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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1093 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Agnello Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo via Marco Polo n.62, presso lo studio dell'Avvocato S. Ragonese appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Luigi La Valle elettivamente domiciliato in CP_1 le Del Fante n.58/D appellato FATTO E DIRITTO Premesso che con sentenza n.1187/2024 del 25.9.2024 il Tribunale G.L. di Agrigento, rigettò il ricorso proposto da volto ad ottenere Parte_1 dall' l'indennizzo di legge in relazione all'infortunio occorsogli il 26.1.2021; CP_1 to che avverso tale decisione ha proposto appello il con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria l'1.10.2024, chiedendone la riforma;
rilevato che l' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame;
CP_1 considerato che la parte appellante non è comparsa né all'udienza di discussione del 3.7.2025, né a quella odierna successiva, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria, sicché ai sensi dell'art. 348 c.p.c. l'appello va dichiarato improcedibile.
ritenuto che il ex art. 152 disp. att. c.p.c., non è tenuto al pagamento Parte_1 delle spese di questo grado in favore dell'appellato, al pari di quelle di c.t.u. nei termini di cui in parte dispositiva;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n.1187/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell'appellato. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto. Palermo, 2 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente Michele De Maria
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