TRIB
Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 346/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ASSENZA Parte_1 C.F._1
GIORGIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALLEMI CP_1 C.F._2
SEBASTIANO
RESISTENTE
Il giudice, dott. Carlo Di Cataldo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 23/1/2019 dal ricorrente
[...] nei confronti del resistente venivano formulate le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
- “ritenere e dichiarare risolta ex tunc la scrittura privata sottoscritta in data 18.12.2018 dall'odierno ricorrente ed il resistente, visto il grave e perdurante inadempimento rispetto alle pattuizioni assunte da parte del resistente, ai sensi dell'art. 1453 c.c.”;
- “ritenere altresì nullo, l'atto di cessione di quote, di pari data, rogato dal notaio di Per_1 Comiso, repertorio n° 3377”;
- “per effetto, condannare lo stesso all'immediato trasferimento delle quote, pari al CP_1 50% del capitale sociale della FOLLOW STORE s.r.l., in favore del ricorrente”;
- “condannare altresì il predetto al pagamento della somma di € 23.100,00 pari alla CP_1 metà dei canoni di locazione maturati al 31.12.2018, oltre ai successivi canoni maturandi”;
- “condannare, in fine il al risarcimento dei danni causati all'odierno ricorrente a seguito CP_2 delle segnalazioni negative alle centrali Rischi Interbancari, a causa dei mancati pagamenti nei confronti degli Istituti di Credito, quantificato in Euro 100.000,00 o in altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”; rilevato che con memoria difensiva depositata in data 1/7/2019 dal resistente venivano formulate le seguenti conclusioni:
- “accertare e dichiarare perfettamente valida ed efficace la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 18.12.2017 e conseguentemente rigettare la richiesta di risoluzione ex tunc richiesta da controparte per le motivazioni di cui al punto a)”;
- “accertare e dichiarare la completa efficacia della cessione di quote sociali operata tra le parti in data 18.12.2017 e rigettare la richiesta di controparte alla condanna del sig. CP_1
Pagina 1 all'immediato trasferimento delle quote, pari al 50% del capitale sociale della CP_3 per le motivazioni di cui al punto b)”;
[...]
- “di conseguenza, rigettare, siccome infondate per le motivazioni espresse in parte motiva, tutte le domande risarcitorie avversarie e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. nei CP_1 confronti di parte ricorrente”; rilevato che alla prima udienza del 12/7/2019 veniva rilevata d'ufficio la questione dell'eventuale incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Catania e veniva disposto rinvio per decisione;
rilevato che il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024; rilevato che all'udienza del 18/3/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e questo giudice si riservava di provvedere;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti “relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile ... per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447- quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile”; ritenuto che, inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”; ritenuto che “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui al D.Lgs.
n. 168 del 2003, art. 3, commi 2, lett. b), e al D.Lgs. n. 168 del 2003, art 3, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. 21363/2020, che richiama Cass. 8738/2017; nello stesso senso, Cass. 22149/2020, 30622/2019 e 6882/2018); ritenuto che, più precisamente, “la controversia deve "essere direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali", onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento "endosocietario", nel senso che la pretesa,
Pagina 2 ma vieppiù la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino” (cfr. Cass. 6882/2018); ritenuto che nel caso di specie con il ricorso ex art. 702bis c.p.c. il ricorrente ha dedotto:
- che in data 2/4/2010 il ricorrente e il resistente avevano acquistato, in comproprietà indivisa, l'immobile sito in Comiso, via S. Biagio n. 167, in catasto al foglio 12, part. 43, sub 19, per l'importo di euro 205.000,00;
- che in data 9/1/2015 il ricorrente e il resistente avevano costituito la Follow Store s.r.l., con capitale sociale di euro 50.000,00, interamente versato, corrisposto in misura pari al 50% ciascuno;
- che in data 5/6/2015 il ricorrente e il resistente avevano concesso in locazione il predetto immobile alla Follow Store s.r.l., con canone mensile di euro 1.100,00;
- che la Follow Store s.r.l. aveva dovuto ricorrere a diversi finanziamenti presso diversi istituti di credito, in relazione ai quali il ricorrente (insieme ai genitori e Controparte_4 Persona_2
aveva rilasciato fideiussioni personali;
[...]
