CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2291/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SO ER, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6429/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallicano Nel Lazio - Via Tre Novembre, 7 00010 Gallicano Nel Lazio RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 969 MU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1686/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6429/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento n.969 (MU 2019) del 29/11/2024, dell'importo di €.281,00=, notificato dal Comune di Gallicano nel Lazio in data 30/12/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce di essere proprietario di un terreno edificabile;
che tale terreno è stato dichiarato quale pertinenza dei fabbricati a seguito di riaccatastamento degli stessi, che ha portato il classamento di due di essi quale civile abitazione cat. A/4 e degli altri due quale cat. C/2; di aver dichiarato tale pertinenzialità al Comune di Gallicano nel Lazio con comunicazione del 09/02/2010; si aver provveduto a pagare la MU per l'anno 2019 solo sui fabbricati anzidetti quantificandola in € 392,00. Evidenzia che l'atto
è illegittimo in quanto basato su elementi non certi e privi del necessario riscontro tecnico-economico; la richiesta relativa al valore del terreno edificabile si riferisce a un terreno che, in realtà, è privo di ulteriore potestà edificatoria, essedo già esaurita la cubatura disponibile, con conseguente duplicazione d'imposta rispetto a quanto richiesto per i fabbricati realizzati;
essendo pertinenziali ai fabbricati, i terreni in questione sono privi di autonoma assoggettabilità ad imposta. Contesta l'irrogazione delle sanzioni.
Il Comune di Gallicano nel Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, si è costituito in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Il tributo totale richiesto si riferisce a € 197,00 per MU dovuta sulla area fabbricabile distinta in catasto al fog. 14, par.lla 270, totalmente omesso dal contribuente;
per tale area il Comune di Gallicano Nel Lazio ha determinato l'imposta prendendo come base imponibile, in mancanza della dovuta dichiarazione di valore del contribuente, un valore venale al mq quantificato in € 130,00 dalla perizia di stima dell'ente approvata con Del. G.C. n.65/2012 ed applicando poi a tale valore un indice di deprezzamento del 60% come previsto dalla Del. G.C. n.55/2018 per piano particolareggiato da approvare.
Le motivazioni presentate nel ricorso e delineate nella premessa delle presenti controdeduzioni, ricalcano quelle già presentate per la MU relativa all'anno 2018, ovvero che il terreno sarebbe pertinenza dei fabbricati
(dichiarato con comunicazione del contribuente del 09/02/2010), che manca una perizia dell'ente impositore sullo stato dei luoghi e che i fabbricati presenti avrebbero già esaurito la capacità edificatoria residua. La richiesta del contribuente di esenzione totale del tributo relativo all'area edificabile per pertinenzialità così come la dichiarazione di esclusione di qualsiasi capacità edificatoria residua non possono trovare accoglimento, per le ragioni già delineate dall'ente in via di autotutela nonché nelle difese per il ricorso relativo alla MU dell'anno 2018, procedimento in cui lo stesso ricorrente ha chiesto alla CGT di disporre rinvio per conciliazione, giudizio ad oggi non ancora definito. Si rende infatti necessario premettere che, a dispetto di quanto dichiarato dal ricorrente ovvero che il Comune di Gallicano Nel Lazio non avrebbe “mai dato risposte positive, non volendo ascoltare alcuna ragione a favore del ricorrente”, il Comune, proprio a seguito dell'istanza in autotutela presentata avverso l'accertamento MU per l'anno 2018 (annualità precedente a quella oggetto del presente ricorso), in accoglimento parziale, e notificando così atto in rettifica, riesaminava la posizione del contribuente rideterminando l'imposta di € 1.184,00 richiesta nell'accertamento originario per il 2018 in quella minore di € 197,00. Anche per il 2019 oggi sotto esame, l'Ente richiede pertanto l'imposta di € 197,00 come determinata per le ragioni già indicate nell'atto in rettifica per l'annualità precedente e che qui vengono riportate: “si comunica che da riscontro presso l'ufficio tecnico comunale, ovvero dalla relazione tecnica allegata alla pratica di realizzazione del Piano particolareggiato, la cubatura realizzata è pari a mc 1080 (mc 792 abitazione + mc 288 capanno) anziché mc 459, pertanto la superficie edificabile residua è pari a mq 491 anziché mq 1051. Inoltre come tenuto conto che il terreno di sua proprietà ricade in zona C1/b soggetta a Piano particolareggiato da approvare, come da Del. G.C. n.55/2018, il valore di stima è abbattuto del 60%”. Pertanto l'imposta accertata per l'area edificabile (€ 197,00) deriva da una verifica della cubatura riscontrata sui fabbricati già esistenti, che l'Ente ha accertato essere addirittura maggiore di quella dichiarata dal contribuente, e sulla base di tale cubatura realizzata è stata calcolata la superficie edificatoria residua ancora sussistente e non totalmente esaurita, come ritiene il contribuente.
