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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/12/2024, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 2004/2023 R.G.A.C. promossa
DA
nata il [...] ad [...] e Parte_1
residente in [...]
c.f. C.F._1
avv. PESCE GIANCARLO -RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...]
AZ (SP)
c.f. C.F._2
avv. ROSSO PIETRO - CONVENUTO -
1 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, che ha apposto il visto in data 9.11.2023 a margine del decreto di fissazione d'udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 26.11.2024:
“1. Dichiarare la separazione personale tra il Sig. e la Controparte_1
Sig.ra autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di Parte_1
mutuo rispetto;
2. Decorso il termine previsto dall'art 3 della Legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 20.04.2010 in AZ (SP) tra il Sig. la Sig.ra disponendo la Controparte_1 Parte_1
trasmissione della sentenza al competente ufficio dello stato civile, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli articoli 3 e 10 della legge
898/1970; alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare sita in AZ (SP) località Oliveto 1, con tutti beni mobili che attualmente la arredano, resta nella disponibilità della alla Sig.ra
[...]
che già la conduce in locazione e che continuerà ad abitarvi Parte_1
unitamente al cane Luna:
2. Il Sig. si impegna ed obbliga ad acquistare e la Sig.ra si CP_1 Pt_1
obbliga a trasferirgli la quota di proprietà pari al 50% dell'immobile di via
Carattino n.30 a AZ e meglio identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di AZ al Foglio 15, map. 432 sub 2, p.t., cat.C/2, cl. c3, consistenza metri quadrati 19, sup. cat. tot. metri quadrati 29, RC euro 117,5 a lei pervenuta in forza dell'atto pubblico di acquisto di tale bene, effettuato dal
Sig. n regime di comunione legale, avvenuto con atto Notaio CP_1 Per_1
2 del 06.11.2018 ( rep. n.43830 e rac. 20699 e registrato a La Spezia il Per_2
13.11.2018 al n.7645), per la somma complessiva di euro 35.000
(trentacinquemila).
3. L'atto pubblico di trasferimento e la corresponsione dell'importo di euro
35.000 verranno effettuati dinnanzi al Notaio scelto dal Sig. non CP_1
appena il Tribunale avrà omologato le condizioni di separazione e comunque entro e non oltre il 31 maggio 2025. Tutte le spese dovute per la stipula del suddetto atto notarile e relative imposte e tributi saranno a carico esclusivo del
Sig. Controparte_1
4. Ogni altra questione di natura personale, economica e patrimoniale è stata già definita dai coniugi, i quali dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno a confronto nell'altro.
5. Le spese legali e processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
in AZ (SP) in data 20.4.2010 (atto trascritto nel Controparte_1
registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 1 parte I anno 2010) in regime di comunione dei beni, di non aver avuto figli, ha chiesto dichiararsi la separazione coniugale essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito tardivamente non opponendosi alla Controparte_1 domanda di separazione coniugale ma chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
3 Rigettata l'istanza del convenuto di rimessione in termini, sentite le parti all'udienza di comparizione e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto rinvio per verificare ipotesi transattive.
Infine, all'udienza del 26.11.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento alla stregua dell'art. 158 c.c., essendo volontà di entrambe le parti di porre fine all'unione matrimoniale.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. deve darsi atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
PER TALI MOTIVI
visto l'art. 473-bis. 51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e Parte_1
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Controparte_1
AZ (SP) il 20.4.2010 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1 parte I anno 2010)
- omologa, provvedendo in conformità, le seguenti condizioni concordate di separazione:
4 1. La casa familiare sita in AZ (SP) località Oliveto 1, con tutti beni mobili che attualmente la arredano, resta nella disponibilità della alla Sig.ra
[...]
che già la conduce in locazione e che continuerà ad abitarvi Parte_1
unitamente al cane Luna;
2. Il Sig. si impegna ed obbliga ad acquistare e la Sig.ra si CP_1 Pt_1
obbliga a trasferirgli la quota di proprietà pari al 50% dell'immobile di via
Carattino n.30 a AZ e meglio identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di AZ al Foglio 15, map. 432 sub 2, p.t., cat.C/2, cl. c3, consistenza metri quadrati 19, sup. cat. tot. metri quadrati 29, RC euro 117,5 a lei pervenuta in forza dell'atto pubblico di acquisto di tale bene, effettuato dal
Sig. n regime di comunione legale, avvenuto con atto Notaio CP_1 [...]
del 06.11.2018 ( rep. n.43830 e rac. 20699 e registrato a La Spezia il Per_3
13.11.2018 al n.7645), per la somma complessiva di euro 35.000
(trentacinquemila).
3. L'atto pubblico di trasferimento e la corresponsione dell'importo di euro
35.000 verranno effettuati dinnanzi al Notaio scelto dal Sig. non CP_1
appena il Tribunale avrà omologato le condizioni di separazione e comunque entro e non oltre il 31 maggio 2025. Tutte le spese dovute per la stipula del suddetto atto notarile e relative imposte e tributi saranno a carico esclusivo del
Sig. Controparte_1
4. Ogni altra questione di natura personale, economica e patrimoniale è stata già definita dai coniugi, i quali dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno a confronto nell'altro.
5. Le spese legali e processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.”
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato e relatore dott.ssa Lucia Sebastiani
5 Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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