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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 861 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 27/07/2023 nei confronti della , in persona del l.r.p.t., avverso la CP_1
sentenza resa in data 20/02/2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la al pagamento, in favore di , del risarcimento del danno CP_1 Pt_1
commisurato alla retribuzione spettante per il periodo di illegittima sospensione dal lavoro a decorrere dal 15.12.2021 e sino alla riammissione in servizio in data 2.3.2022, oltre accessori come per legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna la al pagamento, in favore di , delle spese processuali del doppio CP_1 Pt_1 grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 per ciascun grado, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in Bari, il 08/04/2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 27/07/2023 nei confronti della , in persona del l.r.p.t., avverso la CP_1
sentenza resa in data 20/02/2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la al pagamento, in favore di , del risarcimento del danno CP_1 Pt_1
commisurato alla retribuzione spettante per il periodo di illegittima sospensione dal lavoro a decorrere dal 15.12.2021 e sino alla riammissione in servizio in data 2.3.2022, oltre accessori come per legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna la al pagamento, in favore di , delle spese processuali del doppio CP_1 Pt_1 grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 per ciascun grado, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in Bari, il 08/04/2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino