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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8114 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12131 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Coppola
APPELLANTE
E
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fusaro
APPELLATA
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 39493 /2022 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata, per intervenuta prescrizione, la domanda risarcitoria da essa attuale appellante proposta per i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 8-04-2008 con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata assicurazione resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata restava contumace.
In fase di gravame, all'esito dell'ordinanza emessa in data 24-05-2024, è stata ammessa
(e successivamente espletata) la prova testimoniale che era stata articolata dalla originaria parte istante in primo grado e reiterata nella presente fase di gravame. L'appello è in massima parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto il gravame è ammissibile risultando sufficientemente specifici i motivi, sostanzialmente riconducibili alla critica della valutazione delle risultanze probatorie - anche documentali - operata dal primo giudice;
con riferimento alle conclusioni, poi,
l'appellante ha – del tutto legittimamente – sostanzialmente reiterato quelle stesse del giudizio di primo grado.
Nessuna contestazione è sorta nel presente grado di giudizio in ordine alla proponibilità della domanda e alla legittimazione delle parti. Trattasi di questioni già affrontate - e risolte con esito positivo - dal primo giudice.
Con l'articolato motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice abbia compiuto una errata valutazione del materiale probatorio nel ritenere prescritta la domanda risarcitoria in accoglimento dell'eccezione formulata dalla convenuta compagnia assicurativa.
Il motivo, come già dal sottoscritto argomentato in corso di causa nell'ordinanza emessa in data 24-05-2024, è fondato.
In sintesi il primo giudice, pur correttamente affermando che il termine di prescrizione nel caso di specie è quello quinquennale, non ha considerato senza alcuna valida ragione idonei atti interruttivi gli atti di citazione notificati in data 24-02-2014 (seppure menzionati nella motivazione della impugnata sentenza).
Venendo all'esame del merito occorre considerare come, sulla base delle univoche affermazioni del testimone escusso nel presente grado di giudizio, deve effettivamente ritenersi, conformemente a quanto dedotto dalla parte appellante, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, si è verificato un sinistro che ha visto coinvolti un motociclo condotto dall'originaria parte istante e l'autoveicolo di proprietà del assicurato con CP_2 CP_1
[...]
La dinamica del sinistro è stata dettagliatamente descritta dal predetto testimone (presente al fatto e della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare). Tale dinamica porta ad escludere qualsiasi responsabilità, anche solo concorrente, dell'attuale parte appellante
(che procedeva regolarmente ed a velocità moderata) e veniva investito dall'auto di proprietà della originaria parte convenuta che da una posizione di sosta si immetteva repentinamente (evidentemente senza prestare le dovute cautele) nel traffico veicolare. In ordine ai danni subiti dal deve rilevarsi che il testimone escusso ha riferito, Pt_1
seppure genericamente, in ordine alle lesioni riportate (danni per altro emergenti dalla documentazione medica depositata in primo grado).
In sintesi il a causa dell'incidente riportava trauma facciale e contusione labbro Pt_1
superiore e frattura incisivo centrale superiore nonché contusione distorsivo ginocchio sinistro e contusioni multiple.
La domanda risarcitoria (cfr. conclusioni di appello) è stata dal limitata alle spese Pt_1
per la necessaria ricostruzione dentaria di cui alla fattura emessa in data 26-02-2010 per
Euro 2.501,81.
Ebbene, sulla scorta della documentazione esibita, deve ritenersi che il danno subito dalla attuale parte appellante possa essere quantificato – come calcolato già ai valori monetari attuali e quindi non ulteriormente rivalutabile, e come già comprensivo degli interessi
“compensativi” maturati – in 3.000,oo.
Al pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo va condannata la originaria parte convenuta ed attuale appellata
. CP_1
La sentenza di primo grado va riformata anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza delle originarie parti convenute.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle attuali parti appellate. Le spese dei due gradi si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, e di CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 39493/2022 del Giudice di Pace di Napoli, così CP_2
provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna la attuale parte appellata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in CP_1
favore della parte appellante della somma di Euro 3.000,oo oltre Parte_1
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
2) condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di , spese che liquida in complessive Euro Parte_1
900,oo (di cui Euro 700,oo per compensi, compreso spese generai nella misura del 15%, ed Euro 200,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Marco
Coppola;
3) Condanna le parti appellate in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della parte appellante , spese che liquida in Parte_1
complessive Euro 1.000,oo (di cui Euro 800,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 200,oo per spese vive), oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Marco Coppola.
Così deciso in Napoli lì 19 settembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12131 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Coppola
APPELLANTE
E
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fusaro
APPELLATA
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 39493 /2022 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata, per intervenuta prescrizione, la domanda risarcitoria da essa attuale appellante proposta per i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 8-04-2008 con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata assicurazione resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata restava contumace.
In fase di gravame, all'esito dell'ordinanza emessa in data 24-05-2024, è stata ammessa
(e successivamente espletata) la prova testimoniale che era stata articolata dalla originaria parte istante in primo grado e reiterata nella presente fase di gravame. L'appello è in massima parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto il gravame è ammissibile risultando sufficientemente specifici i motivi, sostanzialmente riconducibili alla critica della valutazione delle risultanze probatorie - anche documentali - operata dal primo giudice;
con riferimento alle conclusioni, poi,
l'appellante ha – del tutto legittimamente – sostanzialmente reiterato quelle stesse del giudizio di primo grado.
Nessuna contestazione è sorta nel presente grado di giudizio in ordine alla proponibilità della domanda e alla legittimazione delle parti. Trattasi di questioni già affrontate - e risolte con esito positivo - dal primo giudice.
Con l'articolato motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice abbia compiuto una errata valutazione del materiale probatorio nel ritenere prescritta la domanda risarcitoria in accoglimento dell'eccezione formulata dalla convenuta compagnia assicurativa.
Il motivo, come già dal sottoscritto argomentato in corso di causa nell'ordinanza emessa in data 24-05-2024, è fondato.
In sintesi il primo giudice, pur correttamente affermando che il termine di prescrizione nel caso di specie è quello quinquennale, non ha considerato senza alcuna valida ragione idonei atti interruttivi gli atti di citazione notificati in data 24-02-2014 (seppure menzionati nella motivazione della impugnata sentenza).
Venendo all'esame del merito occorre considerare come, sulla base delle univoche affermazioni del testimone escusso nel presente grado di giudizio, deve effettivamente ritenersi, conformemente a quanto dedotto dalla parte appellante, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, si è verificato un sinistro che ha visto coinvolti un motociclo condotto dall'originaria parte istante e l'autoveicolo di proprietà del assicurato con CP_2 CP_1
[...]
La dinamica del sinistro è stata dettagliatamente descritta dal predetto testimone (presente al fatto e della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare). Tale dinamica porta ad escludere qualsiasi responsabilità, anche solo concorrente, dell'attuale parte appellante
(che procedeva regolarmente ed a velocità moderata) e veniva investito dall'auto di proprietà della originaria parte convenuta che da una posizione di sosta si immetteva repentinamente (evidentemente senza prestare le dovute cautele) nel traffico veicolare. In ordine ai danni subiti dal deve rilevarsi che il testimone escusso ha riferito, Pt_1
seppure genericamente, in ordine alle lesioni riportate (danni per altro emergenti dalla documentazione medica depositata in primo grado).
In sintesi il a causa dell'incidente riportava trauma facciale e contusione labbro Pt_1
superiore e frattura incisivo centrale superiore nonché contusione distorsivo ginocchio sinistro e contusioni multiple.
La domanda risarcitoria (cfr. conclusioni di appello) è stata dal limitata alle spese Pt_1
per la necessaria ricostruzione dentaria di cui alla fattura emessa in data 26-02-2010 per
Euro 2.501,81.
Ebbene, sulla scorta della documentazione esibita, deve ritenersi che il danno subito dalla attuale parte appellante possa essere quantificato – come calcolato già ai valori monetari attuali e quindi non ulteriormente rivalutabile, e come già comprensivo degli interessi
“compensativi” maturati – in 3.000,oo.
Al pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo va condannata la originaria parte convenuta ed attuale appellata
. CP_1
La sentenza di primo grado va riformata anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza delle originarie parti convenute.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle attuali parti appellate. Le spese dei due gradi si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, e di CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 39493/2022 del Giudice di Pace di Napoli, così CP_2
provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna la attuale parte appellata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in CP_1
favore della parte appellante della somma di Euro 3.000,oo oltre Parte_1
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
2) condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di , spese che liquida in complessive Euro Parte_1
900,oo (di cui Euro 700,oo per compensi, compreso spese generai nella misura del 15%, ed Euro 200,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Marco
Coppola;
3) Condanna le parti appellate in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della parte appellante , spese che liquida in Parte_1
complessive Euro 1.000,oo (di cui Euro 800,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 200,oo per spese vive), oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Marco Coppola.
Così deciso in Napoli lì 19 settembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco