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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2875/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 20 febbraio 2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2875/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. residente in [...], difesa in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione, Piazzale della Stazione n.5; ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1 resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 20 febbraio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 D.P.R. 115/2002
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 6.11.2024, l'avvocato ha Parte_1 chiesto di annullare il decreto di liquidazione del Tribunale di Rimini del 5.11.2024, notificato in data
6.11.2024, relativo al procedimento penale a carico di Persona_1
La ricorrente ha esposto di aver svolto l'attività di difensore di ufficio nominata ex art. 97, comma 1,
c.p.p. nel procedimento RGNR 5333/2019 a carico di 5333/2019, imputato del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110. C.P. e 2 D. L.vo n. 74/2000. In particolare, l'Avv. ha dichiarato di aver prestato la Pt_1
pagina 1 di 5 propria attività professionale nella fase dell'udienza preliminare comparendo all'udienza del 20.11.2021, dell'1.2.2022, del 21.6.2022, e del 17.1.2023.
Stante la impossibilità di chiedere il pagamento delle spese legali al sig. in quanto Persona_1 soggetto irreperibile, ha proposto istanza per la liquidazione a spese dello Stato. A tale istanza ha fatto seguito il decreto di liquidazione oggetto della presente impugnazione con il quale gli è stato liquidato l'importo complessivo di euro 333,00.
A detta della ricorrente il provvedimento opposto è errato poiché per fase di studio prevede la somma di euro 200,00 in luogo di quella di euro 851,00 e per la fase decisoria prevede la somma di euro 300,00 in luogo di quella di euro 1.418,00 così come risultante dalle tabelle. L'Avv. ha evidenziato che dal Pt_1 contenuto del decreto non è dato comprendere quale sia il percorso logico che è stato seguito per giungere all'importo finale di euro 333,00 e detta liquidazione è errata in quanto contraria all'art. 12, comma 3, lett.
d) D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
La ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la liquidazione della somma di euro 1.512,67, oltre accessori di legge all'esito della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002. Da ultimo, l'Avv. ha chiesto la condanna di controparte alle spese di lite. Pt_1
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 20.02.2025 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini è errato in quanto contrario alla disciplina ex art. 12, comma 3, lett. d) D.M. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, essendole stata liquidata una cifra inferiore rispetto a quella prevista tabellarmente e, inoltre, non sono state adeguatamente motivate le ragioni per le quali il Giudice si è discostato dalla istanza proposta del difensore.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pagina 2 di 5 pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sempre sul piano normativo l'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 dispone che il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di motivazione del decreto di liquidazione ha sottolineato che il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto. Il giudice ha, quindi, il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento e tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. Quindi il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte (Cassazione civile, sez. VI, 03.06.2021, n. 15443). La Cassazione, quindi, ha affermato che un eventuale scostamento dai valori medi di liquidazione è ammissibile nei limiti di legge purché sia sorretto da una idonea e adeguata motivazione dalla quale emergano le ragioni per le quali il Giudice ha deciso di incrementare o ridurre il compenso del difensore.
Nel caso in esame, nel decreto di liquidazione emanato dalla Dott.ssa corrisponde al vero Per_2 quanto dedotto dalla ricorrente, ossia che non è stata fatta applicazione dei valori medi risultanti dalle pagina 3 di 5 tabelle in quanto il Giudice ha liquidato un importo inferiore rispetto a quello risultante dalle stesse. Per la fase studio è stata liquidata la somma di euro 200,00, mentre per quella decisoria è stata liquidata la somma di euro 300,00. Al contrario, i valori medi risultanti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 sono di euro
851,00 per la fase studio e euro 1.418,00 per la fase decisionale e, anche in caso di riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, dette somme sono inferiori rispetto al minimo tabellarmente previsto.
Si evidenzia altresì che la riduzione dei valori medi risultanti dalle tabelle non è stata motivata dal
Giudice in quanto non è stata spuntata la casella del modello di decreto di liquidazione, allegato all'atto introduttivo, nel quale è contenuto l'apposito spazio in cui il Giudice è tenuto ad indicare i motivi per i quali intende ridurre l'importo risultante dalla tabella.
Di conseguenza, è errato il provvedimento di liquidazione nella parte in cui ha liquidato in favore dell'Avv. un importo inferiore rispetto a quello tabellarmente previsto e non ha motivato in ordine Pt_1 all'eventuale applicazione della riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014.
Prima di procedere alla rideterminazione delle somme che devono essere liquidate in favore dell'Avv. in applicazione dei valori medi stabiliti dalla tabella, occorre evidenziare che la stessa ricorrente ha Pt_1 dichiarato di aver prestato la sua attività difensiva in favore del sig. partecipando all'udienza Persona_3 del 20.11.2021, dell'1.2.2022, del 21.6.2022, e del 17.1.2023. Lo svolgimento di dette attività è stato puntualmente ricostruito dall'Avv. che ha allegato tutti i verbali nei quali viene dato atto della sua Pt_1 effettiva presenza in sede di udienza (doc. 5 ricorso introduttivo) e che giustifica la istanza di liquidazione sia relativa alla fase studio che a quella decisionale.
Pertanto, le fasi che debbono essere liquidate in suo favore sono:
- fase studio (euro 851,00);
- fase decisionale (euro 1.418,00).
Nel caso di specie, quindi, l'importo complessivo che doveva essere liquidato in favore dell'Avv.
è pari a euro 2.269,00 in conformità a quanto previsto dal DM 55/2014. Pt_1
Ritiene altresì il presente Tribunale che, nel caso in esame, debba essere fatta applicazione della riduzione ex art 12, comma 1, DM 55/2014 in quanto, dall'esame della documentazione in atti, emerge che l'attività svolta non ha avuto peculiare complessità sia alla luce delle questioni trattate sia della tipologia di imputazione contestata al sig. Detta circostanza è altresì confermata dalla stessa istanza di Persona_1 liquidazione depositata nel fascicolo penale dall'Avv. e allegata al presente fascicolo nella quale la Pt_1 stessa ricorrente ha fatto applicazione della citata riduzione, chiedendo un compenso complessivo pari ad euro 1.134,50 (ridotto di 1/3 euro 756,34).
Si precisa che la riduzione viene effettuata dallo scrivente trattandosi di ricorso totalmente devolutivo ed essendo rimesso al Giudice dell'impugnazione la valutazione della attività svolta e del conseguente importo da liquidare. pagina 4 di 5 Nel caso di specie, quindi, la somma complessiva che deve essere liquidata in favore dell'Avv. Pt_1
è pari a euro 756,33 in conformità a quanto previsto dal DM 55/2014 e all'esito della riduzione ex art 106 bis D.P.R. 115/2022.
Da ciò consegue l'annullamento del decreto di liquidazione di compensi impugnato e la liquidazione in favore della ricorrente dell'importo di euro 756,33 a titolo di onorari oltre accessori di legge.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite visto il parziale accoglimento del ricorso sono interamente da compensare tra le parti.
A riguardo si precisa che la domanda non è stata integralmente accolta in quanto l'Avv. nel Pt_1 presente procedimento, ha escluso la operatività della riduzione ex art. 12, comma 1, DM 55/2014 che, al contrario, è stata ritenuta operante dallo scrivente all'esito dell'esame della documentazione allegata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il provvedimento del Parte_1
Tribunale di Rimini del 5.11.2024, notificato in data 6.11.2024, relativo al procedimento penale a carico di con cui è stata disposta la liquidazione in favore della Persona_1 ricorrente dell'importo di euro 333,00 per l'attività svolta in relazione al procedimento
RGNR 5333/2019, per l'effetto, liquida per il predetto procedimento in favore dell'Avv.
l'importo, già ridotto di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002, di euro 756,33 a titolo Pt_1 di onorari, oltre a spese generali CPA e IVA nella misura di legge;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, il 26 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 20 febbraio 2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2875/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. residente in [...], difesa in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione, Piazzale della Stazione n.5; ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1 resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 20 febbraio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 D.P.R. 115/2002
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 6.11.2024, l'avvocato ha Parte_1 chiesto di annullare il decreto di liquidazione del Tribunale di Rimini del 5.11.2024, notificato in data
6.11.2024, relativo al procedimento penale a carico di Persona_1
La ricorrente ha esposto di aver svolto l'attività di difensore di ufficio nominata ex art. 97, comma 1,
c.p.p. nel procedimento RGNR 5333/2019 a carico di 5333/2019, imputato del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110. C.P. e 2 D. L.vo n. 74/2000. In particolare, l'Avv. ha dichiarato di aver prestato la Pt_1
pagina 1 di 5 propria attività professionale nella fase dell'udienza preliminare comparendo all'udienza del 20.11.2021, dell'1.2.2022, del 21.6.2022, e del 17.1.2023.
Stante la impossibilità di chiedere il pagamento delle spese legali al sig. in quanto Persona_1 soggetto irreperibile, ha proposto istanza per la liquidazione a spese dello Stato. A tale istanza ha fatto seguito il decreto di liquidazione oggetto della presente impugnazione con il quale gli è stato liquidato l'importo complessivo di euro 333,00.
A detta della ricorrente il provvedimento opposto è errato poiché per fase di studio prevede la somma di euro 200,00 in luogo di quella di euro 851,00 e per la fase decisoria prevede la somma di euro 300,00 in luogo di quella di euro 1.418,00 così come risultante dalle tabelle. L'Avv. ha evidenziato che dal Pt_1 contenuto del decreto non è dato comprendere quale sia il percorso logico che è stato seguito per giungere all'importo finale di euro 333,00 e detta liquidazione è errata in quanto contraria all'art. 12, comma 3, lett.
d) D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
La ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la liquidazione della somma di euro 1.512,67, oltre accessori di legge all'esito della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002. Da ultimo, l'Avv. ha chiesto la condanna di controparte alle spese di lite. Pt_1
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 20.02.2025 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini è errato in quanto contrario alla disciplina ex art. 12, comma 3, lett. d) D.M. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, essendole stata liquidata una cifra inferiore rispetto a quella prevista tabellarmente e, inoltre, non sono state adeguatamente motivate le ragioni per le quali il Giudice si è discostato dalla istanza proposta del difensore.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pagina 2 di 5 pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sempre sul piano normativo l'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 dispone che il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di motivazione del decreto di liquidazione ha sottolineato che il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto. Il giudice ha, quindi, il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento e tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. Quindi il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte (Cassazione civile, sez. VI, 03.06.2021, n. 15443). La Cassazione, quindi, ha affermato che un eventuale scostamento dai valori medi di liquidazione è ammissibile nei limiti di legge purché sia sorretto da una idonea e adeguata motivazione dalla quale emergano le ragioni per le quali il Giudice ha deciso di incrementare o ridurre il compenso del difensore.
Nel caso in esame, nel decreto di liquidazione emanato dalla Dott.ssa corrisponde al vero Per_2 quanto dedotto dalla ricorrente, ossia che non è stata fatta applicazione dei valori medi risultanti dalle pagina 3 di 5 tabelle in quanto il Giudice ha liquidato un importo inferiore rispetto a quello risultante dalle stesse. Per la fase studio è stata liquidata la somma di euro 200,00, mentre per quella decisoria è stata liquidata la somma di euro 300,00. Al contrario, i valori medi risultanti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 sono di euro
851,00 per la fase studio e euro 1.418,00 per la fase decisionale e, anche in caso di riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, dette somme sono inferiori rispetto al minimo tabellarmente previsto.
Si evidenzia altresì che la riduzione dei valori medi risultanti dalle tabelle non è stata motivata dal
Giudice in quanto non è stata spuntata la casella del modello di decreto di liquidazione, allegato all'atto introduttivo, nel quale è contenuto l'apposito spazio in cui il Giudice è tenuto ad indicare i motivi per i quali intende ridurre l'importo risultante dalla tabella.
Di conseguenza, è errato il provvedimento di liquidazione nella parte in cui ha liquidato in favore dell'Avv. un importo inferiore rispetto a quello tabellarmente previsto e non ha motivato in ordine Pt_1 all'eventuale applicazione della riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014.
Prima di procedere alla rideterminazione delle somme che devono essere liquidate in favore dell'Avv. in applicazione dei valori medi stabiliti dalla tabella, occorre evidenziare che la stessa ricorrente ha Pt_1 dichiarato di aver prestato la sua attività difensiva in favore del sig. partecipando all'udienza Persona_3 del 20.11.2021, dell'1.2.2022, del 21.6.2022, e del 17.1.2023. Lo svolgimento di dette attività è stato puntualmente ricostruito dall'Avv. che ha allegato tutti i verbali nei quali viene dato atto della sua Pt_1 effettiva presenza in sede di udienza (doc. 5 ricorso introduttivo) e che giustifica la istanza di liquidazione sia relativa alla fase studio che a quella decisionale.
Pertanto, le fasi che debbono essere liquidate in suo favore sono:
- fase studio (euro 851,00);
- fase decisionale (euro 1.418,00).
Nel caso di specie, quindi, l'importo complessivo che doveva essere liquidato in favore dell'Avv.
è pari a euro 2.269,00 in conformità a quanto previsto dal DM 55/2014. Pt_1
Ritiene altresì il presente Tribunale che, nel caso in esame, debba essere fatta applicazione della riduzione ex art 12, comma 1, DM 55/2014 in quanto, dall'esame della documentazione in atti, emerge che l'attività svolta non ha avuto peculiare complessità sia alla luce delle questioni trattate sia della tipologia di imputazione contestata al sig. Detta circostanza è altresì confermata dalla stessa istanza di Persona_1 liquidazione depositata nel fascicolo penale dall'Avv. e allegata al presente fascicolo nella quale la Pt_1 stessa ricorrente ha fatto applicazione della citata riduzione, chiedendo un compenso complessivo pari ad euro 1.134,50 (ridotto di 1/3 euro 756,34).
Si precisa che la riduzione viene effettuata dallo scrivente trattandosi di ricorso totalmente devolutivo ed essendo rimesso al Giudice dell'impugnazione la valutazione della attività svolta e del conseguente importo da liquidare. pagina 4 di 5 Nel caso di specie, quindi, la somma complessiva che deve essere liquidata in favore dell'Avv. Pt_1
è pari a euro 756,33 in conformità a quanto previsto dal DM 55/2014 e all'esito della riduzione ex art 106 bis D.P.R. 115/2022.
Da ciò consegue l'annullamento del decreto di liquidazione di compensi impugnato e la liquidazione in favore della ricorrente dell'importo di euro 756,33 a titolo di onorari oltre accessori di legge.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite visto il parziale accoglimento del ricorso sono interamente da compensare tra le parti.
A riguardo si precisa che la domanda non è stata integralmente accolta in quanto l'Avv. nel Pt_1 presente procedimento, ha escluso la operatività della riduzione ex art. 12, comma 1, DM 55/2014 che, al contrario, è stata ritenuta operante dallo scrivente all'esito dell'esame della documentazione allegata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il provvedimento del Parte_1
Tribunale di Rimini del 5.11.2024, notificato in data 6.11.2024, relativo al procedimento penale a carico di con cui è stata disposta la liquidazione in favore della Persona_1 ricorrente dell'importo di euro 333,00 per l'attività svolta in relazione al procedimento
RGNR 5333/2019, per l'effetto, liquida per il predetto procedimento in favore dell'Avv.
l'importo, già ridotto di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002, di euro 756,33 a titolo Pt_1 di onorari, oltre a spese generali CPA e IVA nella misura di legge;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, il 26 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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