Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
Con riferimento a controversia di risarcimento danni verificatisi successivamente alla soppressione delle USL e fondata sull'omessa vigilanza sui cani randagi, affidata - dall'art. 6 della legge della Regione Puglia 3 aprile 1985, n. 12 - alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali, la legittimazione passiva (già spettante per i fatti pregressi alla soppressione alle USL, organi comunali dotati di propria soggettività) spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento.
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- 1. Anche il Comune può essere responsabile per danni da randagismoAccesso limitatoGiuseppe Donato Nuzzo · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2011
- 2. Anche il Comune può essere responsabile per danni da randagismo Cassazione civilAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 13 ottobre 2011
Anche il Comune può essere responsabile per danni da randagismo Cassazione civile , sez. III, sentenza 23.08.2011 n° 17528 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 11 luglio - 23 agosto 2011, n. 17528 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12.2.2010 la Corte d'Appello di Napoli respingeva il gravame interposto dalla sig.ra **** nei confronti della pronunzia Trib. Torre Annunziata 14.5.2002 di rigetto della domanda alla medesima proposta nei confronti del Comune di Meta di risarcimento dei danni lamentati a seguito del sinistro avvenuto il 12.6.1996, allorquando, mentre percorreva la locale via Caracciolo alla guida del proprio ciclomotore Honda Vision, veniva aggredita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/12/2005, n. 27001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27001 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. MASSERA ZI - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU RI, OZ SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato EVARISTO PETROCCHI, difesi dall'avvocato CAPRIOLI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ARNESANO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 05768/2002 proposto da:
COMUNE DI ARNESANO, in persona sei Sindaco pro tempore, rag. Luigi Petrelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA N. 24, presso il cav. LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato CALOGERO VANCHERI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
CU RI, OZ SA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 384/01 della Corte d'Appello di LECCE, prima sezione civile, emessa il 28/03/2001, depositata il 25/06/2001, R.G. 180/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/05 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Calogero VANCHERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e l'assorbimento del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ZI CU ed AB OZ, genitori della minore AN, con atto di citazione del 9 settembre 1996, hanno convenuto in giudizio davanti al pretore di Lecce il Comune di Arnesano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla figlia, caduta il precedente giorno 19 aprile mentre correva per fuggire da alcuni cani randagi.
Il Comune si è costituito nel giudizio ed ha eccepito di non essere passivamente legittimato, svolgendo altre difese nel merito.
2. Il pretore - ha - accolto la domanda ed ha condannato il Comune al risarcimento dei danni, determinati in oltre lire 24 milioni.
3. La decisione è stata impugnata dal Comune, il quale, per quanto interessa," si è doluto dei seguenti errori della sentenza di primo grado: a) non avere ritenuto che la legittimazione passiva apparteneva alla Regione Puglia, alla quale è devoluta la prevenzione del randagismo, o allo Stato;
b) non avere considerato la mancanza di un obbligo giuridico dei Comune nel senso ipotizzato dagli attori.
4. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 25 giugno 2001, ha riformato quella di primo grado, rigettando la domanda degli attori. Queste le ragioni della decisione.
Nella fattispecie non si applicava la L. n. 142 del 1990, perché essa conferisce al sindaco un potere di vigilanza limitato alla sicurezza ed all'ordine pubblico e non alla tutela igienico sanitario degli animali. Questa, secondo la L. 3 aprilo 1985 n. 12 della Regione Puglia, è esercitata dal sindaco attraverso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali, che debbono provvedere anche al recupero dei cani randagi. Pertanto, gli eventi dannosi prodotti dai cani randagi possono essere addebitati ai comuni. L'istruttoria compiuta, nondimeno, non aveva fatto emergere ne' che al Comune fosse stata tempestivamente segnalata la presenza di cani randagi nei pressi dell'abitazione della minore, ne' che questa fosse caduta perché aggredita dai cani.
5. ZI CU ed AB OZ hanno proposto ricorso per Cassazione.
Resiste con controricorso il Comune di Arnesano, che ha proposto anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a procedimenti diversi, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2. Nell'ordine logico deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale del Comune di Arnesano, che pone la questione preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, della legittimazione passiva del Comune: Cass. 6 agosto 2004, n. 15161.
2.1. La Corte di appello di Lecce, in punto di legittimazione passiva, ha rigettato l'eccezione di carenza della legittimazione, svolgendo queste considerazioni.
La L.R. Puglia 3 aprile 1985, n. 12, art. 6, dispone che il recupero dei cani randagi spetta ai servizi sanitari delle unità sanitarie locali, le quali sono organi che esercitano funzioni proprie dei comuni. Pertanto, a carico del Comune di Arnesano esisteva un vero e proprio obbligo giuridico di vigilare sul fenomeno del randagismo e di intervenire tramite le unità sanitarie locali.
Con i motivi del ricorso incidentale il Comune sostiene in contrario:
a) che le unità sanitarie locali e le aziende sanitarie locali non sono organi dei Comuni, ma sono soggetti giuridici dotati di autonoma personalità giuridica e di autonomia patrimoniale;
b) che la L. R. Puglia n. 12 del 1985, art. 6, dispone che spetta ai servizi veterinari delle usi il recupero dei cani randagi.
I motivi sono fondati.
2.2. In questo giudizio non può essere contestato che la vigilanza sui cani randagi spettava alle unità sanitarie locali e, per esse, alle aziende sanitarie locali succedute per legge alle prime. Lo dispone L. R. Puglia n. 12 del 1985, art. 6, secondo la quale spetta al servizi veterinari delle USL 11 recupero dei cani randagi. Il problema da risolvere, piuttosto, è quello della posizione delle unità sanitarie locali o delle aziende sanitarie locali verso i Comuni.
2.3. Dopo la soppressione delle USL, operata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, istitutivo delle AUSL, i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende) sono le stesse Regioni: della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma
14.
Prima di queste trasformazioni, le unità sanitarie locali erano costituite come organi d'ufficio del comune ed erano munite di autonoma soggettività nella gestione del servizio presidi ed istituti sanitari.
2.4. Da questa premessa si ricava che, con riferimento all'oggetto di questo giudizio, la locale azienda sanitaria, succeduta alla usi, doveva essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune di Arnesano, sul quale, quindi, non poteva ricadere il giudizio di imputazione dei danni subiti dalla minore AN CU.
3. Le conclusioni raggiunte non consentono l'esame del ricorso principale proposto da ZI CU ed AB OZ, i quali, con i tre motivi del ricorso, hanno addebitato alla sentenza impugnata i seguenti errori: a) omessa valutazione dei risultati dell'istruttoria compiuta sulla causale del danno;
b) omessa e contraddittoria motivazione sul punto del mancato riconoscimento di un danno superiore a quello liquidato nella sentenza di primo grado.
4. Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate, ricorrendo giustificati motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito l'esame del ricorso principale. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005