Sentenza 21 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio dell'improponibilità dell'azione di risarcimento da parte del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta avanzata per mezzo di raccomandata - principio, posto dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, avente natura processuale e perciò da osservarsi anche nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità -, non trova applicazione quando il danneggiato sia stato nella incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e di provvedere al detto adempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI UI Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU CE, OT IG, OT NO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO BUCCELLATO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DE AR LU, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ALBERTO LUCCHESE con studio in 70122 BARI VIA M DI MONTRONE 5, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
ASSITALIA SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3556/00 del Giudice di pace di BARI, emessa il 02/10/00 e depositata il 28/11/00 (R.G. 6120/00);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha chiesto si respinga il primo motivo di ricorso per manifesta infondatezza e si accolga il secondo motivo per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge. LA CORTE Premesso che PP OT ha convenuto in giudizio IA De CA per sentirla condannare al risarcimento dei danni, chiesti in L. 1.100.000, subiti dalla propria autovettura nello scontro avvenuto il 1 giugno 1993 con l'autovettura della convenuta;
Premesso, altresì, che la De CA ha eccepito l'inammissibilità della domanda dell'attore per violazione dell'art. 22 della legge n.990 del 1969 ed ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei propri danni, chiamando in causa la società SS s.p.a., assicuratile della responsabilità civile dell'attore;
Premesso, ancora, che il Giudice di pace di Bari, con sentenza depositata il 28 novembre 2000, ha accolto la detta eccezione di parte convenuta ed ha dichiarato "improponibile" la domanda dell'attore OT "per difetto di presupposto processuale";
Premesso infine che gli eredi di PP OT (EN ZI e UI e AN OT) hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, deducendo due motivi, ai quali IA De CA ha resistito con controricorso, mentre l'SS non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte;
Considerato che il primo motivo (con cui i ricorrenti deducono che si era formato il giudicato interno sulla ordinanza del giudice che si era già pronunziato sulla eccezione di inammissibilità della domanda attorca per violazione dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, rigettandola perché ritenuta assorbita dal comportamento processuale della parte convenuta che aveva accettato il contraddittorio proponendo domanda riconvenzionale) è manifestamente infondato, perché le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa, ne' può ravvisarsi una sentenza nella ordinanza a cui i ricorrenti si riferiscono;
Considerato che il secondo motivo (con cui i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 che, prevedendo un presupposto processuale dell'azione di risarcimento del danno causato dalla circolazione di veicoli per i quali a norma della stessa legge vi è obbligo di assicurazione, contiene una norma processuale che deve essere osservata anche dalla sentenza di equità del giudice di pace) è manifestamente fondato, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 25 ottobre 1995 n. 10998; 5 dicembre 1994 n. 10436), l'obbligo del danneggiato di chiedere all'assicuratore il risarcimento del danno e di fare decorrere sessanta giorni dalla richiesta stessa prima di proporre l'azione risarcitoria non sussiste quando il danneggiato sia nella incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e di provvedere al detto adempimento, onde è manifestamente errata l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il fatto che "il danneggiato non sia stato in grado secondo ordinaria diligenza di individuare l'assicuratore .... non esclude .... la garanzia dello spazio decidendum anche per il danneggiamo";
Ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Bari che, nella persona di diverso giudicante, si pronunzierà nuovamente sulla domanda attorea, nonché sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e ne accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Bari, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2003