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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato,
a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1511/2024, R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente, Parte_1 alla via Sant'Anna, 304, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mazzotta, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, in Reggio Calabria, alla via Crisafi, 34, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Sindaco e legale RT
rappresentante pro tempore, con sede in Laureana di Borrello (RC), Piazza Indipendenza n°
1, rappresentato e difeso, giusta determinazione amministrativa, dall'Avv. Leonardo
Iamundo e presso di questi elettivamente domiciliato in Polistena alla Via On. Luigi Longo
n. 35;
Resistente
Oggetto: Risarcimento del danno per perdita chance.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2024 l'odierno ricorrente , Parte_1 dipendente del , con la qualifica di istruttore – vigile urbano RT
ed inquadrato al livello C5 del CCNL Funzioni Locali, lamentava di essere stato ingiustamente leso dai provvedimenti di conferimento dell'incarico della posizione organizzativa dell'Area Vigilanza assegnata ad altro dipendente, deducendo che:
- che con Decreto prot. n. 10793 del 13.12.2019, il Sindaco del RT
, ha attribuito “al dipendente vigile urbano di Cat. C, ai sensi
[...] Parte_2
dell'art. 17 comma 3,4 e 5 del CCNL delle Funzioni Locali, in via eccezionale e temporanea
l'incarico ad interim della posizione organizzativa dell'Area di vigilanza, per 18 ore settimanali, con le assegnazioni degli obiettivi, di risorse e personale, previsti dal vigente
PEG, rimanendo comunque per le ore d'obbligo in forza presso l'Area tecnica”;
- che con Decreto Sindacale Prot. 7769 del 25.11.2020, il Comune di di , CP_1 CP_1 attribuiva al dipendente l'indennità provvisoria di posizione organizzativa di Parte_2
€ 9.000,00 annui lordi, per tredici mensilità, ai sensi dell'art.17 comma 3 del CCNL delle
Funzioni Locali 2016-2018, pari ad € 4.500,00, rapportata all'effettivo tempo di lavoro prestato nella medesima area;
- che con successivo Decreto n. 8684 del 7.12.2022 il Sindaco attribuiva al Geom.
[...]
l'incarico della posizione organizzativa dell'Area Vigilanza motivando la scelta “al Pt_2
fine di sopperire all'urgente esigenza di ripristinare l'effettivo svolgimento delle funzioni apicali… a motivo del possesso delle capacità ed esperienze professionali maturate in anni di servizio presso il Comando di Polizia Locale e non sussistendo dipendenti di Cat. D di adeguata competenza a tal fine”;
- che con Provvedimento n.16 del 24.10.2023, il affidava RT
l'incarico di per l'area Vigilanza e Polizia Amministrativa al Sig. Parte_3 [...]
Pt_2
Adiva pertanto codesto Tribunale eccependo la violazione degli artt. 13, 14 e 17 del CCNL funzioni locali – violazione del decreto commissariale n. 44 del 4/4/2019 ed il risarcimento del danno per perdita di chance, chiedendo quindi: “a) in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità della procedura valutativa afferente l'individuazione della posizione organizzativa e l'attribuzione del relativo incarico di responsabile dell'Area Vigilanza e del decreto n. 10793 del 13/12/2019
e della Delibera n. 7769 del 25/11/2020, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso, collegato, precedente e consequenziale;
b) in ogni caso e comunque: accertate e dichiarare l'inadempimento contrattuale perpetrato dal RT
, ai danni del ricorrente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. ha
[...] Pt_1
subito un grave danno, come specificato in parte motiva, a causa dell'illegittimità della condotta datoriale e, conseguentemente: b1) condannare il , RT in persona del Legale Rappresentante p.t., al risarcimento, in favore del ricorrente, del danno da perdita di chance, pari alla differenza tra il trattamento economico di base annuale percepito dal sig. e quello previsto per la posizione organizzativa, per tutta la durata Pt_1
dell'incarico, da quantificarsi a mezzo CTU contabile che già sin da ora si chiede espressamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o in quella maggiora o minore somma che sarà accertata dal Giudice in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, si costituiva regolarmente in giudizio il
, il quale resisteva con ragioni di fatto e di diritto al ricorso RT proposto, chiedendone il rigetto dello stesso spese vinte.
In particolare, il resistente eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto al CP_1 risarcimento preteso, nel merito l'assenza di elementi di illegittimità dell'azione amministrativa e di conseguenza di responsabilità con erronea applicazione dei principi in materia di perdita di chances.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto per i motivi di seguito esposti.
Per il consolidato "principio della ragione più liquida" - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) - è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n.
987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Parte ricorrente deduce di aver diritto al risarcimento dei danni patiti per la mancata valutazione comparativa nell'assegnazione dalla posizione organizzativa dell'Area di vigilanza, per n. 18 ore settimanali, violando gli artt. 13, 14 e 17 del CCNL Funzioni Locali
2018 nonché il Regolamento previsto nel Decreto Commissariale n.44 del 04.04.2019.
In via preliminare, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Al riguardo, giova rammentare quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui “l'art. 8 del c.c.n.l. stipulato il 31 marzo 1999 prevede che tali posizioni possano essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria
"D", sulla base e per l'effetto di un incarico a termine conferito secondo determinate modalità previste dall'art.
9. Specificamente, il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto;
può essere concesso solo a termine;
è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato;
è, infine, revocabile. Emerge, da ciò, che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. Inoltre, per come è strutturata la relativa disciplina, rivolta al personale non dirigente già inquadrato nelle aree
e in possesso di determinati profili professionali, il conferimento dell'incarico presuppone che le amministrazioni abbiano attuato i principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n.
165 del 2001 e abbiano ridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche. Dal sistema così delineato risulta, quindi, ai fini che qui interessano, che il conferimento di tali posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (D.Lgs. citato art. 5, comma 2; art. 63, commi 1 e 4), in particolare configurandosi l'attività della Amministrazione - nell'applicazione della disposizione contrattuale - non come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto (non rilevando, perciò, i principi enunciati da queste Sezioni unite con l'ordinanza 12 marzo 2009,
n. 5967 - richiamata dal nel proprio ricorso - che si riferisce ad atti amministrativi CP_1 generali adottati per il conferimento, a dipendenti con qualifica dirigenziale, della titolarità di uffici di nuova istituzione). Siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione ordinaria, non ostandovi che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti intesi alla fissazione dei criteri per l'attribuzione della posizione organizzativa - quale, nella specie, l'istituzione di un "registro degli idonei al ruolo di posizione organizzativa responsabile di strutture complesse" - atteso che anche in tal caso con l'instaurazione del giudizio ordinario la tutela del pubblico dipendente è pienamente assicurata mediante la eventuale disapplicazione dell'atto ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1 (v. Cass., sez. un., 5 giugno 2006, n. 13169, ord.)” (Corte di cassazione,
Sezioni Unite, sentenza n. 8836/2010).
Di recente, poi, la giurisprudenza ha ribadito che “in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto la domanda di una dipendente volta all'annullamento, tra l'altro, del provvedimento di conferimento ad altro lavoratore di un incarico dirigenziale di natura temporanea, revocabile anche prima della scadenza prevista e non comportante una progressione verticale novativa” (Cass. sez. V, Ordinanza n. 7218 del 13/03/2020).
La giurisdizione ordinaria è stata affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, ad avviso della quale “Va contestato dinanzi al giudice ordinario l'atto avente a oggetto la revoca della posizione organizzativa e dell'incarico di capo settore polizia locale e il successivo atto con cui la medesima posizione organizzativa e il medesimo incarico è stato conferito ad altro soggetto;
invero, il contenzioso in materia di personale pubblico contrattualizzato ivi compreso quello in materia di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali è riservato dall'articolo 63 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 alla giurisdizione del giudice ordinario” (T.A.R. Lazio - sez. I, 11/11/2014, n.941). Diversamente, “L'impugnativa di un atto con cui un sopprime una posizione CP_1
organizzativa rientra nella competenza del Giudice Amministrativo, in quanto oggetto di impugnazione non è la mera revoca della posizione organizzativa ma un atto di macro- organizzazione dell'ente e venendo l'atto di organizzazione in considerazione per la sua portata lesiva diretta” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 16/02/2015, n.486).
Ebbene, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, venendo al merito del giudizio, nel caso di specie parte ricorrente si duole della mancata valutazione comparativa nell'assegnazione dalla posizione organizzativa dell'Area di vigilanza, per n. 18 ore settimanali, con violazione degli artt. 13, 14 e 17 del CCNL Funzioni Locali 2018 nonché del
Regolamento previsto nel Decreto Commissariale n.44 del 04.04.2019, chiedendo, di conseguenza, il risarcimento dei danni subiti.
Tali censure non risultano fondate.
Occorre, in argomento, richiamare i principi enucleati dalla Cassazione, la quale ha stabilito che “Il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), prevede, al primo comma, che "gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi" e, al comma 2, che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione". L'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) elenca, ai commi 2 e 3, richiamati dall'art. 109, comma 2 i compiti e le funzioni dirigenziali” (Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016 n.21890). Pertanto, nel pubblico impiego devono essere distinti gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 109, comma 3 T.U.E.L., che possono essere conferiti solo ai dipendenti che hanno la qualifica di dirigente “dalle funzioni dirigenziali che possono essere conferite anche a personale non avente tale qualifica e che rimandano agli incarichi dirigenziali per le posizioni organizzative. Segnatamente, la disciplina di cui all'art. 109, comma 1 T.U.E.L. riguarda
l'affidamento di incarichi dirigenziali in senso stretto, mentre l'ipotesi di cui all'art. 109, comma 2 che rinvia all'art. 107, commi 2 e 3 T.U.E.L. attiene al conferimento delle funzioni dirigenziali che possono essere attribuite "ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale” (Cass. 21890/2016 cit.).
Ciò posto, nel sistema normativo applicabile, al conferimento delle posizioni organizzative possono aspirare i dipendenti inquadrati in categoria D (art. 8, comma 2 CCNL Enti Locali), senza ulteriori restrizioni e indipendentemente della articolazione della dotazione organica.
Per altro verso, l'art. 8 e seguenti del CCNL menzionato riconoscono al sindaco discrezionalità nell'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa ed attribuiscono rilievo ai mutamenti organizzativi ai fini della revoca degli stessi.
Le “posizioni organizzative” si configurano essenzialmente come specifici incarichi, di carattere fiduciario, attribuiti sulla base di una valutazione necessariamente discrezionale, di durata limitata, per lo svolgimento di compiti di responsabilità, più o meno elevata a seconda del tipo di incarico, sia pure nell'ambito delle funzioni di appartenenza, al quale è connessa una specifica indennità economica. Nel caso del conferimento di un incarico effettuato con scelta di carattere fiduciario su una rosa di candidati, il candidato pretermesso può dolersi solo dell'eventuale carattere discriminatorio della scelta o, più in generale, della violazione dei canoni di correttezza e buona fede. In sostanza, il giudice non può, in ogni caso, sostituirsi all'amministrazione nella scelta, ma solo verificare l'eventuale violazione dei principi correttezza e buona fede ai fini dell'eventuale risarcimento del danno per perdita di chances, la cui prova è a carico dell'attore.
È parimenti legittima la scelta dell'amministrazione di conferire temporaneamente una posizione organizzativa al dipendente vigile urbano di Cat. C, ai sensi Parte_2 dell'art. 17 comma 3,4 e 5 del CCNL delle Funzioni Locali, in via eccezionale e temporanea l'incarico ad interim della posizione organizzativa dell'Area di vigilanza, per 18 ore settimanali, con le assegnazioni degli obiettivi, di risorse e personale, previsti dal vigente
PEG, rientrando nei poteri discrezionali riconosciuti all'amministrazione resistente, in virtù del carattere fiduciario dell'attribuzione in oggetto, potendo, negli enti privi di personale dirigenziale, l'incarico di responsabile di una unità organizzativa apicale, essere conferito dal sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Pertanto, la scelta di carattere fiduciario si identifica con la ricerca non del migliore dipendete in assoluto, ma del migliore dipendente in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire.
Nel caso in esame, deve ritenersi che l'individuazione del dipendente in virtù delle Pt_2
competenze attestate negli anni di servizio e della nomina analoga ricevuta dalla precedente amministrazione (nota Prot. n. 3602 del 03.06.2015), non risulti discriminatoria o, più in generale, adottata in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, in quanto l'Amministrazione nel conferire l'incarico al dipendente risulta aver tenuto conto Pt_2
dei titoli formativi e delle esperienze professionali per come risultanti dal suo fascicolo personale prodotto in atti.
Sul tema, tuttavia, occorre inoltre evidenziare come alla cognizione del Giudice Ordinario siano devolute esclusivamente questioni attinenti al rapporto di lavoro privatistico tra il dipendente e la Pubblica Amministrazione, non potendo essere fatte valere dinanzi alle stesse questioni che involgono profili di legittimità del procedimento amministrativo.
Ne discende che non sussiste alcuna tipologia di danno così come allegato dal ricorrente, in quanto, essendo stata discrezionalmente assegnata ad altro dipendente la posizione organizzativa, egli non ha diritto alla retribuzione di posizione per il periodo in relazione al quale non ha più svolto l'attività; del pari, il sig. non ha allegato il danno riguardante Pt_1
l'indennità di risultato che avrebbe potuto concretamente ottenere.
Il danno da perdita di chance è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della probabilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi al momento in cui il comportamento che si assume illecito avrebbe inciso su tale evenienza in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018). Ne consegue che l'eventuale danno derivante dalla perdita di chance deve essere agganciato alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato (Cass., Ordinanza,
8 luglio 2024, n.18568).
Nel caso di specie non è possibile affermare che la posizione organizzativa oggetto di odierna pretesa risarcitoria sarebbe stata assegnata al ricorrente con ragionevole certezza o elevata probabilità, anche in virtù del fatto che l'unico elemento di oggettiva preferibilità del sig. al viene individuata dal ricorrente stesso esclusivamente nella maggiore Pt_1 Pt_2 anzianità, elemento che da solo non può essere ritenuto prevalente nell'ambito dei poteri discrezionali di scelta attribuiti all'amministrazione.
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, della persona del Dott. Carlo Gabutti definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Parte_1 il , disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione: RT
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 RT
delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori se
[...]
dovuti.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Palmi, 18.04.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti