TAR Genova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 113
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Decreto presidenziale 27 luglio 2024
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 3, comma 1, della L. n. 118/2022 nella sua formulazione originaria

    La disposizione normativa invocata dal Comune era stata abrogata prima dell'adozione degli atti impugnati, rendendo illegittimi gli stessi.

  • Accolto
    Violazione della normativa europea e nazionale in materia di concorrenza e libertà di circolazione

    Le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali sono illegittime in quanto contrarie ai principi europei di concorrenza e trasparenza. Sono ammissibili solo proroghe tecniche finalizzate alla conclusione di procedure di gara già indette.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3, comma 1, della L. n. 118/2022 nella sua formulazione originaria

    La disposizione normativa invocata dal Comune era stata abrogata prima dell'adozione degli atti impugnati, rendendo illegittimi gli stessi.

  • Accolto
    Violazione della normativa europea e nazionale in materia di concorrenza e libertà di circolazione

    Le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali sono illegittime in quanto contrarie ai principi europei di concorrenza e trasparenza. Sono ammissibili solo proroghe tecniche finalizzate alla conclusione di procedure di gara già indette.

  • Accolto
    Conseguenza dell'illegittimità degli atti impugnati

    Gli atti presupposti, connessi e consequenziali sono illegittimi in quanto derivano da provvedimenti viziati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 113
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 113
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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