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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai IGg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3826 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso, per delega in atti dall'avv. Loredana Parte_1
Bizzarri, elettivamente domiciliato in Roma presso e nello studio dell'avv. Andrea
Bruno sito in Piazza Guglielmo Marconi n. 15
Appellante
E
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è per legge domiciliato
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 178/2021 pubbl. il
22/06/2021
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, nel contraddittorio con il , Controparte_1
l'attuale appellante chiedeva che << fosse accertata e dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte resistente avente ad oggetto la ritenuta improcedibilità della domanda proposta dal ricorrente al per Controparte_1
il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere ed attribuzione dei relativi benefici di legge e, quindi, anche l'infondatezza dell'eccezione avente ad oggetto
1 la ritenuta intervenuta prescrizione del diritto a proporre tale domanda per le motivazioni tutte ampiamente illustrate nel presente ricorso;
- per l'effetto e sempre preliminarmente, che fosse accertata e dichiarata la legittimità e la validità della domanda presentata dall'Appuntato dell'Arma dei Carabinieri CP_2 essere riconosciuto Vittima del Dovere in ragione del fatto
[...]
accadutogli in data 17.10.2001, trattandosi di esercizio di diritto indisponibile ed imprescrittibile per le motivazioni tutte ampiamente illustrate nel presente ricorso;
- previa disapplicazione del provvedimento adottato dal
[...]
Controparte_3
a firma del Coordinatore , datato 21.08.2019, Prot.
[...] Per_1
n. 0028446 del 03.09.2019 Uscita, trasmesso alla Prefettura di Rieti Prot. Ingresso del 04.09.2019, Numero 0014507, Classifica 37.02, notificato all'interessato in data
03.02.2020, in accoglimento integrale del ricorso, che fosse accertato e dichiarato il diritto dell'Appuntato dell'Arma dei Carabinieri ad Controparte_4
essere riconosciuto Vittima del Dovere in ragione del fatto accadutogli in data
17.10.2001, descritto in narrativa e documentato in atti, sussistendo le necessarie condizioni previste dalla Legge n. 266/2005, art. 1 comma 563 lettera a) oppure lettera e) o altra qualificazione ricondotta dal Giudice ad una delle diverse ipotesi comunque indicate in questo comma nelle lettere da b ad f); - per l'effetto, ai sensi del D.P.R. n. 243/2006, determinata a mezzo c.t.u. medico-legale la percentuale d'Invalidità Complessiva (invalidità permanente, danno biologico e morale) in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 181/2009 dell'infermità “pregresso trauma contusivo spalla dx”, conseguenza del richiamato evento accaduto all'istante in data
17.10.2001, come descritto e documentato in atti, che fosse accertato e dichiarato il diritto dell'Appuntato dell'Arma dei Carabinieri . a Controparte_4
percepire le prestazioni di seguito gradatamente indicate, con conseguente pronuncia di espressa condanna del a corrispondere in favore Controparte_1
del ricorrente, a far data dall'evento risalente al 17.10.2001, o da altra data che si riterrà di giustizia: a) speciale elargizione di Euro 2.000,00 per punto percentuale di invalidità ex D.L. n. 159/07 art. 34 comma 1, convertito nella Legge n. 222/07, oltre interessi e rivalutazione;
b) nel caso in cui venga accertata nel ricorrente un'invalidità permanente non inferiore al 25% della capacità lavorativa, assegno vitalizio mensile non reversibile di Euro 500,00, soggetto a perequazione automatica, ex D.P.R. n. 243/06 art. 4 comma 1 lettera b) n. 1, Legge n. 407/98 art. 2 2 comma 1, Legge n. 350/03 art. 4 comma 238, oltre interessi e rivalutazione;
c) nel caso in cui venga accertata nel ricorrente un'invalidità permanente non inferiore al 25% della capacità lavorativa, speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di Euro 1.033,00, soggetto a perequazione automatica, ex Legge n. 244/07 art. 2 comma 105, oltre interessi rivalutazione;
d) riconoscere, in ogni caso, in favore del ricorrente ogni altra spettanza comunque prevista dalla normativa vigente in favore delle Vittime del Dovere, anche in considerazione della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla Legge in favore delle Vittime della Criminalità
Organizzata e del Terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate nell'atto, da intendersi in questa sede come esplicitamente richiamate;
- in ogni caso e sempre per l'effetto che fosse ordinato al l'inserimento del nominativo dell'Appuntato dell'Arma Controparte_5
dei Carabinieri nella graduatoria unica nazionale di cui al Parte_1
DPR 243/2006; - in alternativa a quanto sopra, che fosse accertato e dichiarato il diritto dell'Appuntato dell'Arma dei Carabinieri ad essere Parte_1
riconosciuto Vittima del Dovere in conseguenza di azione criminosa, in ragione del fatto accadutogli in data 17.10.2001, descritto in narrativa e documentato in atti, sussistendo le necessarie condizioni previste dall'art. 82 della Legge 388 del essendo l'infermità riportata conseguenza di lesione subita per una azione criminosa perpetrata ai suoi danni;
- per l'effetto, sia determinata a mezzo c.t.u. medico-legale la percentuale d'Invalidità Complessiva (invalidità permanente, danno biologico e morale) in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 181/2009 dell'infermità “pregresso trauma contusivo spalla dx”, conseguenza del richiamato evento accaduto all'istante in data 17.10.2001, come descritto e documentato in atti
…>>
Si costituiva il eccependo l'intervenuta prescrizione del Controparte_1
diritto.
Con la sentenza gravata il Tribunale di Rieti riteneva fondata l'eccezione di prescrizione e la sussistenza di circostanze da ritenersi analoghe alla assoluta novità della questione e al mutamento di giurisprudenza su una questione dirimente di cui all'art. 92 c.p.c. tanto da compensare le spese di lite.
Con atto di gravame il ha cesnurato la decisione sostenendo Parte_1
l'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, insistendo nelle domande gia proposte nei limiti della maturata prescrizione.
3 Il , costituitosi anche in appello, ha insistito nella correttezza della CP_1
decisione di primo grado, così instando per il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata c.t.u. medico legale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Secondo la tesi del , accolta dal primo giudice e reiterata in Controparte_1
questa sede la ragione della declaratoria di improcedibilità della domanda amministrativa sarebbe costituita dall'intervenuta prescrizione dei diritti patrimoniali relativi ai benefici economici;
la condizione di “vittima del dovere” non è uno status, bensì un diritto che dà luogo solo a benefici economici, quindi soggetto a prescrizione;
l'imprescrittibilità del diritto nemmeno deriva dalla possibile iscrizione dello stesso nel novero di quelli garantiti dall'articolo 38 della
Costituzione che sono preordinati ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, ovvero ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.
Con la sentenza n. 17440/2022, resa in pubblica udienza per evidenziarne il valore nomofilattico, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la nozione tradizionale di status, con la connessa classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae, sia andata progressivamente declinando in età moderna, in virtù dell'emersione del principio di eguaglianza formale che ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione.
La Corte, però, ha osservato che il concetto di status ha ricevuto, nel diritto contemporaneo, nuovo impulso dall'assunzione, da parte dei pubblici poteri, del compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Da tale ultimo rilievo, ha argomentato che processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda
4 dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse a imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale.
Dell'evoluzione che dianzi s'è sommariamente tracciata è stata testimone la stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come
"posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua
[...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così
Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n.
5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n.
2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002).
Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016,
5 cit.).
D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934, comma 2°, c.c., non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi). È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio"
(così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass.
S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno
6 particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, l.
n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).>>. La più ampia nozione di status civitatis assunta dal diritto contemporaneo - intesa come posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua, che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri - tesa a conferire tutela legislativa e amministrativa alle categorie di cittadini più deboli, si attaglia certamente anche alle “vittime del dovere”, come chiaramente affermato dalla citata pronuncia che ha anche ritenuto che le relative provvidenze debbano essere ascritte nell'ambito di quelle previste dall'articolo 38 della Costituzione: < sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le CP_1
provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte cost. n. 31 del 1986).
E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass.
n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006.>>.
Questo Collegio non intravede motivi per andare in contrario avviso rispetto alle
7 argomentazioni della Suprema Corte che si condividono interamente e si fanno proprie, tenuto anche conto del particolare valore nomofilattico della richiamata decisione.
Ai suddetti principi, peraltro, si sono attenute anche le successive pronunce della
Suprema Corte n. 37522/2022 e n. 3868/2023.
Nel merito si è dato quindi ingresso alla c.t.u. medico legale.
Il presupposto fattuale delle domande, secondo la prospettazione, è riconducibile agli accadimenti del del 17.10.2001 ore 22.00.
L'appellante, mentre era in servizio, riceveva una telefonata da parte della IG.ra
, commessa del Bar sito in frazione Canneto di Lipari Persona_2 Parte_2
in Via Marina Garibaldi, in cui la medesima lo avvertiva che due avventori del bar rivolgevano minacce nei confronti di altro cliente, chiedendo, pertanto, l'intervento dei Carabinieri. In più viene poi accertato che gli aggressori stavano svolgendo anche azioni di devastazione del locale Bar “ “, non volevano pagare Parte_2
quanto consumavano e continuavano, imperterriti, a bere bevande alcoliche. Il riferisce di essersi recato, quindi, unitamente ad altro collega Parte_1
carabiniere presso il suddetto locale, con autovettura di servizio. Entrambi i carabinieri, quindi, il ed il suo collega da lui chiamato in Parte_1
soccorso, provvedevano a trasportare, con la forza, poiché i delinquenti opponevano resistenza, fuori del locale i medesimi, per impedire che continuassero nell'opera di devastazione del locale. Si univano in aiuto dei due aggressori altri soggetti che contribuivano ad esasperare la loro azione violenta. Dalla nata colluttazione tra i carabinieri e i delinquenti, tra le varie azioni traumatiche subite dal , una in particolare assumeva carattere di particolare Parte_1 lesività: un forte pugno alla spalla di sinistra. Al Pronto Soccorso dell'Ospedale locale al venivano riscontrate lesioni contusive ( spalla Parte_1
sinistra in particolare ) con una iniziale prognosi di cinque giorni s.c. I Sanitari del nosocomio lo riscontravano affetto da: “trauma contusivo emitorace destro, trauma contusivo spalla sinistra… “ All'esame clinico veniva evidenziato “ dolente l'emitorace destro, la spalla sinistra, dolenti i movimenti di rotazione del braccio, dolente la capsula dei rotatori “. A causa del perdurare, a distanza di anni, della sintomatologia algica, su prescrizione dei sanitari, decise di sottoporsi a visita specialistica ortopedica che effettuò presso la ASL di Rieti in data 26.8.2019 con il seguente esito: “ Spalla dolorosa sinistra post-traumatica ( infortunio riportato in
8 servizio il 18.10.2001 ). All'esame obiettivo si rileva dolore pressorio superiore ed anteriore. Limitazione articolare attiva e passiva di circa ¼. Test di …. +++. Deficit di forza muscolare della spalla e del braccio di sinistra. Test dell'apprezzamento prensile ++- con sensazione di instabilità anteriore.
Sempre secondo la ricostruzione del c.t.u. < Parte_1
allega algia alla spalla sinistra sotto intenso e prolungato sforzo ed a
[...] seguito a sbalzi improvvisi delle condizioni atmosferiche. E' soggetto destrimane ma, per i motivi appena esposti, tende ad utilizzare con cautela l'arto superiore di sinistra. Ha riferito circa altra RMN della spalla sinistra che non risulta depositata nel fascicolo informatico ( ma che il sottoscritto CTU ritiene comunque irrilevante dato l'ampio periodo trascorso dal trauma del 17.1.2001 e la presenza, comunque, della RMN spalla sinistra del 17.1.2006 laddove si evincono postumi consolidati già all'epoca )>>.
Secondo la valutazione del c.t.u. < colluttazione con delinquenti anche in preda ad intossicazione acuta ( in soggetti etilisti cronici ? ) da alcool, colluttazione che appare del tutto legittima da parte dei carabinieri per espellere dal locale commerciale ( Bar di villaggio in località Lipari
), delinquenti che stavano danneggiando il suddetto locale, si evince che il medesimo, in data 17.10.2001, dopo poco le ore 22,00 circa, ebbe a riportare lesioni da parte di delinquenti che opponevano resistenza. La natura di tali lesioni è consistita in marcata contusione della spalla di sinistra che ha causato sintomatologia algica marcata e limitazione funzionale nell'epoca successiva all'evento durante la fase acuta.
Considerato che
l'Arma dei Carabinieri sottopone periodicamente i suoi militari a rigorosi controlli medici, si rileva che se, tra l'evento del 17.10.2001 e la data del 17.1.2006 (epoca dell'accertamento diagnostico oggettivo di tecnica di imaging a carico della spalla sinistra ), si fossero frapposti ulteriori eventi traumatici di carattere lavorativo od anche voluttuario (tipo eventi sportivi di carattere ricreativo o infortuni domestico o comunque extralavorativi ), con elevato criterio di probabilità il dato sarebbe emerso, come magari è più difficile accertare nella popolazione generale che non possiede un
Servizio Sanitario particolare così attento alla integrità fisica come nel caso, invece, della Sanità Militare. Appaiono fino a questo momento ammessi i criteri di carattere generale come primo filtro per lo studio del nesso causale fra evento, lesioni immediate, menomazioni postume ( attuali ). E sono: A) Il ragionamento ipotetico
9 controfattuale: per cui, attraverso il pensiero controfattuale noi possiamo immaginare, dunque, di modificare mentalmente la catena di fatti che hanno preceduto un evento e osservando mentalmente poi le ipotetiche conseguenze che si sarebbero potute generare. Appare inequivocabile la iniziale lesione della spalla sinistra. Dovremo, e lo faremo tra poco, accertare anche la conseguenzialità tra lesioni ed attuali menomazioni;
B) Il criterio di falsificabilità secondo Popper: secondo Popper, una teoria scientifica deve essere formulata in modo tale da poter essere sottoposta a tentativi di falsificazione, ovvero deve poter essere sottoposta a prove empiriche che potrebbero a confutarla, e potenzialmente respinta se i risultati sperimentali non la supportassero. Quanto stiamo facendo è mirato all'accertamento di un fatto (compatibilità tra lesioni alla spalla dell'epoca, il
17.10.2001, e la comparsa delle menomazioni in epoca attuale → menomazioni o anche definiti postumi ), senza dovere scartare a priori e senza alcun riferimento alla possibilità scientifica che un fatto si verifichi oppure no, e di cui, successivamente dobbiamo valutare la probabilità e l'entità di questa probabilità che per il diritto civile italiano è sintetizzabile nella frase “ più probabile che non “;
C) Il criterio della Sussunzione Secondo Leggi Scientifiche di carattere universale oppure statistico: laddove, a prescindere da eventi certi in alcune condizioni, un fatto è spiegabile solo se è coerente con il rispetto di Leggi Scientifiche Universali
o Statistiche. Le Leggi Scientifiche poi possono, comunque, soffrire della loro critica fino a farle ritenere non valide, quando un paradigma scientifico prende il posto di un altro in base a nuove scoperte e conoscenze scientifiche>>.
Dopo l'analisi critica sopra riportata il c.t.u. ha ritenuto che emergessero << dall'esame della Risonanza Magnetica Nucleare del 17.1.2006 due fatti che appaino entrambi escludere che la sintomatologia accusata dal periziando Parte_1
sia in correlazione causale con l'evento del 17.10.2001: 1) la presenza di
[...]
segni compatibili con sindrome da conflitto della spalla, anche definita da impingment, con impegno della cuffia dei tendini dei muscoli dei rotatori;
2) la bilateralità della patologia. Ma vediamo cosa si intende per sindrome da conflitto della cuffia dei rotatori, detta anche impingement sub-acromiale. Essa è una patologia legata alla cuffia dei rotatori della spalla, cioè ai quattro muscoli che permettono il movimento della spalla stessa e che sono il sovraspinoso, il sottospinoso, il sottoscapolare e il piccolo rotondo. L'origine causale di detta patologia e' dovuta ad un'eccessiva compressione o attrito delle strutture poste
10 proprio in questo spazio. La sindrome da impingement può verificarsi a causa di alterazioni anatomiche e morfologiche delle componenti osteo-legamentose della spalla. Nella maggior parte dei casi, può essere provocata da alterazioni della biomeccanica di movimento della spalla, ad esempio squilibri muscolari, discinesie o alterazioni del controllo neuro-motorio. Si deve, infatti, considerare che la spalla
è un'articolazione particolarmente instabile, sotto diretto controllo dei muscoli e tendini della cuffia dei rotatori, e quindi uno squilibrio muscolo-tendineo di queste componenti può provocare movimenti anomali della spalla andando a ridurre lo spazio sub-acromiale e creando così attrito tra le strutture e quindi l'impingement.
Pertanto, andiamo ora ad analizzare i singoli criteri medico legali tradizionali della
Medicina Legale per lo studio del nesso di causalità materiale, in rapporto ad evento
→ lesione e poi → attuale menomazione: 1) criterio cronologico ( o temporale ); 2) criterio topografico;
3) criterio quantitativo ( o della adeguatezza lesiva ); 4) criterio qualitativo;
5) criterio modale;
6) criterio della “ sindrome a ponte “; 7) criterio di esclusione di altre cause;
8) criterio epidemiologico ( o dei dati della letteratura scientifica ). Orbene, mentre il criterio temporale, il criterio topografico, il criterio quantitativo ( o della adeguatezza lesiva ), il criterio qualitativo, il criterio modale, appaiono rispettati circa la costituzione dell'evento acuto, e cioè il trauma contusivo della spalla di sinistra, la dimostrazione della sussistenza del rispetto di questi criteri e del criterio epidemiologico appare del tutto non scientificamente ammissibile nei confronti della evenienza dei postumi ( menomazioni attuali ) correlati alla patologia oltretutto bilaterale, qual è la sindrome della cuffia dei rotatori, la cui diagnosi emerge dalla RMN della spalla di sinistra del 17.1.2006, allegata agli atti.
Si aggiunge che non trova applicazione il criterio della sindrome a ponte ( intervallo clinico sano tra evento acuto ed insorgenza dei postumi ) sempre per gli stessi motivi sopra esplicitati: inidoneità dell'evento lesivo a causare una sindrome della cuffia dei rotatori della spalla bilaterale. Il criterio epidemiologico ( o dei dati della letteratura scientifica ) anche appare contraddire in modo inequivocabile la correlazione causale. La Banca Dati INAIL e la sua Normativa appaiono del tutto coerenti con quanto affermo. Ed infatti l'INAIL categorizza la sindrome della cuffia dei rotatori tra le malattie professionali che, come è ampiamente dato di conoscere, manifestano la loro patogenicità non in ambito di infortunio sul lavoro ( la cui origine è acuta ed avviene in un unico turno di lavoro che può essere per analogia sovrapposto alla marcata contusione della spalla sinistra in data 17. ) ma in ambito
11 di malattie professionali la cui causa è diluita nel tempo. Resta da chiedersi perché fino ad oggi nessun Sanitario abbia, soprattutto da parte della Sanità Militare, fornito al IG. fornito una plausibile spiegazione del perché, Parte_1 dopo l'evento del 17.10.2021, ha incominciato ad accusare algie alla spalla di sinistra. Si tratta di un evidente caso di “ momento rivelatore “ che non ha valore di concausa ma di semplice occasione, laddove, invece, il “ momento liberatore “ o “ momento sciogliente “ ha valore di concausa efficiente e determinante nella insorgenza di una patologia.>>
La Corte ritiene che le conclusioni che seguono, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, sia condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma che inficiano le note critiche e doglianze avanzate dalla difesa appellante).
<< 1) Mentre appare acclarato, secondo anche la Medicina Legale della Evidenza, che in data 17.10.2001 il IG. , ha riportato marcata lesione Parte_1
contusiva alla spalla di sinistra che gli ha causato infermità temporanea;
2) Le menomazioni, viceversa, a carico della spalla di sinistra, riscontrate alla RMN del 17.1.2006, ritenute all'origine della attuale sintomatologia, non trovano momento causale nell'evento lesivo del 17.1.2001, secondo criterio di elevata probabilità prossima alla certezza. La circostanza di avere correlato lesioni tipiche di una patologia, per di più bilaterale delle spalle, qual è la sindrome della cuffia dei rotatori ( o da impingement delle spalle ) appare dovuta ad un equivoco, laddove il trauma subito ha richiamato l'attenzione del paziente ma come “ momento rivelatore “ ( non causa né concausa efficiente e determinante ) e non come “ momento sciogliente o liberatore “; 3) Pertanto, alla luce del D.P.R. n. 131 del 2009 non appare nel modo più assoluto formulare una valutazione di menomazioni correlate all'evento del 17.10.2001>>.
Al mancato riconoscimento del nesso causale consegue il rigetto della domanda di primo grado.
Pertanto pur con diversa e sostanziale motivazione deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come quelle di c.t.u.
P. Q. M.
12 La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della controparte che si liquidano in € 2.426,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. Spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto poste a carico dell'appellante. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 6.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai IGg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3826 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso, per delega in atti dall'avv. Loredana Parte_1
Bizzarri, elettivamente domiciliato in Roma presso e nello studio dell'avv. Andrea
Bruno sito in Piazza Guglielmo Marconi n. 15
Appellante
E
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è per legge domiciliato
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 178/2021 pubbl. il
22/06/2021
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, nel contraddittorio con il , Controparte_1
l'attuale appellante chiedeva che << fosse accertata e dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte resistente avente ad oggetto la ritenuta improcedibilità della domanda proposta dal ricorrente al per Controparte_1
il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere ed attribuzione dei relativi benefici di legge e, quindi, anche l'infondatezza dell'eccezione avente ad oggetto
1 la ritenuta intervenuta prescrizione del diritto a proporre tale domanda per le motivazioni tutte ampiamente illustrate nel presente ricorso;
- per l'effetto e sempre preliminarmente, che fosse accertata e dichiarata la legittimità e la validità della domanda presentata dall'Appuntato dell'Arma dei Carabinieri CP_2 essere riconosciuto Vittima del Dovere in ragione del fatto
[...]
accadutogli in data 17.10.2001, trattandosi di esercizio di diritto indisponibile ed imprescrittibile per le motivazioni tutte ampiamente illustrate nel presente ricorso;
- previa disapplicazione del provvedimento adottato dal
[...]
Controparte_3
a firma del Coordinatore , datato 21.08.2019, Prot.
[...] Per_1
n. 0028446 del 03.09.2019 Uscita, trasmesso alla Prefettura di Rieti Prot. Ingresso del 04.09.2019, Numero 0014507, Classifica 37.02, notificato all'interessato in data
03.02.2020, in accoglimento integrale del ricorso, che fosse accertato e dichiarato il diritto dell'Appuntato dell'Arma dei Carabinieri ad Controparte_4
essere riconosciuto Vittima del Dovere in ragione del fatto accadutogli in data
17.10.2001, descritto in narrativa e documentato in atti, sussistendo le necessarie condizioni previste dalla Legge n. 266/2005, art. 1 comma 563 lettera a) oppure lettera e) o altra qualificazione ricondotta dal Giudice ad una delle diverse ipotesi comunque indicate in questo comma nelle lettere da b ad f); - per l'effetto, ai sensi del D.P.R. n. 243/2006, determinata a mezzo c.t.u. medico-legale la percentuale d'Invalidità Complessiva (invalidità permanente, danno biologico e morale) in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 181/2009 dell'infermità “pregresso trauma contusivo spalla dx”, conseguenza del richiamato evento accaduto all'istante in data
17.10.2001, come descritto e documentato in atti, che fosse accertato e dichiarato il diritto dell'Appuntato dell'Arma dei Carabinieri . a Controparte_4
percepire le prestazioni di seguito gradatamente indicate, con conseguente pronuncia di espressa condanna del a corrispondere in favore Controparte_1
del ricorrente, a far data dall'evento risalente al 17.10.2001, o da altra data che si riterrà di giustizia: a) speciale elargizione di Euro 2.000,00 per punto percentuale di invalidità ex D.L. n. 159/07 art. 34 comma 1, convertito nella Legge n. 222/07, oltre interessi e rivalutazione;
b) nel caso in cui venga accertata nel ricorrente un'invalidità permanente non inferiore al 25% della capacità lavorativa, assegno vitalizio mensile non reversibile di Euro 500,00, soggetto a perequazione automatica, ex D.P.R. n. 243/06 art. 4 comma 1 lettera b) n. 1, Legge n. 407/98 art. 2 2 comma 1, Legge n. 350/03 art. 4 comma 238, oltre interessi e rivalutazione;
c) nel caso in cui venga accertata nel ricorrente un'invalidità permanente non inferiore al 25% della capacità lavorativa, speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di Euro 1.033,00, soggetto a perequazione automatica, ex Legge n. 244/07 art. 2 comma 105, oltre interessi rivalutazione;
d) riconoscere, in ogni caso, in favore del ricorrente ogni altra spettanza comunque prevista dalla normativa vigente in favore delle Vittime del Dovere, anche in considerazione della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla Legge in favore delle Vittime della Criminalità
Organizzata e del Terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate nell'atto, da intendersi in questa sede come esplicitamente richiamate;
- in ogni caso e sempre per l'effetto che fosse ordinato al l'inserimento del nominativo dell'Appuntato dell'Arma Controparte_5
dei Carabinieri nella graduatoria unica nazionale di cui al Parte_1
DPR 243/2006; - in alternativa a quanto sopra, che fosse accertato e dichiarato il diritto dell'Appuntato dell'Arma dei Carabinieri ad essere Parte_1
riconosciuto Vittima del Dovere in conseguenza di azione criminosa, in ragione del fatto accadutogli in data 17.10.2001, descritto in narrativa e documentato in atti, sussistendo le necessarie condizioni previste dall'art. 82 della Legge 388 del essendo l'infermità riportata conseguenza di lesione subita per una azione criminosa perpetrata ai suoi danni;
- per l'effetto, sia determinata a mezzo c.t.u. medico-legale la percentuale d'Invalidità Complessiva (invalidità permanente, danno biologico e morale) in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 181/2009 dell'infermità “pregresso trauma contusivo spalla dx”, conseguenza del richiamato evento accaduto all'istante in data 17.10.2001, come descritto e documentato in atti
…>>
Si costituiva il eccependo l'intervenuta prescrizione del Controparte_1
diritto.
Con la sentenza gravata il Tribunale di Rieti riteneva fondata l'eccezione di prescrizione e la sussistenza di circostanze da ritenersi analoghe alla assoluta novità della questione e al mutamento di giurisprudenza su una questione dirimente di cui all'art. 92 c.p.c. tanto da compensare le spese di lite.
Con atto di gravame il ha cesnurato la decisione sostenendo Parte_1
l'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, insistendo nelle domande gia proposte nei limiti della maturata prescrizione.
3 Il , costituitosi anche in appello, ha insistito nella correttezza della CP_1
decisione di primo grado, così instando per il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata c.t.u. medico legale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Secondo la tesi del , accolta dal primo giudice e reiterata in Controparte_1
questa sede la ragione della declaratoria di improcedibilità della domanda amministrativa sarebbe costituita dall'intervenuta prescrizione dei diritti patrimoniali relativi ai benefici economici;
la condizione di “vittima del dovere” non è uno status, bensì un diritto che dà luogo solo a benefici economici, quindi soggetto a prescrizione;
l'imprescrittibilità del diritto nemmeno deriva dalla possibile iscrizione dello stesso nel novero di quelli garantiti dall'articolo 38 della
Costituzione che sono preordinati ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, ovvero ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.
Con la sentenza n. 17440/2022, resa in pubblica udienza per evidenziarne il valore nomofilattico, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la nozione tradizionale di status, con la connessa classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae, sia andata progressivamente declinando in età moderna, in virtù dell'emersione del principio di eguaglianza formale che ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione.
La Corte, però, ha osservato che il concetto di status ha ricevuto, nel diritto contemporaneo, nuovo impulso dall'assunzione, da parte dei pubblici poteri, del compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Da tale ultimo rilievo, ha argomentato che processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda
4 dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse a imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale.
Dell'evoluzione che dianzi s'è sommariamente tracciata è stata testimone la stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come
"posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua
[...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così
Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n.
5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n.
2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002).
Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016,
5 cit.).
D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934, comma 2°, c.c., non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi). È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio"
(così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass.
S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno
6 particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, l.
n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).>>. La più ampia nozione di status civitatis assunta dal diritto contemporaneo - intesa come posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua, che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri - tesa a conferire tutela legislativa e amministrativa alle categorie di cittadini più deboli, si attaglia certamente anche alle “vittime del dovere”, come chiaramente affermato dalla citata pronuncia che ha anche ritenuto che le relative provvidenze debbano essere ascritte nell'ambito di quelle previste dall'articolo 38 della Costituzione: < sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le CP_1
provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte cost. n. 31 del 1986).
E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass.
n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006.>>.
Questo Collegio non intravede motivi per andare in contrario avviso rispetto alle
7 argomentazioni della Suprema Corte che si condividono interamente e si fanno proprie, tenuto anche conto del particolare valore nomofilattico della richiamata decisione.
Ai suddetti principi, peraltro, si sono attenute anche le successive pronunce della
Suprema Corte n. 37522/2022 e n. 3868/2023.
Nel merito si è dato quindi ingresso alla c.t.u. medico legale.
Il presupposto fattuale delle domande, secondo la prospettazione, è riconducibile agli accadimenti del del 17.10.2001 ore 22.00.
L'appellante, mentre era in servizio, riceveva una telefonata da parte della IG.ra
, commessa del Bar sito in frazione Canneto di Lipari Persona_2 Parte_2
in Via Marina Garibaldi, in cui la medesima lo avvertiva che due avventori del bar rivolgevano minacce nei confronti di altro cliente, chiedendo, pertanto, l'intervento dei Carabinieri. In più viene poi accertato che gli aggressori stavano svolgendo anche azioni di devastazione del locale Bar “ “, non volevano pagare Parte_2
quanto consumavano e continuavano, imperterriti, a bere bevande alcoliche. Il riferisce di essersi recato, quindi, unitamente ad altro collega Parte_1
carabiniere presso il suddetto locale, con autovettura di servizio. Entrambi i carabinieri, quindi, il ed il suo collega da lui chiamato in Parte_1
soccorso, provvedevano a trasportare, con la forza, poiché i delinquenti opponevano resistenza, fuori del locale i medesimi, per impedire che continuassero nell'opera di devastazione del locale. Si univano in aiuto dei due aggressori altri soggetti che contribuivano ad esasperare la loro azione violenta. Dalla nata colluttazione tra i carabinieri e i delinquenti, tra le varie azioni traumatiche subite dal , una in particolare assumeva carattere di particolare Parte_1 lesività: un forte pugno alla spalla di sinistra. Al Pronto Soccorso dell'Ospedale locale al venivano riscontrate lesioni contusive ( spalla Parte_1
sinistra in particolare ) con una iniziale prognosi di cinque giorni s.c. I Sanitari del nosocomio lo riscontravano affetto da: “trauma contusivo emitorace destro, trauma contusivo spalla sinistra… “ All'esame clinico veniva evidenziato “ dolente l'emitorace destro, la spalla sinistra, dolenti i movimenti di rotazione del braccio, dolente la capsula dei rotatori “. A causa del perdurare, a distanza di anni, della sintomatologia algica, su prescrizione dei sanitari, decise di sottoporsi a visita specialistica ortopedica che effettuò presso la ASL di Rieti in data 26.8.2019 con il seguente esito: “ Spalla dolorosa sinistra post-traumatica ( infortunio riportato in
8 servizio il 18.10.2001 ). All'esame obiettivo si rileva dolore pressorio superiore ed anteriore. Limitazione articolare attiva e passiva di circa ¼. Test di …. +++. Deficit di forza muscolare della spalla e del braccio di sinistra. Test dell'apprezzamento prensile ++- con sensazione di instabilità anteriore.
Sempre secondo la ricostruzione del c.t.u. < Parte_1
allega algia alla spalla sinistra sotto intenso e prolungato sforzo ed a
[...] seguito a sbalzi improvvisi delle condizioni atmosferiche. E' soggetto destrimane ma, per i motivi appena esposti, tende ad utilizzare con cautela l'arto superiore di sinistra. Ha riferito circa altra RMN della spalla sinistra che non risulta depositata nel fascicolo informatico ( ma che il sottoscritto CTU ritiene comunque irrilevante dato l'ampio periodo trascorso dal trauma del 17.1.2001 e la presenza, comunque, della RMN spalla sinistra del 17.1.2006 laddove si evincono postumi consolidati già all'epoca )>>.
Secondo la valutazione del c.t.u. < colluttazione con delinquenti anche in preda ad intossicazione acuta ( in soggetti etilisti cronici ? ) da alcool, colluttazione che appare del tutto legittima da parte dei carabinieri per espellere dal locale commerciale ( Bar di villaggio in località Lipari
), delinquenti che stavano danneggiando il suddetto locale, si evince che il medesimo, in data 17.10.2001, dopo poco le ore 22,00 circa, ebbe a riportare lesioni da parte di delinquenti che opponevano resistenza. La natura di tali lesioni è consistita in marcata contusione della spalla di sinistra che ha causato sintomatologia algica marcata e limitazione funzionale nell'epoca successiva all'evento durante la fase acuta.
Considerato che
l'Arma dei Carabinieri sottopone periodicamente i suoi militari a rigorosi controlli medici, si rileva che se, tra l'evento del 17.10.2001 e la data del 17.1.2006 (epoca dell'accertamento diagnostico oggettivo di tecnica di imaging a carico della spalla sinistra ), si fossero frapposti ulteriori eventi traumatici di carattere lavorativo od anche voluttuario (tipo eventi sportivi di carattere ricreativo o infortuni domestico o comunque extralavorativi ), con elevato criterio di probabilità il dato sarebbe emerso, come magari è più difficile accertare nella popolazione generale che non possiede un
Servizio Sanitario particolare così attento alla integrità fisica come nel caso, invece, della Sanità Militare. Appaiono fino a questo momento ammessi i criteri di carattere generale come primo filtro per lo studio del nesso causale fra evento, lesioni immediate, menomazioni postume ( attuali ). E sono: A) Il ragionamento ipotetico
9 controfattuale: per cui, attraverso il pensiero controfattuale noi possiamo immaginare, dunque, di modificare mentalmente la catena di fatti che hanno preceduto un evento e osservando mentalmente poi le ipotetiche conseguenze che si sarebbero potute generare. Appare inequivocabile la iniziale lesione della spalla sinistra. Dovremo, e lo faremo tra poco, accertare anche la conseguenzialità tra lesioni ed attuali menomazioni;
B) Il criterio di falsificabilità secondo Popper: secondo Popper, una teoria scientifica deve essere formulata in modo tale da poter essere sottoposta a tentativi di falsificazione, ovvero deve poter essere sottoposta a prove empiriche che potrebbero a confutarla, e potenzialmente respinta se i risultati sperimentali non la supportassero. Quanto stiamo facendo è mirato all'accertamento di un fatto (compatibilità tra lesioni alla spalla dell'epoca, il
17.10.2001, e la comparsa delle menomazioni in epoca attuale → menomazioni o anche definiti postumi ), senza dovere scartare a priori e senza alcun riferimento alla possibilità scientifica che un fatto si verifichi oppure no, e di cui, successivamente dobbiamo valutare la probabilità e l'entità di questa probabilità che per il diritto civile italiano è sintetizzabile nella frase “ più probabile che non “;
C) Il criterio della Sussunzione Secondo Leggi Scientifiche di carattere universale oppure statistico: laddove, a prescindere da eventi certi in alcune condizioni, un fatto è spiegabile solo se è coerente con il rispetto di Leggi Scientifiche Universali
o Statistiche. Le Leggi Scientifiche poi possono, comunque, soffrire della loro critica fino a farle ritenere non valide, quando un paradigma scientifico prende il posto di un altro in base a nuove scoperte e conoscenze scientifiche>>.
Dopo l'analisi critica sopra riportata il c.t.u. ha ritenuto che emergessero << dall'esame della Risonanza Magnetica Nucleare del 17.1.2006 due fatti che appaino entrambi escludere che la sintomatologia accusata dal periziando Parte_1
sia in correlazione causale con l'evento del 17.10.2001: 1) la presenza di
[...]
segni compatibili con sindrome da conflitto della spalla, anche definita da impingment, con impegno della cuffia dei tendini dei muscoli dei rotatori;
2) la bilateralità della patologia. Ma vediamo cosa si intende per sindrome da conflitto della cuffia dei rotatori, detta anche impingement sub-acromiale. Essa è una patologia legata alla cuffia dei rotatori della spalla, cioè ai quattro muscoli che permettono il movimento della spalla stessa e che sono il sovraspinoso, il sottospinoso, il sottoscapolare e il piccolo rotondo. L'origine causale di detta patologia e' dovuta ad un'eccessiva compressione o attrito delle strutture poste
10 proprio in questo spazio. La sindrome da impingement può verificarsi a causa di alterazioni anatomiche e morfologiche delle componenti osteo-legamentose della spalla. Nella maggior parte dei casi, può essere provocata da alterazioni della biomeccanica di movimento della spalla, ad esempio squilibri muscolari, discinesie o alterazioni del controllo neuro-motorio. Si deve, infatti, considerare che la spalla
è un'articolazione particolarmente instabile, sotto diretto controllo dei muscoli e tendini della cuffia dei rotatori, e quindi uno squilibrio muscolo-tendineo di queste componenti può provocare movimenti anomali della spalla andando a ridurre lo spazio sub-acromiale e creando così attrito tra le strutture e quindi l'impingement.
Pertanto, andiamo ora ad analizzare i singoli criteri medico legali tradizionali della
Medicina Legale per lo studio del nesso di causalità materiale, in rapporto ad evento
→ lesione e poi → attuale menomazione: 1) criterio cronologico ( o temporale ); 2) criterio topografico;
3) criterio quantitativo ( o della adeguatezza lesiva ); 4) criterio qualitativo;
5) criterio modale;
6) criterio della “ sindrome a ponte “; 7) criterio di esclusione di altre cause;
8) criterio epidemiologico ( o dei dati della letteratura scientifica ). Orbene, mentre il criterio temporale, il criterio topografico, il criterio quantitativo ( o della adeguatezza lesiva ), il criterio qualitativo, il criterio modale, appaiono rispettati circa la costituzione dell'evento acuto, e cioè il trauma contusivo della spalla di sinistra, la dimostrazione della sussistenza del rispetto di questi criteri e del criterio epidemiologico appare del tutto non scientificamente ammissibile nei confronti della evenienza dei postumi ( menomazioni attuali ) correlati alla patologia oltretutto bilaterale, qual è la sindrome della cuffia dei rotatori, la cui diagnosi emerge dalla RMN della spalla di sinistra del 17.1.2006, allegata agli atti.
Si aggiunge che non trova applicazione il criterio della sindrome a ponte ( intervallo clinico sano tra evento acuto ed insorgenza dei postumi ) sempre per gli stessi motivi sopra esplicitati: inidoneità dell'evento lesivo a causare una sindrome della cuffia dei rotatori della spalla bilaterale. Il criterio epidemiologico ( o dei dati della letteratura scientifica ) anche appare contraddire in modo inequivocabile la correlazione causale. La Banca Dati INAIL e la sua Normativa appaiono del tutto coerenti con quanto affermo. Ed infatti l'INAIL categorizza la sindrome della cuffia dei rotatori tra le malattie professionali che, come è ampiamente dato di conoscere, manifestano la loro patogenicità non in ambito di infortunio sul lavoro ( la cui origine è acuta ed avviene in un unico turno di lavoro che può essere per analogia sovrapposto alla marcata contusione della spalla sinistra in data 17. ) ma in ambito
11 di malattie professionali la cui causa è diluita nel tempo. Resta da chiedersi perché fino ad oggi nessun Sanitario abbia, soprattutto da parte della Sanità Militare, fornito al IG. fornito una plausibile spiegazione del perché, Parte_1 dopo l'evento del 17.10.2021, ha incominciato ad accusare algie alla spalla di sinistra. Si tratta di un evidente caso di “ momento rivelatore “ che non ha valore di concausa ma di semplice occasione, laddove, invece, il “ momento liberatore “ o “ momento sciogliente “ ha valore di concausa efficiente e determinante nella insorgenza di una patologia.>>
La Corte ritiene che le conclusioni che seguono, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, sia condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma che inficiano le note critiche e doglianze avanzate dalla difesa appellante).
<< 1) Mentre appare acclarato, secondo anche la Medicina Legale della Evidenza, che in data 17.10.2001 il IG. , ha riportato marcata lesione Parte_1
contusiva alla spalla di sinistra che gli ha causato infermità temporanea;
2) Le menomazioni, viceversa, a carico della spalla di sinistra, riscontrate alla RMN del 17.1.2006, ritenute all'origine della attuale sintomatologia, non trovano momento causale nell'evento lesivo del 17.1.2001, secondo criterio di elevata probabilità prossima alla certezza. La circostanza di avere correlato lesioni tipiche di una patologia, per di più bilaterale delle spalle, qual è la sindrome della cuffia dei rotatori ( o da impingement delle spalle ) appare dovuta ad un equivoco, laddove il trauma subito ha richiamato l'attenzione del paziente ma come “ momento rivelatore “ ( non causa né concausa efficiente e determinante ) e non come “ momento sciogliente o liberatore “; 3) Pertanto, alla luce del D.P.R. n. 131 del 2009 non appare nel modo più assoluto formulare una valutazione di menomazioni correlate all'evento del 17.10.2001>>.
Al mancato riconoscimento del nesso causale consegue il rigetto della domanda di primo grado.
Pertanto pur con diversa e sostanziale motivazione deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come quelle di c.t.u.
P. Q. M.
12 La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della controparte che si liquidano in € 2.426,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. Spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto poste a carico dell'appellante. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 6.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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