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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1147 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione nell'udienza del 14/05/2025 e vertente
TRA
in persona del Sindaco in carica Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SICILIANI TIZIANA
APPELLANTE
E
Controparte_1
In proprio ex art. 86 C.P.C.
RESISTENTE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 139/2025 del
09.01.2025
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14/05/2025
1
ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. Controparte_1
36108/2023, emesso dalla Polizia Locale di e notificato il 15.01.2024, con Pt_1 cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 142 co. 8 CDS, per aver superato, in data 28.10.2023 alle ore 00:06, il limite posto sulla SS 613 Brindisi-Lecce al km
24+250, direzione Lecce, avendo circolato alla velocità di 121,60 km/h.
L'opponente ha eccepito l'inosservanza delle disposizioni in punto di taratura, la violazione dell'art. 200 C.d.S., l'assenza di motivazione, l'utilizzo distorto dell'apparecchiatura di rilevazione dell'infrazione, l'assenza di informazione adeguata agli automobilisti sull'accertamento con autovelox, la violazione dell'art. 104 Rg. Es. C.d.S., l'eccessiva distanza della segnaletica riportante il limite di velocità, l'illegittimità del verbale e l'assenza di elementi di responsabilità.
Esposto quanto sopra, ha chiesto l'annullamento del Verbale Controparte_1 impugnato.
Il si è costituito con propria memoria, resistendo Parte_1 all'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa dal Giudice di Pace con sentenza con cui ha accolto il ricorso e condannato la parte opposta alle spese di lite.
Il ha proposto appello, impugnando la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace per violazione dell'art. 112 c.p.c. in merito alla omessa omologazione dello strumento (comunque identificato in modo errato).
L'appellante ha poi contestato la motivazione resa in merito alla taratura, evidenziando che il giudice è andato ultra petita, in quanto ha esaminato uno strumento e un certificato non inerenti al giudizio di causa, ritenendo poi insussistente la prova di ciò che è stato dall'ente esternalizzato, nonostante nessuna contestazione fosse stata mossa.
Esposto quanto sopra, l'appellante ha chiesto che la sentenza impugnata venga riformata, con accoglimento dei motivi di opposizione. si è costituito in secondo grado, ritenendo che il giudice di pace Controparte_1 abbia accolto l'opposizione per l'assenza di prova dell'infrazione.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa in udienza.
2 ***
Come esposto in premessa, ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 verbale di contestazione n. 36108/2023, emesso dalla Polizia Locale di e Pt_1 notificato il 15.01.2024, con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 142 co.
8 CDS, per aver superato, in data 28.10.2023 alle ore 00:06, il limite posto sulla
SS 613 Brindisi-Lecce al km 24+250, direzione Lecce, avendo circolato alla velocità di 121,60 km/h.
Il Giudice di Pace ha annullato il Verbale, ritenendo che il non Parte_1 abbia dato prova dell'omologazione del dispositivo, che risulta meramente approvato ma non omologato.
Il ha proposto appello, evidenziando che il Giudice di Pace ha Parte_1 violato l'art. 112 c.p.c., avendo pronunciato su eccezione non proposta dalla parte.
Il motivo di appello è fondato.
Il Giudice di Pace ha infatti accolto un motivo di opposizione che non era stato invero mai prospettato dalla parte, non essendo mai stato indicato un difetto di omologazione dell'apparecchiatura. Le censure si sono concentrate sulla taratura e funzionalità del veicolo, senza che la questione dell'omologazione sia mai stata dedotta.
Il motivo di appello è dunque accolto, avendo il Giudice di Pace pronunciando al di là della domanda e delle eccezioni proposte.
Il Comune ha poi evidenziato che il Giudice di prime cure ha richiamato, in merito alla taratura, il certificato rilasciato alla con sede in Ferentino (FR) Parte_2 con destinatario Italtraff S.r.l., relativo al Photored 17D, di Italtraff. L'appellante ha tuttavia evidenziato che l'accertamento in esame è stato compiuto CP_2
., brevettato da , e che il certificato di taratura prodotto è il LAT 101
[...] CP_3
L384_2023_ACCR_VX emesso dalla società con sede in SUBBIANO CP_4
(AR) laboratorio accreditato ACCREDIA- con destinataria la società
Controparte_5
Anche tale contestazione è fondata.
Il Giudice di Pace, infatti, ha motivato con riferimento a un Verbale del tutto diverso
(n. 25601 del 01/07/2022) relativo ad accertamento compiuto sulla SS 16, quindi
3 introducendo in motivazione elementi che sono del tutto estranei rispetto alla materia del contendere.
Sulla base di un certificato estraneo alla vicenda e relativo a diverso apparecchio, il Giudice di Pace ha annullato il verbale per omessa prova di funzionalità.
È evidente la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella fattispecie in esame.
Va inoltre rilevato che il ha assolto al proprio onere probatorio Parte_1 depositando il certificato LAT 101 L384_2023_ACCR_VX emesso dalla società con sede in SUBBIANO (AR) laboratorio accreditato ACCREDIA. Il CP_4
Certificato di taratura e la dichiarazione di conformità, emessi pochi mesi prima dell'accertamento, sono stati redatti da enti esterni, adeguatamente autorizzati ed accreditati. Infatti, il centro di Taratura LAT n. 101 è un centro Accredia inserito nel sistema SIT, con la conseguenza che il Comune ha assolto interamente al proprio onere.
Si ricorda che non è necessario che gli estremi del Certificato siano richiamati nel
Verbale, essendo necessario unicamente che la PA fornisca la prova della periodica taratura dell'apparecchiatura, in caso di contestazione.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza della S.C., secondo cui “Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s.,
a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura” (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17574 del
18/06/2021).
Vi è dunque la piena prova del rispetto delle norme sulla taratura e sui controlli periodici di funzionalità in relazione all'apparecchiatura con cui è stata rilevata l'infrazione, non essendo stata mossa alcuna contestazione alla validità dei certificati prodotti in primo grado (peraltro richiamati in Verbale).
In ragione di quanto sopra, la censura dell'appellante è fondata, in quanto il ha dato piena e regolare prova del regolare funzionamento Pt_1
4 dell'apparecchiatura e della taratura dello stesso a mezzo di società terza regolarmente accreditata.
Il motivo di appello è pertanto accolto.
Infine, il Giudice di Pace ha ritenuto che il non abbia indicato le attività Pt_1 che sono state appaltate a terzi, come dovrebbe dedursi dal numero di verbali emessi sulla S.S. 16. Il numero dei verbali è stato calcolato sulla base di quello n.
25601/22, estraneo al giudizio.
Come detto, la SS era la 613 e il numero di verbale era diverso. Ad ogni modo, nel ricorso introduttivo non vi era alcun riferimento alla mancata individuazione dei servizi appaltati, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, vi è stata violazione dell'art. 112 c.p.c., come correttamente sostenuto in appello.
Conclusivamente, l'intera motivazione resa riguarda una fattispecie diversa da quella di causa, prove diverse da quelle offerte in giudizio ed eccezioni non proposte.
Tutti i motivi di appello sono fondati, per le ragioni esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 1147/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione;
b) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore del Controparte_1
liquidate in € 150,00 per compenso, oltre rimborso Parte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Tiziana Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito;
c) Condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante, liquidate in € 232,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Tiziana
Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 15/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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