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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 195 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
( ) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Anna Ganadu e Alessandro Ligios, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO fu CP_1 Controparte_2
[...]
fu
[...] Per_1
Controparte_3
CP_4
APPELLATI CONTUMACI oggetto: usucapione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari i signori fu Parte_1 CP_1 [...]
, , fu , e , in Controparte_2 CP_2 CP_2 Per_1 Controparte_3 CP_4
qualità di ultimi intestatari formali del bene immobile, in Codrongianos, fg. 11 mapp.le CP_5
1847, derivato dal frazionamento del soppresso mappale 486, intestato ai convenuti, provvedendo alla notifica dell'atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c..
L'attrice riferiva di aver posseduto continuativamente e pubblicamente il bene almeno dal 1991, quando aveva provveduto a proprie cura e spese ad ampliare il garage/magazzino ivi insistente, chiuso con portellone metallico chiuso a chiave, da sempre utilizzato dalla e dalla sua famiglia Pt_1
come pertinenza della propria abitazione, posta nelle immediate vicinanze, senza incontrare ostacoli o contestazioni di alcun tipo da parte dei formali intestatari.
Nessuno si costituiva in giudizio.
Il Tribunale, senza dar corso alla prova testimoniale pur dedotta dall'attrice sui fatti allegati in citazione, rigettava la domanda sull'assunto che la non avesse dimostrato di aver posseduto e Pt_1 goduto dell'immobile in via esclusiva, ribadendo l'inammissibilità della prova testimoniale, peraltro dedotta anche sulla rinuncia del coniuge compossessore alla propria quota di diritti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la lamentando l'errata valutazione delle risultanze di Pt_1
causa e la contraddittorietà della decisione del Tribunale, che non aveva dato corso alla prova testimoniale sul possesso, ritenendola inutile, per poi rigettare la domanda di usucapione proprio per mancato assolvimento dell'onere probatorio sui presupposti di fatto della relativa richiesta.
Insisteva dunque per l'accoglimento della domanda, previo espletamento della prova testimoniale dedotta in primo grado qualora ritenuta necessaria dalla Corte.
Nessuno si costituiva neppure nella fase d'appello.
La causa, istruita con la produzione del fascicolo di primo grado, del certificato di destinazione urbanistica, dopo breve discussione, è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione di termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusionali.
******
Nel merito, l'appello è fondato.
Ai fini della valutazione della fondatezza della domanda non può prescindersi dalla conformazione e ubicazione del bene oggetto di causa. Trattasi, infatti, di un vecchio magazzino/garage, già insistente dagli anni '60 sul mappale 1848, ricadente per otto metri quadri sul mappale 1847
(oggetto del giudizio) a seguito dei lavori di ampliamento eseguiti dalla nel 1990, posto nelle Pt_1 immediate vicinanze dell'abitazione dell'attrice, e da quest'ultima utilizzato, sin dagli anni '60, in via esclusiva come pertinenza della propria abitazione.
Circostanze confermate dai due testimoni escussi, che hanno anche riferito che nel 1991 la ha Pt_1 provveduto all'integrale ristrutturazione e ampliamento del magazzino, munendolo di porta metallica chiusa a chiave in suo esclusivo possesso, utilizzandolo come pertinenza della propria abitazione, per ricoverarvi l'auto e riporvi provviste e attrezzature di campagna e come locale per la vendemmia.
Utilizzo che è sempre avvenuto apertamente e pubblicamente, senza che la abbia nel tempo Pt_1
incontrato alcuna contestazione o ostacolo da parte dei formali intestatari, neppure rispetto agli interventi edilizi di ristrutturazione e ampliamento, integranti manifestazioni particolarmente dirompenti e inequivocabilmente sintomatiche dell'animus di usarne e goderne come cosa propria.
D'altronde, l'inesistenza di qualsiasi interesse proprietario altrui è confermata dall'esito negativo delle laboriose ricerche svolte dalla per individuare gli attuali intestatari del bene, tali da Pt_1 rendere necessaria la notifica dell'atto introduttivo per pubblici proclami in entrambi i gradi del giudizio.
Possesso esclusivo dell'immobile che si è protratto con le stesse caratteristiche continuativamente dagli anni 60, e certamente dal 1991, quando è stato ristrutturato e ampliato a cura e spese dell'attrice, così da determinare l'acquisto esclusivo a titolo originario della proprietà dell'immobile in capo all'appellante.
In conclusione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, in accoglimento della domanda di usucapione, nata a [...] il [...] Parte_1
( ) è dichiarata proprietaria unica ed esclusiva per intervenuta usucapione C.F._1 ventennale dell'immobile sito in Codrongianos, distinto al catasto fabbricati al fg. 11, particella
1847, categoria C/2, Classe U, consistenza 8 m2, superficie catastale 12 m2, rendita € 29,75.
Nulla deve essere ordinato al Conservatore, trattandosi di adempimento cui provvede per legge su richiesta dell'interessato.
Nulla sulle spese di lite.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1311/2023 pubblicata il
18/12/2023 e, per l'effetto,
1) dichiara nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 proprietaria unica ed esclusiva per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile sito in
Codrongianos, distinto al catasto fabbricati al fg. 11 mappale 1847, categoria C/2, Classe U, consistenza 8 m2, superficie catastale 12 m2, rendita € 29,75.
1) nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari, all'udienza del 9 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois Dr.ssa Maria Grixoni
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 195 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
( ) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Anna Ganadu e Alessandro Ligios, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO fu CP_1 Controparte_2
[...]
fu
[...] Per_1
Controparte_3
CP_4
APPELLATI CONTUMACI oggetto: usucapione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari i signori fu Parte_1 CP_1 [...]
, , fu , e , in Controparte_2 CP_2 CP_2 Per_1 Controparte_3 CP_4
qualità di ultimi intestatari formali del bene immobile, in Codrongianos, fg. 11 mapp.le CP_5
1847, derivato dal frazionamento del soppresso mappale 486, intestato ai convenuti, provvedendo alla notifica dell'atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c..
L'attrice riferiva di aver posseduto continuativamente e pubblicamente il bene almeno dal 1991, quando aveva provveduto a proprie cura e spese ad ampliare il garage/magazzino ivi insistente, chiuso con portellone metallico chiuso a chiave, da sempre utilizzato dalla e dalla sua famiglia Pt_1
come pertinenza della propria abitazione, posta nelle immediate vicinanze, senza incontrare ostacoli o contestazioni di alcun tipo da parte dei formali intestatari.
Nessuno si costituiva in giudizio.
Il Tribunale, senza dar corso alla prova testimoniale pur dedotta dall'attrice sui fatti allegati in citazione, rigettava la domanda sull'assunto che la non avesse dimostrato di aver posseduto e Pt_1 goduto dell'immobile in via esclusiva, ribadendo l'inammissibilità della prova testimoniale, peraltro dedotta anche sulla rinuncia del coniuge compossessore alla propria quota di diritti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la lamentando l'errata valutazione delle risultanze di Pt_1
causa e la contraddittorietà della decisione del Tribunale, che non aveva dato corso alla prova testimoniale sul possesso, ritenendola inutile, per poi rigettare la domanda di usucapione proprio per mancato assolvimento dell'onere probatorio sui presupposti di fatto della relativa richiesta.
Insisteva dunque per l'accoglimento della domanda, previo espletamento della prova testimoniale dedotta in primo grado qualora ritenuta necessaria dalla Corte.
Nessuno si costituiva neppure nella fase d'appello.
La causa, istruita con la produzione del fascicolo di primo grado, del certificato di destinazione urbanistica, dopo breve discussione, è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione di termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusionali.
******
Nel merito, l'appello è fondato.
Ai fini della valutazione della fondatezza della domanda non può prescindersi dalla conformazione e ubicazione del bene oggetto di causa. Trattasi, infatti, di un vecchio magazzino/garage, già insistente dagli anni '60 sul mappale 1848, ricadente per otto metri quadri sul mappale 1847
(oggetto del giudizio) a seguito dei lavori di ampliamento eseguiti dalla nel 1990, posto nelle Pt_1 immediate vicinanze dell'abitazione dell'attrice, e da quest'ultima utilizzato, sin dagli anni '60, in via esclusiva come pertinenza della propria abitazione.
Circostanze confermate dai due testimoni escussi, che hanno anche riferito che nel 1991 la ha Pt_1 provveduto all'integrale ristrutturazione e ampliamento del magazzino, munendolo di porta metallica chiusa a chiave in suo esclusivo possesso, utilizzandolo come pertinenza della propria abitazione, per ricoverarvi l'auto e riporvi provviste e attrezzature di campagna e come locale per la vendemmia.
Utilizzo che è sempre avvenuto apertamente e pubblicamente, senza che la abbia nel tempo Pt_1
incontrato alcuna contestazione o ostacolo da parte dei formali intestatari, neppure rispetto agli interventi edilizi di ristrutturazione e ampliamento, integranti manifestazioni particolarmente dirompenti e inequivocabilmente sintomatiche dell'animus di usarne e goderne come cosa propria.
D'altronde, l'inesistenza di qualsiasi interesse proprietario altrui è confermata dall'esito negativo delle laboriose ricerche svolte dalla per individuare gli attuali intestatari del bene, tali da Pt_1 rendere necessaria la notifica dell'atto introduttivo per pubblici proclami in entrambi i gradi del giudizio.
Possesso esclusivo dell'immobile che si è protratto con le stesse caratteristiche continuativamente dagli anni 60, e certamente dal 1991, quando è stato ristrutturato e ampliato a cura e spese dell'attrice, così da determinare l'acquisto esclusivo a titolo originario della proprietà dell'immobile in capo all'appellante.
In conclusione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, in accoglimento della domanda di usucapione, nata a [...] il [...] Parte_1
( ) è dichiarata proprietaria unica ed esclusiva per intervenuta usucapione C.F._1 ventennale dell'immobile sito in Codrongianos, distinto al catasto fabbricati al fg. 11, particella
1847, categoria C/2, Classe U, consistenza 8 m2, superficie catastale 12 m2, rendita € 29,75.
Nulla deve essere ordinato al Conservatore, trattandosi di adempimento cui provvede per legge su richiesta dell'interessato.
Nulla sulle spese di lite.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1311/2023 pubblicata il
18/12/2023 e, per l'effetto,
1) dichiara nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 proprietaria unica ed esclusiva per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile sito in
Codrongianos, distinto al catasto fabbricati al fg. 11 mappale 1847, categoria C/2, Classe U, consistenza 8 m2, superficie catastale 12 m2, rendita € 29,75.
1) nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari, all'udienza del 9 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois Dr.ssa Maria Grixoni