L'area di proprietà del ricorrente è un ente urbano con una superficie totale di mq 4054 che è stata dichiarata edificabile con la Variante al PRG adottata con la Delibera del C.C. n.25 del 25/07/2002, variante approvata poi dalla Regione Lazio con Del. G.R. n.259/2011; tale strumento urbanistico pienamente legittimo, valido ed efficace, a dispetto di quanto genericamente sostenuto dal contribuente ovvero che “la modifica al PRG non è stata validata dalla Regione”, circostanza questa che comunque non toglierebbe efficacia alla variante stessa e quindi non escluderebbe la tassabilità delle aree edificabili. La predetta Variante al PRG, dichiarandolo edificabile, ha inserito il terreno del contribuente in zona C1/B (Nuove aree di PRG) per il quale è previsto un I.T. di 1,60 mc/mq. Per tale qualità edificatoria, il valore venale dell'area è stato valutato in € 130/mq, valore cui, seppur mancante la richiesta (dovuta e necessaria, come previsto dal Regolamento
IUC 2014) del contribuente, è stato applicato d'ufficio l'abbattimento del 60% del valore di stima, che quindi si è ridotto ad € 52/mq, come previsto dalla Del. G.C. n.55/2018, che stabilisce gli abbattimenti da applicare alle aree edificabili soggette a Piano particolareggiato da approvare ricadenti in zone (come quella che ci interessa, C1/b) soggette a vincoli o a limitazioni della edificabilità in concreto, tenendo quindi nella dovuta contezza, come ricordato dal contribuente, la fascia di rispetto di 60 m. per beni archeologici che interesserebbe le costruzioni da realizzarsi sul terreno in oggetto. Essendo quindi un terreno suscettibile di ulteriore edificazione, per un residuo edificabile oltre alla superficie già realizzata, è soggetto a versamento della MU nella misura quantificata. Evidenzia ancora che il ricorrente non ha prodotto alcuna relazione o perizia o altra documentazione ove venga dimostrato il paventato esaurimento della superficie edificabile attraverso i fabbricati esistenti, ma si è limitato a dichiarare che il suo terreno “è privo di ulteriore potestà edificatoria, essendo stata già esaurita la cubatura disponibile”, senza dimostrare in alcun modo le sue dichiarazioni. Il contribuente insiste sulla richiesta di riconoscimento del rapporto di pertinenzialità tra il terreno tassato quale area edificabile ed i fabbricati preesistenti, indicando come prova la sua comunicazione inoltrata in data 09/02/2010 all'Ente locale;
tale impugnazione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni. Infatti, seppur la disciplina MU vigente fino al 2019 e di cui all'art.13 del D.L. n.201/2011, richiamava la definizione di fabbricato contenuta nell'art.2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.504/1992 - in base alla quale il fabbricato ingloba oltre che l'area di sedime anche quella che ne costituisce pertinenza-, sul punto la Corte di Cassazione , anche nella stessa Ordinanza n.17883/2022 richiamata dal ricorrente, ha più volte evidenziato che la sussistenza del vincolo di pertinenzialità non esiste in ogni caso ma richiede sempre la concorrente presenza di un elemento soggettivo (ossia la scelta del proprietario o di altro titolare di diritto reale sull'immobile e sulla pertinenza di porre in essere tale destinazione) e di un elemento oggettivo (ossia la destinazione durevole del bene pertinenziale a servizio o ornamento di quello principale). Infatti, se la dichiarazione da parte del contribuente è un obbligo a pena di decadenza - non potendosi rilevare e/o contestare solo in sede giudiziale la pretesa sussistenza di un vincolo di pertinenzialità non altrimenti prima esplicitato (in arg., Cassazione, Sent. n.6821/2023, conformi Cass., Sent. n.27573/2018 e Sent.
