Decreto cautelare 17 novembre 2021
Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 07/07/2025, n. 13258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13258 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13258/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11490/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11490 del 2021, proposto da LO IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DO ET, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli prot. 17797 del 24.09.2021 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato la ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Napoli e dalle graduatorie di Istituto per la classe di concorso ADSS nella parte in cui si pone in rilievo un contrasto con l'ordinanza ministeriale 60/2020 del Ministero dell'Istruzione e atti indicati in ricorso,
-nonché del provvedimento 18528/2021 di stipula di contratti a tempo determinato in favore di altri docenti posizionati in graduatoria in posizione inferiore a quella spettante alla ricorrente;
- nonché, per quanto occorrer possa, per l’annullamento ovvero declaratoria di nullità della nota 25348 del 17.08.2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso,
e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno
- del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, in corso di riconoscimento;
- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Ministero dell’istruzione e del Merito il 15 novembre 2021, depositato il 16 novembre 2021, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli prot. 17797 del 24.09.2021 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato la ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Napoli e dalle graduatorie di Istituto per la classe di concorso ADSS nella parte in cui si pone in rilievo un contrasto con l'ordinanza ministeriale 60/2020 del medesimo Ministero.
2. Il Ministero dell’istruzione si è costituito, depositando documenti.
3. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza n. 7240 del 14 dicembre 2021, ha accolto l’istanza cautelare, ordinando l’integrazione del contraddittorio, che risulta integrato, come da documenti versati in atti il 24 dicembre 2021.
4. L’udienza per la trattazione di merito si è svolta il 18 giugno 2025 e in esito ad essa la causa è passata in decisione.
5. Con il provvedimento impugnato, la ricorrente è stata esclusa dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Napoli, con una motivazione che fa riferimento alla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca numero di protocollo 25.348 del 17 agosto 2021, avente ad oggetto corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili; nella nota si stabilisce che l’eventuale riconoscimento del titolo di studio non comporta la validità del medesimo quale requisito di accesso alle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno.
Pertanto, nell’esercizio del potere di autotutela, l’amministrazione scolastica esclude gli interessati, tra cui l’attuale ricorrente, dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze e dalle corrispondenti graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2021-2022.
Espone parte ricorrente di aver conseguito in Romania, su materia e sostegno, presso l’Università Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures un titolo di specializzazione sul sostegno e di aver presentato il 22 ottobre 2018 domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno al Ministero dell’istruzione nonché di aver presentato il 5 agosto 2020 domanda di inserimento nelle GPS in prima fascia aggiuntiva.
Avverso il provvedimento impugnato parte ricorrente deduce una pluralità di vizi, tra i quali la violazione dell’articolo 7 dell’ordinanza ministeriale 60/2020.
6. Al fine della decisione di merito è necessario ricostruire il quadro giuridico delle disposizioni che regolano la fattispecie controversa.
Si osserva al riguardo che l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter,della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”. L’ordinanza consente pertanto l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede poi la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Il successivo D.M. 51/2021, relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo ed adottato in applicazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020,prevede che “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia poi all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
Come affermato anche recentemente da questo Tribunale (v. tra le altre Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, nn. 969 e 1068 del 20 gennaio 2025) la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consente l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
Le superiori considerazioni sugli atti generali che recano la disciplina della fattispecie producono i loro rivenienti effetti sulla graduatoria impugnata e, di conseguenza, in base a detta disciplina la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, avrebbe dovuto essere inclusa, seppur con riserva, negli elenchi aggiuntivi.
Inoltre, l’esclusione non può legittimamente fondarsi sulla nota del 17 agosto 2021 con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dichiarato che l’eventuale accoglimento delle domande di riconoscimento del titolo “non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento”. Tale nota infatti, in disparte ogni valutazione circa la sua legittimità, ha comunque carattere generico ed indifferenziato, non considera le specifiche posizioni degli istanti né è stata mai comunicata agli interessati; pertanto non può essere intesa quale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento inoltrata dalla ricorrente e non è idonea a far venire meno i presupposti dell’ammissione con riserva (v. analogamente Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 14.091/2022, n. 14090/2022).
7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con i rivenienti effetti sul sopra indicato provvedimento di esclusione della ricorrente.
8. Data la particolarità delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi in motivazione, con i rivenienti effetti sul sopra indicato provvedimento di esclusione della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Favaccio | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO