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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1416/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5323/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto 1, 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 410 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: riforma della sentenza
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ufficio tributi del Comune di Marano di Napoli emise a carico di Ricorrente_1 l'avviso di accertamento dell'imposta municipale propria (imu) anno 2018 n. 410 del 6.11.2023 notificato il 3.1.2024.
La Ricorrente_1 impugnò l'atto con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli fondando la richeista di annullamento sui seguenti motivi:
in via pregiudiziale decorso del termine di prescrizione quinquennale decadenza dal diritto di riscuotere l'imposta con avviso di accertamento;
erronea quantificazione dell'imposta presuntivamente accertata in € 3.018,70.
prescrizione della pretesa in quanto il termine quinquennale sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023, quindi prima della notifica avvenuta il 3 gennaio 2024;
l'accertamento di valore del fondo, ricadente in zona urbanistica B1: ”Zona Omogenea di Ristrutturazione” con estensione catastale di mq 630,00, effettuato dal Comune sarebbe errato e manchevole della corretta analisi preventiva dei parametri contestuali e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene immobiliare, analisi indispensabile per la validazione del procedimento di stima e per l'accettazione del valore venale.
Il Comune si costituì in giudizio sostenendo la infondatezza dei motivi del ricorso del quale chiese il rigetto.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 18447 emessa all'udienza del 12.12.2024 e depositata il 16.12.2024 dichiarò l'inammissibilità del ricorso perché dalla consultazione degli atti allegati al ricorso, risulta depositato l'atto impugnato, ma non la prova della data di notifica dello stesso, essenziale ai fini della verifica della tempestività del ricorso, sebbene avesse anche ordinato al ricorrente di depositare la prova della notifica.
La sentenza è stata impugnata dalla Ricorrente_1 che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Il Comune ha resistito con controdeduzioni.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo deduce la erroneità della sentenza perché aveva dichiarato la inammissibilità per la mancata prova della notifica del ricorso al Comune di Marano, atteso che aveva depositato il file contenente la notifica del ricorso in formato .eml.
Il motivo non può essere accolto in quanto l'inammissibilità è stata pronunciata per una ragione diversa: non perché non fu provata la notifica del ricorso, bensì quella dell'atto impugnato. Avendo l'appellante fondato la critica alla decisione solo sulla erroneità della pronuncia di inammissibilità del ricorso per omessa prova della data di notifica del ricorso e non avendo, invece, articolato motivi sulla correttezza o meno della pronuncia di inammissibilità per non avere fornito la prova della notifica dell'atto impugnato, l'appello va respinto, restando assorbiti gli altri motivi che attenevano al merito della pretesa.
Le spese, in considerazione del motivo meramente formale di rigetto dell'appello vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5323/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto 1, 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 410 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: riforma della sentenza
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ufficio tributi del Comune di Marano di Napoli emise a carico di Ricorrente_1 l'avviso di accertamento dell'imposta municipale propria (imu) anno 2018 n. 410 del 6.11.2023 notificato il 3.1.2024.
La Ricorrente_1 impugnò l'atto con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli fondando la richeista di annullamento sui seguenti motivi:
in via pregiudiziale decorso del termine di prescrizione quinquennale decadenza dal diritto di riscuotere l'imposta con avviso di accertamento;
erronea quantificazione dell'imposta presuntivamente accertata in € 3.018,70.
prescrizione della pretesa in quanto il termine quinquennale sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023, quindi prima della notifica avvenuta il 3 gennaio 2024;
l'accertamento di valore del fondo, ricadente in zona urbanistica B1: ”Zona Omogenea di Ristrutturazione” con estensione catastale di mq 630,00, effettuato dal Comune sarebbe errato e manchevole della corretta analisi preventiva dei parametri contestuali e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene immobiliare, analisi indispensabile per la validazione del procedimento di stima e per l'accettazione del valore venale.
Il Comune si costituì in giudizio sostenendo la infondatezza dei motivi del ricorso del quale chiese il rigetto.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 18447 emessa all'udienza del 12.12.2024 e depositata il 16.12.2024 dichiarò l'inammissibilità del ricorso perché dalla consultazione degli atti allegati al ricorso, risulta depositato l'atto impugnato, ma non la prova della data di notifica dello stesso, essenziale ai fini della verifica della tempestività del ricorso, sebbene avesse anche ordinato al ricorrente di depositare la prova della notifica.
La sentenza è stata impugnata dalla Ricorrente_1 che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Il Comune ha resistito con controdeduzioni.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo deduce la erroneità della sentenza perché aveva dichiarato la inammissibilità per la mancata prova della notifica del ricorso al Comune di Marano, atteso che aveva depositato il file contenente la notifica del ricorso in formato .eml.
Il motivo non può essere accolto in quanto l'inammissibilità è stata pronunciata per una ragione diversa: non perché non fu provata la notifica del ricorso, bensì quella dell'atto impugnato. Avendo l'appellante fondato la critica alla decisione solo sulla erroneità della pronuncia di inammissibilità del ricorso per omessa prova della data di notifica del ricorso e non avendo, invece, articolato motivi sulla correttezza o meno della pronuncia di inammissibilità per non avere fornito la prova della notifica dell'atto impugnato, l'appello va respinto, restando assorbiti gli altri motivi che attenevano al merito della pretesa.
Le spese, in considerazione del motivo meramente formale di rigetto dell'appello vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.