Sentenza breve 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 11/02/2026, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02591/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14761 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Maniglia e Anita Celentano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
a) del provvedimento prot. 4350 del 14.4.2025 del Consolato Generale d’Italia Casablanca a firma del Responsabile del Procedimento, notificato in data 17.10.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di visto d’ingresso in Italia ai fini di “Lavoro subordinato” presentata dal ricorrente in forza di Nulla Osta della Prefettura di Verona id. VR0307192173;
b) degli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, ivi incluso, se e per quanto occorra, b1) del provvedimento del Consolato Generale d’Italia Casablanca di sospensione dei termini del 17.5.2022 relativo alla richiesta di visto n. 869584;
c) di tutti gli atti non conosciuti posti a base del detto diniego, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. NN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la questione controversa riguarda il provvedimento di diniego di un visto di ingresso per lavoro subordinato, fondato sulla seguente motivazione: « il competente SUI non ha corretto la discrepanza del Nulla Osta segnalata da questo Ufficio, malgrado i solleciti »;
Ritenuto che possa dirsi sussistente il lamentato eccesso di potere per manifesta irragionevolezza in quanto, come già rilevato in precedenti arresti della Sezione, « l’inversione tra il nome ed il cognome del richiedente il visto di ingresso è un errore materiale facilmente riconoscibile » che, laddove non vi sia contestazione circa l’identità tra persona beneficiaria del nulla osta e richiedente il visto, non giustifica il rigetto del ricorso (cfr.TAR Lazio, Roma, Sez. V quater n. 5803/2025; id. TAR Lazio –Roma, Sez. III, n. 15131/2024)»;
Ritenuto, inoltre, che l’attuale sospensione del nulla osta rilasciato al ricorrente e l’assenza di una espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione (ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024 e d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis) siano irrilevanti ai fini della decisione, in quanto la conclusione negativa del procedimento per il rilascio del visto può aver inciso sulla perdurante inerzia del suddetto organo, stante il collegamento esistente tra i due procedimenti; l’attività di competenza dello Sportello Unico potrà dunque essere sollecitata anche nel corso del procedimento di riesame che sarà svolto dalla Sede diplomatica;
Ritenuto conseguentemente di dover accogliere la domanda, annullando il provvedimento impugnato, e che le spese di lite, in ragione della soccombenza, debbano essere liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da versare ai difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR IL, Presidente
NN ON, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ON | FR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.