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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4711/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4711/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Genocchi Padre n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Campese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via De Gasperi n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
e
(C. F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Zaffagnini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale Randi n. 36, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 “3. Dare atto che il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) a titolo di assegno divorzile “una tantum”, come
previsto dall'art. 5 co. 8 della L. n. 898/70.
4. Dare atto che, in considerazione delle necessità della sig.ra tenuto conto della sua CP_1
esigenza di reperire un nuovo alloggio, si impegna a versare integralmente alla moglie Parte_1
l'assegno divorzile “una tantum” in via anticipata, secondo le seguenti tempistiche e modalità:
- Euro 40.000,00 (quarantamila/00) saranno corrisposti al momento della sottoscrizione del ricorso
congiunto per separazione e divorzio;
- Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) saranno corrisposti al momento dell'avvenuto deposito della
sentenza di separazione, entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza, dalla Cancelleria del
Tribunale di Ravenna ai difensori dei ricorrenti;
- Entrambi i versamenti saranno effettuati da mediante la consegna di assegni circolari per Parte_1
i sopra citati importi.
5. Dare atto che la sig.ra si impegna a lasciare l'abitazione coniugale e a Controparte_1
trasferirsi altrove entro le ventiquattro ore successive al ricevimento del primo assegno circolare,
portando con sé tutti i suoi beni ed effetti personali e consegnando le chiavi dell'abitazione e il
telecomando del portone del cortile dell'abitazione nonchè le chiavi dell'edicola funeraria del cimitero
di Piangipane (RA), al Sig. Parte_1
6. Dare atto che i coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare ogni ulteriore e reciproca
pendenza economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro .
7. Dare atto che i ricorrenti rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza di separazione ed alla
successiva sentenza di divorzio.
8. Spese legali compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 4 Con sentenza non definitiva n. 52/2025, pubblicata il 29/01/2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con separata ordinanza, Parte_1 Controparte_1 visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
25/09/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 52/2025, pubblicata il
29/01/2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4711/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e (C. F. ), Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], celebrato con rito civile in Brescello (RE) il 10/09/2005, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n.16, parte II, serie C;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescello (RE) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
pagina 3 di 4 d) Spese compensate tra le parti, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4711/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Genocchi Padre n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Campese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via De Gasperi n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
e
(C. F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Zaffagnini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale Randi n. 36, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 “3. Dare atto che il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) a titolo di assegno divorzile “una tantum”, come
previsto dall'art. 5 co. 8 della L. n. 898/70.
4. Dare atto che, in considerazione delle necessità della sig.ra tenuto conto della sua CP_1
esigenza di reperire un nuovo alloggio, si impegna a versare integralmente alla moglie Parte_1
l'assegno divorzile “una tantum” in via anticipata, secondo le seguenti tempistiche e modalità:
- Euro 40.000,00 (quarantamila/00) saranno corrisposti al momento della sottoscrizione del ricorso
congiunto per separazione e divorzio;
- Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) saranno corrisposti al momento dell'avvenuto deposito della
sentenza di separazione, entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza, dalla Cancelleria del
Tribunale di Ravenna ai difensori dei ricorrenti;
- Entrambi i versamenti saranno effettuati da mediante la consegna di assegni circolari per Parte_1
i sopra citati importi.
5. Dare atto che la sig.ra si impegna a lasciare l'abitazione coniugale e a Controparte_1
trasferirsi altrove entro le ventiquattro ore successive al ricevimento del primo assegno circolare,
portando con sé tutti i suoi beni ed effetti personali e consegnando le chiavi dell'abitazione e il
telecomando del portone del cortile dell'abitazione nonchè le chiavi dell'edicola funeraria del cimitero
di Piangipane (RA), al Sig. Parte_1
6. Dare atto che i coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare ogni ulteriore e reciproca
pendenza economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro .
7. Dare atto che i ricorrenti rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza di separazione ed alla
successiva sentenza di divorzio.
8. Spese legali compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 4 Con sentenza non definitiva n. 52/2025, pubblicata il 29/01/2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con separata ordinanza, Parte_1 Controparte_1 visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
25/09/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 52/2025, pubblicata il
29/01/2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4711/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e (C. F. ), Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], celebrato con rito civile in Brescello (RE) il 10/09/2005, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n.16, parte II, serie C;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescello (RE) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
pagina 3 di 4 d) Spese compensate tra le parti, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4