Art. 40.
L'esenzione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista, preleva le marche anticipandone l'importo.
La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso. (2)
Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data, di presentazione del ricorso. ((3)) Il ricorso sospende il pagamento, dovuto all'esattore giusta il ruolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1970, n. 1140 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo "vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso"." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 29 gennaio 1986, n. 21 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "Il termine per il ricorso contro i ruoli, previsto dal comma 3 dell'articolo 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e' elevato da trenta a sessanta giorni".
L'esenzione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista, preleva le marche anticipandone l'importo.
La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso. (2)
Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data, di presentazione del ricorso. ((3)) Il ricorso sospende il pagamento, dovuto all'esattore giusta il ruolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1970, n. 1140 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo "vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso"." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 29 gennaio 1986, n. 21 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "Il termine per il ricorso contro i ruoli, previsto dal comma 3 dell'articolo 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e' elevato da trenta a sessanta giorni".