Articolo 3 della Legge 17 ottobre 1952, n. 1502
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 dicembre 1952
Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con la istituzione di un diritto fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a:
lire 5 per chilogrammo per il caffe';
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 3 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,5 per litro per gasolio carburante.
Tali diritti verranno applicati a decorrere dal 1 luglio 1952 e saranno dovuti fino a quando avra' vigore il regime di zona franca.
Essi saranno riscossi nella misura indicata nel primo comma per l'esercizio 1952-53 e nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, nei limiti di cui al predetto comma e in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1952