TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/10/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 246/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Diego Maria Santoro
E
in persona del l.r.p.t. Resistente - Contumace Controparte_1
E
In persona del l.r. pro-tempore Controparte_2
Litisconsorte necessario
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Bellaroba
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione pagina 1 di 9 1. Accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Controparte_1
a tempo pieno e indeterminato dall'1.12.2017 al 19.09.2021 nel corso del quale la ricorrente ha svolto le mansioni di banchista di bar (di cui al Livello 7 del CCNL
Pubblici Esercizi).
2. Per l'effetto, condanna la società in Controparte_1 persona del l.r.p.t., a corrispondere a la Parte_1 somma complessiva di € 26.799,41 -di cui € 5.195,13 a titolo di TFR-, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale della stessa versando all' i contributi CP_2 omessi sulle differenze retributive accertate nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Rigetta le altre domande di pagamento.
4. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA
e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
5. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare all' le CP_2 spese processuali liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre oneri riflessi se dovuti.
6. Pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico della società resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2023, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri Controparte_1
di cui afferma essere stata dipendente dall'1.04.2017 al 19.09.2021 (data in cui
[...] si dimetteva per giusta causa), in virtù di un ordinario rapporto di lavoro subordinato regolarizzato solo in data 28.07.2018.
Riferisce, in sintesi, che:
Per tutto il periodo innanzi indicato ha reso la propria prestazione lavorativa in favore della convenuta presso il , svolgendo le mansioni Parte_2 di banchista di bar (di cui al Livello 7 del CCNL Pubblici Esercizi), venendo sottoposta al potere direttivo e di controllo di;
Persona_1
Benché nel contratto di lavoro sottoscritto nel 2018 fossero previste 4 ore di lavoro giornaliere, di fatto aveva l'obbligo di osservare il seguente orario di lavoro: dalle 15,00 alle 3,00 del giorno successivo per 6 giorni a settimana dalla data di instaurazione del rapporto fino al mese di settembre 2020; dalle 8,00 alle
16,00 nei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle 6,00 alle 16,00 il sabato e la pagina 2 di 9 domenica dal mese di ottobre 2020 fino alla cessazione;
Lamenta, quindi, di essere stata retribuita in misura inadeguata e non proporzionata alla quantità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost, tenuto conto delle Tabelle salariali del CCNL de Settore. Sulla base di tale premessa fattuale, chiede la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro di cui innanzi, pari alla somma complessiva di
€ 36.934,86, oltre accessori di legge, per i titoli di cui ai conteggi in atti, nonché alla corresponsione di tutti gli oneri contributivi presso l' CP_2
La benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio, Controparte_1 per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Considerato che la ricorrente propone domanda di condanna della società ex datrice di lavoro a regolarizzazione la sua posizione previdenziale, con pagamento in favore dell' dei contributi sulle differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione CP_2 dell' a stare in giudizio. Infatti, secondo il più recente indirizzo della Controparte_3
S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l'Ente previdenziale, a cui non è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi. Per tale ragione all'udienza del 26.09.2023 questo giudicante disponeva l'integrazione del contradditorio con la chiamata in giudizio dell' CP_2
L' si costituisce in giudizio e chiede, nel caso in cui venga riconosciuta la sussistenza CP_2 del rapporto di lavoro subordinato per i periodi per i quali l'obbligo contributivo è ancora attuale, di riconoscere a carico della società convenuta l'obbligazione predetta condannandola al pagamento delle somme dovute.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dal procuratore della ricorrente, con la prova per testi e a mezzo CTU contabile. All'esito del deposito di note di discussione, ex art. 429 c.p.c. e di note in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 3 di 9 Così riassunti i fatti di causa, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, della durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Nel caso in esame, pertanto, gravava sulla ricorrente l'onere di provare: l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta nel periodo irregolare dall'1.04.2017 al 27.07.2018, non potendosi presumere la subordinazione dalla sola successiva regolarizzazione del rapporto;
le mansioni a lei assegnate dalla società datrice di lavoro, sempre con riferimento al periodo di rapporto irregolare e, quindi, il diritto ad essere inquadrata ai fini retributivi nella corrispondente declaratoria professionale prevista dal CCNL del Settore (per il periodo contrattualizzato risultano espressamente indicate le mansioni di banconista di bar e l'inquadramento nel Livello 7 del CCNL Pubblici Esercizi;
l'orario di lavoro osservato in concreto. In altre parole gravava sulla lavoratrice l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Va, quindi, affrontata, sia pure per cenni, la vexata quaestio della definizione della subordinazione, in quanto è principio acquisito al sistema ordinamentale quello per cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base al contenuto del suo concreto atteggiarsi. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato e annoso iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce della presenza di alcuni elementi sintomatici, tra cui assume natura caratterizzante soprattutto l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e
pagina 4 di 9 disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto ma da apprezzare in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore, al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., ad es., Cass., n. 11207 del 14 maggio 2009 Cass., sez. lav., n. 3614 del 16 febbraio 2010). La Suprema Corte ha quindi messo in luce come non costituisca requisito indispensabile per la qualificazione del tipo negoziale il carattere dell'assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso, o attenuato, in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda nella quale egli è inserito (cfr. ad es.
Cass. n. 18757 del 26 settembre 2005). A ciò fanno, poi, da corollario ulteriori indici presuntivi, quali la collaborazione continuativa, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario predeterminato che, avendo una portata sussidiaria, possono essere decisivi ai fini della prova della subordinazione solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20 luglio 2003, n. 9900, Cass. e Cass. 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale principalmente a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., da ultimo,
Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009). Ne discende l'impossibilità di ipotizzare un modello astratto omnicomprensivo adatto a ogni ipotesi concreta.
Una volta fornita la prova dell'an debeatur, ossia la fonte dell'obbligazione, al lavoratore sarà sufficiente allegare l'inadempimento (totale o parziale) dell'obbligazione del datore di lavoro, che invece, secondo quanto sancito dalle Sezioni
Unite della Cassazione, sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U.
13533/2001).
Procedendo, quindi, alla disamina del testimoniale di parte attrice si evidenzia che:
, non parente indifferente, ha riferito di avere lavorato alle Persona_2 dipendenze della società convenuta dal 2018 al 2021 con la qualifica di pasticcere e di essere a conoscenza del fatto che la ricorrente aveva iniziato a lavorare nel 2017 anche se non è stato in grado di confermare che il rapporto tra le parti era stato pagina 5 di 9 effettivamente instaurato nel mese di aprile 2017. Ha riferito, inoltre, che la ricorrente non aveva un orario di lavoro fisso prestabilito, con riferimento all'inizio e fine della prestazione giornaliera, ma veniva chiamata di volta in volta dal titolare dell'esercizio a seconda delle necessità. In ogni caso ha dichiarato che la sig.ra Persona_1
lavorava per 10/12 ore al giorno per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo a Pt_1 rotazione, tuttavia, mai coincidente con le giornate del sabato e della domenica.
, non parente indifferente, dipendente della società Parte_3 convenuta dal 2014 al 2020 come tuttofare (aiuto pasticcere, aiuto al banco del bar, cassiere e deputato alla sicurezza) ha riferito che la ricorrente ha iniziato a lavorare presso il nel 2017 come barista/banconista anche se non è stato in Parte_2 grado di ricordare da quale mese dell'anno 2017. Ha riferito, ancora, che nessun dipendente aveva un orario fisso di lavoro, purtuttavia la sig.ra lavorava dalle 10 Pt_1 alle 12 ore al giorno, secondo quanto stabilito di volta in volta dal principale
, per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo a rotazione mai Persona_1 coincidente le giornate del sabato e della domenica.
Dai documenti versati in atti della difesa della ricorrente, in particolare dalle buste paga, dai CUD e dal Modulo di recesso dal rapporto di lavoro da risulta che:
La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato dalla società
[...] in data 1.11.2019 -con anzianità convenzionale al 28.07.2018- Controparte_1 con la mansione di banchista di bar e inquadramento nel Livello 7 del CCNL
Pubblici Esercizi.
La ricorrente rassegnava le dimissioni per giusta causa con decorrenza
19.09.2021 motivando il recesso per l'omesso pagamento degli Assegni per il
Nucleo Familiare e per la contrattualizzazione del rapporto con orario part-time a fronte dell'orario full-time osservato in concreto, nonché per la conseguente omissione contributiva in suo danno.
Così riassunte le risultanze istruttorie, e premesso che non sussistono motivi per dubitare della attendibilità soggettiva ed oggettiva dei testimoni esaminati nel corso del giudizio, che hanno mostrato una conoscenza diretta dei fatti di causa redendo dichiarazioni logiche, coerenti e circostanziate che hanno trovato pieno riscontro reciproco, ritiene il giudicante che la ricorrente abbia fatto fonte solo in parte all'onere probatorio di cui era gravata.