n.13017/2012) - tale dichiarazione, che esplica quindi l'elemento soggettivo del ridetto vincolo, non prescinde mai dalla prova della effettiva pertinenzialità del bene, che ne Banca_1 l'elemento oggettivo. Infatti, la natura pertinenziale del bene esclude l'autonomo assoggettamento alla MU (ex art.2, D. Lgs. n.504/1992) solo e soltanto quando all'area edificabile venga impressa una effettiva ed immutabile destinazione oggettiva e funzionale di servizio non revocabile ad libitum e tale da modificare lo stato dei luoghi escludendone stabilmente l'edificazione. In tal senso è granitico l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'asservimento pertinenziale - con onere della prova a carico della contribuente - ricorre ove il bene non sia semplicemente posto a servizio od ornamento di un altro, ma quando tale destinazione sia durevole (sul piano soggettivo ed oggettivo) e non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene pertinenziale, divenendo altrimenti agevole l'elusione del precetto che impone la tassazione per la natura reale del cespite. Pertanto, in ragione di quanto appena precede, l'area funzionalmente collegata al fabbricato deve essere insuscettibile di diversa, autonoma e/o separata disciplina e/o godimento. Di tale destinazione effettiva e concreta del bene al servizio od ornamento di un altro (elemento oggettivo) e della volontà di dar aver dato vita ad un vincolo di accessorietà durevole ed immutabile (elemento soggettivo), il contribuente deve fornire prova rigorosa. Ovvero deve provare che il rapporto di pertinenza abbia realizzato una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi di cui al bene pertinenziale, che ne abbia sterilizzato in concreto e stabilmente lo ius edificandi e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile in qualsiasi momento successivo. Orbene, nel caso in esame, non è stato provato (e non è sussistente) un asservimento durevole ed immutabile a tale destinazione pertinenziale che ne avrebbe addirittura sterilizzato in toto qualsiasi capacità edificatoria. Nulla in atti del ricorrente depone in tal senso, ovvero non vi è prova che al terreno sia stata impressa la destinazione a pertinenzialità durevole ed immutabile, sì come non vi è prova che non sia possibile una diversa destinazione del bene pertinenziale stesso senza una sua radicale trasformazione.
Il Ricorrente ha depositato Memoria alla quale veniva allegata una perizia tecnica redatta dal Geom. Nominativo_1.
Il Comune di Gallicano Nel Lazio ha depositato Memorie con le quali, tra l'altro, evidenzia che la Perizia depositata, è una perizia stragiudiziale semplice, non asseverata e non giurata, ovvero un mero parere, e per tale deve essere presa in considerazione, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di merito e della
Suprema Corte, per la quale, considerata anche l'assenza di un obbligo del Giudice di tenerne conto (Cass.,
27/12/2018, n. 33503), essa ha il valore di mero argomento di prova (Cass., 09/04/2018, n. 8621) che dà luogo a semplici indizi (Cass., n. 8621 del 2018, n. 33503 del 2018), in quanto tali liberamente apprezzabili dal Giudice, a condizione che egli spieghi le ragioni per le quali la ritiene corretta e convincente. La stessa tra l'altro è generica e porta valutazioni totalmente sfornite di indicazione dei dati che ad esse hanno portato, quindi non è suffragata in alcun modo: non ci indica il calcolo del residuo edificatorio e perché sarebbe esaurito, soprattutto non confuta numeri alla mano il risultato dell'Ente; richiama, incomprensibilmente, una serie di “condizionamenti” dell'area (zona sismica, vincolo archeologico e paesaggistico, fascia di rispetto, mancanza di opere di urbanizzazione) senza pervenire a conclusioni sul punto, dimenticando forse che tali indici di deprezzamento hanno portato l'Ente ad applicare un abbattimento del 60% al valore venale attribuito all'area edificabile;
non ci dice, sulla pertinenzialità dell'area, neanche come la stessa è stata utilizzata (è un giardino, è un orto, è terra incolta e abbandonata, è pavimentata, è recintata, ha una attribuzione specifica non revocabile?), richiamando solo l'art.817 c.c. e sentenze neanche troppo recenti, quindi non dimostra in alcun modo il necessario asservimento dal punto di vista oggettivo e soggettivo che proprio le norme e la giurisprudenza, che pure egli richiama, ritengono necessari.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I rilievi sono infondati ed il ricorso va respinto.
La circostanza relative alla non debenza di quanto richiesto in relazione all'immobile di che trattasi, non è provata, in quanto la ricorrente non produce alcuna idonea documentazione al riguardo;
di converso Il
Comune di Gallicano Nel Lazio ha fornito documentazione idonea a provare la legittimità dell'operato.
E' principio consolidato, in tema di riparto di onere probatorio per agevolazioni tributarie, che chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione,
i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 23228 del 4 ottobre 2017; Sez. 5, sentenza n. 21406 del 30 novembre 2012; ordinanza del 5 luglio 2019,
n. 18133). Come è noto, infatti, la prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell'agevolazione spetta a chi sostiene di averne diritto (Corte di Cassazione, sentenze n. 555/1994; n. 14992/2000; n. 12749 del 2 settembre 2002; n. 21728 del 17 novembre 2004; n. 7905 del 15 aprile 2005, n. 20776 del 26 ottobre
2005). Tale assunto trova fondamento nei principi che regolano l'incidenza dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 del codice civile, per cui "spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione... di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della...esenzione" (Corte di Cassazione sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003).
La Corte evidenzia che la ricorrente si limita a contestare l'operato dell'Ente senza produrre in giudizio documentazione probatoria idonea alla soluzione della controversia e non offre alcun elemento utile che avrebbe consentito di meglio verificare e valutare le ragioni solo enunciate dalla parte. E' onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo.
L'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dalla ricorrente, invero, per la significatività delle stesse, non può essere semplicemente affermata, ma va desunta da fatti concreti, univoci e precisi - come doveroso per il giudice, ovviamente, non già in base alle mere affermazioni della parte interessata, ma sulla scorta di significative e concludenti prove all'uopo fornite da quella stessa parte per poter giungere ad escludere con certezza l'attitudine delle predette circostanze a smentire le riferite specifiche contestazioni contenute nell'atto impugnato. Nessuna valenza può attribuirsi alla perizia depositata, tra l'altro non asseverata.
Va segnalato infine che nei doveri di questa Corte non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere della parte dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Poiché è onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo, si ribadisce la correttezza dell'operato dell'Ufficio impositore.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche controverse, induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SO ER, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6429/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallicano Nel Lazio - Via Tre Novembre, 7 00010 Gallicano Nel Lazio RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 969 MU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1686/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6429/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento n.969 (MU 2019) del 29/11/2024, dell'importo di €.281,00=, notificato dal Comune di Gallicano nel Lazio in data 30/12/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce di essere proprietario di un terreno edificabile;
che tale terreno è stato dichiarato quale pertinenza dei fabbricati a seguito di riaccatastamento degli stessi, che ha portato il classamento di due di essi quale civile abitazione cat. A/4 e degli altri due quale cat. C/2; di aver dichiarato tale pertinenzialità al Comune di Gallicano nel Lazio con comunicazione del 09/02/2010; si aver provveduto a pagare la MU per l'anno 2019 solo sui fabbricati anzidetti quantificandola in € 392,00. Evidenzia che l'atto
è illegittimo in quanto basato su elementi non certi e privi del necessario riscontro tecnico-economico; la richiesta relativa al valore del terreno edificabile si riferisce a un terreno che, in realtà, è privo di ulteriore potestà edificatoria, essedo già esaurita la cubatura disponibile, con conseguente duplicazione d'imposta rispetto a quanto richiesto per i fabbricati realizzati;
essendo pertinenziali ai fabbricati, i terreni in questione sono privi di autonoma assoggettabilità ad imposta. Contesta l'irrogazione delle sanzioni.
Il Comune di Gallicano nel Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, si è costituito in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Il tributo totale richiesto si riferisce a € 197,00 per MU dovuta sulla area fabbricabile distinta in catasto al fog. 14, par.lla 270, totalmente omesso dal contribuente;
per tale area il Comune di Gallicano Nel Lazio ha determinato l'imposta prendendo come base imponibile, in mancanza della dovuta dichiarazione di valore del contribuente, un valore venale al mq quantificato in € 130,00 dalla perizia di stima dell'ente approvata con Del. G.C. n.65/2012 ed applicando poi a tale valore un indice di deprezzamento del 60% come previsto dalla Del. G.C. n.55/2018 per piano particolareggiato da approvare.
Le motivazioni presentate nel ricorso e delineate nella premessa delle presenti controdeduzioni, ricalcano quelle già presentate per la MU relativa all'anno 2018, ovvero che il terreno sarebbe pertinenza dei fabbricati
(dichiarato con comunicazione del contribuente del 09/02/2010), che manca una perizia dell'ente impositore sullo stato dei luoghi e che i fabbricati presenti avrebbero già esaurito la capacità edificatoria residua. La richiesta del contribuente di esenzione totale del tributo relativo all'area edificabile per pertinenzialità così come la dichiarazione di esclusione di qualsiasi capacità edificatoria residua non possono trovare accoglimento, per le ragioni già delineate dall'ente in via di autotutela nonché nelle difese per il ricorso relativo alla MU dell'anno 2018, procedimento in cui lo stesso ricorrente ha chiesto alla CGT di disporre rinvio per conciliazione, giudizio ad oggi non ancora definito. Si rende infatti necessario premettere che, a dispetto di quanto dichiarato dal ricorrente ovvero che il Comune di Gallicano Nel Lazio non avrebbe “mai dato risposte positive, non volendo ascoltare alcuna ragione a favore del ricorrente”, il Comune, proprio a seguito dell'istanza in autotutela presentata avverso l'accertamento MU per l'anno 2018 (annualità precedente a quella oggetto del presente ricorso), in accoglimento parziale, e notificando così atto in rettifica, riesaminava la posizione del contribuente rideterminando l'imposta di € 1.184,00 richiesta nell'accertamento originario per il 2018 in quella minore di € 197,00. Anche per il 2019 oggi sotto esame, l'Ente richiede pertanto l'imposta di € 197,00 come determinata per le ragioni già indicate nell'atto in rettifica per l'annualità precedente e che qui vengono riportate: “si comunica che da riscontro presso l'ufficio tecnico comunale, ovvero dalla relazione tecnica allegata alla pratica di realizzazione del Piano particolareggiato, la cubatura realizzata è pari a mc 1080 (mc 792 abitazione + mc 288 capanno) anziché mc 459, pertanto la superficie edificabile residua è pari a mq 491 anziché mq 1051. Inoltre come tenuto conto che il terreno di sua proprietà ricade in zona C1/b soggetta a Piano particolareggiato da approvare, come da Del. G.C. n.55/2018, il valore di stima è abbattuto del 60%”. Pertanto l'imposta accertata per l'area edificabile (€ 197,00) deriva da una verifica della cubatura riscontrata sui fabbricati già esistenti, che l'Ente ha accertato essere addirittura maggiore di quella dichiarata dal contribuente, e sulla base di tale cubatura realizzata è stata calcolata la superficie edificatoria residua ancora sussistente e non totalmente esaurita, come ritiene il contribuente.
L'area di proprietà del ricorrente è un ente urbano con una superficie totale di mq 4054 che è stata dichiarata edificabile con la Variante al PRG adottata con la Delibera del C.C. n.25 del 25/07/2002, variante approvata poi dalla Regione Lazio con Del. G.R. n.259/2011; tale strumento urbanistico pienamente legittimo, valido ed efficace, a dispetto di quanto genericamente sostenuto dal contribuente ovvero che “la modifica al PRG non è stata validata dalla Regione”, circostanza questa che comunque non toglierebbe efficacia alla variante stessa e quindi non escluderebbe la tassabilità delle aree edificabili. La predetta Variante al PRG, dichiarandolo edificabile, ha inserito il terreno del contribuente in zona C1/B (Nuove aree di PRG) per il quale è previsto un I.T. di 1,60 mc/mq. Per tale qualità edificatoria, il valore venale dell'area è stato valutato in € 130/mq, valore cui, seppur mancante la richiesta (dovuta e necessaria, come previsto dal Regolamento
IUC 2014) del contribuente, è stato applicato d'ufficio l'abbattimento del 60% del valore di stima, che quindi si è ridotto ad € 52/mq, come previsto dalla Del. G.C. n.55/2018, che stabilisce gli abbattimenti da applicare alle aree edificabili soggette a Piano particolareggiato da approvare ricadenti in zone (come quella che ci interessa, C1/b) soggette a vincoli o a limitazioni della edificabilità in concreto, tenendo quindi nella dovuta contezza, come ricordato dal contribuente, la fascia di rispetto di 60 m. per beni archeologici che interesserebbe le costruzioni da realizzarsi sul terreno in oggetto. Essendo quindi un terreno suscettibile di ulteriore edificazione, per un residuo edificabile oltre alla superficie già realizzata, è soggetto a versamento della MU nella misura quantificata. Evidenzia ancora che il ricorrente non ha prodotto alcuna relazione o perizia o altra documentazione ove venga dimostrato il paventato esaurimento della superficie edificabile attraverso i fabbricati esistenti, ma si è limitato a dichiarare che il suo terreno “è privo di ulteriore potestà edificatoria, essendo stata già esaurita la cubatura disponibile”, senza dimostrare in alcun modo le sue dichiarazioni. Il contribuente insiste sulla richiesta di riconoscimento del rapporto di pertinenzialità tra il terreno tassato quale area edificabile ed i fabbricati preesistenti, indicando come prova la sua comunicazione inoltrata in data 09/02/2010 all'Ente locale;
tale impugnazione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni. Infatti, seppur la disciplina MU vigente fino al 2019 e di cui all'art.13 del D.L. n.201/2011, richiamava la definizione di fabbricato contenuta nell'art.2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.504/1992 - in base alla quale il fabbricato ingloba oltre che l'area di sedime anche quella che ne costituisce pertinenza-, sul punto la Corte di Cassazione , anche nella stessa Ordinanza n.17883/2022 richiamata dal ricorrente, ha più volte evidenziato che la sussistenza del vincolo di pertinenzialità non esiste in ogni caso ma richiede sempre la concorrente presenza di un elemento soggettivo (ossia la scelta del proprietario o di altro titolare di diritto reale sull'immobile e sulla pertinenza di porre in essere tale destinazione) e di un elemento oggettivo (ossia la destinazione durevole del bene pertinenziale a servizio o ornamento di quello principale). Infatti, se la dichiarazione da parte del contribuente è un obbligo a pena di decadenza - non potendosi rilevare e/o contestare solo in sede giudiziale la pretesa sussistenza di un vincolo di pertinenzialità non altrimenti prima esplicitato (in arg., Cassazione, Sent. n.6821/2023, conformi Cass., Sent. n.27573/2018 e Sent.
n.13017/2012) - tale dichiarazione, che esplica quindi l'elemento soggettivo del ridetto vincolo, non prescinde mai dalla prova della effettiva pertinenzialità del bene, che ne Banca_1 l'elemento oggettivo. Infatti, la natura pertinenziale del bene esclude l'autonomo assoggettamento alla MU (ex art.2, D. Lgs. n.504/1992) solo e soltanto quando all'area edificabile venga impressa una effettiva ed immutabile destinazione oggettiva e funzionale di servizio non revocabile ad libitum e tale da modificare lo stato dei luoghi escludendone stabilmente l'edificazione. In tal senso è granitico l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'asservimento pertinenziale - con onere della prova a carico della contribuente - ricorre ove il bene non sia semplicemente posto a servizio od ornamento di un altro, ma quando tale destinazione sia durevole (sul piano soggettivo ed oggettivo) e non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene pertinenziale, divenendo altrimenti agevole l'elusione del precetto che impone la tassazione per la natura reale del cespite. Pertanto, in ragione di quanto appena precede, l'area funzionalmente collegata al fabbricato deve essere insuscettibile di diversa, autonoma e/o separata disciplina e/o godimento. Di tale destinazione effettiva e concreta del bene al servizio od ornamento di un altro (elemento oggettivo) e della volontà di dar aver dato vita ad un vincolo di accessorietà durevole ed immutabile (elemento soggettivo), il contribuente deve fornire prova rigorosa. Ovvero deve provare che il rapporto di pertinenza abbia realizzato una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi di cui al bene pertinenziale, che ne abbia sterilizzato in concreto e stabilmente lo ius edificandi e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile in qualsiasi momento successivo. Orbene, nel caso in esame, non è stato provato (e non è sussistente) un asservimento durevole ed immutabile a tale destinazione pertinenziale che ne avrebbe addirittura sterilizzato in toto qualsiasi capacità edificatoria. Nulla in atti del ricorrente depone in tal senso, ovvero non vi è prova che al terreno sia stata impressa la destinazione a pertinenzialità durevole ed immutabile, sì come non vi è prova che non sia possibile una diversa destinazione del bene pertinenziale stesso senza una sua radicale trasformazione.
Il Ricorrente ha depositato Memoria alla quale veniva allegata una perizia tecnica redatta dal Geom. Nominativo_1.
Il Comune di Gallicano Nel Lazio ha depositato Memorie con le quali, tra l'altro, evidenzia che la Perizia depositata, è una perizia stragiudiziale semplice, non asseverata e non giurata, ovvero un mero parere, e per tale deve essere presa in considerazione, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di merito e della
Suprema Corte, per la quale, considerata anche l'assenza di un obbligo del Giudice di tenerne conto (Cass.,
27/12/2018, n. 33503), essa ha il valore di mero argomento di prova (Cass., 09/04/2018, n. 8621) che dà luogo a semplici indizi (Cass., n. 8621 del 2018, n. 33503 del 2018), in quanto tali liberamente apprezzabili dal Giudice, a condizione che egli spieghi le ragioni per le quali la ritiene corretta e convincente. La stessa tra l'altro è generica e porta valutazioni totalmente sfornite di indicazione dei dati che ad esse hanno portato, quindi non è suffragata in alcun modo: non ci indica il calcolo del residuo edificatorio e perché sarebbe esaurito, soprattutto non confuta numeri alla mano il risultato dell'Ente; richiama, incomprensibilmente, una serie di “condizionamenti” dell'area (zona sismica, vincolo archeologico e paesaggistico, fascia di rispetto, mancanza di opere di urbanizzazione) senza pervenire a conclusioni sul punto, dimenticando forse che tali indici di deprezzamento hanno portato l'Ente ad applicare un abbattimento del 60% al valore venale attribuito all'area edificabile;
non ci dice, sulla pertinenzialità dell'area, neanche come la stessa è stata utilizzata (è un giardino, è un orto, è terra incolta e abbandonata, è pavimentata, è recintata, ha una attribuzione specifica non revocabile?), richiamando solo l'art.817 c.c. e sentenze neanche troppo recenti, quindi non dimostra in alcun modo il necessario asservimento dal punto di vista oggettivo e soggettivo che proprio le norme e la giurisprudenza, che pure egli richiama, ritengono necessari.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I rilievi sono infondati ed il ricorso va respinto.
La circostanza relative alla non debenza di quanto richiesto in relazione all'immobile di che trattasi, non è provata, in quanto la ricorrente non produce alcuna idonea documentazione al riguardo;
di converso Il
Comune di Gallicano Nel Lazio ha fornito documentazione idonea a provare la legittimità dell'operato.
E' principio consolidato, in tema di riparto di onere probatorio per agevolazioni tributarie, che chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione,
i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 23228 del 4 ottobre 2017; Sez. 5, sentenza n. 21406 del 30 novembre 2012; ordinanza del 5 luglio 2019,
n. 18133). Come è noto, infatti, la prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell'agevolazione spetta a chi sostiene di averne diritto (Corte di Cassazione, sentenze n. 555/1994; n. 14992/2000; n. 12749 del 2 settembre 2002; n. 21728 del 17 novembre 2004; n. 7905 del 15 aprile 2005, n. 20776 del 26 ottobre
2005). Tale assunto trova fondamento nei principi che regolano l'incidenza dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 del codice civile, per cui "spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione... di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della...esenzione" (Corte di Cassazione sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003).
La Corte evidenzia che la ricorrente si limita a contestare l'operato dell'Ente senza produrre in giudizio documentazione probatoria idonea alla soluzione della controversia e non offre alcun elemento utile che avrebbe consentito di meglio verificare e valutare le ragioni solo enunciate dalla parte. E' onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo.
L'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dalla ricorrente, invero, per la significatività delle stesse, non può essere semplicemente affermata, ma va desunta da fatti concreti, univoci e precisi - come doveroso per il giudice, ovviamente, non già in base alle mere affermazioni della parte interessata, ma sulla scorta di significative e concludenti prove all'uopo fornite da quella stessa parte per poter giungere ad escludere con certezza l'attitudine delle predette circostanze a smentire le riferite specifiche contestazioni contenute nell'atto impugnato. Nessuna valenza può attribuirsi alla perizia depositata, tra l'altro non asseverata.
Va segnalato infine che nei doveri di questa Corte non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere della parte dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Poiché è onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo, si ribadisce la correttezza dell'operato dell'Ufficio impositore.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche controverse, induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese.