Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 825
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Sentenza 21 gennaio 2003

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio dell'improponibilità dell'azione di risarcimento da parte del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta avanzata per mezzo di raccomandata - principio, posto dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, avente natura processuale e perciò da osservarsi anche nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità -, non trova applicazione quando il danneggiato sia stato nella incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e di provvedere al detto adempimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 825
    Data del deposito : 21 gennaio 2003

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