In particolare, può dirsi aggiunta la prova serie e rigorosa che il rapporto di lavoro tra le parti in giudizio è stato instaurato mese di dicembre 2017 (posto che nessuno dei due testi è stato in grado di individuare il mese dell'anno) e che la lavoratrice rendeva la pagina 6 di 9 prestazione con orario full-time con straordinario fisso per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, usufruendo di un giorno di riposo mai coincidente con le giornate di sabato e domenica.
E' stata, altresì, raggiunta la prova della subordinazione essendo stato accertato che anche nel periodo irregolare la lavoratrice era sottoposta al potere direttivo di
(inerente alle intrinseche modalità di svolgimento della Persona_1 prestazione), elemento che, come detto, rappresenta il carattere essenziale della subordinazione, suffragato dagli altri elementi sussidiari che – pur non assumendo valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto – costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione qualora ricorrano tutti insieme. Ed infatti, può dirsi pacifico che la ricorrente: non possedeva alcuna struttura imprenditoriale;
ha reso la prestazione lavorativa con continuità per tutto il periodo rivendicato in giudizio;
ha svolto le mansioni assegnate dalla parte datoriale;
aveva l'obbligo di rispettare un orario giornaliero ancorché determinato di volta in volta dalla parte datoriale a seconda delle necessità contingenti;
è stata retribuita percependo a cadenze fisse un compenso prestabilito.
Diversamente, non è stata provata la mancata fruizione delle ferie e dei permessi e/o della loro omessa monetizzazione né della esecuzione della prestazione nelle festività non cadenti di domenica.
Con riferimento alle singole poste attive spettanti alla ricorrente, tenuto conto della vicenda lavorativa della sig.ra così come ricostruita all'esito dell'istruttoria Pt_1 espletata, questo giudicante onerava il procuratore della ricorrente di dare corso al deposito di nuovi conteggi, indicando puntualmente i parametri a cui attenersi per la quantificazione del credito retributivo. Purtuttavia i nuovi conteggi risultavano del tutto inattendibili in quanto affetti da palesi vizi logici, per cui veniva disposta CTU contabile.
All'esito delle operazioni peritali il perito dell'ufficio conclude che il credito retributivo complessivamente maturato dalla ricorrente per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della società convenuta (1.12.2017- 19.09.2021) è pari alla somma complessiva di € 33.154,48 di cui: € 26.223,98 maturata a titolo di differenze retributive sulla paga base oraria, mensilità aggiuntive e compenso per lavoro straordinario diurno;
€ 6.930,50 maturata a titolo di TFR.
Premesso che il CTU ha risposto in aderenza al questi posto, che il ragionamento tecnico risulta sorretto da condivisibili argomentazioni e che le valutazioni effettuate e le conclusioni cui perviene sono logiche, coerenti e complete, va tuttavia considerato che la ricorrente chiede la condanna della società ex datrice di lavoro al pagamento della somma di € 36.934,86 di cui € 5.195,13 a titolo di TFR e € 4.619,70 a titolo di altre pagina 7 di 9 spettanze in relazione alle quali, come detto, non è stata raggiunta la prova della loro debenza (ferie – Rol - festività). La Cassazione ha più volte affermato che, qualora il credito rivendicato in giudizio è determinabile nel suo ammontare, così come è nel caso in esame, il giudice non può liquidare un importo maggiore di quello originariamente chiesto dalla parte senza incorrere nel vizio di ultrapetizione in quanto la statuizione violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112
c.p.c..
Applicando il suddetto principio di diritto ne deriva che dalla somma accertata dal CTU come dovuta a titolo di differenze retributive (€ 26.223,98) va detratto l'importo di €
4.619,70, e che la somma dovuta a titolo di TFR va quantificata nel minor importo di
€ 5.195,13.
Conclusivamente, la società in persona del l.r.p.t., va Controparte_1 condannata a corrispondere a la somma complessiva Parte_1 di € 26.799,41 di cui € 5.195,13 a titolo di TFR, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale della stessa versando all' i contributi omessi sulle differenze CP_2 retributive accertate nei limiti della prescrizione.
Si evidenzia, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore
è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del
7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti della ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e pagina 8 di 9 gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo
(Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato nei limiti innanzi chiariti e merita di essere accolto.
Le spese di lite tra le parti seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo -tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio- e distratte nei confronti del procuratore della ricorrente che se dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico della società resistente.
Velletri, 1 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 246/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Diego Maria Santoro
E
in persona del l.r.p.t. Resistente - Contumace Controparte_1
E
In persona del l.r. pro-tempore Controparte_2
Litisconsorte necessario
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Bellaroba
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione pagina 1 di 9 1. Accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Controparte_1
a tempo pieno e indeterminato dall'1.12.2017 al 19.09.2021 nel corso del quale la ricorrente ha svolto le mansioni di banchista di bar (di cui al Livello 7 del CCNL
Pubblici Esercizi).
2. Per l'effetto, condanna la società in Controparte_1 persona del l.r.p.t., a corrispondere a la Parte_1 somma complessiva di € 26.799,41 -di cui € 5.195,13 a titolo di TFR-, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale della stessa versando all' i contributi CP_2 omessi sulle differenze retributive accertate nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Rigetta le altre domande di pagamento.
4. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA
e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
5. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare all' le CP_2 spese processuali liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre oneri riflessi se dovuti.
6. Pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico della società resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2023, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri Controparte_1
di cui afferma essere stata dipendente dall'1.04.2017 al 19.09.2021 (data in cui
[...] si dimetteva per giusta causa), in virtù di un ordinario rapporto di lavoro subordinato regolarizzato solo in data 28.07.2018.
Riferisce, in sintesi, che:
Per tutto il periodo innanzi indicato ha reso la propria prestazione lavorativa in favore della convenuta presso il , svolgendo le mansioni Parte_2 di banchista di bar (di cui al Livello 7 del CCNL Pubblici Esercizi), venendo sottoposta al potere direttivo e di controllo di;
Persona_1
Benché nel contratto di lavoro sottoscritto nel 2018 fossero previste 4 ore di lavoro giornaliere, di fatto aveva l'obbligo di osservare il seguente orario di lavoro: dalle 15,00 alle 3,00 del giorno successivo per 6 giorni a settimana dalla data di instaurazione del rapporto fino al mese di settembre 2020; dalle 8,00 alle
16,00 nei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle 6,00 alle 16,00 il sabato e la pagina 2 di 9 domenica dal mese di ottobre 2020 fino alla cessazione;
Lamenta, quindi, di essere stata retribuita in misura inadeguata e non proporzionata alla quantità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost, tenuto conto delle Tabelle salariali del CCNL de Settore. Sulla base di tale premessa fattuale, chiede la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro di cui innanzi, pari alla somma complessiva di
€ 36.934,86, oltre accessori di legge, per i titoli di cui ai conteggi in atti, nonché alla corresponsione di tutti gli oneri contributivi presso l' CP_2
La benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio, Controparte_1 per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Considerato che la ricorrente propone domanda di condanna della società ex datrice di lavoro a regolarizzazione la sua posizione previdenziale, con pagamento in favore dell' dei contributi sulle differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione CP_2 dell' a stare in giudizio. Infatti, secondo il più recente indirizzo della Controparte_3
S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l'Ente previdenziale, a cui non è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi. Per tale ragione all'udienza del 26.09.2023 questo giudicante disponeva l'integrazione del contradditorio con la chiamata in giudizio dell' CP_2
L' si costituisce in giudizio e chiede, nel caso in cui venga riconosciuta la sussistenza CP_2 del rapporto di lavoro subordinato per i periodi per i quali l'obbligo contributivo è ancora attuale, di riconoscere a carico della società convenuta l'obbligazione predetta condannandola al pagamento delle somme dovute.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dal procuratore della ricorrente, con la prova per testi e a mezzo CTU contabile. All'esito del deposito di note di discussione, ex art. 429 c.p.c. e di note in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 3 di 9 Così riassunti i fatti di causa, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, della durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Nel caso in esame, pertanto, gravava sulla ricorrente l'onere di provare: l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta nel periodo irregolare dall'1.04.2017 al 27.07.2018, non potendosi presumere la subordinazione dalla sola successiva regolarizzazione del rapporto;
le mansioni a lei assegnate dalla società datrice di lavoro, sempre con riferimento al periodo di rapporto irregolare e, quindi, il diritto ad essere inquadrata ai fini retributivi nella corrispondente declaratoria professionale prevista dal CCNL del Settore (per il periodo contrattualizzato risultano espressamente indicate le mansioni di banconista di bar e l'inquadramento nel Livello 7 del CCNL Pubblici Esercizi;
l'orario di lavoro osservato in concreto. In altre parole gravava sulla lavoratrice l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Va, quindi, affrontata, sia pure per cenni, la vexata quaestio della definizione della subordinazione, in quanto è principio acquisito al sistema ordinamentale quello per cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base al contenuto del suo concreto atteggiarsi. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato e annoso iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce della presenza di alcuni elementi sintomatici, tra cui assume natura caratterizzante soprattutto l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e
pagina 4 di 9 disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto ma da apprezzare in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore, al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., ad es., Cass., n. 11207 del 14 maggio 2009 Cass., sez. lav., n. 3614 del 16 febbraio 2010). La Suprema Corte ha quindi messo in luce come non costituisca requisito indispensabile per la qualificazione del tipo negoziale il carattere dell'assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso, o attenuato, in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda nella quale egli è inserito (cfr. ad es.
Cass. n. 18757 del 26 settembre 2005). A ciò fanno, poi, da corollario ulteriori indici presuntivi, quali la collaborazione continuativa, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario predeterminato che, avendo una portata sussidiaria, possono essere decisivi ai fini della prova della subordinazione solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20 luglio 2003, n. 9900, Cass. e Cass. 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale principalmente a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., da ultimo,
Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009). Ne discende l'impossibilità di ipotizzare un modello astratto omnicomprensivo adatto a ogni ipotesi concreta.
Una volta fornita la prova dell'an debeatur, ossia la fonte dell'obbligazione, al lavoratore sarà sufficiente allegare l'inadempimento (totale o parziale) dell'obbligazione del datore di lavoro, che invece, secondo quanto sancito dalle Sezioni
Unite della Cassazione, sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U.
13533/2001).
Procedendo, quindi, alla disamina del testimoniale di parte attrice si evidenzia che:
, non parente indifferente, ha riferito di avere lavorato alle Persona_2 dipendenze della società convenuta dal 2018 al 2021 con la qualifica di pasticcere e di essere a conoscenza del fatto che la ricorrente aveva iniziato a lavorare nel 2017 anche se non è stato in grado di confermare che il rapporto tra le parti era stato pagina 5 di 9 effettivamente instaurato nel mese di aprile 2017. Ha riferito, inoltre, che la ricorrente non aveva un orario di lavoro fisso prestabilito, con riferimento all'inizio e fine della prestazione giornaliera, ma veniva chiamata di volta in volta dal titolare dell'esercizio a seconda delle necessità. In ogni caso ha dichiarato che la sig.ra Persona_1
lavorava per 10/12 ore al giorno per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo a Pt_1 rotazione, tuttavia, mai coincidente con le giornate del sabato e della domenica.
, non parente indifferente, dipendente della società Parte_3 convenuta dal 2014 al 2020 come tuttofare (aiuto pasticcere, aiuto al banco del bar, cassiere e deputato alla sicurezza) ha riferito che la ricorrente ha iniziato a lavorare presso il nel 2017 come barista/banconista anche se non è stato in Parte_2 grado di ricordare da quale mese dell'anno 2017. Ha riferito, ancora, che nessun dipendente aveva un orario fisso di lavoro, purtuttavia la sig.ra lavorava dalle 10 Pt_1 alle 12 ore al giorno, secondo quanto stabilito di volta in volta dal principale
, per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo a rotazione mai Persona_1 coincidente le giornate del sabato e della domenica.
Dai documenti versati in atti della difesa della ricorrente, in particolare dalle buste paga, dai CUD e dal Modulo di recesso dal rapporto di lavoro da risulta che:
La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato dalla società
[...] in data 1.11.2019 -con anzianità convenzionale al 28.07.2018- Controparte_1 con la mansione di banchista di bar e inquadramento nel Livello 7 del CCNL
Pubblici Esercizi.
La ricorrente rassegnava le dimissioni per giusta causa con decorrenza
19.09.2021 motivando il recesso per l'omesso pagamento degli Assegni per il
Nucleo Familiare e per la contrattualizzazione del rapporto con orario part-time a fronte dell'orario full-time osservato in concreto, nonché per la conseguente omissione contributiva in suo danno.
Così riassunte le risultanze istruttorie, e premesso che non sussistono motivi per dubitare della attendibilità soggettiva ed oggettiva dei testimoni esaminati nel corso del giudizio, che hanno mostrato una conoscenza diretta dei fatti di causa redendo dichiarazioni logiche, coerenti e circostanziate che hanno trovato pieno riscontro reciproco, ritiene il giudicante che la ricorrente abbia fatto fonte solo in parte all'onere probatorio di cui era gravata.
In particolare, può dirsi aggiunta la prova serie e rigorosa che il rapporto di lavoro tra le parti in giudizio è stato instaurato mese di dicembre 2017 (posto che nessuno dei due testi è stato in grado di individuare il mese dell'anno) e che la lavoratrice rendeva la pagina 6 di 9 prestazione con orario full-time con straordinario fisso per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, usufruendo di un giorno di riposo mai coincidente con le giornate di sabato e domenica.
E' stata, altresì, raggiunta la prova della subordinazione essendo stato accertato che anche nel periodo irregolare la lavoratrice era sottoposta al potere direttivo di
(inerente alle intrinseche modalità di svolgimento della Persona_1 prestazione), elemento che, come detto, rappresenta il carattere essenziale della subordinazione, suffragato dagli altri elementi sussidiari che – pur non assumendo valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto – costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione qualora ricorrano tutti insieme. Ed infatti, può dirsi pacifico che la ricorrente: non possedeva alcuna struttura imprenditoriale;
ha reso la prestazione lavorativa con continuità per tutto il periodo rivendicato in giudizio;
ha svolto le mansioni assegnate dalla parte datoriale;
aveva l'obbligo di rispettare un orario giornaliero ancorché determinato di volta in volta dalla parte datoriale a seconda delle necessità contingenti;
è stata retribuita percependo a cadenze fisse un compenso prestabilito.
Diversamente, non è stata provata la mancata fruizione delle ferie e dei permessi e/o della loro omessa monetizzazione né della esecuzione della prestazione nelle festività non cadenti di domenica.
Con riferimento alle singole poste attive spettanti alla ricorrente, tenuto conto della vicenda lavorativa della sig.ra così come ricostruita all'esito dell'istruttoria Pt_1 espletata, questo giudicante onerava il procuratore della ricorrente di dare corso al deposito di nuovi conteggi, indicando puntualmente i parametri a cui attenersi per la quantificazione del credito retributivo. Purtuttavia i nuovi conteggi risultavano del tutto inattendibili in quanto affetti da palesi vizi logici, per cui veniva disposta CTU contabile.
All'esito delle operazioni peritali il perito dell'ufficio conclude che il credito retributivo complessivamente maturato dalla ricorrente per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della società convenuta (1.12.2017- 19.09.2021) è pari alla somma complessiva di € 33.154,48 di cui: € 26.223,98 maturata a titolo di differenze retributive sulla paga base oraria, mensilità aggiuntive e compenso per lavoro straordinario diurno;
€ 6.930,50 maturata a titolo di TFR.
Premesso che il CTU ha risposto in aderenza al questi posto, che il ragionamento tecnico risulta sorretto da condivisibili argomentazioni e che le valutazioni effettuate e le conclusioni cui perviene sono logiche, coerenti e complete, va tuttavia considerato che la ricorrente chiede la condanna della società ex datrice di lavoro al pagamento della somma di € 36.934,86 di cui € 5.195,13 a titolo di TFR e € 4.619,70 a titolo di altre pagina 7 di 9 spettanze in relazione alle quali, come detto, non è stata raggiunta la prova della loro debenza (ferie – Rol - festività). La Cassazione ha più volte affermato che, qualora il credito rivendicato in giudizio è determinabile nel suo ammontare, così come è nel caso in esame, il giudice non può liquidare un importo maggiore di quello originariamente chiesto dalla parte senza incorrere nel vizio di ultrapetizione in quanto la statuizione violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112
c.p.c..
Applicando il suddetto principio di diritto ne deriva che dalla somma accertata dal CTU come dovuta a titolo di differenze retributive (€ 26.223,98) va detratto l'importo di €
4.619,70, e che la somma dovuta a titolo di TFR va quantificata nel minor importo di
€ 5.195,13.
Conclusivamente, la società in persona del l.r.p.t., va Controparte_1 condannata a corrispondere a la somma complessiva Parte_1 di € 26.799,41 di cui € 5.195,13 a titolo di TFR, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale della stessa versando all' i contributi omessi sulle differenze CP_2 retributive accertate nei limiti della prescrizione.
Si evidenzia, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore
è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del
7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti della ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e pagina 8 di 9 gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo
(Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato nei limiti innanzi chiariti e merita di essere accolto.
Le spese di lite tra le parti seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo -tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio- e distratte nei confronti del procuratore della ricorrente che se dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico della società resistente.
Velletri, 1 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 9 di 9