Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE 21232 /2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c.
Avanti al G.I., dr. Emanuele Lombardi, compare in senso figurato per il alla Via Parte_1 Caravaggio 276, l'Avv. Michele Iavarone si riporta ai propri scritti difensivi ed ai precedenti verbali di causa e conclude in conformità delle conclusioni rassegnate in atti e chiede pertanto che la causa venga decisa, con vittoria delle spese e dei compensi di lite anche della fase cautelare, conclusasi con ordinanza di rigetto pubblicata il 5.02.2025, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
L'avv. Giuseppe Cristallino, quale procuratore costituito nell'interesse di parte ricorrente, Cristallino avv.
Maria si riporta a tutte le sue difese e ne chiede l'integrale accoglimento con la vittoria delle spese con attribuzione. Ciò posto, insiste nell'accoglimento del ricorso introduttivo evidenziando che in questa sede il danno da ripristino dello stato dei luoghi risulta essere quantificato in € 7.163,00, oltre IVA e oneri per le spese tecniche, così come accertato in sede di ATP, ma – considerato il peggioramento delle condizioni dell'immobile de quo – ci si riserva sin d'ora di agire, in separata sede, per la quantificazione e la liquidazione del maggior danno nelle more prodottosi.
Con
L'avv. Francesco Mazzei, procuratore e difensore dell'Ente IC Salvatore, si riporta alla comparsa di costituzione, nonché alla documentazione prodotta a corredo. Insiste, in via preliminare, per l'accoglimento delle richieste istruttorie articolate nella comparsa di costituzione ed impugna estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
Conclude perché il Tribunale, ogni avversa domanda ed eccezione disattesa, voglia rigettare le domande di cui al ricorso siccome inammissibili, improcedibili ed infondate, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, anche per la fase cautelare.
Il Giudice
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 21232/2023 avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
TRA
- , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, C.F._1 dall'avv. Giuseppe Cristallino (C.F. ed elett.te dom.ta presso C.F._2 il suo studio sito in ZU (NA) alla Via Celle n. 2, in virtù di mandato in calce al ricorso depositato
E
- - C.F.. in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., la Dott.ssa , elettivamente domiciliata per CP_3
in alla via Chiatamone n. 6, presso lo studio dell'avv. Michele Iavarone (C.F. Pt_1
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in C.F._3
calce alla comparsa di risposta
NONCHE'
- (c. f. ), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del suo legale rappresentante p.t. Rev. Andrea Ciriello elettivamente domiciliato in
Montella (AV), alla Via N. Clemente n.° 38/D, nello studio dell'avv. Francesco
Mazzei (C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso giusta CodiceFiscale_4
procura in calce alla comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, la ricorrente ha dedotto che, a far Parte_2
data dal mese di novembre del 2019, il proprio immobile sito in alla Via Pt_1 Michelangelo da Caravaggio n. 276, piano terra, interno C, nel C.U. del Comune di
Sez. CHI, foglio 9, particella 774, sub 3, z.c. 10C, categ. A/3, classe 1^, vani 4 Pt_1
è stato interessato da fenomeni infiltrativi e che vani sono stati i ripetuti solleciti susseguitisi negli anni (e-mail del 28/7/2020; PEC del 24/8/2020; PEC del 21/11/2022), sia all'Amministratore del Condominio di Via Caravaggio 276 Napoli sia al
[...]
, e gli infruttuosi interventi tecnici eseguiti nelle more, le cause delle CP_4
infiltrazioni sopra descritte non venivano rimosse per cui la ricorrente si è vista costretta a promuovere, in data 23.11.2022, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c..
Nonostante l'espletamento dell'ATP, tra le parti oggi in causa, e la identificazione delle cause delle infiltrazioni, la ricorrente eccepiva la mancata realizzazione ad opera delle resistenti delle opere individuate dal CTU per l'eliminazione delle infiltrazioni per cui adiva l'intestato Tribunale di Napoli per ivi sentir “- ordinare ai resistenti l'esecuzione
dei lavori in oggetto, così come dettagliatamente indicati dal CTU in sede di ATP, tesi all'eliminazione delle cause infiltrative;
- Condannare i resistenti in solido e/o in via alternativa, ovvero come ritenuto, al pagamento in favore della scrivente dell'importo di € 7.163,00 oltre IVA e oneri per le spese tecniche, per il ripristino dello stato dei luoghi dell'appartamento di sua proprietà; - Accertare e dichiarare la responsabilità del ex art. 2043 c.c., per la condotta inerte e negligente Controparte_4
descritta nelle premesse perpetrata dal medesimo, e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni, anche da perdita di chance (come infra meglio saranno
specificati), subiti dalla ricorrente;
- in subordine accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti ex art. 2051 c.c., e per l'effetto condannare i predetti in solido e/o in via alternativa o come meglio ritenuto al risarcimento dei predetti danni
in favore della ricorrente;
- condannare i resistenti al rimborso delle spese della
espletata ATP, liquidate dal Giudice investito per la relativa procedura in complessivi
€ 2.311,61, oltre IVA e Cassa ad oggi anticipata dalla ricorrente per € 1.055,64; - condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva ritualmente il il quale Controparte_5
eccepiva la propria estraneità ai lamentati danni non essendo stato provato il nesso di causalità tra le circostanze dedotte dalla ricorrente con la responsabilità del resistente
. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda e con vittoria di spese. Parte_1
CP_ Nel corso del giudizio si è costituito altresì il resistente IC
[...]
in persona del suo leg.le rapp.te p.t. il quale contestava la Controparte_4 prospettazione fatta da parte ricorrente nel ricorso introduttivo ed eccepiva a contrario di aver regolarmente eseguito tutte le opere idonee ad eliminare le presunte infiltrazioni lamentate dalla ricorrente;
concludeva, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La domanda attorea è parzialmente fondata nei termini che seguono.
Giova evidenziare che ai sensi dell'art. 1117 c.c. “i tetti ed i lastrici solari sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo”.
Per lastrico solare si intende, com'è noto, “la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di copertura – tetto delle sottostanti unità immobiliari, comprensivo di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione” (cfr. Cass. sent. n.
27942/2013).
Va rilevato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, “Il
è custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le Parte_1
misure necessarie affinché gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno e lo stesso, ai sensi dell'art. 2051 c.c., risponde dei danni da questi beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini” (cfr. ex plurimis Cass. sent. n. 26051/2008).
Il singolo condomino, ponendosi come terzo nei confronti del stesso, può Parte_1 agire nei confronti di quest'ultimo per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del cattivo funzionamento di un impianto comune o per la difettosità di parti comune dell'edificio, dalle quali provengono, ad esempio, le infiltrazioni d'acqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua proprietà esclusiva.
La responsabilità, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e per la sua configurabilità è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del rapporto di causalità con la cosa, salva la prova del fortuito incombente sul custode (cfr. Cass. sent. n. 10860/2012).
La giurisprudenza del Supremo Collegio ha, inoltre, affermato che :” il lastrico solare- anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini- svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art.
1226 cod. civ.; di conseguenza il , quale custode ex art. 2051 cod. civ. – in Parte_1 persona dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'esclusivo – risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare, non rilevando a tal fine che i necessari interventi
riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino delle strutture
preesistenti, ma esigano una specifica modifica od integrazione in conseguenza di vizi o carenze costruttive originarie, salva in questo caso l'azione di rivalsa nei confronti del costruttore-venditore” ( cfr. Cass. sent. n. 941/2011; Cass. sent. n. 642/2003).
Al lastrico solare sono equiparate le terrazze a livello, che, pur non essendo collocate nella parte terminale dell'edificio, svolgono comunque una funzione di copertura.
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che “In tema di condominiali edifici, la terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva o di uso esclusivo di un singolo
condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 1226 c.c., obbligati alla riparazione del terrazzo stesso sono i condomini che usufruiscono della copertura del terrazzo in concorso con il proprietario superficiario” ( cfr. Cass. sent. n. 26239/2007).
Anche in tal caso il singolo condomino può proporre, ai sensi dell'art. 2051 c.c., azione risarcitoria per i danni da infiltrazioni nel suo appartamento nei confronti del
. Quest'ultimo, quale custode, risponde dei danni a titolo di responsabilità Parte_1 oggettiva per il solo nesso di causalità esistente fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, imputandosi la responsabilità a che, di fatto, si trova nella condizione di
controllare i rischi inerenti alla cosa (cfr. Cass. sent. n. 19933/2007).
Con particolare riferimento alle terrazze a livello, l'ormai consolidata giurisprudenza ha definitivamente spiegato come il proprietario della stessa, o il titolare dell'uso esclusivo, e anche custode del bene, trovandosi in rapporto diretto con lo stesso,
conseguentemente, sul medesimo, incomberanno, ex art. 2051 c.c., tutti i relativi oneri,
primo fra tutti, quello della manutenzione della terrazza.
In particolare la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui “In tema di condominio di edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comune;
il concorso di tali
responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica
imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. che pone le
spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico ( o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”(Cass. Sez. U. n. 9449/2016). Parte_1
Nel caso di specie dagli atti di causa è emerso che l'Ente IC Controparte_4
ha l'uso esclusivo del terrazzo per cui è causa.
[...] Va, pertanto, affermata, la concorrente responsabilità dei convenuti per i danni arrecati all'immobile di proprietà della ricorrente.
Nel caso in esame la sussistenza dell'evento dannoso subito dalla ricorrente non è oggetto di contestazione.
Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla Cristallino,
iscritto al n. 27056/2022 R.G., il c.t.u. nominato, ing. , ha verificato Persona_1
le lamentate infiltrazioni provenienti dal terrazzo ed in particolare ha osservato che
“L'unità immobiliare di Parte Ricorrente al piano terra del fabbricato, identificato come interno “C” è attualmente disabitata ed è costituita da ingresso, tre vani, un bagno. Annesso alla proprietà un piccolo cortile dove è edificato un bagnetto cui si
accede dal vano principale. La superficie calpestabile interna all'u.i. è circa 50,00 mq,
l'altezza è variabile m 3,20 ÷ 3,50. La superficie del cortile è pari a 13,00 mq. Alcuni ambienti sono visibili nelle fotografie da n°2 a n°4. L'immobile è in pessimo stato di
manutenzione in quanto afflitta da fenomeni di infiltrazione di acqua che l'hanno resa di fatto inagibile. In particolare sono presenti fenomeni di infiltrazione nel vano principale dell'u.i. (fotografia n°5 e 19 n°6) e nel bagno ricavato nel cortile… L'unità immobiliare della ricorrente è in parte sottostante all'unità immobiliare al primo
piano, numero di interno 2 di proprietà del con sede in Controparte_4
Montella Avellino.” (cfr. relazione di consulenza tecnica).
L'ausiliario del giudice ha, inoltre, precisato che “…che le cause dell'infiltrazione di acqua presente nell'u.i. di parte ricorrente sono riconducibili ad un'errata
impermeabilizzazione della porzione di terrazzo di Parte Resistente che oggi risulta
sottoposta alla veranda esistente. Anche all'interno di tale veranda, che tra l'altro non risulta censita al NCEU (allegato n°4), sono presenti macchie di muffa (fotografia 1
n°11) dovute all'umidità derivante dall'acqua meteorica che in parte si infiltra nell'u.i.
sottostante e in parte imbibisce la muratura della veranda dell'u.i. di parte resistente.”
In riferimento, poi, ai danni localizzati nella porzione di proprietà della Cristallino relativa al bagno prospiciente il cortile, evidenzia il CTU che:” Per quanto riguarda gli ammaloramenti nel bagno sul cortile della u.i. della ricorrente, l'infiltrazione di
acqua è dovuta ad un'insufficiente impermeabilizzazione del lastrico di copertura del
solaio e della muratura perimetrale dello stesso fotografia n°12, ormai degradata. Tale
anomalia crea i danni nel bagno della ricorrente, ma l'assenza della pluviale del
terrazzo di proprietà parte resistente contribuisce ad un ulteriore flusso di acqua meteorica che dovrebbe essere convogliata in un pozzetto di raccolta nel cortile. E'
semplice determinare che l'acqua meteorica proveniente dal terrazzo di proprietà parte resistente contribuisce alla verificazione dell'infiltrazione di acqua nel bagno della ricorrente. Considerando la superficie del terrazzo di parte resistente e
confrontandola con la superficie del lastrico di copertura del solaio del bagnetto, è facile ottenere che dal terrazzo di parte resistente si riversa una massa d'acqua
aggiuntiva pari al 70% del volume totale di acqua che investe il lastrico di copertura
del bagnetto. Infine, per quanto riguarda le infiltrazioni sulla muratura del vano
(fotografia n°6) e quelle a pavimento (fotografia n°13) presenti nell'unità immobiliare
di parte ricorrente non sono riconducibili alle cause accertate bensì ad una cattiva
sigillatura degli infissi presenti nel vano principale.”
L'ausiliario del giudice ha, inoltre, precisato che “Le opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni accertate si possono sintetizzare in: - Rimozione
pavimentazione terrazzo;
- Rimozione zoccolino battiscopa terrazzo;
- Rimozione veranda;
- demolizione muratura veranda;
- rimozione pavimentazione veranda;
- rimozione manto impermeabile terrazzo;
- spicconatura intonaco muratura
perimetrale terrazzo;
- rifacimento intonaco muratura perimetrale terrazzo;
- manto impermeabile terrazzo;
- manto impermeabile veranda;
- realizzazione pluviale
terrazzo; - posa in opera pavimento terrazzo;
- posa in opera pavimento veranda;
-
posa in opera zoccolino battiscopa;
- rimozione manto impermeabile lastrico wc;
-
rifacimento intonaco muratura perimetrale lastrico wc;
- manto impermeabile lastrico
wc.”
Per ciò che concerne quanto dedotto dalle resistenti in merito all'asserita esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni attraverso la riparazione delle pluviali ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura. Gli stessi lavori sono stati documentati con foto dei luoghi dai quali emerge, semmai, una inidonea lavorazione atta a preservare il lastrico dalle infiltrazioni e non a “tamponare” provvisoriamente con siliconici le fessurazioni dello stesso.
Parte attrice ha, pertanto, ampiamente provato il rapporto causale tra la cosa ed il danno lamentato.
La CTU, scevra da vizi logici e fondata su convincenti argomentazioni tecniche, ha provveduto all'accertamento delle cause delle infiltrazioni e alla quantificazione dei danni subiti dall'appartamento di parte attorea.
Le conclusioni, assunte nella relazione in ordine alle cause delle infiltrazioni e alla quantificazione dei danni, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti, e, pertanto, esse possono essere poste a base del convincimento del giudice.
Il Supremo Collegio ha chiarito che “ Se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a “ far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose”, che suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati
per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con
riferimento a quelle condizioni e a quello stato, è altrettanto vero che dagli
accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi
che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali,
possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno
o dell'altro assunto” ( Cass. n. 2800/2008).
Va perciò disposta la condanna dei convenuti alla realizzazione delle opere necessarie per eliminare la cause delle infiltrazioni come da consulenza tecnica del procedimento per accertamento tecnico, e al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento della ricorrente, quantificati come da CTU nella somma di euro 7.163,00
(settemilacentosessantatre/00 euro) al netto dell'iva e degli oneri per le spese tecniche;
somma che va decurtata del 20% ritenuta la concausa delle infiltrazioni rilevate dalla espletata CTU al bagno della ricorrente dalla cattiva impermeabilizzazione al solaio di copertura dello stesso e quindi in totale euro 5.730,00 al netto dell'iva e degli oneri per le spese tecniche.
La pretesa risarcitoria, avanzata per il danno da mancata utilizzazione del bene, non può trovare accoglimento.
Non risultano, infatti, acquisiti in atti positivi elementi di riscontro in ordine ai fatti costitutivi del danno lamentato e del rapporto causale con le lamentate infiltrazioni.
Il danno non può ritenersi “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n.
26972/2008), secondo il quale ai fini risarcitori rileva il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr. Cass. n. 13071/2018; Cass. n. 15111/2013).
Va rigettata l'ulteriore istanza risarcitoria, relativa ai danni successivi all'accertamento tecnico espletato, come richiesti nel presente giudizio, in quanto privi di qualsiasi riscontro probatorio. Uno dei principi generali che disciplinano il processo civile – sia che sia disciplinato dal rito ordinario sia che sia disciplinato dal rito del lavoro – è
rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento della rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice.
Nel caso di specie i danni lamentati non sono in alcun modo provati neppure attraverso elementi presuntivi o allegati attraverso una consulenza di parte. E' evidente che il Giudice non può sopperire d'ufficio alla carenza assertiva e probatoria, in cui è incorsa parte attrice, neppure mediante una consulenza tecnica d'ufficio, che assumerebbe evidente carattere esplorativo, specie in un processo ove vige il principio dispositivo, rappresentato dal noto brocardo “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”.
Il parziale accoglimento della domanda giudiziale consente l'integrale compensazione delle spese tra le parti, anche in merito al procedimento cautelare posto in corso di causa, rientrando l'ipotesi in parola (parziale accoglimento della domanda) nella nozione di “reciproca soccombenza” (cfr. Cass. n. 22381/2009).
Le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di ATP, iscritto al n. 1519/2017 R.G., già
liquidate in atti, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti, in egual misura tra loro ed in solido nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti ad eseguire i lavori come descritti nella relazione di consulenza tecnica (pag.14/15)
del procedimento per ATP, iscritto al n.27056/2022, e nel computo metrico allegato;
-
2. Condanna il in persona del suo leg.le Controparte_2
rapp.te p.t. e l' in persona del suo Controparte_4
leg.le rapp.te p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni causati alla proprietà
della ricorrente determinati in euro 5.730,00 al netto dell'iva e degli oneri per le spese tecniche, oltre interessi legali dal deposito della presente pronuncia al soddisfo;
-
3. Rigetta le ulteriori istanze risarcitorie formulate da parte ricorrente;
-
4. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
-
5. Pone definitivamente a carico delle parti, in eguale misura tra loro ed in solido nei confronti del CTU, il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di ATP, come già liquidate in atti.
Napoli, 03.03.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi