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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LE NI, Presidente e Relatore DICUONZO RUGGIERO, Giudice MARZIALI CESARE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 365/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. cf ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - NC
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5314-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 5314-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Rimborso della addizionale erariale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 relativa alle annualità 2010 e 2011 a suo tempo versata dalla Società_1 a codesto Ente e riaddebitata alla Top Shopping in regresso, per € 8.503,49, più i relativi interessi maturati e maturandi ex art. 14 TUA. Resistente: Cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.P.A. ricorre avverso il provvedimento di diniego dell'Ufficio Accise Dogane e Monopoli Marche 1 prot. 5314 RU notificato alla società in data 3 giugno 2025, in merito all'istanza di rimborso per un importo totale complessivo pari a euro 8.503,49 relativa all'addizionale provinciale sull'accisa relativa all'energia elettrica, periodo 2010-2011. Il ricorso verte principalmente sulla legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, a prescindere dalla potenza disponibile impiegata per la fornitura. Si è costituita ritualmente l'Agenzia delle dogane e monopoli – Ufficio Accise Dogane e Monopoli Marche 1 manifestando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per cessazione della materia del contendere avendo l'Amministrazione resistente provveduto, in via di autotutela, a rimuovere l'atto originariamente impugnato. Con successive memorie, la parte ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'atto impugnato, insiste per la condanna delle Dogane alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificato il deposito nel fascicolo di causa dell'atto in autotutela di ADM con cui si annulla il provvedimento di rigetto qui impugnato e si dispone il rimborso della somma reclamata, ritiene ricorrano le condizioni previste dall'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 per l'estinzione del giudizio dovendosi però condannare la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio. Ciò in considerazione del fatto che l'atto di autotutela è intervenuto solo dopo la costituzione in giudizio del ricorrente e trascorso più di un anno dalla pronuncia della Corte di Cassazione, richiamata nello stesso atto, che aveva espresso il principio di diritto in cui si individua nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.471,00 oltre oneri di legge se previsti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LE NI, Presidente e Relatore DICUONZO RUGGIERO, Giudice MARZIALI CESARE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 365/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. cf ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - NC
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5314-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 5314-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Rimborso della addizionale erariale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 relativa alle annualità 2010 e 2011 a suo tempo versata dalla Società_1 a codesto Ente e riaddebitata alla Top Shopping in regresso, per € 8.503,49, più i relativi interessi maturati e maturandi ex art. 14 TUA. Resistente: Cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.P.A. ricorre avverso il provvedimento di diniego dell'Ufficio Accise Dogane e Monopoli Marche 1 prot. 5314 RU notificato alla società in data 3 giugno 2025, in merito all'istanza di rimborso per un importo totale complessivo pari a euro 8.503,49 relativa all'addizionale provinciale sull'accisa relativa all'energia elettrica, periodo 2010-2011. Il ricorso verte principalmente sulla legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, a prescindere dalla potenza disponibile impiegata per la fornitura. Si è costituita ritualmente l'Agenzia delle dogane e monopoli – Ufficio Accise Dogane e Monopoli Marche 1 manifestando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per cessazione della materia del contendere avendo l'Amministrazione resistente provveduto, in via di autotutela, a rimuovere l'atto originariamente impugnato. Con successive memorie, la parte ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'atto impugnato, insiste per la condanna delle Dogane alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificato il deposito nel fascicolo di causa dell'atto in autotutela di ADM con cui si annulla il provvedimento di rigetto qui impugnato e si dispone il rimborso della somma reclamata, ritiene ricorrano le condizioni previste dall'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 per l'estinzione del giudizio dovendosi però condannare la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio. Ciò in considerazione del fatto che l'atto di autotutela è intervenuto solo dopo la costituzione in giudizio del ricorrente e trascorso più di un anno dalla pronuncia della Corte di Cassazione, richiamata nello stesso atto, che aveva espresso il principio di diritto in cui si individua nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.471,00 oltre oneri di legge se previsti.