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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3430/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BALZOLA SABRINA che la rappresenta e difende in virtù Parte_1
di procura in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. BEELE JESSICA che lo rappresenta e difende in virtù di CP_1
procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da verbale di udienza del 29.1.2025
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in Bacau (Romania) il 15.03.2006. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chieri (atto n. 74 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14.02.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Quanto alle domande, chiedeva unicamente di disporre che la ricorrente, per effetto della pronuncia di separazione, potesse essere identificata con il cognome paterno “ . Per_1
Con decreto del 22.2.2023, il Presidente, per quanto qui interessi, fissava udienza al 15.6.2023 per la convocazione delle parti (udienza, poi, rinviata al 5.10.2023).
All'udienza del 5.10.2023, il Presidente f.f., per quanto qui interessi, fissava udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. al 13.2.2024.
Con decreto del 9.2.2024, il G.I. disponeva che l'udienza del 13.2.2024 si svolgesse dinnanzi al G.O.P. delegato.
All'udienza del 13.2.2024, innanzi al G.O.P. delegato, parte ricorrente chiedeva disporsi un rinvio al fine di perfezionare nuovamente la notifica del ricorso introduttivo a parte resistente;
pertanto, con decreto del 14.2.2024, il G.I. fissava udienza al 9.7.2024.
All'udienza del 9.7.2024, il G.I. disponeva che il Ministero provvedesse ad assumere informazioni presso le autorità consolari della Romania in merito alla residenza del residente, disponeva l'avvocato di parte ricorrente provvedesse alla notifica del verbale del 5.10.2023 e del presente verbale alla parte resistente, nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29.1.2025.
In data 16.1.2025 si costituiva in giudizio reiterando la domanda in punto separazione CP_1
formulata da parte ricorrente.
All'udienza del 29.1.2025, le parti comparivano personalmente unitamente ai propri difensori e addiveniva ad un accordo;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai dal 2015 e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. 151 co. 1 Parte_1 CP_1
c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, per effetto della pronuncia di separazione, la riassegnazione del cognome paterno Per_1
in favore di parte ricorrente, sig.ra Parte_1
SPESE di lite compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3430/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BALZOLA SABRINA che la rappresenta e difende in virtù Parte_1
di procura in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. BEELE JESSICA che lo rappresenta e difende in virtù di CP_1
procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da verbale di udienza del 29.1.2025
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in Bacau (Romania) il 15.03.2006. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chieri (atto n. 74 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14.02.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Quanto alle domande, chiedeva unicamente di disporre che la ricorrente, per effetto della pronuncia di separazione, potesse essere identificata con il cognome paterno “ . Per_1
Con decreto del 22.2.2023, il Presidente, per quanto qui interessi, fissava udienza al 15.6.2023 per la convocazione delle parti (udienza, poi, rinviata al 5.10.2023).
All'udienza del 5.10.2023, il Presidente f.f., per quanto qui interessi, fissava udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. al 13.2.2024.
Con decreto del 9.2.2024, il G.I. disponeva che l'udienza del 13.2.2024 si svolgesse dinnanzi al G.O.P. delegato.
All'udienza del 13.2.2024, innanzi al G.O.P. delegato, parte ricorrente chiedeva disporsi un rinvio al fine di perfezionare nuovamente la notifica del ricorso introduttivo a parte resistente;
pertanto, con decreto del 14.2.2024, il G.I. fissava udienza al 9.7.2024.
All'udienza del 9.7.2024, il G.I. disponeva che il Ministero provvedesse ad assumere informazioni presso le autorità consolari della Romania in merito alla residenza del residente, disponeva l'avvocato di parte ricorrente provvedesse alla notifica del verbale del 5.10.2023 e del presente verbale alla parte resistente, nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29.1.2025.
In data 16.1.2025 si costituiva in giudizio reiterando la domanda in punto separazione CP_1
formulata da parte ricorrente.
All'udienza del 29.1.2025, le parti comparivano personalmente unitamente ai propri difensori e addiveniva ad un accordo;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai dal 2015 e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. 151 co. 1 Parte_1 CP_1
c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, per effetto della pronuncia di separazione, la riassegnazione del cognome paterno Per_1
in favore di parte ricorrente, sig.ra Parte_1
SPESE di lite compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.