Articolo 12 della Legge 22 ottobre 1981, n. 593
Articolo 11Articolo 13
Versione
10 novembre 1981
Art. 12. Agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, dalla tassa di concessione governativa e dai diritti catastali.
Detti documenti, atti e contratti, ove vi siano assoggettati, scontano le sole imposte fisse di registro.
Dalla data indicata nel primo comma, gli indennizzi ed i contributi suddetti sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto.
Entrata in vigore il 10 novembre 1981
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