chiarito, preso atto della nullità di ogni ulteriore addebito contrattuale per commissioni, oneri e spese perché non pattuito, con riguardo agli interessi, trova applicazione l'allora vigente art. 1469-bis cod. civ., contenente la disciplina del- le Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, il cui testo è stato modificato con l'entrata in vigore del codice del consumo introdotto con dlgs 206/2005 (art. 142 cod. cons), nel quale è confluita la relativa normativa, in
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recepimento delle direttive comunitarie volte all'armonizzazione delle disposi- zioni in materia di mercato e tutela dei consumatori.
L'art. 1469bis cod. civ. al n. 6 prevedeva la vessatorietà delle clausole che hanno come effetto di “ imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risar- cimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestante ecces- sivo”.
Appare evidente che l'applicazione del tasso di mora pari al 15% come si leg- ge dall'estratto conto in atti (doc. 9 fasc. monitorio), sia eccessivo e penalizzante, al punto che ha portato al raddoppio del debito a carico del consumatore, in pochi anni. Risulta invero, dall'acquisizione del dm del 23 marzo 2001 di rilevazione del tasso soglia del periodo aprile – giugno 2001, che il tasso soglia ai fini dell'usura fosse pari al 16,44% annuo. Risulta molto vicino al tasso soglia e co- me tale gravemente eccessivo.
La conseguenza della vessatorietà è la completa esclusione degli interessi sul capitale perché laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurispru- denza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non pro- duce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19,
EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice na- zionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compro- mettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stes- se, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in mo- do tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 no- vembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurispru- denza ivi citata).
Alla luce di quanto detto, l'importo va rideterminato limitandolo al solo capi- tale residuo, il quale risulta facilmente individuabile dalla sottrazione al debito
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complessivo, € 8496,74 delle rate il cui importo è indicato in euro, che risultano pagate nell'estratto conto avente valore confessorio perché proveniente dall'opposta, per un totale pari a € 6.580,18. Su tale importo decorrono gli inte- ressi legali dalla data del deposito del ricorso (30.6.23) e sino al soddisfo.
Quanto alle ulteriori contestazioni mosse dall'opponete, sono infondate le ec- cezioni di anatocismo ed usura. Nonostante la rilevabilità d'ufficio, sarebbe stato onere dell'opponente dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, la tipologia di contratto contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento (Cass. n. 19597/2020). Analogamente priva di rilievo l'eccepito ana- tocismo, rispetto al quale, oltre a potersi richiamare quanto previsto dall'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, che detta modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria in deroga al divieto generale previsto dall'art. 1283 cod. civ., occorre ri- levare che il contratto nulla dispone sul punto. Le contestazioni risultano generi- che e prive di indicazioni certe in grado di circoscrivere le modalità con le quali gli asseriti inadempimenti dell'istituto bancario si sarebbero esplicati e in cosa si sostanzierebbero i pregiudizi lamentati;
né può sopperire la richiesta di CTU, considerata la natura di strumento tecnico di ausilio alla decisione e non di mezzo volto a sopperire alle carenze probatorie delle parti (Cass. sez. u n. 3086/2022).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, essendosi accertata la vessatorietà degli interessi moratori e la natura indebita degli importi illegitti- mamente praticati in quanto non pattuiti. Il decreto ingiuntivo deve essere revo- cato e condannato al pagamento del diverso importo emerso in corso di Pt_1 causa.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. richie- sta dall'opponente, non ravvisandosi dolo o colpa grave nella condotta di
contro
- parte.
Nella regolamentazione delle spese di lite, si farà riferimento al principio della soccombenza reciproca con compensazione parziale delle spese di lite al 30% e rimanente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 4806/2023 emesso nei confronti di;
Parte_1
- dichiara la nullità ex art. 1496bis e 1496quinquies cod. civ. della clausola determinativa degli interessi di mora;
- dichiara non dovute le voci di costo non espressamente pattuite;
- condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_3
qualità di mandataria di , dell'importo di € 6.580,18, sul Controparte_1 quale decorrono interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso (30.6.23) e sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 [...]
, in qualità di mandataria di ,che liquida in CP_3 Controparte_1
€ 3700,00, per compenso, oltre IVA e CPA se dovuti e come per legge, e rimborso di spese generali e spese di mediazione se sostenute.
Napoli, 14.10.25
Il Giudice
IE OZ
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 8657/2024 R.G.,
e vertente
tra
, C.F. , elett.te dom.to in Poz- Parte_1 C.F._1 zuoli (NA) alla via Campi Flegrei n. 50, presso lo studio dell'Avv. Stefania RO-
SCIANO, C.F. , e dell'avv. Simona NOTARO, C.F. C.F._2
, giusta procura come in atti;
C.F._3
- Opponente
contro
(già ) in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n.
63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale e nu- mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
REA n. 420580, PI autorizzata all'esercizio P.IVA_1 P.IVA_2
dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
21/06/2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico ap- Controparte_2
partenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordina- mento di e per essa quale mandataria, giusta procura spe- Controparte_2 ciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. Persona_1
1
15678 in data 09/12/2020, la con sede legale in Controparte_3
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già cambio di denominazio- CP_4 ne avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165, ca- pitale sociale interamente versato Euro 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA P.IVA_3
n. 432072, PI autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con P.IVA_2
provvedimento della Banca d'Italia in data 09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, so- cietà con socio unico appartenente al Gruppo Controparte_1 CP_2
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di in
[...] Controparte_2 persona della procuratrice Dott.ssa , nata a [...] Controparte_5
(TV) il 21 novembre 1981 (C.F. ), giusta procura rila- C.F._4 sciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, Persona_1
rep. n.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n.
22089 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Maria GHIA, C.F.
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costitu- C.F._5
zione in giudizio, la quale ai fini della presente procedura, elegge domicilio pres- so e nello studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1 -
20122 Milano (MI);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 14.10.25.
Per D'UR OB: “si riporta a tutti i propri scritti difensivi, alle memorie
171 ter cpc e alle note depositate telematicamente chiedendone l'integrale acco- glimento. In particolare si fa rilevare che l'esperimento della mediazione non ha avuto esito positivo. In via principale si eccepisce l'inefficacia del decreto in- giuntivo opposto in quanto lo stesso è stato notificato tardivamente ossia ben 7 mesi dopo la pubblicazione e pertanto oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art 644 cpc. Impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opposto nonché le avverse memorie 171 ter cpc perché prive di fondamen- to di fatto e di diritto. Pertanto si chiede che l'On.le Giudicante voglia dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Qualora il Giudice ritenga la causa
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matura per la decisione chiede rinvio ai sensi dell'art 189 coc con la rinuncia dei termini..”
Per : “si riporta al paragrafo 4 della comparsa di ri- Controparte_3
sposta e ribadisce come l'opponente non sia riuscita a fornire prova della vessa- torietà delle clausole contenute nel contratto oggetto del presente giudizio. Ed infatti, nella specie non v'è chi non veda come sia presente sia il richiamo alle clausole vessatorie, sia la doppia sottoscrizione (cfr. doc. 3 del fascicolo monito- rio). Del resto, come si rileva dalla semplice visione del contratto di finanzia- mento, l'odierno opponente ha apposto la propria doppia sottoscrizione. Nel contratto in esame, pertanto, non è presente nemmeno una clausola che
l'opponente non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Tanto ribadito, chiede rinvio per la decisione, con termini ex artt. 189 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4806/2023 emesso dal Tribunale di Na- poli, in data 22.7.23, e notificato in data 11.8.23-28.2.24, su ricorso di
[...]
(nel prosieguo, “ ”) in qualità di mandataria di CP_3 CP_3 [...]
(nel prosieguo “ ”) con il quale è stato ingiunto a Controparte_1 CP_1
di pagare entro quaranta giorni dalla notifica la somma di € Parte_1
11.092,94, oltre interessi legali e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese ge- nerali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto n. 800002535934 stipulato dall'ingiunto con
[...]
(nel prosieguo “ ”). Il credito è stato oggetto di ces- Controparte_6 CP_7 sione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha disconosciuto la documentazione Pt_1
prodotta in copia ed eccepito la nullità del decreto per mancanza dei requisiti ol- tre che per indeterminatezza dell'oggetto e mancanza di prova del credito. Ha ec- cepito l'inefficacia dello stesso perché notificato oltre il termine. Ha denunciato l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari. Ha eccepito la nullità del con- tratto per difetto di forma. Si è doluto della condotta assunta dall'istituto in fase
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precontrattuale ed eccepito la vessatorietà delle clausole contrattuali. Ha eccepito la nullità del negozio di finanziamento in quanto privo della sottoscrizione di ambo le parti, escludendo che il perfezionamento possa avvenire con la produ- zione in giudizio da parte di soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto sotto- scriverlo. In conseguenza di ciò, ha domandato la ripetizione di quanto indebita- mente pagato. Ha eccepito la nullità delle pattuizioni illecitamente applicate ai rapporti, perché non sottoscritte ai sensi dell'art 117 d. lgs. 385/1993, TUB. Ha denunciato l'applicazione di interessi debitori, valute fittizie, spese e commissio- ni tutte non pattuite. Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito relati- vamente agli interessi debitori maturati, scaduti ed esigibili, ovvero a tutto ciò che la banca opposta percepiva periodicamente (con cadenza infrannuale o an- nuale) per spese, commissioni et similia. Il tutto con vittoria di spese e compe- tenze di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv. Stefania Roscia- no e Simona Notaro, oltre a domandare la condanna della parte opponente alle spese di lite ex art 96.
Costituitosi in giudizio, ha respinto l'eccezione di inefficacia del CP_3 credito avendo tempestivamente avviato e coltivato il procedimento notificatorio
(avvenuta in data 11.8.23); ed in ogni caso sostenendo che ciò non impedirebbe comunque una pronuncia sulla fondatezza del diritto di credito. Ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento avversario in quanto generico, strumentale e non argomentato, presentando, in via subordinata, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c Ha concluso nel senso che la documentazione depositata in sede monitoria è del tutto idonea a fornire la prova del credito ingiunto. Ha respinto le eccezioni di nullità per difetto di forma e vessatorietà delle clausole negoziale, essendovi doppia sottoscrizione ed informazione precontrattuale. In ogni caso, ha denunciato la mancata prova dei presupposti necessari e sufficienti a provare l'asserita vessatorietà. Ha respinto l'eccezione di nullità per difetto di forma sul presupposto che il requisito sia rispettato se – come nel caso di specie - il contrat- to è redatto per iscritto, è stato sottoscritto dal cliente al quale è consegnata copia.
Ha respinto l'eccezione di prescrizione , depositando una proposta di pagamento avanzata da in relazione al finanziamento n. 800002535934 avente natu- Pt_1
ra di riconoscimento di debito (doc. 3 fasc. opposta) con relativa accettazione ad
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opera dell'istituto in data 3 aprile 2014 (doc. 4 fasc. opposta) e, successivamente, lettera di risoluzione del 12 settembre 2014 (doc. 5 fasc. opposta). Ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa con scambio di memorie, in data 4.12.24 le parti venivano in- vitate a dedurre in ordine alla vessatorietà della clausola determinativa degli inte- ressi moratori e della penale alla luce dell'art. 33 del codice del consumo;
veniva altresì assegnato termine per la procedura di mediazione (verb. negativo deposi- tato in data 29.1.25) e respinta l'istanza volta alla concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Inizialmente rimessa in decisione all'udienza del 24.2.26, in data 29.9.25 que- sta è stata anticipata al 14.10.25 nelle forme della discussione orale ex art. 281sexies cod. proc. civ.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta;
conseguentemen- te, il decreto deve essere revocato.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di inefficacia del decreto per difetto di notifica.
L'art. 644 cod. proc. civ., che importa la perdita di efficacia del decreto nel ca- so di omessa notifica tempestiva, trova applicazione anche nel caso di specie in quanto sebbene la prima notificazione sia stata tempestiva - la lettura del ricorso e del decreto depositati nel fascicolo monitorio, rendono evidente che l'opposta effettuava un primo tentativo di notifica tempestiva già nell'agosto 2023 (decreto emesso in data 22.7.23), la quale non andava a buon fine, sebbene il timbro po- stale non sia chiaramente leggibile, la consegna del plico per la notifica è vero- similmente avvenuta l'11 agosto 2023, ossia entro i termini per la notifica;
e ciò quand'anche volesse ritenersi la notifica effettuata in data 22 agosto 2023, nel mese di agosto, vi è sospensione dei termini processuali - successivamente,
l'opposta provvedeva ad un secondo tentativo a mezzo UNEP, che questa volta sortiva esito positivo, perfezionandosi la notifica solo in data 28.2.24 a mani del- la madre del destinatario.
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In ogni caso è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordina- rio ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statui- re sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione anche in caso di eventuale tardività della notifica del decreto, senza che ciò escluda la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale (Cass. civ.,
13 giugno 2013, n. 14910). Pertanto, anche quando il decreto sia notificato tardi- vamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposi- zione, il giudice adito è in ogni caso tenuto a decidere il merito della pretesa cre- ditoria fatta valere con il procedimento monitorio, eventualmente dichiarando l'inefficacia dell'ingiunzione (Cass., n. 3908/2016).
Venendo al merito, occorre ricordare che nell'ambito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di sca- denza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n.
13533/2001; Cass. n. 826/2015).
L'opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo provve- duto al deposito di copia del contratto n. 800002535934 stipulato dall'ingiunto con (doc. 3 fasc. monitorio), estratto conto (doc. 9 fasc. monitorio) e CP_7 lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione contenente contestuale intima- zione di pagamento (doc. 7 e 8 fasc. monitorio), proposta di pagamento n.
ST017492 (doc. 3 fasc. opposta) del 28.2.14, sua accettazione del 3.4.14 (doc. 4)
e risoluzione del 12.9.14 (doc. 5). è stata altresì depositata la documentazione volta a provare le vicende circolatorie del credito sino alla titolarità in capo all'opposta (doc. 4, 5, 6 fasc. monitorio) unitamente alla lista dei crediti ceduti
(fasc. opposta).
È inammissibile e comunque contrario a buona fede il disconoscimento formu- lato dall'opponente.
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Pur non occorrendo l'uso di formule sacramentali, per la validità del discono- scimento è comunque necessaria una dichiarazione di chiaro e specifico contenu- to che consenta di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione del- la genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ri- dimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicom- prensive (Cass. n. 10326/2014; Cass. n. 23426/2020; Cass. n. 23902/2017). Nulla di ciò è stato dedotto dall'opponente. A ciò si aggiunga che, dalla lettura dei do- cumenti di causa, in particolare dell'estratto conto (doc. 9 fasc. monitorio) e dalla proposta di pagamento risalente al 2014 (doc. 3, 4, 5 fasc. opposta), il discono- scimento appare contrario a buona fede, tenuto conto che il negozio è stato ese- guito dalle parti, avendo adempiuto mediante il pagamento delle rate si- Pt_1 no alla data del 23.2.02 (doc. 9 fasc. monitorio) e successivamente riconosciuto l'esistenza del debito, prestando la propria adesione ad un piano di recupero.
È infondata l'eccezione di nullità del contratto cd. monofirma, riportante uni- camente la sottoscrizione del cliente e non anche dell'istituto di credito, tenuto conto dell'interpretazione finalistica del requisito formale di cui all'art. 117 tub – nel testo allora vigente - giusto quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cass. sez. u n. 898/2018 in materia di contratti d'intermediazione finanziaria ma i cui principi possono applicarsi alla fattispecie in esame).
Il requisito di forma previsto in materia di contratti bancari e finanziari deve infatti essere inteso in senso funzionale e non strutturale, avendo lo scopo di colmare il gap informativo esistente tra le parti, garantendo una piena conoscibi- lità delle condizioni negoziali alla parte debole del rapporto prima della sua sti- pula. L'obiettivo di tutela è ottenuto, oltre che imponendo la forma scritta ad sub- stantiam, stabilendo che un esemplare venga consegnato al cliente. Una volta raggiunto lo scopo della norma con la sottoscrizione e consegna al cliente, la sot- toscrizione dell'istituto di credito non assolve ad alcuna funzione specifica, ben potendo il suo consenso desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cass. sez. u n. 898/2018; cass. 9187/2021).
Esclusa la nullità denunciata, del negozio depositato agli atti, è riportata la di- chiarazione del cliente di aver, contestualmente alla stipula, ricevuto copia con- forme all'originale. Né, alla luce di quanto sopra chiarito, coglie nel segno quan-
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to opposto da secondo cui il negozio non può dirsi perfezionato me- Pt_1
diante produzione in giudizio perché esibito da soggetto diverso dallo stipulante
– cessionario del credito - non venendo in questione un problema di imputabilità dell'atto all'istituto predisponente. Il consenso alla stipula è infatti provato dall'esecuzione del rapporto.
Venendo agli ulteriori motivi di opposizione, l'opponente ha denunciato l'applicazione di voci di costo in assenza di valida pattuizione, denunciandone la natura indebita e domandandone la restituzione. Ha eccepito la nullità per manca- ta indicazione di TAN e TAEG. Ha eccepito la prescrizione degli interessi, es- sendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. Ha denuncia- to l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari. Ha eccepito la vessatorietà delle clausole negoziali in quanto in grado di causare uno squilibrio ai danni del cliente-consumatore.
Occorre premettere che il contratto, alla luce dell'estratto conto in atti, risulta risalente al periodo antecedente l'ingresso dell'euro nella comunità europea.
Invero, la pattuizione contrattuale risulta determinata in Lire italiane. Si legge nel contratto che la rata mensile ammonta ad lire 457.000 per un numero di 36 mensilità per un importo complessivo da restituire di Lire 16.452.000.
Se si considera che il capitale versato in prestito ammonta a Lire 14.250.000 e preso atto dal contratto che l'unica spesa ammonta a Lire 250.000, ne consegue che il quantum richiesto per interessi corrispettivi è la risultante di Lire
16.452.000 (in euro 8496,74) a cui va sottratto il capitale e le spese, quindi Lire
14.250.000 e Lire 250.000. La risultante in termini economici, il valore del tasso corrispettivo, sebbene non indicato in percentuale, è ricavabile per Lire
1.952.000 (in euro 1008,12).
Il Tribunale ritiene che il tasso contrattuale, elemento costitutivo del contratto di mutuo, possa anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto;
come è ovvio, pure le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare ele- menti atti a rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 c.c., l'oggetto della pat- tuizione relativa agli interessi. Deve credersi, in conseguenza, che il TAN del fi- nanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove
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sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto.
Per quanto detto, il tasso contrattuale è comunque determinabile.
Il contratto di cui è causa, sulla base della lettura dell'estratto conto che indica come prima rata la scadenza del 23.7.2001 non è inoltre soggetto all'obbligatoria indicazione del TAEG, riconducibile alla sopravvenuta delibera del Comitato In- terbancario di Vigilanza (CICR) del 4 marzo 2003.
In atti, vi è inoltre riconoscimento del debito del marzo 2014 che interrompe la prescrizione che, in mancanza di prova di comunicazione ricevuta dal debito- re, sarebbe intervenuta nel luglio del 2014 ovvero dopo 10 anni dalla scadenza dell'ultima rata (luglio 2004). Trova infatti applicazione il termine di prescrizio- ne ordinario, trattandosi di un rapporto negoziale di carattere unitario, nel quale,
a fronte dell'erogazione dell'intera somma mutuata, il beneficiario si obbliga a re- stituire la stessa, unitamente agli interessi corrispettivi, mensilmente con rate co- stanti , senza che ciò determini il frazionamento in distinti rapporti obbligatori
(Cass. n. 18951/2013).
Tuttavia, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbliga- zione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si pre- sume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescinder- si sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, è invalido, si è estinto, ovvero che esista a condizioni diverse.
Ciò chiarito, preso atto della nullità di ogni ulteriore addebito contrattuale per commissioni, oneri e spese perché non pattuito, con riguardo agli interessi, trova applicazione l'allora vigente art. 1469-bis cod. civ., contenente la disciplina del- le Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, il cui testo è stato modificato con l'entrata in vigore del codice del consumo introdotto con dlgs 206/2005 (art. 142 cod. cons), nel quale è confluita la relativa normativa, in
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recepimento delle direttive comunitarie volte all'armonizzazione delle disposi- zioni in materia di mercato e tutela dei consumatori.
L'art. 1469bis cod. civ. al n. 6 prevedeva la vessatorietà delle clausole che hanno come effetto di “ imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risar- cimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestante ecces- sivo”.
Appare evidente che l'applicazione del tasso di mora pari al 15% come si leg- ge dall'estratto conto in atti (doc. 9 fasc. monitorio), sia eccessivo e penalizzante, al punto che ha portato al raddoppio del debito a carico del consumatore, in pochi anni. Risulta invero, dall'acquisizione del dm del 23 marzo 2001 di rilevazione del tasso soglia del periodo aprile – giugno 2001, che il tasso soglia ai fini dell'usura fosse pari al 16,44% annuo. Risulta molto vicino al tasso soglia e co- me tale gravemente eccessivo.
La conseguenza della vessatorietà è la completa esclusione degli interessi sul capitale perché laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurispru- denza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non pro- duce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19,
EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice na- zionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compro- mettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stes- se, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in mo- do tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 no- vembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurispru- denza ivi citata).
Alla luce di quanto detto, l'importo va rideterminato limitandolo al solo capi- tale residuo, il quale risulta facilmente individuabile dalla sottrazione al debito
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complessivo, € 8496,74 delle rate il cui importo è indicato in euro, che risultano pagate nell'estratto conto avente valore confessorio perché proveniente dall'opposta, per un totale pari a € 6.580,18. Su tale importo decorrono gli inte- ressi legali dalla data del deposito del ricorso (30.6.23) e sino al soddisfo.
Quanto alle ulteriori contestazioni mosse dall'opponete, sono infondate le ec- cezioni di anatocismo ed usura. Nonostante la rilevabilità d'ufficio, sarebbe stato onere dell'opponente dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, la tipologia di contratto contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento (Cass. n. 19597/2020). Analogamente priva di rilievo l'eccepito ana- tocismo, rispetto al quale, oltre a potersi richiamare quanto previsto dall'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, che detta modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria in deroga al divieto generale previsto dall'art. 1283 cod. civ., occorre ri- levare che il contratto nulla dispone sul punto. Le contestazioni risultano generi- che e prive di indicazioni certe in grado di circoscrivere le modalità con le quali gli asseriti inadempimenti dell'istituto bancario si sarebbero esplicati e in cosa si sostanzierebbero i pregiudizi lamentati;
né può sopperire la richiesta di CTU, considerata la natura di strumento tecnico di ausilio alla decisione e non di mezzo volto a sopperire alle carenze probatorie delle parti (Cass. sez. u n. 3086/2022).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, essendosi accertata la vessatorietà degli interessi moratori e la natura indebita degli importi illegitti- mamente praticati in quanto non pattuiti. Il decreto ingiuntivo deve essere revo- cato e condannato al pagamento del diverso importo emerso in corso di Pt_1 causa.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. richie- sta dall'opponente, non ravvisandosi dolo o colpa grave nella condotta di
contro
- parte.
Nella regolamentazione delle spese di lite, si farà riferimento al principio della soccombenza reciproca con compensazione parziale delle spese di lite al 30% e rimanente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 4806/2023 emesso nei confronti di;
Parte_1
- dichiara la nullità ex art. 1496bis e 1496quinquies cod. civ. della clausola determinativa degli interessi di mora;
- dichiara non dovute le voci di costo non espressamente pattuite;
- condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_3
qualità di mandataria di , dell'importo di € 6.580,18, sul Controparte_1 quale decorrono interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso (30.6.23) e sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 [...]
, in qualità di mandataria di ,che liquida in CP_3 Controparte_1
€ 3700,00, per compenso, oltre IVA e CPA se dovuti e come per legge, e rimborso di spese generali e spese di mediazione se sostenute.
Napoli, 14.10.25
Il Giudice
IE OZ
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