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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4858/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa SI IN Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AL NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4858 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, pendente tra
DA nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Murru;
C.F._1
ricorrente
e
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Christian Palpacelli;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza:
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della stessa a carico del sig. CP_1 per le motivazioni di cui in premessa;
[...]
pagina 1 di 12 - autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ognuno potrà stabilire la propria residenza ove riterrà più opportuno;
- assegnare la casa coniugale sita in Castelfidardo via Volpi n.48 con tutti i mobili, gli arredi e suppellettili alla ricorrente che ivi vivrà unitamente al figlio minorenne;
- disporre l' affido condiviso del figlio minorenne ai genitori con residenza e collocamento prevalente presso la madre;
- disporre ogni statuizione ritenuta utile e idonea in merito al diritto di visita e di pernotto del padre;
- disporre a carico del Baldi un contributo mensile al mantenimento del figlio minorenne pari ad Euro
300,00= oltre Istat annuale come per legge da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- disporre a carico del il pagamento e il rimborso delle spese straordinarie in favore del figlio CP_1 minorenne come da protocollo del Tribunale di Ancona;
- disporre a carico del il pagamento della somma mensile di Euro 300,00= oltre Istat annuale CP_1 come per legge a titolo di contributo al mantenimento della moglie, tenuto conto delle utenze della casa e della quota del mutuo pari ad euro 570,00= mensili;
- disporre a carico del il versamento dell'assegno familiare in favore della;
CP_1 Pt_2
- autorizzare i coniugi all'espatrio temporaneo per soli motivi turistici anche in favore del figlio minorenne;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Per il resistente: “in via principale, previo accertamento della intervenuta separazione di fatto intercorsa a fare data dal mese di gennaio dell'anno 2018 e previo accertamento della dissoluzione e della irreversibille crisi del rapporto coniugale, disporre la separazione personale dei coniugi, con previsione di addebito in capo alla sig.ra , che saranno autorizzati a Parte_3 continuare vivere separatamente (circostanza di fatto in essere a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2018) con facoltà di fissare liberamente la propria residenza ed obbligo di reciproca comunicazione a tale riguardo, e, con riguardo ai rapporti – di natura personale e patrimoniale – intercorrenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli, disporre
1) previo accertamento e verifica delle condizione di (eventuale) uso e/o di abuso di alcolici e sostanze stupefacenti da parte di entrambi i genitori, e previo accertamento e valutazione delle condotte pregiudizievoli occorse e rappresentate, oltre che della riconducibilità delle medesime in capo al genitore materno, adottare i provvedimenti convenienti di cui all'art. 333 cod. civ. in favore del figlio di minore età, che sarà in via primaria affidato al controllo ed alla supervisione del Persona_1
Servizio Sociale territorialmente competente, e che sarà successivamente affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e/o in subordine al genitore paterno, in ogni caso con collocazione prevalente pagina 2 di 12 presso il genitore paterno medesimo, che continuerà ad abitare con lo stesso presso la abitazione familiare posta in Castelfidardo (AN) alla via Volpi n. 48, in ogni caso sotto il controllo e la supervisione del medesimo Servizio Sociale territorialmente competente;
2) il genitore materno avrà ampi spazi e tempi di frequentazione con il figlio, nel corso della settimana senza predeterminazione di giorni ed orari, da stabilire e concordare con il coniuge, di settimana in settimana, sulla base delle esigenze di ogni natura e genere (scolastiche ed extra scolastiche) dello stesso e della effettiva possibilità di presenza dei medesimi genitori, i quali con le medesime modalità terranno lo stesso con sé nel corso di ogni fine settimana in maniera alternata con l'altro genitore;
3) la sig.ra provvederà a contribuire al mantenimento del figlio nella forma Parte_3 del c.d. mantenimento diretto nella misura in cui sarà in grado di provvedere a tale incombente in ragione mensile, a titolo di contribuito al mantenimento dello stesso, mentre le spese di natura straordinaria inerenti e necessarie per il figlio stesso, previo accordo tra gli stessi, faranno capo ad entrambi i genitori ed il genitore materno provvederà nella misura in cui sarà in grado di provvedere a tale incombente in ragione mensile.
4) il figlio non potrà essere autorizzato all'espatrio, anche temporaneo, in assenza di Persona_1 assenso proveniente da entrambi i genitori.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Lo svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2021, la sig.ra si rivolgeva a questo Parte_3
Tribunale per ottenere la separazione personale dal coniuge CP_1
La ricorrente rappresentava che dal matrimonio era nato il figlio (23 ottobre 2013) e che i Per_1 coniugi vivevano da tempo separati in casa, a causa – secondo la prospettazione della sig.ra – Pt_2 del comportamento arrogante, prepotente e denigratorio del marito, nonché della sua trascuratezza anche sotto il profilo dell'intimità coniugale. A tali circostanze riconduceva la crisi irreversibile del rapporto, formulando domanda di addebito della separazione.
La ricorrente esponeva inoltre che la famiglia abitava in un immobile sito in Castelfidardo, in comproprietà tra i coniugi e gravato da mutuo ipotecario con rata mensile di € 570 circa e che, a seguito della cessazione dell'attività di cui era titolare, ella si era ritrovata disoccupata, iniziando a lavorare saltuariamente come cameriera a chiamata. Riferiva, infine, di essersi sempre occupata in via prevalente del figlio minore.
Per tutte le ragioni esposte, la ricorrente chiedeva al Tribunale di disporre:
pagina 3 di 12 – l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso di sé e conseguente Per_1 assegnazione della casa familiare;
– un assegno di mantenimento per sé di € 300,00 mensili;
– un contributo al mantenimento del figlio di pari importo, con attribuzione integrale dell'assegno familiare.
