Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con la istituzione di un diritto fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a:
lire 5 per chilogrammo per il caffe';
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 3 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,5 per litro per gasolio carburante.
Tali diritti verranno applicati a decorrere dal 1 luglio 1952 e saranno dovuti fino a quando avra' vigore il regime di zona franca.
Essi saranno riscossi nella misura indicata nel primo comma per l'esercizio 1952-53 e nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, nei limiti di cui al predetto comma e in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio.
All'onere derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con la istituzione di un diritto fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a:
lire 5 per chilogrammo per il caffe';
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 3 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,5 per litro per gasolio carburante.
Tali diritti verranno applicati a decorrere dal 1 luglio 1952 e saranno dovuti fino a quando avra' vigore il regime di zona franca.
Essi saranno riscossi nella misura indicata nel primo comma per l'esercizio 1952-53 e nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, nei limiti di cui al predetto comma e in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio.