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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3210/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, composto dai seguenti magistrati: dott. Roberto Ricciardi Presidente dott. Cesare Taraschi Giudice rel. dott.ssa Valentina Ferrara Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3210/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stabile, presso il cui studio è Parte_1
elett.te domiciliata in Campagna (SA), frazione Quadrivio, via S.S. 91 per Contursi n. 82, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso la quale è “ope CP_1 legis” dom.ta in , al Corso Vittorio Emanuele n. 58 CP_1
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Francesco Bartolomeo, in virtù di procura generale alle liti per notaio Per_1
ed elettivamente domiciliata presso – Area Legale Territoriale
[...] Controparte_2
Sud, via San Nicola da Pastena n. 3 – 84133 CP_1
CONVENUTA
NONCHE'
pagina 1 di 5 Il P.M. presso il TRIBUNALE DI SALERNO
INTERVENTORE EX LEGE avente ad oggetto: QUERELA DI FALSO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 29/05/24 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 30/03/16 e l'01/04/16, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Salerno, le l' Controparte_2 Controparte_1 ed il P.M. presso l'adito Tribunale, chiedendo che, in accoglimento della proposta querela di falso, venisse dichiarata la falsità delle firme, apparentemente a lei riconducibili, apposte sugli avvisi di ricevimento postali n. 1126/2011/Bott, di cui alla racc. a.r. n. AG76503738123-4, e n.
1130/2011/Bott, di cui alla racc. a.r. n. AG76503738127-8, spedite dall'Ufficio Postale di Eboli il
12/04/11 e contenenti, rispettivamente, l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta n.
20091T003720000 relativo all'atto di compravendita per notaio del 27/05/09 e l'avviso Per_2 di liquidazione dell'imposta relativo allo stesso atto, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 19/09/16, si costituiva la quale Controparte_2 eccepiva la prescrizione dell'avverso diritto, per decorso del termine quinquennale, e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla proposta querela di falso;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, essendo autentiche le firme contestate.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/09/16, si costituiva anche l' Controparte_1
, la quale chiedeva dichiararsi inammissibile l'avversa domanda, in quanto gli
[...]
avvisi di ricevimento delle raccomandate postali non rientravano tra gli atti attestanti, fino a querela di falso, la provenienza della firma dal destinatario degli stessi, non essendo l'agente postale tenuto ad accertare l'identità del consegnatario.
Veniva disposta ed espletata CTU grafologica, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 29/05/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 31/05/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile la querela di falso proposta dalla in relazione Pt_1
alle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali oggetto di causa, in quanto, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di pagina 2 di 5 persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso (Cass. n. 4556/20; Cass., S.U., n. 9962/10). In sostanza, è pur vero che, come sostenuto dall'Amministrazione convenuta, qualora la notifica sia eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n.
890/82; tuttavia, resta comunque fermo il principio per cui, anche in tale ipotesi, possono farsi valere solo a mezzo di querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica (Cass. n. 29022/17).
Risulta, invece, meritevole di accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da atteso che legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è Controparte_2
solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass. n. 19281/19). In sostanza, la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. n.
18323/07).
Da tale condivisibile principio giurisprudenziale si desume che la legittimazione passiva spetta, nel caso in esame, alla sola , la quale, avendo provveduto ad avvalersi del Controparte_1 servizio postale per la notifica all'attrice di due atti amministrativi dalla stessa emanati, è il solo soggetto interessato ad avvalersi dei documenti investiti dalla querela per dimostrare l'avvenuta regolare notifica dei propri atti, tanto che, proprio sulla base di questi ultimi, la stessa
[...]
ha poi notificato all'attrice la cartella di pagamento n. 100 2015 002020905 CP_1 dell'importo di € 8.883,74.
Nel merito, la domanda dell'attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento.
L'attrice assume di non aver mai sottoscritto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali oggetto di causa, consegnate il 14/04/11, sulle quali risulta barrata la casella “Destinatario persona fisica” ed apposta una firma illeggibile nella parte riservata a “firma del destinatario o della persona abilitata”.
In effetti, dalla CTU grafologica del 14/06/23, espletata dalla dott.ssa , è emerso Persona_3 che “Le firme in verifica, analizzate nella globalità e nel dettaglio, hanno palesato medesima
pagina 3 di 5 natura grafica, qualità del tratto e iter ideativi ed esecutivi, tanto da risultare attribuibili ad una medesima mano. Le medesime sono state raffrontate con il saggio grafico della sig.ra Pt_1
l'esame comparativo ha dato esito CERTO E NEGATIVO, portando in luce due quadri grafici nettamente dissimili per organizzazione cinetico-gestuale, clima grafico, gesti-tipo e peculiarità morfologico-strutturali. Le divergenze emerse, significative per grado e numero, sono state tali da poter affermare che chi ha apposto le firme in verifica si è attenuto a canoni grafici e abitudini cinetiche personali, non avendo cognizione alcuno di quale fosse il modello grafico proprio della
con cui le verificande non hanno nessun punto in comune. La qualità del tratto, la natura Pt_1 del movimento ha permesso, altresì, di scongiurare l'ipotesi di un eventuale dissimulazione grafica messa in atto dalla dal momento che la stessa avrebbe potuto modificare gli aspetti più Pt_1
macroscopicamente evidenti del grafismo, ma non la qualità del tratto, il clima grafico, senza contare che sarebbe caduta sempre in qualche automatismo che le è proprio, il che non si ravvisa assolutamente nelle firme in verifica. Pertanto, sulla base di quanto emerso e documentato si conclude a favore della NON AUTENTICITA' delle firme a nome apposte su avvisi Parte_1
di ricevimento postale cronologico n. 1126/2011/Bott, di cui alla racc.a.r. n. AG76503738123-4 e cronologico n. 1130/2011/Bott, di cui alla racc.a.r. AG76503738127-8, spediti dall'ufficio postale di Eboli il 12.4.2011”.
Avverso tali conclusioni del CTU – che il Tribunale condivide in quanto fondate su un'approfondita analisi tra le firme in verifica e quelle di comparazione – parte convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione, non avendo inviato, nel termine all'uopo assegnatole, alcuna nota di controdeduzioni avverso l'elaborato del CTU.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la falsità delle firme apposte, apparentemente a nome della destinataria sugli avvisi di ricevimento postali n. Parte_1
1126/2011/Bott, di cui alla racc. a.r. n. AG76503738123-4, e n. 1130/2011/Bott, di cui alla racc.
a.r. n. AG76503738127-8, spedite dall'Ufficio Postale di Eboli il 12/04/11 e ricevute il 14/04/11.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, co. 2, c.p.c., e 537, co. 2, c.p.p., va altresì disposta la cancellazione delle predette firme.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della convenuta Controparte_1
e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione
[...] da € 5.200,00 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Vanno, invece, compensate le spese tra l'attrice e essendo ancora controversa Controparte_2 in giurisprudenza, all'epoca di instaurazione del presente giudizio, la questione della legittimazione passiva nella querela di falso.
pagina 4 di 5
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di querela di falso proposta nel proc. n. 3210/16 R.G., così provvede:
a) dichiara inammissibile la querela di falso proposta nei confronti di Controparte_2
b) accoglie la querela di falso nei confronti dell' e, per Controparte_1
l'effetto, dichiara la falsità delle firme apposte, apparentemente a nome della destinataria Pt_1
sugli avvisi di ricevimento postali n. 1126/2011/Bott, di cui alla racc. a.r. n.
[...]
AG76503738123-4, e n. 1130/2011/Bott, di cui alla racc. a.r. n. AG76503738127-8, spedite dall'Ufficio Postale di Eboli il 12/04/11 e consegnate il 14/04/11;
c) letti gli artt. 226, co. 2, c.p.c. e 537, co. 2, c.p.p., dispone, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione delle predette firme;
d) condanna l' al pagamento, a favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese giudiziali, che si liquidano in € 300,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Stabile;
e) compensa le spese giudiziali tra l'attrice e Controparte_3
, lì 7 gennaio 2025.
[...]
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Cesare Taraschi dott. Roberto Ricciardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, composto dai seguenti magistrati: dott. Roberto Ricciardi Presidente dott. Cesare Taraschi Giudice rel. dott.ssa Valentina Ferrara Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3210/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stabile, presso il cui studio è Parte_1
elett.te domiciliata in Campagna (SA), frazione Quadrivio, via S.S. 91 per Contursi n. 82, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso la quale è “ope CP_1 legis” dom.ta in , al Corso Vittorio Emanuele n. 58 CP_1
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Francesco Bartolomeo, in virtù di procura generale alle liti per notaio Per_1
ed elettivamente domiciliata presso – Area Legale Territoriale
[...] Controparte_2
Sud, via San Nicola da Pastena n. 3 – 84133 CP_1
CONVENUTA
NONCHE'
pagina 1 di 5 Il P.M. presso il TRIBUNALE DI SALERNO
INTERVENTORE EX LEGE avente ad oggetto: QUERELA DI FALSO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 29/05/24 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 30/03/16 e l'01/04/16, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Salerno, le l' Controparte_2 Controparte_1 ed il P.M. presso l'adito Tribunale, chiedendo che, in accoglimento della proposta querela di falso, venisse dichiarata la falsità delle firme, apparentemente a lei riconducibili, apposte sugli avvisi di ricevimento postali n. 1126/2011/Bott, di cui alla racc. a.r. n. AG76503738123-4, e n.
1130/2011/Bott, di cui alla racc. a.r. n. AG76503738127-8, spedite dall'Ufficio Postale di Eboli il
12/04/11 e contenenti, rispettivamente, l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta n.
20091T003720000 relativo all'atto di compravendita per notaio del 27/05/09 e l'avviso Per_2 di liquidazione dell'imposta relativo allo stesso atto, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 19/09/16, si costituiva la quale Controparte_2 eccepiva la prescrizione dell'avverso diritto, per decorso del termine quinquennale, e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla proposta querela di falso;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, essendo autentiche le firme contestate.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/09/16, si costituiva anche l' Controparte_1
, la quale chiedeva dichiararsi inammissibile l'avversa domanda, in quanto gli
[...]
avvisi di ricevimento delle raccomandate postali non rientravano tra gli atti attestanti, fino a querela di falso, la provenienza della firma dal destinatario degli stessi, non essendo l'agente postale tenuto ad accertare l'identità del consegnatario.
Veniva disposta ed espletata CTU grafologica, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 29/05/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 31/05/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile la querela di falso proposta dalla in relazione Pt_1
alle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali oggetto di causa, in quanto, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di pagina 2 di 5 persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso (Cass. n. 4556/20; Cass., S.U., n. 9962/10). In sostanza, è pur vero che, come sostenuto dall'Amministrazione convenuta, qualora la notifica sia eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n.
890/82; tuttavia, resta comunque fermo il principio per cui, anche in tale ipotesi, possono farsi valere solo a mezzo di querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica (Cass. n. 29022/17).
Risulta, invece, meritevole di accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da atteso che legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è Controparte_2
solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass. n. 19281/19). In sostanza, la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. n.
18323/07).
Da tale condivisibile principio giurisprudenziale si desume che la legittimazione passiva spetta, nel caso in esame, alla sola , la quale, avendo provveduto ad avvalersi del Controparte_1 servizio postale per la notifica all'attrice di due atti amministrativi dalla stessa emanati, è il solo soggetto interessato ad avvalersi dei documenti investiti dalla querela per dimostrare l'avvenuta regolare notifica dei propri atti, tanto che, proprio sulla base di questi ultimi, la stessa
[...]
ha poi notificato all'attrice la cartella di pagamento n. 100 2015 002020905 CP_1 dell'importo di € 8.883,74.
Nel merito, la domanda dell'attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento.
L'attrice assume di non aver mai sottoscritto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali oggetto di causa, consegnate il 14/04/11, sulle quali risulta barrata la casella “Destinatario persona fisica” ed apposta una firma illeggibile nella parte riservata a “firma del destinatario o della persona abilitata”.
In effetti, dalla CTU grafologica del 14/06/23, espletata dalla dott.ssa , è emerso Persona_3 che “Le firme in verifica, analizzate nella globalità e nel dettaglio, hanno palesato medesima
pagina 3 di 5 natura grafica, qualità del tratto e iter ideativi ed esecutivi, tanto da risultare attribuibili ad una medesima mano. Le medesime sono state raffrontate con il saggio grafico della sig.ra Pt_1
l'esame comparativo ha dato esito CERTO E NEGATIVO, portando in luce due quadri grafici nettamente dissimili per organizzazione cinetico-gestuale, clima grafico, gesti-tipo e peculiarità morfologico-strutturali. Le divergenze emerse, significative per grado e numero, sono state tali da poter affermare che chi ha apposto le firme in verifica si è attenuto a canoni grafici e abitudini cinetiche personali, non avendo cognizione alcuno di quale fosse il modello grafico proprio della
con cui le verificande non hanno nessun punto in comune. La qualità del tratto, la natura Pt_1 del movimento ha permesso, altresì, di scongiurare l'ipotesi di un eventuale dissimulazione grafica messa in atto dalla dal momento che la stessa avrebbe potuto modificare gli aspetti più Pt_1
macroscopicamente evidenti del grafismo, ma non la qualità del tratto, il clima grafico, senza contare che sarebbe caduta sempre in qualche automatismo che le è proprio, il che non si ravvisa assolutamente nelle firme in verifica. Pertanto, sulla base di quanto emerso e documentato si conclude a favore della NON AUTENTICITA' delle firme a nome apposte su avvisi Parte_1
di ricevimento postale cronologico n. 1126/2011/Bott, di cui alla racc.a.r. n. AG76503738123-4 e cronologico n. 1130/2011/Bott, di cui alla racc.a.r. AG76503738127-8, spediti dall'ufficio postale di Eboli il 12.4.2011”.
Avverso tali conclusioni del CTU – che il Tribunale condivide in quanto fondate su un'approfondita analisi tra le firme in verifica e quelle di comparazione – parte convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione, non avendo inviato, nel termine all'uopo assegnatole, alcuna nota di controdeduzioni avverso l'elaborato del CTU.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la falsità delle firme apposte, apparentemente a nome della destinataria sugli avvisi di ricevimento postali n. Parte_1
1126/2011/Bott, di cui alla racc. a.r. n. AG76503738123-4, e n. 1130/2011/Bott, di cui alla racc.
a.r. n. AG76503738127-8, spedite dall'Ufficio Postale di Eboli il 12/04/11 e ricevute il 14/04/11.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, co. 2, c.p.c., e 537, co. 2, c.p.p., va altresì disposta la cancellazione delle predette firme.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della convenuta Controparte_1
e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione
[...] da € 5.200,00 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Vanno, invece, compensate le spese tra l'attrice e essendo ancora controversa Controparte_2 in giurisprudenza, all'epoca di instaurazione del presente giudizio, la questione della legittimazione passiva nella querela di falso.
pagina 4 di 5
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di querela di falso proposta nel proc. n. 3210/16 R.G., così provvede:
a) dichiara inammissibile la querela di falso proposta nei confronti di Controparte_2
b) accoglie la querela di falso nei confronti dell' e, per Controparte_1
l'effetto, dichiara la falsità delle firme apposte, apparentemente a nome della destinataria Pt_1
sugli avvisi di ricevimento postali n. 1126/2011/Bott, di cui alla racc. a.r. n.
[...]
AG76503738123-4, e n. 1130/2011/Bott, di cui alla racc. a.r. n. AG76503738127-8, spedite dall'Ufficio Postale di Eboli il 12/04/11 e consegnate il 14/04/11;
c) letti gli artt. 226, co. 2, c.p.c. e 537, co. 2, c.p.p., dispone, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione delle predette firme;
d) condanna l' al pagamento, a favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese giudiziali, che si liquidano in € 300,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Stabile;
e) compensa le spese giudiziali tra l'attrice e Controparte_3
, lì 7 gennaio 2025.
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Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Cesare Taraschi dott. Roberto Ricciardi
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