- che in data 18/12/2017 il ricorrente (insieme ai genitori e ) Controparte_4 Persona_2
e il resistente avevano stipulato scrittura privata in base alla quale il ricorrente cedeva al resistente la sua quota (pari al 50%) della Follow Store s.r.l., mentre il resistente assumeva l'obbligo di ottenere, nel più breve tempo possibile, la liberazione del ricorrente e dei genitori CP_4
e dalle obbligazioni fideiussorie rilasciate;
[...] Per_2 Per_2
- che in data 18/12/2017 era stato firmato l'atto di cessione di quote della Follow Store s.r.l. da parte del ricorrente in favore del resistente;
- che nulla di quanto pattuito dal resistente era stato rispettato e, al contrario, la posizione debitoria era peggiorata, per come dimostrato dalle diffide inviate dai vari istituti di credito;
- di aver conseguentemente richiesto la cessazione degli effetti della scrittura privata del
18/12/2017, visto il grave inadempimento del resistente, e il ritrasferimento delle quote cedute in favore del ricorrente;
- che tale richiesta era rimasta inevasa;
- che il grave inadempimento del resistente comportava anche l'annullamento delle prescrizioni dell'art. 5 della scrittura privata del 18/12/2017, che autorizzava il resistente a riscuotere in via esclusiva i canoni di locazione dovuti dalla Follow Store s.r.l.;
- che, pertanto, il resistente avrebbe dovuto restituire la quota del 50% dei canoni;
ritenuto che
con il ricorso ex art. 702bis c.p.c. il ricorrente ha perciò chiesto:
- di pronunciare la risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 18/12/2017;
- di dichiarare la nullità dell'atto di cessione di quote del 18/12/2017;
- di condannare il resistente al trasferimento delle quote pari al 50% della Follow Store s.r.l.;
- di condannare il resistente al pagamento della metà dei canoni di locazione dell'immobile sito in
Comiso, via S. Biagio n. 167, nonché al risarcimento dei danni subiti a seguito delle segnalazioni negative alla centrale dei rischi a causa dei mancati pagamenti nei confronti degli istituti di credito;
ritenuto che
, dunque, quanto alla “causa petendi”, nel ricorso ex art. 702bis c.p.c. è stata ricostruita in punto di fatto la vicenda intercorsa tra le parti nel senso:
- della costituzione di un rapporto societario fra il ricorrente e il resistente (e, più precisamente, della costituzione della Follow Store s.r.l., di cui il ricorrente e il resistente erano soci con quote pari al 50% ciascuno);
Pagina 3 - della comune decisione del ricorrente e del resistente di concedere in locazione alla Follow Store
s.r.l. un immobile precedentemente acquistato dal ricorrente e dal resistente in comproprietà;
- della stipula della scrittura privata del 18/12/2017 per la regolamentazione del rapporto societario intercorso fra il ricorrente e il resistente;
ritenuto che
, in particolare, con l'art. 3 della scrittura privata del 18/12/2017 è stato previsto (per quanto qui di rilievo) che “il sig. cede la quota di sua proprietà, pari al 50% Parte_1 del capitale sociale della FOLLOW STORE s.r.l. al sig. , che accetta, al prezzo CP_1 pari ad € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), tramite n. 4 assegni bancari … Per espressa volontà delle parti la cessione viene formalizzata contestualmente alla firma della presente scrittura avanti il Notaio dott.ssa (cfr. all. 3 al ricorso ex art. 702bis c.p.c.); Persona_3
ritenuto che, essendo le partecipazioni di una società a responsabilità limitata liberamente trasferibili ai sensi dell'art. 2469 c.c., il trasferimento delle quote del ricorrente in favore del resistente si è quindi prodotto a seguito della sottoscrizione della scrittura privata del 18/12/2017, mentre la successiva formalizzazione con atto pubblico del 18/12/2017 (all. 4 al ricorso ex art. 702bis c.p.c.) è stata effettuata ai fini dell'opponibilità alla società del trasferimento della titolarità delle quote (cfr. art. 2470 c.c.); ritenuto che, alla luce di quanto sopra, la domanda del ricorrente di risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 18/12/2017, ove accolta, renderebbe, fra l'altro, inefficace il trasferimento delle quote della Follow Store s.r.l. effettuato dal ricorrente in favore del resistente;
ritenuto che
, pertanto, il “petitum” di cui al ricorso ex art. 702bis c.p.c. riguarda, tanto nella parte relativa alla chiesta risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 18/12/2017, quanto (a maggior ragione) nella parte relativa alla chiesta dichiarazione di nullità dell'atto di cessione di quote del 18/12/2017, nonché alla chiesta condanna del resistente al trasferimento delle quote pari al 50% della Follow Store s.r.l., il trasferimento delle partecipazioni sociali e (conseguentemente)
