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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1085/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. G. Vitale
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. D. Vallone
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 560/2022 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da , dirigente medico Parte_1
dipendente dell volta ad ottenere le Parte_2
differenze retributive connesse all'incarico di responsabile della struttura semplice di medicina legale e fiscale del distretto di con decorrenza dall'ottobre 2004. CP_1
Il tribunale, richiamando ex art. 118 disp. Att. c.p.c. un precedente del medesimo ufficio, ricostruiva preliminarmente la disciplina degli incarichi dirigenziali e affermava in relazione all'incarico dirigenziale oggetto della domanda la necessità
(secondo le previsioni normative e contrattuali, nonché in virtù dell'interpretazione fornita dai giudici di legittimità) di una struttura “come articolazione interna della azienda alla quale sia specificamente attribuita, con atto relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie…., dovendosi, pertanto, ritenere imprescindibile l'esistenza di un atto organizzativo aziendale di assegnazione alla struttura e al soggetto ad essa preposto della responsabilità di un complesso di risorse, anche finanziarie, per il perseguimento di obiettivi prefissati, cui la gestione di tali risorse è preordinata”.
Secondo il tribunale, sebbene nell'atto di conferimento dell'incarico del marzo
2005 la di fosse definita struttura semplice, Controparte_2 CP_1
non vi era prova in atti dell'attribuzione a tale entità di specifiche risorse in funzione del perseguimento di predeterminati obiettivi. Evidenziava, inoltre, l'assenza del contratto individuale accessorio all'atto di conferimento dell'incarico.
I due profili sopra evidenziati giustificavano il rigetto della domanda: “Da quanto fin qui esposto emerge, in definitiva, che non solo è mancato un contratto individuale di lavoro idoneo ad attribuire alla ricorrente la qualifica di dirigente di struttura semplice, con tutti i connessi diritti e obblighi, ma è mancato “a monte”, cioè sul versante dell'organizzazione interna (o, comunque, non vi è prova che sia mai intervenuto), un atto aziendale che abbia conferito ad un determinato plesso di uffici dell'ente – nel caso di specie, quello denominato “medicina legale e fiscale
Distretto di – un'autonomia di gestione, finalizzata al raggiungimento di CP_1
obiettivi predeterminati, sufficiente a qualificare tale articolazione interna come
“struttura semplice”.
Appellava la pronuncia, la soccombente;
resisteva l' . Parte_2
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia per aver il tribunale ritenuto la mancanza di un atto aziendale che abbia conferito ad un determinato plesso di uffici un'autonomia di gestione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi predeterminati, sufficiente a qualificare tale articolazione interna come “struttura semplice”.
Evidenzia in merito il contenuto del provvedimento di conferimento dell'incarico di responsabile di struttura semplice e in particolare gli atti aziendali nello stesso richiamati, che dimostrano l'esistenza di un'organizzazione interna atta a giustificare e rendere legittima la sua nomina quale responsabile della struttura semplice in esame. Assume di avere svolto tale incarico conformemente con la reale situazione organizzativa dell'azienda, come emerge, altresì, dai documenti in atti nei quali viene qualificata quale responsabile della predetta struttura.
2. Conseguentemente denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha qualificato l'attività svolta in favore dell'azienda come incarico dirigenziale, richiamando i documenti prodotti in giudizio a fondamento della relativa allegazione.
3. Ulteriormente critica l'assunto del tribunale riguardo alla mancata stipulazione del contratto individuale accessorio all'atto di conferimento dell'incarico, rilevando che “l'atto di conferimento dell'incarico …integra a tutti gli effetti una proposta contrattuale, accettata per fatti concludenti dalla Dott.ssa che, ut supra Parte_1
riferito e dimostrato, ha effettivamente assunto ed espletato l'incarico affidatole”.
Assume, poi, che ai sensi dell'art. 13 del CCNL 1998 – 2001la stipula del nuovo contratto individuale è prescritta solo nel caso di affidamento di incarico di struttura complessa.
Insiste, pertanto, nelle domande proposte in primo grado.
4. L'appello è infondato.
Il tribunale ha rigettato la domanda poiché ha ritenuto, a fronte della contestazione dell'azienda, che non fosse provata l'istituzione in concreto della struttura semplice di cui l'appellante rivendica la direzione. Osserva il giudice di primo grado che l'incarico dirigenziale consiste “nella gestione di una struttura organizzativa in funzione del conseguimento di obiettivi predeterminati”, cui corrisponde necessariamente “la disponibilità di apposite risorse finanziarie e, in correlazione con la previsione degli obiettivi medesimi, la valutazione in ordine al grado di raggiungimento degli stessi”.
Evidenzia che lo stesso atto aziendale, allegato 3 al ricorso, individua tra le funzioni del responsabile di struttura semplice la “gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate nell'ambito del budget assegnato”.
Ritiene che “fermo restando il ruolo di direzione del personale addetto e di proposta in merito al funzionamento del servizio (di medicina legale e fiscale), tipicamente riconducibile alla qualifica dirigenziale rivestita dalla ricorrente, non risulta dagli atti un effettivo esercizio di competenze gestorie di risorse strumentali in funzione del perseguimento di predeterminati obiettivi né emerge l'attribuzione di un budget e, dunque, di una responsabilità anche di tipo finanziario alla struttura in esame, che, pertanto, al di là della denominazione formale di struttura semplice, appare priva di quei profili di responsabilità individuati come imprescindibili dalla contrattazione collettiva e dall'atto di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Esclude, infine, che ogni articolazione interna di una struttura complessa possa definirsi struttura semplice, stante la previsione dell'art. 27 comma 7 ccnl 1998 –
2001 secondo cui “per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3”, che, a sua volta, dispone che “Per struttura si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie”.
A fronte di tali argomentazioni l'appellante ha richiamato gli atti menzionati nel provvedimento che a suo dire avrebbe conferito l'incarico di struttura semplice, ossia alcune delibere dell'azienda, di cui il collegio ha disposto l'acquisizione ex art. 437 c.p.c, nonché le prove documentali nelle quali la stessa è definita sempre quale responsabile della struttura semplice di medicina legale e fiscale.
Orbene, la documentazione acquisita in questo grado di giudizio dimostra che nell'organizzazione aziendale era prevista la struttura semplice di medicina legale e fiscale del distretto di ma non fornisce elementi per affermare che tale CP_1
previsione sia stata concretamente realizzata, ossia che al servizio di medicina legale e fiscale siano state attribuite risorse finanziarie, strumentali e di personale dotate di autonomia gestionale necessarie al fine di qualificare il servizio quale struttura semplice. Né tale situazione può evincersi dai documenti nei quali la Parte_1
viene definita responsabile della struttura semplice.
Le argomentazioni del tribunale, pienamente corrette e condivisibili, non sono state superate dagli elementi istruttori acquisiti in questo grado, per cui va confermata la valutazione del primo giudice riguardo la mancanza di prova di un presupposto fondamentale perché si possa riconoscere il compenso per la direzione di struttura semplice, ossia l'esistenza di un'articolazione definibile come tale.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
4.996,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi