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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 459/2023 V.G.
Tribunale Ordinario di Pordenone
Così composto dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
Nel procedimento in epigrafe, introdotto ai sensi degli artt. 737 ss c.p.c. (vecchio rito), su domanda congiunta dei genitori e per l'affido e il mantenimento del figlio Controparte_1 CP_2
minore , in atti generalizzato, Persona_1
ha pronunciato il seguente
DECRETO
sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, e cioè
“
1. Disporsi l'affidamento in forma condivisa con collocazione prevalente del figlio minore presso la Per_1
madre con cui vive e risiede sin dalla nascita.
2. Disporsi che entrambi i Ricorrenti esercitino la responsabilità genitoriale in favore di occupandosi Per_1
della sua cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed
effettuando anche disgiuntamente le scelte relative all'ordinaria amministrazione.
3. Disporsi le modalità di visita e permanenza di con il padre secondo il seguente calendario: Per_1
a. il padre vedrà il mercoledì sera dalle ore 18.00 alle 19.30/20.00 per cenare con lui Per_1
alla presenza della madre;
b. il padre vedrà alla presenza della madre a settimane alterne, il sabato o la Per_1
domenica nella fascia oraria 15/17.00.
4. I ricorrenti potranno modificare tale assetto concordando con congruo anticipo dare e orari diversi avuto
riguardo alle esigenze scolastiche/sportive/ricreative di e agli impegni lavorativi dei genitori. Per_1
5. Con termine dell'anno scolastico (giugno/luglio 2025) e comunque gradualmente, i ricorrenti decideranno
1 nuovi tempi e modalità di visita/permanenza (anche senza la presenza della madre) tali da garantire un
rapporto concreto padre/figlio assicurando la crescita serena ed equilibrata del minore. Verrà previsto, sempre
gradualmente, il pernotto di presso la residenza del padre. Per_1
6. Disporsi che i ricorrenti continuino a concertare e ripartire le spese ordinarie e straordinarie da sostenersi
nell'interesse di Per_1
7. L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla signora CP_2
8. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie per il figlio minore, ai fini IRPEF, saranno operate per la
quota di esborso effettivamente sostenuta dal genitore.
9. Darsi atto che i ricorrenti rilasciano autorizzazione reciproca al rilascio e al rinnovo dei documenti validi
per l'espatrio per sé e per il figlio minore, impegnandosi a fornire i documenti necessari per perfezionare le
pratiche di rilascio e di rinnovo secondo la disciplina degli Stati di provenienza e di propria cittadinanza.
10. I Ricorrenti dichiarano di compensare le spese legali relative al presente procedimento”
***
Le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato a [...] al Tagliamento il Persona_1
10/08/2018 e riconosciuto da entrambi i genitori.
Hanno chiesto, preliminarmente, il supporto dei competenti Servizi con lo scopo di creare e costruire il rapporto padre/figlio, con indicazione delle modalità di visita e permanenza di Per_1
con il genitore, avuto riguardo alle primarie esigenze del minore, considerando la scarsa conoscenza tra padre e figlio;
hanno chiesto, pertanto, previa acquisizione di compiuta relazione da parte dei competenti Servizi, di disporsi un affido condiviso, con collocazione prevalente del figlio minore presso la madre con cui vive e risiede sin dalla nascita;
di disporsi le modalità Per_1
di visita e permanenza di con il padre secondo le indicazioni dei competenti Servizi;
di Per_1
disporsi che i ricorrenti continuino a concertare e ripartire le spese ordinarie e straordinarie da sostenersi nell'interesse di di attribuirsi l'assegno unico universale in via esclusiva alla Per_1
madre; di darsi atto che le detrazioni per le spese straordinarie per il figlio minore, ai fini IRPEF,
saranno operate per la quota di esborso effettivamente sostenuta dal genitore e che i ricorrenti rilasciano autorizzazione reciproca al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per
2 sé e per il figlio minore, impegnandosi a fornire i documenti necessari per perfezionare le pratiche di rilascio e di rinnovo secondo la disciplina degli Stati di provenienza e di propria cittadinanza,
con compensazione delle spese legali relative al presente procedimento.
Con decreto del 28/01/2023, il Presidente del Collegio ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 25/05/2023 e ha incaricato il Consultorio territorialmente competente di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con il figlio, e di verificare la praticabilità di un percorso volto al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità, anche suggerendo le modalità di gestione che appaiano più conformi alle esigenze del minore e, infine, ha nominato, il Giudice relatore.
Nelle more dell'udienza è stato sostituito nell'incarico il Consultorio di Azzano Decimo con il
Consultorio Familiare e, all'udienza del 25/05/2023, sentiti i difensori delle parti, il Persona_2
Giudice relatore ha disposto che l'incarico consultoriale sia nuovamente conferito al Consultorio
familiare di Azzano Decimo, visto il sopraggiunto impedimento del Consultorio Familiare
e che venga dall'Ente programmato un calendario di viste tra padre e figlio, con Persona_2
cadenza almeno settimanale, presso i locali del centro sociosanitario, alla presenza di un facilitatore psicologico e, infine, ha rinviato la causa al 14/09/2023.
In data 16/08/2023, il Consultorio ha dichiarato di aver avviato il percorso di conoscenza del nucleo, ma data la delicatezza della situazione, in particolare del minore che non era ancora a conoscenza della paternità del signor , in accordo con le parti e i loro legali, hanno CP_1
chiesto una proroga di 5 mesi per poter rispondere all'incarico richiesto.
Con decreto del 17/08/2023, il Giudice relatore ha differito l'udienza al 02/02/2024.
In data 31/01/2024 è stata acquista la relazione del Consultorio incaricato dalla quale è emerso che la madre sia risultata quella che, nel corso della evoluzione relazionale tra e i rispettivi Per_1
genitori, maggiormente è stata, ed è tuttora, in grado di rispondere ai bisogni emotivi e materiali del minore. è parso legato ad entrambi, anche se con una predilezione verso l'ascendente Per_1
materno. Il padre del minore ha mostrato serie intenzioni di frequentare il figlio e di voler svolgere un ruolo paterno, sapendo di dover mettere da parte i trascorsi conflittuali con la ex compagna
3 (madre di e proseguendo nel suo percorso di affrancamento della dipendenza da alcol. In Per_1
conclusione, gli operatori hanno dichiarato che la coppia genitoriale, in futuro, potrebbe essere in grado di garantire al minore un'adeguata co-genitorialità, se sostenuta mediante un percorso presso lo stesso Ente, o altri professionisti a loro scelta. Infine, hanno proposto di continuare il percorso intrapreso positivamente ampliando, laddove possibile e sempre tenendo conto del supremo interesse del minore, tempo e modalità di visita di con il padre. Per_1
Con ordinanza del 06/02/2024, il Giudice relatore ha rinviato la causa al giorno 08/03/2024.
All'esito dell'udienza del 08/03/2024, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, il Giudice
relatore, con ordinanza del 11/03/2024, ha disposto la prosecuzione dell'incarico conferito al
Consultorio Familiare di Azzano Decimo, come richiesto congiuntamente dalle parti, e ha rinviato la causa al 06/09/2024.
In data 30/08/2024 è stata acquisita la relazione del Consultorio dalla quale si è evinto che gli operatori confermano quanto già dichiarato nella precedente relazione, ovvero, che la coppia genitoriale in futuro potrebbe essere in grado di garantire al minore un'adeguata co-genitorialità e,
al bisogno, entrambi i genitori paiono in grado di rivolgerei al Servizio riconoscendone l'utilità. Gli
operatori, infine, hanno proposto di rimanere disponibili per ogni eventuale loro necessità, sullo sfondo di un progressivo ampliamento dei tempi di frequentazione tra e il padre, Per_1
autonomamente gestito.
All'esito dell'udienza del 06/09/2024, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, il Giudice
relatore, con ordinanza, ha disposto che il Consultorio familiare Distretto del Sile, nel proseguire l'incarico conferito, promuova, secondo i tempi e i passaggi ritenuti necessari, incontri tra padre e figlio, senza la presenza della madre (anche con gradualità), inizialmente con l'intervento di un facilitatore e successivamente, quando ritenuto di interesse per il minore, in modalità libera.
In data 08/01/2025 è stata acquisita la relazione consultoriale dalla quale è emerso che gli operatori hanno potuto confermare come la coppia genitoriale si dimostri sufficientemente in grado di garantire al minore una effettiva co-genitorialità e che entrambi i genitori hanno dimostrato di sapersi accordare e gestire sulla frequentazione del minore con il papà in autonomia e, pertanto,
pur rimanendo a disposizione, hanno dichiarato che parrebbe non essere più necessario il loro
4 supporto, comunque garantendo sempre una loro disponibilità qualora si rappresentasse per la coppia qualche difficoltà o necessità futura.
All'esito dell'udienza del 24/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, il Giudice
relatore, con ordinanza, ha rinviato la causa al 21/02/2025, dato che le parti nella nota congiunta hanno chiesto un breve differimento al fine di predisporre un idoneo calendario con indicazione delle modalità di visita e permanenza del minore con il padre, avuto riguardo alle primarie Per_1
esigenze del minore.
Nelle more del procedimento le parti hanno trovato un accordo, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
All'udienza del 21/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
§§§
L'accordo e le condizioni proposte dai genitori tutelano adeguatamente l'interesse della prole e,
ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone che l'affido e il mantenimento del minore , in atti generalizzato, sia Persona_1
regolato dalle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
compensa le spese di lite;
dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
Tribunale Ordinario di Pordenone
Così composto dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
Nel procedimento in epigrafe, introdotto ai sensi degli artt. 737 ss c.p.c. (vecchio rito), su domanda congiunta dei genitori e per l'affido e il mantenimento del figlio Controparte_1 CP_2
minore , in atti generalizzato, Persona_1
ha pronunciato il seguente
DECRETO
sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, e cioè
“
1. Disporsi l'affidamento in forma condivisa con collocazione prevalente del figlio minore presso la Per_1
madre con cui vive e risiede sin dalla nascita.
2. Disporsi che entrambi i Ricorrenti esercitino la responsabilità genitoriale in favore di occupandosi Per_1
della sua cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed
effettuando anche disgiuntamente le scelte relative all'ordinaria amministrazione.
3. Disporsi le modalità di visita e permanenza di con il padre secondo il seguente calendario: Per_1
a. il padre vedrà il mercoledì sera dalle ore 18.00 alle 19.30/20.00 per cenare con lui Per_1
alla presenza della madre;
b. il padre vedrà alla presenza della madre a settimane alterne, il sabato o la Per_1
domenica nella fascia oraria 15/17.00.
4. I ricorrenti potranno modificare tale assetto concordando con congruo anticipo dare e orari diversi avuto
riguardo alle esigenze scolastiche/sportive/ricreative di e agli impegni lavorativi dei genitori. Per_1
5. Con termine dell'anno scolastico (giugno/luglio 2025) e comunque gradualmente, i ricorrenti decideranno
1 nuovi tempi e modalità di visita/permanenza (anche senza la presenza della madre) tali da garantire un
rapporto concreto padre/figlio assicurando la crescita serena ed equilibrata del minore. Verrà previsto, sempre
gradualmente, il pernotto di presso la residenza del padre. Per_1
6. Disporsi che i ricorrenti continuino a concertare e ripartire le spese ordinarie e straordinarie da sostenersi
nell'interesse di Per_1
7. L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla signora CP_2
8. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie per il figlio minore, ai fini IRPEF, saranno operate per la
quota di esborso effettivamente sostenuta dal genitore.
9. Darsi atto che i ricorrenti rilasciano autorizzazione reciproca al rilascio e al rinnovo dei documenti validi
per l'espatrio per sé e per il figlio minore, impegnandosi a fornire i documenti necessari per perfezionare le
pratiche di rilascio e di rinnovo secondo la disciplina degli Stati di provenienza e di propria cittadinanza.
10. I Ricorrenti dichiarano di compensare le spese legali relative al presente procedimento”
***
Le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato a [...] al Tagliamento il Persona_1
10/08/2018 e riconosciuto da entrambi i genitori.
Hanno chiesto, preliminarmente, il supporto dei competenti Servizi con lo scopo di creare e costruire il rapporto padre/figlio, con indicazione delle modalità di visita e permanenza di Per_1
con il genitore, avuto riguardo alle primarie esigenze del minore, considerando la scarsa conoscenza tra padre e figlio;
hanno chiesto, pertanto, previa acquisizione di compiuta relazione da parte dei competenti Servizi, di disporsi un affido condiviso, con collocazione prevalente del figlio minore presso la madre con cui vive e risiede sin dalla nascita;
di disporsi le modalità Per_1
di visita e permanenza di con il padre secondo le indicazioni dei competenti Servizi;
di Per_1
disporsi che i ricorrenti continuino a concertare e ripartire le spese ordinarie e straordinarie da sostenersi nell'interesse di di attribuirsi l'assegno unico universale in via esclusiva alla Per_1
madre; di darsi atto che le detrazioni per le spese straordinarie per il figlio minore, ai fini IRPEF,
saranno operate per la quota di esborso effettivamente sostenuta dal genitore e che i ricorrenti rilasciano autorizzazione reciproca al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per
2 sé e per il figlio minore, impegnandosi a fornire i documenti necessari per perfezionare le pratiche di rilascio e di rinnovo secondo la disciplina degli Stati di provenienza e di propria cittadinanza,
con compensazione delle spese legali relative al presente procedimento.
Con decreto del 28/01/2023, il Presidente del Collegio ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 25/05/2023 e ha incaricato il Consultorio territorialmente competente di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con il figlio, e di verificare la praticabilità di un percorso volto al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità, anche suggerendo le modalità di gestione che appaiano più conformi alle esigenze del minore e, infine, ha nominato, il Giudice relatore.
Nelle more dell'udienza è stato sostituito nell'incarico il Consultorio di Azzano Decimo con il
Consultorio Familiare e, all'udienza del 25/05/2023, sentiti i difensori delle parti, il Persona_2
Giudice relatore ha disposto che l'incarico consultoriale sia nuovamente conferito al Consultorio
familiare di Azzano Decimo, visto il sopraggiunto impedimento del Consultorio Familiare
e che venga dall'Ente programmato un calendario di viste tra padre e figlio, con Persona_2
cadenza almeno settimanale, presso i locali del centro sociosanitario, alla presenza di un facilitatore psicologico e, infine, ha rinviato la causa al 14/09/2023.