l'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità delle partecipazioni sociali;
ritenuto che
da ciò deriva (anche in base alla giurisprudenza citata sopra) il fondamento
"endosocietario" della presente controversia, considerato che la pretesa azionata in giudizio e la sua fonte traggono titolo dal rapporto di società e dallo status di socio;
ritenuto che, quindi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 168/2003, venendo in rilievo domande relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, non vi è competenza del Tribunale adito, ma del Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa;
ritenuto che, peraltro, le ulteriori domande proposte dal ricorrente con il ricorso ex art. 702bis c.p.c. (condanna del resistente al pagamento della metà dei canoni di locazione dell'immobile sito in Comiso, via S. Biagio n. 167, nonché al risarcimento dei danni subiti) sono qualificabili come domande accessorie alle precedenti domande (essendo relative ad altre conseguenze del preteso inadempimento della scrittura privata del 18/12/2017) e quindi connesse, con conseguente competenza, pure per tali domande, della Sezione specializzata in materia di impresa ex art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003;
ritenuto che, in conclusione, per le ragioni fin qui esposte, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa;
ritenuto che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali fra le parti, tenuto conto del rilievo d'ufficio della questione di incompetenza, del fatto che all'udienza del 12/7/2019 entrambe le parti hanno escluso la sussistenza del difetto di competenza rilevato d'ufficio e della conseguente assenza di soccombenza di una delle parti rispetto all'altra;
P.Q.M.
Pagina 4 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa;
2) fissa termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa;
3) compensa le spese processuali fra le parti.
Si comunichi.
Ragusa, 9 aprile 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
Pagina 5
Tribunale Ordinario di Ragusa
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 346/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ASSENZA Parte_1 C.F._1
GIORGIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALLEMI CP_1 C.F._2
SEBASTIANO
RESISTENTE
Il giudice, dott. Carlo Di Cataldo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 23/1/2019 dal ricorrente
[...] nei confronti del resistente venivano formulate le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
- “ritenere e dichiarare risolta ex tunc la scrittura privata sottoscritta in data 18.12.2018 dall'odierno ricorrente ed il resistente, visto il grave e perdurante inadempimento rispetto alle pattuizioni assunte da parte del resistente, ai sensi dell'art. 1453 c.c.”;
- “ritenere altresì nullo, l'atto di cessione di quote, di pari data, rogato dal notaio di Per_1 Comiso, repertorio n° 3377”;
- “per effetto, condannare lo stesso all'immediato trasferimento delle quote, pari al CP_1 50% del capitale sociale della FOLLOW STORE s.r.l., in favore del ricorrente”;
- “condannare altresì il predetto al pagamento della somma di € 23.100,00 pari alla CP_1 metà dei canoni di locazione maturati al 31.12.2018, oltre ai successivi canoni maturandi”;
- “condannare, in fine il al risarcimento dei danni causati all'odierno ricorrente a seguito CP_2 delle segnalazioni negative alle centrali Rischi Interbancari, a causa dei mancati pagamenti nei confronti degli Istituti di Credito, quantificato in Euro 100.000,00 o in altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”; rilevato che con memoria difensiva depositata in data 1/7/2019 dal resistente venivano formulate le seguenti conclusioni:
- “accertare e dichiarare perfettamente valida ed efficace la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 18.12.2017 e conseguentemente rigettare la richiesta di risoluzione ex tunc richiesta da controparte per le motivazioni di cui al punto a)”;
- “accertare e dichiarare la completa efficacia della cessione di quote sociali operata tra le parti in data 18.12.2017 e rigettare la richiesta di controparte alla condanna del sig. CP_1
Pagina 1 all'immediato trasferimento delle quote, pari al 50% del capitale sociale della CP_3 per le motivazioni di cui al punto b)”;
[...]
- “di conseguenza, rigettare, siccome infondate per le motivazioni espresse in parte motiva, tutte le domande risarcitorie avversarie e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. nei CP_1 confronti di parte ricorrente”; rilevato che alla prima udienza del 12/7/2019 veniva rilevata d'ufficio la questione dell'eventuale incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Catania e veniva disposto rinvio per decisione;
rilevato che il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024; rilevato che all'udienza del 18/3/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e questo giudice si riservava di provvedere;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti “relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile ... per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447- quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile”; ritenuto che, inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”; ritenuto che “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui al D.Lgs.
n. 168 del 2003, art. 3, commi 2, lett. b), e al D.Lgs. n. 168 del 2003, art 3, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. 21363/2020, che richiama Cass. 8738/2017; nello stesso senso, Cass. 22149/2020, 30622/2019 e 6882/2018); ritenuto che, più precisamente, “la controversia deve "essere direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali", onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento "endosocietario", nel senso che la pretesa,
Pagina 2 ma vieppiù la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino” (cfr. Cass. 6882/2018); ritenuto che nel caso di specie con il ricorso ex art. 702bis c.p.c. il ricorrente ha dedotto:
- che in data 2/4/2010 il ricorrente e il resistente avevano acquistato, in comproprietà indivisa, l'immobile sito in Comiso, via S. Biagio n. 167, in catasto al foglio 12, part. 43, sub 19, per l'importo di euro 205.000,00;
- che in data 9/1/2015 il ricorrente e il resistente avevano costituito la Follow Store s.r.l., con capitale sociale di euro 50.000,00, interamente versato, corrisposto in misura pari al 50% ciascuno;
- che in data 5/6/2015 il ricorrente e il resistente avevano concesso in locazione il predetto immobile alla Follow Store s.r.l., con canone mensile di euro 1.100,00;
- che la Follow Store s.r.l. aveva dovuto ricorrere a diversi finanziamenti presso diversi istituti di credito, in relazione ai quali il ricorrente (insieme ai genitori e Controparte_4 Persona_2
aveva rilasciato fideiussioni personali;
[...]
- che in data 18/12/2017 il ricorrente (insieme ai genitori e ) Controparte_4 Persona_2
e il resistente avevano stipulato scrittura privata in base alla quale il ricorrente cedeva al resistente la sua quota (pari al 50%) della Follow Store s.r.l., mentre il resistente assumeva l'obbligo di ottenere, nel più breve tempo possibile, la liberazione del ricorrente e dei genitori CP_4
e dalle obbligazioni fideiussorie rilasciate;
[...] Per_2 Per_2
- che in data 18/12/2017 era stato firmato l'atto di cessione di quote della Follow Store s.r.l. da parte del ricorrente in favore del resistente;
- che nulla di quanto pattuito dal resistente era stato rispettato e, al contrario, la posizione debitoria era peggiorata, per come dimostrato dalle diffide inviate dai vari istituti di credito;
- di aver conseguentemente richiesto la cessazione degli effetti della scrittura privata del
18/12/2017, visto il grave inadempimento del resistente, e il ritrasferimento delle quote cedute in favore del ricorrente;
- che tale richiesta era rimasta inevasa;
- che il grave inadempimento del resistente comportava anche l'annullamento delle prescrizioni dell'art. 5 della scrittura privata del 18/12/2017, che autorizzava il resistente a riscuotere in via esclusiva i canoni di locazione dovuti dalla Follow Store s.r.l.;
- che, pertanto, il resistente avrebbe dovuto restituire la quota del 50% dei canoni;
ritenuto che
con il ricorso ex art. 702bis c.p.c. il ricorrente ha perciò chiesto:
- di pronunciare la risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 18/12/2017;
- di dichiarare la nullità dell'atto di cessione di quote del 18/12/2017;
- di condannare il resistente al trasferimento delle quote pari al 50% della Follow Store s.r.l.;
- di condannare il resistente al pagamento della metà dei canoni di locazione dell'immobile sito in
Comiso, via S. Biagio n. 167, nonché al risarcimento dei danni subiti a seguito delle segnalazioni negative alla centrale dei rischi a causa dei mancati pagamenti nei confronti degli istituti di credito;
ritenuto che
, dunque, quanto alla “causa petendi”, nel ricorso ex art. 702bis c.p.c. è stata ricostruita in punto di fatto la vicenda intercorsa tra le parti nel senso:
- della costituzione di un rapporto societario fra il ricorrente e il resistente (e, più precisamente, della costituzione della Follow Store s.r.l., di cui il ricorrente e il resistente erano soci con quote pari al 50% ciascuno);
Pagina 3 - della comune decisione del ricorrente e del resistente di concedere in locazione alla Follow Store
s.r.l. un immobile precedentemente acquistato dal ricorrente e dal resistente in comproprietà;
- della stipula della scrittura privata del 18/12/2017 per la regolamentazione del rapporto societario intercorso fra il ricorrente e il resistente;
ritenuto che
, in particolare, con l'art. 3 della scrittura privata del 18/12/2017 è stato previsto (per quanto qui di rilievo) che “il sig. cede la quota di sua proprietà, pari al 50% Parte_1 del capitale sociale della FOLLOW STORE s.r.l. al sig. , che accetta, al prezzo CP_1 pari ad € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), tramite n. 4 assegni bancari … Per espressa volontà delle parti la cessione viene formalizzata contestualmente alla firma della presente scrittura avanti il Notaio dott.ssa (cfr. all. 3 al ricorso ex art. 702bis c.p.c.); Persona_3
ritenuto che, essendo le partecipazioni di una società a responsabilità limitata liberamente trasferibili ai sensi dell'art. 2469 c.c., il trasferimento delle quote del ricorrente in favore del resistente si è quindi prodotto a seguito della sottoscrizione della scrittura privata del 18/12/2017, mentre la successiva formalizzazione con atto pubblico del 18/12/2017 (all. 4 al ricorso ex art. 702bis c.p.c.) è stata effettuata ai fini dell'opponibilità alla società del trasferimento della titolarità delle quote (cfr. art. 2470 c.c.); ritenuto che, alla luce di quanto sopra, la domanda del ricorrente di risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 18/12/2017, ove accolta, renderebbe, fra l'altro, inefficace il trasferimento delle quote della Follow Store s.r.l. effettuato dal ricorrente in favore del resistente;
ritenuto che
, pertanto, il “petitum” di cui al ricorso ex art. 702bis c.p.c. riguarda, tanto nella parte relativa alla chiesta risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 18/12/2017, quanto (a maggior ragione) nella parte relativa alla chiesta dichiarazione di nullità dell'atto di cessione di quote del 18/12/2017, nonché alla chiesta condanna del resistente al trasferimento delle quote pari al 50% della Follow Store s.r.l., il trasferimento delle partecipazioni sociali e (conseguentemente)
l'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità delle partecipazioni sociali;
ritenuto che
da ciò deriva (anche in base alla giurisprudenza citata sopra) il fondamento
"endosocietario" della presente controversia, considerato che la pretesa azionata in giudizio e la sua fonte traggono titolo dal rapporto di società e dallo status di socio;
ritenuto che, quindi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 168/2003, venendo in rilievo domande relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, non vi è competenza del Tribunale adito, ma del Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa;
ritenuto che, peraltro, le ulteriori domande proposte dal ricorrente con il ricorso ex art. 702bis c.p.c. (condanna del resistente al pagamento della metà dei canoni di locazione dell'immobile sito in Comiso, via S. Biagio n. 167, nonché al risarcimento dei danni subiti) sono qualificabili come domande accessorie alle precedenti domande (essendo relative ad altre conseguenze del preteso inadempimento della scrittura privata del 18/12/2017) e quindi connesse, con conseguente competenza, pure per tali domande, della Sezione specializzata in materia di impresa ex art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003;
ritenuto che, in conclusione, per le ragioni fin qui esposte, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa;
ritenuto che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali fra le parti, tenuto conto del rilievo d'ufficio della questione di incompetenza, del fatto che all'udienza del 12/7/2019 entrambe le parti hanno escluso la sussistenza del difetto di competenza rilevato d'ufficio e della conseguente assenza di soccombenza di una delle parti rispetto all'altra;
P.Q.M.
Pagina 4 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa;
2) fissa termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa;
3) compensa le spese processuali fra le parti.
Si comunichi.
Ragusa, 9 aprile 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
Pagina 5