Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 27
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Sentenza 11 febbraio 2026

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    Legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

    La Corte ha ritenuto che l'atto di autotutela con cui l'Agenzia ha annullato il diniego di rimborso e disposto il rimborso stesso, intervenuto dopo la costituzione in giudizio del ricorrente, ha determinato la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio in considerazione del ritardo con cui è intervenuto l'atto di autotutela, successivo alla pronuncia della Cassazione che individuava la legittimazione passiva dell'Agenzia.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    La Corte ha condannato la parte resistente (Agenzia delle dogane e monopoli) al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.471,00 oltre oneri di legge, in considerazione del fatto che l'atto di autotutela è intervenuto solo dopo la costituzione in giudizio del ricorrente e trascorso più di un anno dalla pronuncia della Corte di Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 27
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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