In data 16/08/2023, il Consultorio ha dichiarato di aver avviato il percorso di conoscenza del nucleo, ma data la delicatezza della situazione, in particolare del minore che non era ancora a conoscenza della paternità del signor , in accordo con le parti e i loro legali, hanno CP_1
chiesto una proroga di 5 mesi per poter rispondere all'incarico richiesto.
Con decreto del 17/08/2023, il Giudice relatore ha differito l'udienza al 02/02/2024.
In data 31/01/2024 è stata acquista la relazione del Consultorio incaricato dalla quale è emerso che la madre sia risultata quella che, nel corso della evoluzione relazionale tra e i rispettivi Per_1
genitori, maggiormente è stata, ed è tuttora, in grado di rispondere ai bisogni emotivi e materiali del minore. è parso legato ad entrambi, anche se con una predilezione verso l'ascendente Per_1
materno. Il padre del minore ha mostrato serie intenzioni di frequentare il figlio e di voler svolgere un ruolo paterno, sapendo di dover mettere da parte i trascorsi conflittuali con la ex compagna
3 (madre di e proseguendo nel suo percorso di affrancamento della dipendenza da alcol. In Per_1
conclusione, gli operatori hanno dichiarato che la coppia genitoriale, in futuro, potrebbe essere in grado di garantire al minore un'adeguata co-genitorialità, se sostenuta mediante un percorso presso lo stesso Ente, o altri professionisti a loro scelta. Infine, hanno proposto di continuare il percorso intrapreso positivamente ampliando, laddove possibile e sempre tenendo conto del supremo interesse del minore, tempo e modalità di visita di con il padre. Per_1
Con ordinanza del 06/02/2024, il Giudice relatore ha rinviato la causa al giorno 08/03/2024.
All'esito dell'udienza del 08/03/2024, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, il Giudice
relatore, con ordinanza del 11/03/2024, ha disposto la prosecuzione dell'incarico conferito al
Consultorio Familiare di Azzano Decimo, come richiesto congiuntamente dalle parti, e ha rinviato la causa al 06/09/2024.
In data 30/08/2024 è stata acquisita la relazione del Consultorio dalla quale si è evinto che gli operatori confermano quanto già dichiarato nella precedente relazione, ovvero, che la coppia genitoriale in futuro potrebbe essere in grado di garantire al minore un'adeguata co-genitorialità e,
al bisogno, entrambi i genitori paiono in grado di rivolgerei al Servizio riconoscendone l'utilità. Gli
operatori, infine, hanno proposto di rimanere disponibili per ogni eventuale loro necessità, sullo sfondo di un progressivo ampliamento dei tempi di frequentazione tra e il padre, Per_1
autonomamente gestito.
All'esito dell'udienza del 06/09/2024, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, il Giudice
relatore, con ordinanza, ha disposto che il Consultorio familiare Distretto del Sile, nel proseguire l'incarico conferito, promuova, secondo i tempi e i passaggi ritenuti necessari, incontri tra padre e figlio, senza la presenza della madre (anche con gradualità), inizialmente con l'intervento di un facilitatore e successivamente, quando ritenuto di interesse per il minore, in modalità libera.
In data 08/01/2025 è stata acquisita la relazione consultoriale dalla quale è emerso che gli operatori hanno potuto confermare come la coppia genitoriale si dimostri sufficientemente in grado di garantire al minore una effettiva co-genitorialità e che entrambi i genitori hanno dimostrato di sapersi accordare e gestire sulla frequentazione del minore con il papà in autonomia e, pertanto,
pur rimanendo a disposizione, hanno dichiarato che parrebbe non essere più necessario il loro
4 supporto, comunque garantendo sempre una loro disponibilità qualora si rappresentasse per la coppia qualche difficoltà o necessità futura.
All'esito dell'udienza del 24/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, il Giudice
relatore, con ordinanza, ha rinviato la causa al 21/02/2025, dato che le parti nella nota congiunta hanno chiesto un breve differimento al fine di predisporre un idoneo calendario con indicazione delle modalità di visita e permanenza del minore con il padre, avuto riguardo alle primarie Per_1
esigenze del minore.
Nelle more del procedimento le parti hanno trovato un accordo, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
All'udienza del 21/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
§§§
L'accordo e le condizioni proposte dai genitori tutelano adeguatamente l'interesse della prole e,
ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone che l'affido e il mantenimento del minore , in atti generalizzato, sia Persona_1
regolato dalle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
compensa le spese di lite;
dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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