Con comparsa depositata il 05 aprile 2022, si è costituito in giudizio il sig. contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti formulata dalla ricorrente.
Il convenuto rappresentava che il matrimonio era naufragato a causa della sig.ra che, dopo Pt_2 aver già intrattenuto una relazione extraconiugale con il sig. nel periodo compreso tra il 2011 CP_2
e il 2012, a gennaio 2018 abbandonava l'abitazione familiare per poter liberamente gestire una relazione sentimentale extraconiugale con il sig. Riferiva, inoltre, ulteriori relazioni CP_3 extraconiugali intrattenute dalla moglie nell'estate del 2018 e che solo nell'estate 2019, su richiesta del marito, la stessa era tornata a frequentare l'abitazione coniugale, ove si alternava con il marito, che continuava a farsi carico di tutte le spese familiari. Egli riferiva altresì che, in tali circostanze, aveva rinvenuto “bottiglie vuote di birra ed altri alcolici ma soprattutto residui di sostanza stupefacente di tipo cocaina”.
Contestava le accuse relative ai comportamenti aggressivi e denigratori, ammettendo l'esistenza di mere tensioni tra i coniugi e riferendo altresì che l'unico episodio di aggressione fisica era stato attuato dalla stessa sig.ra nei confronti del marito. Pt_2
Dopo aver esposto la situazione reddituale di entrambe le parti, il sig. chiedeva l'addebito della CP_1 separazione alla moglie, l'assegnazione della casa familiare a sé, un ampio regime di frequentazione madre-figlio e la ripartizione delle spese straordinarie, con contribuzione materna parametrata alla sua capacità economica.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26 aprile 2022 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori: “a) assegna la casa coniugale alla sig.ra , che continuerà ad occuparla unitamente Pt_2 al figlio minore;
b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo presso di sé quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore;
in ogni caso potrà vederlo e tenerlo con sé nel fine settimana (da sabato mattina a domenica sera, con pernottamento se possibile)
a week end alternati nonché due pomeriggi infrasettimanali, prelevandolo da scuola e tenendolo fino a cena, indicativamente il martedì e il giovedì; durante le vacanze natalizie almeno sette giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze pasquali almeno tre giorni anche non consecutivi;
durante le vacanze estive almeno due settimane, anche non consecutive;
il tutto in modo che la prole trascorra pagina 4 di 12 alternativamente con ciascuno dei genitori le festività (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, ecc.);c) pone a carico del sig. un assegno mensile di euro 300,00 mensili CP_1 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre”.
Con la memoria integrativa, la ricorrente negava recisamente l'assunzione di stupefacenti o l'abuso di alcol, producendo esami tossicologici (urine e capello) del 8 aprile 2022, entrambi negativi.
Aggiungeva che la decisione di separarsi di fatto era stata assunta consensualmente dai coniugi e che dal 2019 intratteneva una stabile relazione con il sig. mentre anche il sig. aveva Parte_4 CP_1 avuto ulteriori frequentazioni sentimentali.
All'udienza del 23 giugno 2022, dinanzi al giudice istruttore, le parti richiedevano la concessione dei termini di cui all'art.183 c.p.c. e il giudice, dopo aver concesso i termini, rinviava all'udienza del 7 dicembre 2022.
La causa veniva istruita mediante produzioni testimoniali, interrogatorio formale, prova testimoniale e relazioni da parte dei Servizi Sociali del Comune di Castelfidardo.
Il Giudice disponeva più volte la comparizione personale delle parti al fine di tentarne la conciliazione.
All'udienza del 24 aprile 2024, la sig.ra non compariva, giustificando l'assenza con un Pt_2 asserito problema di salute. Non compariva neppure alla successiva udienza, deducendo impegni lavorativi;
il procuratore della ricorrente riferiva, al riguardo, che la stessa era stata recentemente assunta da una ditta di Civitanova Marche (MC).
La ricorrente non presenziava neanche all'udienza del 22 gennaio 2025, dichiarando al proprio difensore di aver avuto un “attacco di ansia”. Nel corso di tale udienza, il difensore precisava che la propria assistita aveva interrotto il rapporto di lavoro con la società di Civitanova Marche, poiché
l'orario non risultava compatibile con gli impegni legati al minore, e che la stessa aveva intrapreso una nuova attività lavorativa presso un bar di TI. Nel corso della medesima udienza, il sig. CP_1 riferiva che, dall'inizio di settembre 2024, le parti avevano concordemente modificato il calendario delle visite del minore e che egli lo teneva con sé il mercoledì, dall'uscita di scuola fino alla mattina del giovedì, nonché il giovedì sera e il venerdì sera, con pernottamento, restando invariati i fine settimana alternati. Sottolineava, inoltre, che tra i due genitori vi era un buon dialogo su ogni aspetto riguardante la gestione del figlio.
pagina 5 di 12 Il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “- il minore resterà Persona_1 affidato a entrambi i genitori, in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la madre,
, cui è assegnata l'abitazione familiare;
Parte_3
- potrà tenere con sé il figlio minore, salvo ogni diverso accordo tra le parti, secondo il CP_1 seguente calendario:
_ ogni mercoledì, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà a scuola;
_ ogni venerdì, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà presso
l'abitazione materna;
_ nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 7 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro l'8 dicembre di ogni anno, avendo cura di garantire l'alternanza tra i genitori durante le principali festività. Durante le vacanze pasquali, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore tre giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- verserà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 a CP_1 Pt_2 titolo di concorso al mantenimento ordinario del minore;
- l'assegno unico sarà percepito da entrambi
i genitori in misura del 50% ciascuno;
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- rinuncia alle reciproche domande di addebito della separazione;
- spese di lite compensate”.
I procuratori delle parti chiedevano un rinvio dell'udienza al fine di valutare la possibilità di accettare la proposta.
All'udienza del 29 gennaio 2025 le parti dichiaravano di non accettare la proposta. Il sig. in CP_1 particolare, evidenziava la problematica relativa al mancato pagamento del mutuo da parte della sig.ra
, che, dal momento dell'assegnazione dell'immobile, aveva omesso ogni versamento della rata Pt_2 mensile, con rischio di un'esecuzione forzata da parte del creditore.
Alla successiva udienza del 26 febbraio, alla presenza di entrambe le parti, il Giudice formulava un'ulteriore proposta conciliativa, aumentando l'importo del contributo al mantenimento ad € 400,00, ma prevedendo espressamente l'impegno della sig.ra a concordare con l'istituto di credito la Pt_2
pagina 6 di 12 gestione delle rate del mutuo arretrate e a provvedere in via esclusiva al pagamento delle future rate, curando di tenere informato il sig. CP_1
La sig.ra dichiarava di accettare la proposta, mentre il sig. chiedeva un termine per Pt_2 CP_1 valutarne l'eventuale accoglimento.
All'udienza del 19 marzo 2025 il sig. comunicava di non accettare la proposta conciliativa. CP_1
Esaurita la prova testimoniale, il Giudice fissava l'udienza del 2 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda di separazione
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che le parti hanno contratto matrimonio a TO TI (MC) il 02.07.2010, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 11, parte II, serie A, dell'anno
2010.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi
3. Le domande di addebito della separazione
Le parti hanno formulato reciproche domande di addebito della separazione.
Entrambe concordano nell'affermare che la separazione di fatto sia iniziata nel mese di gennaio 2018.
Divergono, invece, in ordine alla causa della separazione, che, per la sig.ra sarebbe da Pt_2 individuarsi nel comportamento denigratorio del marito e nella comune decisione di porre fine alla convivenza;
per il sig. invece, andrebbe ricondotta alla relazione extraconiugale intrapresa dalla CP_1 sig.ra con il sig. e alla decisione unilaterale della moglie di abbandonare il tetto Pt_2 CP_3 familiare.
Va rammentato che grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta dell'altro coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invero, affinché la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale possa essere addebitata a uno dei coniugi non è sufficiente che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, occorrendo altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. pagina 7 di 12 La Suprema Corte, al riguardo, ha più volte affermato che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” (Cass. n. 13431/2008).
Ciò posto, il Tribunale ritiene destituita di fondamento la domanda di addebito della separazione proposta dalla sig.ra atteso che le circostanze da lei dedotte, specificamente contestate dal Pt_2 resistente, sono rimaste prive di qualsivoglia prova. Nessuno dei capitoli di prova testimoniale (o di interrogatorio formale) articolati dalla ricorrente nelle memorie istruttorie è diretto a dimostrare un comportamento denigratorio, aggressivo o offensivo del sig. CP_1
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata dal sig. nei CP_1 confronti della sig.ra il Collegio prende atto che il sig. vi ha espressamente rinunciato Pt_2 CP_1 in sede di comparsa conclusionale.
Tale rinuncia, pur intervenuta successivamente alla precisazione delle conclusioni, deve ritenersi valida, poiché – come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione –, “la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa”
(cfr. Cass. 3453/2024).
4. L'affidamento del minore
Per quanto concerne l'affidamento del minore, il Tribunale ritiene che non sussistano elementi idonei a derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, del resto espressamente richiesto da entrambe le parti.
L'ipotizzato uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di bevande alcoliche da parte della sig.ra Pt_2 che costituiva il principale motivo di allarme prospettato dal convenuto, è rimasto privo di qualsivoglia riscontro istruttorio. A fronte delle allegazioni di controparte, la ricorrente ha infatti prodotto analisi tossicologiche su urine e capello, eseguite l'8 aprile 2022, risultate integralmente negative. La natura dell'accertamento tricologico, idoneo a rilevare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti anche a distanza di mesi, consente di escludere in modo attendibile l'uso di sostanze da parte della madre.
Peraltro, lo stesso sig. anche nel corso del giudizio, ha continuato ad affidare spontaneamente il CP_1 figlio alla madre nei periodi a lui non spettanti, riconoscendone nei fatti l'idoneità genitoriale e pagina 8 di 12 mantenendo un dialogo costante e collaborativo con la stessa su tutti i profili concernenti la gestione di
. Per_1
Dalle relazioni dei Servizi Sociali emerge che il minore non presenta criticità, appare ben inserito nel contesto scolastico – con ottimo rendimento – e nel contesto familiare di riferimento. mantiene Per_1 un buon rapporto con entrambi i genitori, con i quali si relaziona in maniera adeguata e funzionale, aderendo serenamente al calendario di visite concordato dalle parti. Il minore riconosce il ruolo educativo di entrambi i genitori e si rapporta con loro in modo equilibrato e coerente con la sua età.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la soluzione maggiormente conforme all'interesse di sia il mantenimento dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori, atteso che entrambi Per_1 appaiono idonei all'esercizio delle responsabilità genitoriali e che il minore gode di un contesto relazionale stabile, affettivamente equilibrato e privo di elementi di pregiudizio.
5. Il collocamento del minore e l'assegnazione della casa familiare
Dagli atti e dalle risultanze istruttorie emerge che l'organizzazione familiare attuata dalle parti sin dall'adozione dei provvedimenti presidenziali del 26 aprile 2022 ha trovato nel tempo un assetto stabile, ben tollerato dal minore e non connotato da criticità.
, infatti, vive un regime di collocamento prevalente presso la madre e trascorre con il padre Per_1 numerosi periodi di permanenza – inclusi pernottamenti settimanali – secondo un calendario ampiamente consolidato e rimodulato consensualmente dai genitori a partire da settembre 2024.
Le relazioni dei Servizi Sociali confermano che il minore:
− è sereno e ben inserito nel contesto scolastico, con ottimo rendimento;
− vive gli spostamenti tra le due abitazioni come parte di un equilibrio familiare stabile;
− mantiene con entrambi i genitori rapporti adeguati e funzionali;
− non presenta alcuna forma di disagio psicologico o emotivo.
Alla luce di tali elementi, l'interesse del minore impone la conservazione dell'assetto relazionale esistente, che ha garantito negli anni un ambiente equilibrato e favorevole alla sua crescita.
Va altresì evidenziato che le problematiche relative al mancato pagamento delle rate del mutuo da parte della sig.ra integrano questioni prevalentemente economiche. Trattandosi di un immobile in Pt_2 comproprietà tra i coniugi, e considerato che il sig. ha assunto volontariamente l'obbligo di CP_1 fideiussione rispetto al mutuo ipotecario concesso per l'acquisto, lo stesso potrebbe provvedere al pagamento delle rate, ferma restando la possibilità di agire in separata sede per il recupero delle somme.
pagina 9 di 12 Ad ogni modo, il Collegio ritiene che ragioni di natura patrimoniale non possano giustificare modifiche dirompenti dell'equilibrio che da anni caratterizza la vita quotidiana del minore. Ne consegue che la casa familiare deve essere mantenuta assegnata alla madre.
Quanto alla mancata collaborazione della sig.ra con i Servizi Sociali in occasione degli Pt_2 accessi domiciliari, si tratta di una condotta certamente non conforme alle migliori prassi, ma che, allo stato, non assume rilievo tale da porre in dubbio l'idoneità genitoriale della stessa, alla luce della serenità complessiva del minore e dei riscontri positivi emersi in tutti gli ulteriori ambiti di osservazione.
Tuttavia, in un'ottica di prudenza, si ritiene opportuno disporre che i Servizi Sociali del
[...]
proseguano l'attività di osservazione, con onere di effettuare ulteriori visite domiciliari e CP_4 con obbligo di trasmettere relazione trimestrale al Giudice Tutelare di Ancona.
6. Il contributo al mantenimento
Per quanto riguarda la situazione economico-reddituale delle parti, dagli atti di causa emerge che:
− il sig. percepisce un reddito annuo netto pari a € 17.436,00, corrispondente a circa € CP_1
1.300 mensili, ed è gravato dal canone di locazione di € 400 per l'immobile in cui vive a seguito dell'assegnazione della casa familiare alla controparte;
− la sig.ra ha reperito nel settembre 2024 un'occupazione come barista, ma, nonostante Pt_2 ripetute richieste, non ha mai prodotto documentazione reddituale, impedendo una compiuta valutazione della sua capacità economica.
Considerati i tempi di frequentazione con il padre e, al contempo, l'obbligo gravante sulla madre di provvedere al pagamento delle rate del mutuo sull'immobile assegnatole quale casa familiare, il
Collegio ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento in € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo vigente presso questo Tribunale.
Resta fermo che, qualora la sig.ra non provveda al pagamento delle rate del mutuo, il sig. Pt_2
– nella sua qualità di fideiussore – potrà provvedervi per evitare l'eventuale esecuzione da parte CP_1 del creditore, e in tal caso il Tribunale, su istanza di parte, potrà valutare una rimodulazione della forma di contribuzione, prevedendo – anche in via sostitutiva dell'assegno – che il pagamento delle rate del mutuo costituisca contribuzione indiretta al mantenimento del minore, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza ex art. 337-ter c.c.
7. Le spese di lite
Considerata la natura del giudizio e la reciproca soccombenza sulle principali questioni controverse;
tenuto conto, da un lato, dell'adesione della sig.ra alla proposta conciliativa formulata dal Pt_2
pagina 10 di 12 Giudice e della circostanza che il sig. ha rinunciato alla propria domanda di addebito solo in sede CP_1 di comparsa conclusionale e, dall'altro, del rigetto della domanda di addebito avanzata dalla sig.ra
[...]
e del comportamento processuale della stessa, il Tribunale ritiene sussistenti giustificati motivi Pt_2 per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, richiamata la già emessa sentenza parziale n. 987/2021, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto CP_1 Parte_3 matrimonio a TO TI (MC) il 2 luglio 2010; atto trascritto nei registri di detto Comune al n. 11, parte II, serie A dell'anno 2010; ordina all'ufficiale dello stato civile territorialmente compente di provvedere alle annotazioni di legge;
rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra nei confronti del sig. Pt_2
CP_1 dispone che il minore resti affidato a entrambi i genitori, in maniera condivisa, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata l'abitazione Parte_3 familiare;
dispone che i Servizi Sociali di Castelfidardo monitorino il nucleo familiare, con facoltà di effettuare ulteriori visite domiciliari presso l'abitazione materna e con onere di trasmettere relazioni trimestrali al
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Ancona;
dispone che il sig. possa tenere con sé il figlio minore, salvo ogni diverso accordo tra le CP_1 parti, secondo il seguente calendario:
− ogni mercoledì, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà a scuola;
− ogni venerdì, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
− a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera;
prevede che:
− durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
− durante le vacanze natalizie, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 7 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro l'8 dicembre di ogni anno, avendo cura di garantire l'alternanza tra i genitori durante le principali festività; pagina 11 di 12 − durante le vacanze pasquali, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore tre giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; dispone che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 CP_1 Pt_2
a titolo di concorso al mantenimento ordinario del minore;
dispone che le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Castelfidardo.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AL NI SI IN
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa SI IN Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AL NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4858 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, pendente tra
DA nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Murru;
C.F._1
ricorrente
e
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Christian Palpacelli;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza:
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della stessa a carico del sig. CP_1 per le motivazioni di cui in premessa;
[...]
pagina 1 di 12 - autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ognuno potrà stabilire la propria residenza ove riterrà più opportuno;
- assegnare la casa coniugale sita in Castelfidardo via Volpi n.48 con tutti i mobili, gli arredi e suppellettili alla ricorrente che ivi vivrà unitamente al figlio minorenne;
- disporre l' affido condiviso del figlio minorenne ai genitori con residenza e collocamento prevalente presso la madre;
- disporre ogni statuizione ritenuta utile e idonea in merito al diritto di visita e di pernotto del padre;
- disporre a carico del Baldi un contributo mensile al mantenimento del figlio minorenne pari ad Euro
300,00= oltre Istat annuale come per legge da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- disporre a carico del il pagamento e il rimborso delle spese straordinarie in favore del figlio CP_1 minorenne come da protocollo del Tribunale di Ancona;
- disporre a carico del il pagamento della somma mensile di Euro 300,00= oltre Istat annuale CP_1 come per legge a titolo di contributo al mantenimento della moglie, tenuto conto delle utenze della casa e della quota del mutuo pari ad euro 570,00= mensili;
- disporre a carico del il versamento dell'assegno familiare in favore della;
CP_1 Pt_2
- autorizzare i coniugi all'espatrio temporaneo per soli motivi turistici anche in favore del figlio minorenne;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Per il resistente: “in via principale, previo accertamento della intervenuta separazione di fatto intercorsa a fare data dal mese di gennaio dell'anno 2018 e previo accertamento della dissoluzione e della irreversibille crisi del rapporto coniugale, disporre la separazione personale dei coniugi, con previsione di addebito in capo alla sig.ra , che saranno autorizzati a Parte_3 continuare vivere separatamente (circostanza di fatto in essere a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2018) con facoltà di fissare liberamente la propria residenza ed obbligo di reciproca comunicazione a tale riguardo, e, con riguardo ai rapporti – di natura personale e patrimoniale – intercorrenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli, disporre
1) previo accertamento e verifica delle condizione di (eventuale) uso e/o di abuso di alcolici e sostanze stupefacenti da parte di entrambi i genitori, e previo accertamento e valutazione delle condotte pregiudizievoli occorse e rappresentate, oltre che della riconducibilità delle medesime in capo al genitore materno, adottare i provvedimenti convenienti di cui all'art. 333 cod. civ. in favore del figlio di minore età, che sarà in via primaria affidato al controllo ed alla supervisione del Persona_1
Servizio Sociale territorialmente competente, e che sarà successivamente affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e/o in subordine al genitore paterno, in ogni caso con collocazione prevalente pagina 2 di 12 presso il genitore paterno medesimo, che continuerà ad abitare con lo stesso presso la abitazione familiare posta in Castelfidardo (AN) alla via Volpi n. 48, in ogni caso sotto il controllo e la supervisione del medesimo Servizio Sociale territorialmente competente;
2) il genitore materno avrà ampi spazi e tempi di frequentazione con il figlio, nel corso della settimana senza predeterminazione di giorni ed orari, da stabilire e concordare con il coniuge, di settimana in settimana, sulla base delle esigenze di ogni natura e genere (scolastiche ed extra scolastiche) dello stesso e della effettiva possibilità di presenza dei medesimi genitori, i quali con le medesime modalità terranno lo stesso con sé nel corso di ogni fine settimana in maniera alternata con l'altro genitore;
3) la sig.ra provvederà a contribuire al mantenimento del figlio nella forma Parte_3 del c.d. mantenimento diretto nella misura in cui sarà in grado di provvedere a tale incombente in ragione mensile, a titolo di contribuito al mantenimento dello stesso, mentre le spese di natura straordinaria inerenti e necessarie per il figlio stesso, previo accordo tra gli stessi, faranno capo ad entrambi i genitori ed il genitore materno provvederà nella misura in cui sarà in grado di provvedere a tale incombente in ragione mensile.
4) il figlio non potrà essere autorizzato all'espatrio, anche temporaneo, in assenza di Persona_1 assenso proveniente da entrambi i genitori.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Lo svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2021, la sig.ra si rivolgeva a questo Parte_3
Tribunale per ottenere la separazione personale dal coniuge CP_1
La ricorrente rappresentava che dal matrimonio era nato il figlio (23 ottobre 2013) e che i Per_1 coniugi vivevano da tempo separati in casa, a causa – secondo la prospettazione della sig.ra – Pt_2 del comportamento arrogante, prepotente e denigratorio del marito, nonché della sua trascuratezza anche sotto il profilo dell'intimità coniugale. A tali circostanze riconduceva la crisi irreversibile del rapporto, formulando domanda di addebito della separazione.
La ricorrente esponeva inoltre che la famiglia abitava in un immobile sito in Castelfidardo, in comproprietà tra i coniugi e gravato da mutuo ipotecario con rata mensile di € 570 circa e che, a seguito della cessazione dell'attività di cui era titolare, ella si era ritrovata disoccupata, iniziando a lavorare saltuariamente come cameriera a chiamata. Riferiva, infine, di essersi sempre occupata in via prevalente del figlio minore.
Per tutte le ragioni esposte, la ricorrente chiedeva al Tribunale di disporre:
pagina 3 di 12 – l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso di sé e conseguente Per_1 assegnazione della casa familiare;
– un assegno di mantenimento per sé di € 300,00 mensili;
– un contributo al mantenimento del figlio di pari importo, con attribuzione integrale dell'assegno familiare.
Con comparsa depositata il 05 aprile 2022, si è costituito in giudizio il sig. contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti formulata dalla ricorrente.
Il convenuto rappresentava che il matrimonio era naufragato a causa della sig.ra che, dopo Pt_2 aver già intrattenuto una relazione extraconiugale con il sig. nel periodo compreso tra il 2011 CP_2
e il 2012, a gennaio 2018 abbandonava l'abitazione familiare per poter liberamente gestire una relazione sentimentale extraconiugale con il sig. Riferiva, inoltre, ulteriori relazioni CP_3 extraconiugali intrattenute dalla moglie nell'estate del 2018 e che solo nell'estate 2019, su richiesta del marito, la stessa era tornata a frequentare l'abitazione coniugale, ove si alternava con il marito, che continuava a farsi carico di tutte le spese familiari. Egli riferiva altresì che, in tali circostanze, aveva rinvenuto “bottiglie vuote di birra ed altri alcolici ma soprattutto residui di sostanza stupefacente di tipo cocaina”.
Contestava le accuse relative ai comportamenti aggressivi e denigratori, ammettendo l'esistenza di mere tensioni tra i coniugi e riferendo altresì che l'unico episodio di aggressione fisica era stato attuato dalla stessa sig.ra nei confronti del marito. Pt_2
Dopo aver esposto la situazione reddituale di entrambe le parti, il sig. chiedeva l'addebito della CP_1 separazione alla moglie, l'assegnazione della casa familiare a sé, un ampio regime di frequentazione madre-figlio e la ripartizione delle spese straordinarie, con contribuzione materna parametrata alla sua capacità economica.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26 aprile 2022 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori: “a) assegna la casa coniugale alla sig.ra , che continuerà ad occuparla unitamente Pt_2 al figlio minore;
b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo presso di sé quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore;
in ogni caso potrà vederlo e tenerlo con sé nel fine settimana (da sabato mattina a domenica sera, con pernottamento se possibile)
a week end alternati nonché due pomeriggi infrasettimanali, prelevandolo da scuola e tenendolo fino a cena, indicativamente il martedì e il giovedì; durante le vacanze natalizie almeno sette giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze pasquali almeno tre giorni anche non consecutivi;
durante le vacanze estive almeno due settimane, anche non consecutive;
il tutto in modo che la prole trascorra pagina 4 di 12 alternativamente con ciascuno dei genitori le festività (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, ecc.);c) pone a carico del sig. un assegno mensile di euro 300,00 mensili CP_1 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre”.
Con la memoria integrativa, la ricorrente negava recisamente l'assunzione di stupefacenti o l'abuso di alcol, producendo esami tossicologici (urine e capello) del 8 aprile 2022, entrambi negativi.
Aggiungeva che la decisione di separarsi di fatto era stata assunta consensualmente dai coniugi e che dal 2019 intratteneva una stabile relazione con il sig. mentre anche il sig. aveva Parte_4 CP_1 avuto ulteriori frequentazioni sentimentali.
All'udienza del 23 giugno 2022, dinanzi al giudice istruttore, le parti richiedevano la concessione dei termini di cui all'art.183 c.p.c. e il giudice, dopo aver concesso i termini, rinviava all'udienza del 7 dicembre 2022.
La causa veniva istruita mediante produzioni testimoniali, interrogatorio formale, prova testimoniale e relazioni da parte dei Servizi Sociali del Comune di Castelfidardo.
Il Giudice disponeva più volte la comparizione personale delle parti al fine di tentarne la conciliazione.
All'udienza del 24 aprile 2024, la sig.ra non compariva, giustificando l'assenza con un Pt_2 asserito problema di salute. Non compariva neppure alla successiva udienza, deducendo impegni lavorativi;
il procuratore della ricorrente riferiva, al riguardo, che la stessa era stata recentemente assunta da una ditta di Civitanova Marche (MC).
La ricorrente non presenziava neanche all'udienza del 22 gennaio 2025, dichiarando al proprio difensore di aver avuto un “attacco di ansia”. Nel corso di tale udienza, il difensore precisava che la propria assistita aveva interrotto il rapporto di lavoro con la società di Civitanova Marche, poiché
l'orario non risultava compatibile con gli impegni legati al minore, e che la stessa aveva intrapreso una nuova attività lavorativa presso un bar di TI. Nel corso della medesima udienza, il sig. CP_1 riferiva che, dall'inizio di settembre 2024, le parti avevano concordemente modificato il calendario delle visite del minore e che egli lo teneva con sé il mercoledì, dall'uscita di scuola fino alla mattina del giovedì, nonché il giovedì sera e il venerdì sera, con pernottamento, restando invariati i fine settimana alternati. Sottolineava, inoltre, che tra i due genitori vi era un buon dialogo su ogni aspetto riguardante la gestione del figlio.
pagina 5 di 12 Il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “- il minore resterà Persona_1 affidato a entrambi i genitori, in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la madre,
, cui è assegnata l'abitazione familiare;
Parte_3
- potrà tenere con sé il figlio minore, salvo ogni diverso accordo tra le parti, secondo il CP_1 seguente calendario:
_ ogni mercoledì, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà a scuola;
_ ogni venerdì, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà presso
l'abitazione materna;
_ nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 7 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro l'8 dicembre di ogni anno, avendo cura di garantire l'alternanza tra i genitori durante le principali festività. Durante le vacanze pasquali, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore tre giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- verserà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 a CP_1 Pt_2 titolo di concorso al mantenimento ordinario del minore;
- l'assegno unico sarà percepito da entrambi
i genitori in misura del 50% ciascuno;
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- rinuncia alle reciproche domande di addebito della separazione;
- spese di lite compensate”.
I procuratori delle parti chiedevano un rinvio dell'udienza al fine di valutare la possibilità di accettare la proposta.
All'udienza del 29 gennaio 2025 le parti dichiaravano di non accettare la proposta. Il sig. in CP_1 particolare, evidenziava la problematica relativa al mancato pagamento del mutuo da parte della sig.ra
, che, dal momento dell'assegnazione dell'immobile, aveva omesso ogni versamento della rata Pt_2 mensile, con rischio di un'esecuzione forzata da parte del creditore.
Alla successiva udienza del 26 febbraio, alla presenza di entrambe le parti, il Giudice formulava un'ulteriore proposta conciliativa, aumentando l'importo del contributo al mantenimento ad € 400,00, ma prevedendo espressamente l'impegno della sig.ra a concordare con l'istituto di credito la Pt_2
pagina 6 di 12 gestione delle rate del mutuo arretrate e a provvedere in via esclusiva al pagamento delle future rate, curando di tenere informato il sig. CP_1
La sig.ra dichiarava di accettare la proposta, mentre il sig. chiedeva un termine per Pt_2 CP_1 valutarne l'eventuale accoglimento.
All'udienza del 19 marzo 2025 il sig. comunicava di non accettare la proposta conciliativa. CP_1
Esaurita la prova testimoniale, il Giudice fissava l'udienza del 2 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda di separazione
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che le parti hanno contratto matrimonio a TO TI (MC) il 02.07.2010, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 11, parte II, serie A, dell'anno
2010.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi
3. Le domande di addebito della separazione
Le parti hanno formulato reciproche domande di addebito della separazione.
Entrambe concordano nell'affermare che la separazione di fatto sia iniziata nel mese di gennaio 2018.
Divergono, invece, in ordine alla causa della separazione, che, per la sig.ra sarebbe da Pt_2 individuarsi nel comportamento denigratorio del marito e nella comune decisione di porre fine alla convivenza;
per il sig. invece, andrebbe ricondotta alla relazione extraconiugale intrapresa dalla CP_1 sig.ra con il sig. e alla decisione unilaterale della moglie di abbandonare il tetto Pt_2 CP_3 familiare.
Va rammentato che grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta dell'altro coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invero, affinché la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale possa essere addebitata a uno dei coniugi non è sufficiente che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, occorrendo altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. pagina 7 di 12 La Suprema Corte, al riguardo, ha più volte affermato che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” (Cass. n. 13431/2008).
Ciò posto, il Tribunale ritiene destituita di fondamento la domanda di addebito della separazione proposta dalla sig.ra atteso che le circostanze da lei dedotte, specificamente contestate dal Pt_2 resistente, sono rimaste prive di qualsivoglia prova. Nessuno dei capitoli di prova testimoniale (o di interrogatorio formale) articolati dalla ricorrente nelle memorie istruttorie è diretto a dimostrare un comportamento denigratorio, aggressivo o offensivo del sig. CP_1
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata dal sig. nei CP_1 confronti della sig.ra il Collegio prende atto che il sig. vi ha espressamente rinunciato Pt_2 CP_1 in sede di comparsa conclusionale.
Tale rinuncia, pur intervenuta successivamente alla precisazione delle conclusioni, deve ritenersi valida, poiché – come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione –, “la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa”
(cfr. Cass. 3453/2024).
4. L'affidamento del minore
Per quanto concerne l'affidamento del minore, il Tribunale ritiene che non sussistano elementi idonei a derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, del resto espressamente richiesto da entrambe le parti.
L'ipotizzato uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di bevande alcoliche da parte della sig.ra Pt_2 che costituiva il principale motivo di allarme prospettato dal convenuto, è rimasto privo di qualsivoglia riscontro istruttorio. A fronte delle allegazioni di controparte, la ricorrente ha infatti prodotto analisi tossicologiche su urine e capello, eseguite l'8 aprile 2022, risultate integralmente negative. La natura dell'accertamento tricologico, idoneo a rilevare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti anche a distanza di mesi, consente di escludere in modo attendibile l'uso di sostanze da parte della madre.
Peraltro, lo stesso sig. anche nel corso del giudizio, ha continuato ad affidare spontaneamente il CP_1 figlio alla madre nei periodi a lui non spettanti, riconoscendone nei fatti l'idoneità genitoriale e pagina 8 di 12 mantenendo un dialogo costante e collaborativo con la stessa su tutti i profili concernenti la gestione di
. Per_1
Dalle relazioni dei Servizi Sociali emerge che il minore non presenta criticità, appare ben inserito nel contesto scolastico – con ottimo rendimento – e nel contesto familiare di riferimento. mantiene Per_1 un buon rapporto con entrambi i genitori, con i quali si relaziona in maniera adeguata e funzionale, aderendo serenamente al calendario di visite concordato dalle parti. Il minore riconosce il ruolo educativo di entrambi i genitori e si rapporta con loro in modo equilibrato e coerente con la sua età.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la soluzione maggiormente conforme all'interesse di sia il mantenimento dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori, atteso che entrambi Per_1 appaiono idonei all'esercizio delle responsabilità genitoriali e che il minore gode di un contesto relazionale stabile, affettivamente equilibrato e privo di elementi di pregiudizio.
5. Il collocamento del minore e l'assegnazione della casa familiare
Dagli atti e dalle risultanze istruttorie emerge che l'organizzazione familiare attuata dalle parti sin dall'adozione dei provvedimenti presidenziali del 26 aprile 2022 ha trovato nel tempo un assetto stabile, ben tollerato dal minore e non connotato da criticità.
, infatti, vive un regime di collocamento prevalente presso la madre e trascorre con il padre Per_1 numerosi periodi di permanenza – inclusi pernottamenti settimanali – secondo un calendario ampiamente consolidato e rimodulato consensualmente dai genitori a partire da settembre 2024.
Le relazioni dei Servizi Sociali confermano che il minore:
− è sereno e ben inserito nel contesto scolastico, con ottimo rendimento;
− vive gli spostamenti tra le due abitazioni come parte di un equilibrio familiare stabile;
− mantiene con entrambi i genitori rapporti adeguati e funzionali;
− non presenta alcuna forma di disagio psicologico o emotivo.
Alla luce di tali elementi, l'interesse del minore impone la conservazione dell'assetto relazionale esistente, che ha garantito negli anni un ambiente equilibrato e favorevole alla sua crescita.
Va altresì evidenziato che le problematiche relative al mancato pagamento delle rate del mutuo da parte della sig.ra integrano questioni prevalentemente economiche. Trattandosi di un immobile in Pt_2 comproprietà tra i coniugi, e considerato che il sig. ha assunto volontariamente l'obbligo di CP_1 fideiussione rispetto al mutuo ipotecario concesso per l'acquisto, lo stesso potrebbe provvedere al pagamento delle rate, ferma restando la possibilità di agire in separata sede per il recupero delle somme.
pagina 9 di 12 Ad ogni modo, il Collegio ritiene che ragioni di natura patrimoniale non possano giustificare modifiche dirompenti dell'equilibrio che da anni caratterizza la vita quotidiana del minore. Ne consegue che la casa familiare deve essere mantenuta assegnata alla madre.
Quanto alla mancata collaborazione della sig.ra con i Servizi Sociali in occasione degli Pt_2 accessi domiciliari, si tratta di una condotta certamente non conforme alle migliori prassi, ma che, allo stato, non assume rilievo tale da porre in dubbio l'idoneità genitoriale della stessa, alla luce della serenità complessiva del minore e dei riscontri positivi emersi in tutti gli ulteriori ambiti di osservazione.
Tuttavia, in un'ottica di prudenza, si ritiene opportuno disporre che i Servizi Sociali del
[...]
proseguano l'attività di osservazione, con onere di effettuare ulteriori visite domiciliari e CP_4 con obbligo di trasmettere relazione trimestrale al Giudice Tutelare di Ancona.
6. Il contributo al mantenimento
Per quanto riguarda la situazione economico-reddituale delle parti, dagli atti di causa emerge che:
− il sig. percepisce un reddito annuo netto pari a € 17.436,00, corrispondente a circa € CP_1
1.300 mensili, ed è gravato dal canone di locazione di € 400 per l'immobile in cui vive a seguito dell'assegnazione della casa familiare alla controparte;
− la sig.ra ha reperito nel settembre 2024 un'occupazione come barista, ma, nonostante Pt_2 ripetute richieste, non ha mai prodotto documentazione reddituale, impedendo una compiuta valutazione della sua capacità economica.
Considerati i tempi di frequentazione con il padre e, al contempo, l'obbligo gravante sulla madre di provvedere al pagamento delle rate del mutuo sull'immobile assegnatole quale casa familiare, il
Collegio ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento in € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo vigente presso questo Tribunale.
Resta fermo che, qualora la sig.ra non provveda al pagamento delle rate del mutuo, il sig. Pt_2
– nella sua qualità di fideiussore – potrà provvedervi per evitare l'eventuale esecuzione da parte CP_1 del creditore, e in tal caso il Tribunale, su istanza di parte, potrà valutare una rimodulazione della forma di contribuzione, prevedendo – anche in via sostitutiva dell'assegno – che il pagamento delle rate del mutuo costituisca contribuzione indiretta al mantenimento del minore, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza ex art. 337-ter c.c.
7. Le spese di lite
Considerata la natura del giudizio e la reciproca soccombenza sulle principali questioni controverse;
tenuto conto, da un lato, dell'adesione della sig.ra alla proposta conciliativa formulata dal Pt_2
pagina 10 di 12 Giudice e della circostanza che il sig. ha rinunciato alla propria domanda di addebito solo in sede CP_1 di comparsa conclusionale e, dall'altro, del rigetto della domanda di addebito avanzata dalla sig.ra
[...]
e del comportamento processuale della stessa, il Tribunale ritiene sussistenti giustificati motivi Pt_2 per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, richiamata la già emessa sentenza parziale n. 987/2021, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto CP_1 Parte_3 matrimonio a TO TI (MC) il 2 luglio 2010; atto trascritto nei registri di detto Comune al n. 11, parte II, serie A dell'anno 2010; ordina all'ufficiale dello stato civile territorialmente compente di provvedere alle annotazioni di legge;
rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra nei confronti del sig. Pt_2
CP_1 dispone che il minore resti affidato a entrambi i genitori, in maniera condivisa, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata l'abitazione Parte_3 familiare;
dispone che i Servizi Sociali di Castelfidardo monitorino il nucleo familiare, con facoltà di effettuare ulteriori visite domiciliari presso l'abitazione materna e con onere di trasmettere relazioni trimestrali al
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Ancona;
dispone che il sig. possa tenere con sé il figlio minore, salvo ogni diverso accordo tra le CP_1 parti, secondo il seguente calendario:
− ogni mercoledì, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà a scuola;
− ogni venerdì, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
− a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera;
prevede che:
− durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
− durante le vacanze natalizie, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 7 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro l'8 dicembre di ogni anno, avendo cura di garantire l'alternanza tra i genitori durante le principali festività; pagina 11 di 12 − durante le vacanze pasquali, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore tre giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; dispone che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 CP_1 Pt_2
a titolo di concorso al mantenimento ordinario del minore;
dispone che le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Castelfidardo.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
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