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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LL Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. RE AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24125/2025 R.G. promosso da
) (avv. GIRELLI GIANLUCA) Parte_1 C.F._1
e
RA TA ( ) (avv. FREDI CHIARA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 4/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita nel Comune di Pontevico (BS) Via Ricca n. 12, di proprietà della Sig.ra UR AT per la quota del 50% e del Sig. per la quota del 50%, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene Parte_1 assegnata alla Sig.ra UR AT la quale continuerà a vivere presso la casa coniugale con la figlia minore;
3. il sig. ha già reperito idonea soluzione abitativa in Pontevico (BS) Via Romanino n. 14 ove si è Parte_1 già trasferito;
4. affidamento condiviso della figlia minore , con residenza della stessa e collocazione Per_1 prevalente presso il domicilio materno. Il genitore non collocatario che si trasferirà in altro Comune dovrà comunicare all'altro, con raccomandata da inviare entro 30 giorni, il proprio cambio di residenza. Le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, Per_1 all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per
1 tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia. Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle Per_1 ore 13:00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica nonché tutti i lunedì dalle 18.00 alle 21.00 e tutti i mercoledì con pernottamento dalle 17:30 fino alla mattina del giovedì in cui l'accompagnerà a scuola. I coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della figlia minore nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
5. Vacanze estive: la figlia potrà trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
6. Vacanze natalizie e pasquali: la figlia trascorrerà con ciascun genitore sette giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
7. Considerate le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di entrambi, il sig. corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00), Per_1
e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della predetta. L'importo predetto sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dopo un anno dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale.
8. Il
Sig. contribuirà nella misura del 100% alle spese straordinarie, che lo stesso potrà dedurre al Parte_1
100% in dichiarazione dei redditi, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia che sono, in ogni caso, da a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, secondo il seguente schema: Spese per la salute - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap: spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: - spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
9. considerate le attuali esigenze della figlia, il lavoro part-time della Sig.ra UR AT, concordato tra le parti prima della nascita
2 di affinché la madre potesse seguire la figlia e considerate le risorse economiche di entrambi, il sig. Per_1 [...]
corrisponderà alla sig.ra UR AT, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 (euro trecento/00). Il predetto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dopo un anno dall'udienza di separazione;
10. su concorde volontà delle parti l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre. Il sig. rinuncia pertanto alla percezione del Parte_1
50% di sua spettanza a favore della sig.ra UR AT;
11. ogni altra questione economica è già stata risolta tra le parti;
12. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto della figlia , Per_1 autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
13. i coniugi concordano nel valutare l'ascolto della figlia nella presente sede manifestamente superfluo;
14. spese legali compensate”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/06/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PONTEVICO (BS) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2011).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE LL RE AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LL Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. RE AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24125/2025 R.G. promosso da
) (avv. GIRELLI GIANLUCA) Parte_1 C.F._1
e
RA TA ( ) (avv. FREDI CHIARA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 4/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita nel Comune di Pontevico (BS) Via Ricca n. 12, di proprietà della Sig.ra UR AT per la quota del 50% e del Sig. per la quota del 50%, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene Parte_1 assegnata alla Sig.ra UR AT la quale continuerà a vivere presso la casa coniugale con la figlia minore;
3. il sig. ha già reperito idonea soluzione abitativa in Pontevico (BS) Via Romanino n. 14 ove si è Parte_1 già trasferito;
4. affidamento condiviso della figlia minore , con residenza della stessa e collocazione Per_1 prevalente presso il domicilio materno. Il genitore non collocatario che si trasferirà in altro Comune dovrà comunicare all'altro, con raccomandata da inviare entro 30 giorni, il proprio cambio di residenza. Le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, Per_1 all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per
1 tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia. Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle Per_1 ore 13:00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica nonché tutti i lunedì dalle 18.00 alle 21.00 e tutti i mercoledì con pernottamento dalle 17:30 fino alla mattina del giovedì in cui l'accompagnerà a scuola. I coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della figlia minore nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
5. Vacanze estive: la figlia potrà trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
6. Vacanze natalizie e pasquali: la figlia trascorrerà con ciascun genitore sette giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
7. Considerate le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di entrambi, il sig. corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00), Per_1
e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della predetta. L'importo predetto sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dopo un anno dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale.
8. Il
Sig. contribuirà nella misura del 100% alle spese straordinarie, che lo stesso potrà dedurre al Parte_1
100% in dichiarazione dei redditi, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia che sono, in ogni caso, da a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, secondo il seguente schema: Spese per la salute - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap: spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: - spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
9. considerate le attuali esigenze della figlia, il lavoro part-time della Sig.ra UR AT, concordato tra le parti prima della nascita
2 di affinché la madre potesse seguire la figlia e considerate le risorse economiche di entrambi, il sig. Per_1 [...]
corrisponderà alla sig.ra UR AT, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 (euro trecento/00). Il predetto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dopo un anno dall'udienza di separazione;
10. su concorde volontà delle parti l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre. Il sig. rinuncia pertanto alla percezione del Parte_1
50% di sua spettanza a favore della sig.ra UR AT;
11. ogni altra questione economica è già stata risolta tra le parti;
12. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto della figlia , Per_1 autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
13. i coniugi concordano nel valutare l'ascolto della figlia nella presente sede manifestamente superfluo;
14. spese legali compensate”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/06/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PONTEVICO (BS) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2011).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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