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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 724/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 724/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 13 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Loretta Deluca
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Brescia (BS) in data 4 ottobre 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brescia, Parte I, N. 202, Anno 2008, e che Per_ dalla loro unione sono nati a Brescia i figli in data 22 giugno 2011, e Per_1 in data 16 dicembre 2012.
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è titolare di un negozio di ottica mentre Pt_2 la sig.ra è dipendente presso il negozio del marito con stipendio mensile di Pt_1
€ 1.500,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso sub docc. 3 e 4).
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis a causa di incomprensioni maturate negli anni e acuitesi nel tempo, e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
- I figli e saranno affidati in via congiunta ai signori Persona_3 Persona_4
e , con collocazione presso la residenza di Parte_2 Parte_1 quest'ultima.
- L'alloggio coniugale, in locazione, sito in Strada De Sèn Pelegrin n. 4, 38035
Moena (TN) resterà in uso esclusivo alla signora la quale si farà Parte_1 carico del relativo canone di locazione. Fintantoché il sig. non Parte_2 trasferirà la propria residenza e continuerà a vivere insieme alla sig.ra Pt_1 ogni spesa relativa all'abitazione sarà sostenuta nella misura del 50% ciascuno.
- Le decisioni di maggior interesse dei figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute e comunque di ogni e altra decisione di particolare importanza saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
- Le parti concordano nello stabilire un ampio diritto di visita in favore del padre, genitore non collocatario, con massima flessibilità da parte della madre rispetto alle giornate di visita.
- Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli nella misura mensile Parte_2 di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) ovvero 600,00 euro a figlio, rivalutabili secondo l'indice ISTAT, la cui somma dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra che sarà Parte_1 successivamente comunicato. Per le modalità di mantenimento dei figli le parti
2 faranno riferimento al Protocollo del Consiglio Nazionale Forense dd. 29.11.2007
(all. 8).
- Le spese straordinarie (es. spese mediche non mutuabili, per attività sportive, di svago, per il tempo libero, extrascolastiche, di vacanza e quant'altro) saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, spese che dovranno in ogni caso essere concordate tra i due genitori se di importo superiore ad euro 200,00.
- I contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano nella misura del 50% a ciascun genitore. Le eventuali quote esentasse per i figli spettano ad entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
- I ricorrenti si dichiarano autosufficienti e di non aver da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rapporti pregressi.
- Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti solidalmente responsabili”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 724/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 13 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Loretta Deluca
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Brescia (BS) in data 4 ottobre 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brescia, Parte I, N. 202, Anno 2008, e che Per_ dalla loro unione sono nati a Brescia i figli in data 22 giugno 2011, e Per_1 in data 16 dicembre 2012.
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è titolare di un negozio di ottica mentre Pt_2 la sig.ra è dipendente presso il negozio del marito con stipendio mensile di Pt_1
€ 1.500,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso sub docc. 3 e 4).
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis a causa di incomprensioni maturate negli anni e acuitesi nel tempo, e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
- I figli e saranno affidati in via congiunta ai signori Persona_3 Persona_4
e , con collocazione presso la residenza di Parte_2 Parte_1 quest'ultima.
- L'alloggio coniugale, in locazione, sito in Strada De Sèn Pelegrin n. 4, 38035
Moena (TN) resterà in uso esclusivo alla signora la quale si farà Parte_1 carico del relativo canone di locazione. Fintantoché il sig. non Parte_2 trasferirà la propria residenza e continuerà a vivere insieme alla sig.ra Pt_1 ogni spesa relativa all'abitazione sarà sostenuta nella misura del 50% ciascuno.
- Le decisioni di maggior interesse dei figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute e comunque di ogni e altra decisione di particolare importanza saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
- Le parti concordano nello stabilire un ampio diritto di visita in favore del padre, genitore non collocatario, con massima flessibilità da parte della madre rispetto alle giornate di visita.
- Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli nella misura mensile Parte_2 di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) ovvero 600,00 euro a figlio, rivalutabili secondo l'indice ISTAT, la cui somma dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra che sarà Parte_1 successivamente comunicato. Per le modalità di mantenimento dei figli le parti
2 faranno riferimento al Protocollo del Consiglio Nazionale Forense dd. 29.11.2007
(all. 8).
- Le spese straordinarie (es. spese mediche non mutuabili, per attività sportive, di svago, per il tempo libero, extrascolastiche, di vacanza e quant'altro) saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, spese che dovranno in ogni caso essere concordate tra i due genitori se di importo superiore ad euro 200,00.
- I contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano nella misura del 50% a ciascun genitore. Le eventuali quote esentasse per i figli spettano ad entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
- I ricorrenti si dichiarano autosufficienti e di non aver da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rapporti pregressi.
- Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti solidalmente responsabili”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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