TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10697/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE DI Presidente
- EL Nocera Componente
- AN NT Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di interdizione iscritto al n.
10697/2024 R.G. promosso da rappresentata e difesa da Avv.ti Maria LC e Parte_1
HE LC,
-parte ricorrente- nell'interesse di
( ), Controparte_1 C.F._1
-interdicendo-
Contro
L' CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13
-controinteressati non costituiti- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 4 R.G. 10697/2024.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- La ricorrente, dichiarando di essere genitrice di
OS (15.09.2005), ha dedotto che questi si CP_1 trova in uno stato abituale di infermità di mente che gli impedisce di provvedere ai propri interessi.
In particolare, ha riferito che all'interdicendo è stata diagnosticata una sindrome atassica congenita che ne determina la necessaria assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani.
Ha precisato che il giovane è stato dichiarato invalido al
100%.
Ha concluso domandando la declaratoria di interdizione
(ricorso depositato il 21.10.2024).
I.2.- All'udienza del 07.02.2025, con l'intervento del pubblico ministero, il giudice delegato ha esaminato personalmente l'interdicendo nominando la ricorrente tutrice provvisoria. Ha altresì ordinato la notifica del ricorso introduttivo ai soggetti controinteressati.
I.3.- Nessun controinteressato si è costituito nonostante la regolarità delle notifiche degli atti introduttivi ai parenti prossimi.
I.4.- All'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda principale è meritevole di accoglimento.
L'istruttoria ha consentito di rilevare l'esistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di interdizione.
II.1.- In primo luogo è emerso che l'interdicendo versa in condizioni di abituale infermità di mente tali da determinarne l'incapacità a provvedere ai propri interessi.
Infatti, l'istruttoria documentale rivela che sin dalla tenera età ha manifestato gravi deficit. In Controparte_1 particolare, gli sono stati diagnosticati un disturbo da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi, e della condotta, sindrome atassica congenita, disabilità intellettiva di grado grave, enuresi ed encopresi primari (cfr. doc medica allegata).
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 2 di 4 R.G. 10697/2024.
Inoltre, l'esame dell'interdicendo ha confermato del tutto lo stato di totale incapacità del di relazionarsi, di CP_1 esprimersi e di comprendere il circostante.
Devono pertanto ritenersi sussistenti i requisiti della abituale infermità di mente e dell'incapacità a provvedere ai propri interessi.
II.2.- In secondo luogo è emerso che le condizioni di sono tali che la sua adeguata protezione Controparte_1 può essere assicurata solo per il tramite della misura della interdizione e non anche per il tramite di misure meno invasive.
Infatti, la totale assenza di autonomia, l'incapacità di comprensione del circostante e l'assoluto bisogno di continua assistenza suggeriscono una protezione dell'interdicendo nella misura massima prevista dall'ordinamento.
II.3.- In definitiva, deve essere dichiarata l'interdizione di e, conseguentemente, deve ordinarsi che Controparte_1 alla presente sentenza sia data la pubblicità prevista dall'art. 423 c.c..
III.- Nulla deve essere disposto a titolo di pagamento di spese e compensi di lite trattandosi di giudizio svolto nell'interesse di persona terza e per il quale non può formularsi alcuna statuizione di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di interdizione R.G.
10697/2024 introdotto con ricorso del 21.10.2024 da Pt_1
nell'interesse di con l'intervento
[...] Controparte_1 del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nato a [...] Controparte_1 il 15.09.2005;
2) ORDINA al Cancelliere di annotare immediatamente la presente sentenza nell'apposito registro presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge;
3) ORDINA che, entro giorni dieci, la presente sentenza sia comunicata all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 3 di 4 R.G. 10697/2024.
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT PE DI
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE DI Presidente
- EL Nocera Componente
- AN NT Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di interdizione iscritto al n.
10697/2024 R.G. promosso da rappresentata e difesa da Avv.ti Maria LC e Parte_1
HE LC,
-parte ricorrente- nell'interesse di
( ), Controparte_1 C.F._1
-interdicendo-
Contro
L' CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13
-controinteressati non costituiti- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 4 R.G. 10697/2024.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- La ricorrente, dichiarando di essere genitrice di
OS (15.09.2005), ha dedotto che questi si CP_1 trova in uno stato abituale di infermità di mente che gli impedisce di provvedere ai propri interessi.
In particolare, ha riferito che all'interdicendo è stata diagnosticata una sindrome atassica congenita che ne determina la necessaria assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani.
Ha precisato che il giovane è stato dichiarato invalido al
100%.
Ha concluso domandando la declaratoria di interdizione
(ricorso depositato il 21.10.2024).
I.2.- All'udienza del 07.02.2025, con l'intervento del pubblico ministero, il giudice delegato ha esaminato personalmente l'interdicendo nominando la ricorrente tutrice provvisoria. Ha altresì ordinato la notifica del ricorso introduttivo ai soggetti controinteressati.
I.3.- Nessun controinteressato si è costituito nonostante la regolarità delle notifiche degli atti introduttivi ai parenti prossimi.
I.4.- All'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda principale è meritevole di accoglimento.
L'istruttoria ha consentito di rilevare l'esistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di interdizione.
II.1.- In primo luogo è emerso che l'interdicendo versa in condizioni di abituale infermità di mente tali da determinarne l'incapacità a provvedere ai propri interessi.
Infatti, l'istruttoria documentale rivela che sin dalla tenera età ha manifestato gravi deficit. In Controparte_1 particolare, gli sono stati diagnosticati un disturbo da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi, e della condotta, sindrome atassica congenita, disabilità intellettiva di grado grave, enuresi ed encopresi primari (cfr. doc medica allegata).
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 2 di 4 R.G. 10697/2024.
Inoltre, l'esame dell'interdicendo ha confermato del tutto lo stato di totale incapacità del di relazionarsi, di CP_1 esprimersi e di comprendere il circostante.
Devono pertanto ritenersi sussistenti i requisiti della abituale infermità di mente e dell'incapacità a provvedere ai propri interessi.
II.2.- In secondo luogo è emerso che le condizioni di sono tali che la sua adeguata protezione Controparte_1 può essere assicurata solo per il tramite della misura della interdizione e non anche per il tramite di misure meno invasive.
Infatti, la totale assenza di autonomia, l'incapacità di comprensione del circostante e l'assoluto bisogno di continua assistenza suggeriscono una protezione dell'interdicendo nella misura massima prevista dall'ordinamento.
II.3.- In definitiva, deve essere dichiarata l'interdizione di e, conseguentemente, deve ordinarsi che Controparte_1 alla presente sentenza sia data la pubblicità prevista dall'art. 423 c.c..
III.- Nulla deve essere disposto a titolo di pagamento di spese e compensi di lite trattandosi di giudizio svolto nell'interesse di persona terza e per il quale non può formularsi alcuna statuizione di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di interdizione R.G.
10697/2024 introdotto con ricorso del 21.10.2024 da Pt_1
nell'interesse di con l'intervento
[...] Controparte_1 del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nato a [...] Controparte_1 il 15.09.2005;
2) ORDINA al Cancelliere di annotare immediatamente la presente sentenza nell'apposito registro presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge;
3) ORDINA che, entro giorni dieci, la presente sentenza sia comunicata all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 3 di 4 R.G. 10697/2024.
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT PE DI
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 4 di 4