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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 943/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Stefania Dimasi che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: pensione di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 25 gennaio 2023 , lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa il 15 luglio 2022 e impugnando il verbale di visita del
2 agosto 2022 che l'aveva giudicata invalida al 90%, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 409/2023 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva invece un'invalidità dell'85%. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 19 febbraio 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 12 giugno 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha accertato che la ricorrente
è affetta da “• Cardiopatia ischemica cronica in soggetto con insufficienza mitralica e tricuspidalica con iniziale incremento della PAP sx, Ex ventricolare precoce – Classe funzionale NYHA 2° (seconda)
Cod. 6442 – 41% • Carcinoma lobulare infiltrante mammella destra pT2, N0, M0 già operato, Rt, in terapia ormonale adiuvante (Letrozolo) con PS (ECOG) = 0 a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale Cod. 9322 – 11% • Osteoporosi, spondilodiscoartrosi a modesta incidenza funzionale 20% • Disturbo dell'adattamento con deflessione del tono dell'umore e ansie generalizzate a decorso cronico Cod. 2205 25% • Ipovisus OS Cod. 5005 30% •Spalla dolorosa a destra, da lesione cuffia rotatori Cod 7215 25%”.
In merito ai motivi di opposizione, ha precisato che “• Le condizioni generali e psico-fisiche della
NO , le patologie evidenziate in corso di ATP, dopo un'accurata e analitica descrizione Parte_1
clinica, sono state correttamente valutate, in riferimento alla loro incidenza invalidante, facendo riferimento al sistema tabellare del d. m. 5.2.1992.
• Il Procuratore Legale di parte ricorrente contesta la percentuale di invalidità dell'85%, rispetto a quella riconosciuta dalla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili c/o CP_1
Sede di Messina;
alcune delle patologie sofferte dalla ricorrente, il loro quadro clinico, con il passare del tempo, dopo terapia medica, sono andate migliorando con conseguente riduzione della loro percentuale di invalidità.
• La NO , nel Settembre 2019, 5 anni addietro, venne sottoposta a Parte_1
intervento chirurgico conservativo di “quadrantectomia destra, con linfoadenectomia ascellare” per –
Carcinoma lobulare infiltrante mammella destra pT2, N0, Mo Per tale patologia, dopo stadiazione clinico/strumentale, negativa per secondarismi, venne sottoposta a RT e successivamente a ormonoterapia adiuvante con . All'ultimo follow-up oncologico non segni di ripresa di Parte_2
malattia PS = 0 . Valutati gli indici prognostici della patologia neoplastica, visto il tempo trascorso dal trattamento al oggi, visti i frequenti follow-up negativi per ripresa di malattia, valutati gli esiti dell'intervento chirurgico conservativo, il pregresso trattamento radioterapico, lo stadio clinico, il tipo istologico (Carcinoma lobulare), preso atto che i trattamenti del caso non hanno impedito la prosecuzione di qualsiasi attività lavorativa e sociale, valutate le capacità fisiche in riferimento alla scala delle capacità fisiche residue modificata da (Capacità fisiche 100) “Capacità fisiche Per_1
ordinarie e straordinarie (lavorative, relazionali – sociali) normali”, non evidenza di malattia, riteniamo che la patologia neoplastica è a prognosi verosimilmente favorevole. Cod. 9322 11%
• la NO , è affetta da “Cardiopatia ischemica cronica in soggetto con Parte_3
insufficienza mitralica e tricuspidalica con iniziale incremento della PAP sx, Ex ventricolare precoce
– Classe funzionale NYHA 2° in trattamento farmacologico, ben compensata con terapia medica, senza gravi complicanze, disfunzioni meccaniche e limitazioni all'esercizio fisico;
in riferimento alla Classe
NYHA è stata attribuita una II° classe funzionale, corrispondente alle reali condizioni cliniche;
visti i valori della PA evidenziati in corso di ATP, vista l'adeguata risposta al trattamento farmacologico, visto il buon compenso emodinamico, visto l'assenza di gravi complicanze agli organi bersaglio. riteniamo che: ha influito in maniera moderata sull'attività fisica ordinaria;
non ha determinato stanchezza sproporzionata, palpitazioni, dispnea o angina. La NO , visto l'attuale buon Parte_1
compenso emodinamico, vista l'assenza di compromissioni renali, cerebrali, rientra verosimilmente nella Classe 2° NYHA. Cod. 6442 – 41%.
• La NO La NO , presenta una “Sindrome ansiosodepressiva di grado Parte_1 moderato”, correlata sia all'evento neoplastico che ad una particolare situazione familiare, caratterizzata da deflessione timica, ansia libera, labilità emotiva La depressione dell'umore può presentarsi in varie forme: neurasteniforme e fobico-ossessiva. La reazione depressiva trova la sua origine in cause scatenanti tra le più diverse che operano in un terreno specificatamente predisposto;
esse sono molto varie, ma hanno tutte una stessa morfologia. Si tratta di avversità, insuccessi e fallimenti nei rapporti intersoggettivi e familiari e in conflitti interpersonali. Nella NO , Parte_1
gli elementi che hanno indotto la “reazione depressiva” sono correlati, come già precedentemente accennato, all'evento neoplastico e ad eventi familiari successivi alla morte del marito. Talora la ricorrente si chiude in se stessa, taciturna ed apparentemente rassegnata, talaltra diventa lamentosa, desiderosa di essere ascoltata, compresa e confortata. Il pensiero di fondo ipervaluta, soggettivamente, gli aspetti sfavorevoli della sua vita;
l'ansia è occasionalmente presente Nel linguaggio medico viene etichettata come “depressa”. Il decorso è molto vario come durata dell'episodio e come frequenza degli stessi episodi, è altresì modificabile da favorevoli circostanze esterne che eliminano la situazione conflittuale. In questa fase clinica, riteniamo che la Nevrosi ansiosa, rientra sia tra i deficit funzionali correlati alla patologia neoplastica che ad una serie di dinamiche conflittuali con i familiari. Cod.
2205 25%”. Ha così concluso ritenendola “… invalida nella misura del 85% a decorrere dal 17/07/2022 …”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_2
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass
m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 13.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro