TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1518/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUSSI Parte_1 C.F._1
ROSSANA e dell'avv. ZANINI MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. COLANGELO GENNARO e dell'avv. BOREATTI ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni per parte ricorrente “Nel merito, - accertare e dichiarare, per tutti i fatti e i motivi
1 esposti, nonché per tutti i provvedimenti giudiziari allegati e le condanne riportate da
l'addebito della separazione personale al signor Controparte_1 [...]
per fatto e colpa esclusivi dello stesso;
- confermare l'affidamento di CP_1
entrambe le minori in via super esclusiva alla madre presso la quale Parte_1
verranno collocate, alla quale competeranno tutte le scelte in ordine alla ordinaria e
straordinaria amministrazione, fermo restando il diritto – dovere di
[...]
di vigliare sull'istruzione e sull'educazione delle stesse;
- confermare a CP_1
tutela della ricorrente e delle minori la sospensione delle frequentazioni e delle
comunicazioni tra il padre e le persone offese e le figlie e/o comunque Parte_1
disporre i provvedimenti conseguenti all'applicazione della pena definitiva al signor
- a parziale modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti, Controparte_1
porre in capo a l'obbligo di corrispondere € 1.500,00 mensili Controparte_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT a far data dal mese di luglio 2024, in favore della
signora quale contributo al suo mantenimento;
- a conferma dei Parte_1
provvedimenti temporanei ed urgenti, porre in capo a l'obbligo Controparte_1
di corrispondere € 1.000,00 mensili (€ 500,00 mensili per ciascuna figlia) oltre
rivalutazione annuale ISTAT a far data dal mese di luglio 2024 in favore della signora
quale contributo al mantenimento delle figlie, e entrambe Parte_1 Per_1 Per_2
minorenni ed economicamente non autosufficienti. I predetti importi dovranno essere
corrisposti entro e non oltre il 15 di ogni mese, su conto corrente intestato alla signora
e le cui coordinate sono già note al resistente. - il 50% delle spese Parte_1
straordinarie sostenute per le figlie, e , secondo quanto previsto dal Per_1 Per_2
Protocollo di Famiglia, adottato presso il Tribunale di Pordenone cui si rinvia. Mentre
le spese di consulenze e/o percorsi psicologici che verranno – eventualmente –
affrontati dalle minori, resisi necessari a fronte delle condotte del resistente, dovranno
essere sostenute integralmente dallo stesso. Ovviamente, stante le misure adottate nei
confronti del che rendono impossibile ogni comunicazione con la CP_1
ricorrente e con le figlie, il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire mediante
2 comunicazione tra gli avvocati delle parti, con rendicontazione trimestrale. Oltretutto
le comunicazioni avranno riguardo solo all'ammontare delle spese ed al relativo
rimborso atteso che nel caso in cui venga confermato – auspicabilmente – l'affido super
esclusivo delle minori, ogni scelta di carattere ordinario e straordinario sarà assunta
autonomamente dalla signora - disporre che l'assegno unico per i figli a Parte_1
carico ed ogni altro bonus statale sia (ovvero continui ad essere) percepito in misura
del 100% dalla signora;
in ogni caso, - con vittoria di spese, competenze Parte_1
ed onorari del presente giudizio anche a fronte della auspicata pronuncia di addebito
della separazione al marito;
in via istruttoria, - ammettere tutta la documentazione
versata in atti;
- disporre - ove ritenuto necessario - l'ascolto delle minori e Per_1
sui fatti di causa, in particolare per quanto concerne la richiesta di affidamento Per_2
super esclusivo alla mamma;
- ammettere la prova per testi per come articolata dalla
ricorrente nel ricorso introduttivo e nella memoria ex articolo 473 bis.17, n. 1 c.p.c. e
quindi sulle seguenti circostanze premesse dalla formula “Vero che”: 1) Il signor
in costanza di matrimonio con la signora e quindi Controparte_1 Parte_1
sino al giugno 2022 frequentava altre donne? (si rammostra al teste il doc. 40); Testi:
Maresciallo dei Carabinieri e 2) Il Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
signor in costanza di matrimonio con la signora e Controparte_1 Parte_1
quindi sino a giugno 2022 portava altre donne nell'abitazione coniugale? (si
rammostra al teste il doc. 40); Teste: . 3) Durante il matrimonio e Testimone_1
sino a giugno 2022 nel giro di amicizie e conoscenze della famiglia erano CP_1
note le frequentazioni extraconiugali di (si rammostra al teste Controparte_1
Tes_ il doc. n. 40); , e 4) Sin dal 2021 Testimone_1 Testimone_3 Tes_5
il signor ha fatto installare sull'auto della signora Controparte_1 Parte_1
dei dispositivi di geolocalizzazione per monitorarne gli spostamenti? Teste:
[...]
. 5) Il signor qualche giorno prima di essere tradotto in Tes_3 Controparte_1
carcere e comunque dopo il 18.6.2022, aveva fatto un preventivo o comunque assunto
informazioni per acquistare una nuova auto di marca “Bentley”? Testi: Tes_3
3 e 6) Il signor in costanza di Tes_3 Tes_6 Controparte_1
matrimonio con la signora aveva una frequentazione con una signora di Parte_1
nazionalità romena, a cui corrispondeva periodicamente denaro? Testi: Tes_5
e . 7) Durante i giorni di detenzione domiciliare del Testimone_1 Testimone_3
sig. lei riceveva una richiesta di denaro di € 1.000,00 da una sig.ra CP_1
disperata di nazionalità straniera inviata a lei dal stesso, impossibilitato CP_1
ad uscire dall'abitazione della sorella e ad avere contatti con terzi;
Teste: Tes_5
8) Successivamente il le chiedeva di recarsi presso la Campanerut CP_1
Marcello S.r.l. di farsi dare dal sig. la somma di € 1.000,00 da Persona_3
dare a questa persona, ma lei si è rifiutato;
Teste: 9) Il signor Tes_5 [...]
in costanza di matrimonio con la signora era nei confronti CP_1 Parte_1
della stessa, aggressivo anche sul luogo di lavoro? Testi: , Testimone_7 Tes_8
e 10)Il signor in costanza di matrimonio Persona_3 Controparte_1
con la signora controllava la stessa tramite dispositivi di Parte_1
geolocalizzazione installati sulla sua automobile e mediante strumenti di controllo
installati sul di lui telefono, come da perizia che le si rammostra? (doc. 70)? Teste:
Dott. . 11)La signora in data 25 novembre 2022 le ha chiesto Tes_9 Parte_1
un prestito di € 5.000,00 per far fronte a tutte le proprie esigenze economiche
familiari? Teste: 12)Il signor in costanza di Tes_8 Controparte_1
matrimonio con la signora era spesso fuori tutta la notte? Testi: Parte_1 Tes_8
e 13)Il signor in data 5 febbraio 2023 le
[...] Tes_10 Controparte_1
inviava un messaggio whats app con una foto raffigurante lui in compagnia di una
donna e le scriveva: “Questa è la mia assistente sociale. Sono in buone mani. Dillo a
mia nipote.”? (si rammostra al teste il doc. 71) Teste: ). 14)La signora Tes_11
negli ultimi tre anni a seguito delle condotte tenute dal marito ha iniziato Parte_1
a soffrire di ansia e attacchi di panico? Testi: Tes_8 Tes_10 Tes_11
e . 15)La signora ha rappresentato più volte di
[...] Testimone_12 Parte_1
temere, a causa dei comportamenti violenti del marito, per la sua incolumità e per
4 quella delle figlie? Testi: , Tes_8 Tes_10 Tes_11 [...]
e 16)Il signor ha sempre Tes_12 Persona_3 Controparte_1
incassato le somme corrisposte a titolo di canone di locazione da e da Persona_4
e (si rammostra al teste il doc. 60) Teste: CP_2 CP_3 Per_3
17)Il canone di locazione per l'immobile sito in VI (PN), Via
[...]
Strada dei Bonitti n. 14/1 e n. 14/2 è sempre stato corrisposto a Controparte_1
in contanti? Testi: (dipendente della Campanerut CP_2 Tes_13
Marcello S.r.l.) su immobile di Via Strada dei Bonitti, n. 14/1 e su Persona_4
immobile di Via Strada dei Bonitti, n. 14/2 e (si rammostra al Persona_3
teste il doc. 60). 18) Ha interrotto i suoi rapporti con il e ha smesso di CP_1
frequentare la sua casa in quanto in una occasione conviviale ha avuto l'impressione
di essere registrato o videosorvegliato;
Teste: 19) Sul computer aziendale Tes_14
a lei in uso erano presenti delle e – mail di ricevute il 20 aprile 2021 relative Pt_2
agli spostamenti della signora (si rammostra al teste il documento n. Parte_1
77) Teste: 20) Nel maggio 2021, alla sua presenza, mentre Persona_3
eravate a lavoro presso la CAMPANERUT S.R.L., trovava una Parte_1
pallottola nella tasca della propria giacca? Teste: 21) Lei si Persona_3
intratteneva spesso fuori la notte con il signor in Controparte_1
costanza di matrimonio tra questi e la signora Teste: Parte_1 Tes_15
22) A dicembre 2021 mentre la signora si trovava dalla
[...] Parte_1
dott.ssa del Centro Antiviolenza di Portogruaro, il signor Persona_5
chiamava in continuazione per sapere dove fosse la Controparte_1
moglie? Testi: e 23) Nella stessa occasione di cui al punto Tes_8 Tes_10
sopra, la chiamò disperata dicendo che l'aveva chiamata il papà, che Per_2
quest'ultimo era arrabbiato e che, se non fossero tornate subito a casa sarebbe arrivato
a Palse e avrebbe distrutto il cellulare? Teste: 24) Nella stessa occasione le Tes_8
veniva chiesto dalla signora di andare a casa a Palse dove c'erano e Pt_1 Per_1
con i nonni per paura che il potesse arrivare da un momento Per_2 CP_1
5 all'altro? Teste: Si indicano come testimoni, con riserva di indicarne Tes_6 ulteriori: residente in [...] – 33080 Porcia (PN); Tes_8
residente in [...] – 33080 Porcia (PN); Tes_10 di Pordenone (PN); residente Controparte_4 Tes_6 in Via San Giuseppe, n. 2/a – 33080 Porcia (PN); di Cinto Tes_11
Caomaggiore (VE); di Roveredo in Piano (PN); Testimone_12
presso Legione dei Carabinieri “Friuli Parte_3
Venezia Giulia” Stazione dei Carabinieri di ZZ EC (PN)
[...]
di Cordenons (PN); di Cinto Caomaggiore (VE); Tes_7 Tes_5
Via S. Fosca, n. 4 VI (PN); Testimone_3 CP_2 domiciliata in Via Strada dei Bonitti n. 14/1 – 33076 VI (PN);
domiciliato in Via Strada dei Bonitti n. 14/1 – 33076 VI Tes_13
(PN); domiciliato in Via Strada dei Bonitti n. 14/2 – 33076 Persona_4
VI (PN); DOTT. con studio medico in Via San Rocco, n. CP_5
6 ZZ EC (PN); App. Sc. GIANNI presso il Nucleo Informativo del Tes_14
Comando Provinciale del Carabinieri di Pordenone;
Dott. presso Tes_9
Officine Informatiche di IN G. & C. Via del Maglio, n. 4 Pordenone;
presso Campanerut Marcello S.r.l.; Persona_3 Tes_15
presso Campanerut Marcello S.r.l.: - rigettare le avverse istanze
[...]
istruttorie, compresa la richiesta di CTU sulle competenze genitoriali della ricorrente
per tutti i motivi ampiamente esposti nei precedenti scritti difensivi cui si rinvia e, in
subordine, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di prova di
controparte eventualmente ammessi. *** **** *** Rigettarsi la richiesta di concessione
per il signor di vedere le figlie anche durante lo stato di Controparte_1
detenzione o di applicazione di misura alternativa alla detenzione in spazio protetto
alla presenza degli assistenti sociali e di poter altresì sentirle telefonicamente alla
presenza degli assistenti sociali atteso come e Persona_6 Persona_7
siano persone offese del delitto di cui all'art. 572 c.p. in forza del quale il padre
6 ha riportato la condanna in via definitiva”. Controparte_1
Per parte convenuta “In via principale: dichiarare la separazione personale tra i
coniugi (CF e Controparte_1 C.F._2 Parte_1
( ) ordinando all'Ufficiale dello stato civile del comune di C.F._3
Porcia di annotare l'emenanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto
dell'1998, parte 2 serie A, numero 23); sempre in via principale: respingere la
domanda di addebito per i motivi esposti in atto Sulle minori e : Per_1 Per_2
affidamento e collocamento come da ordinanza provvisoria di questo tribunale presso
l'attuale dimora di residenza della signora con riserva di chiederne la modifica Pt_1
al termine delle misure alternative, che verranno concesse, rispetto allo stato di
detenzione. Sul diritto di visita: si chiede a codesto spettabilissimo Tribunale di
concedere la possibilità per il padre di vedere le figlie, anche durante lo stato di
detenzione o di applicazione di misura alternativa alla detenzione, in spazio protetto
alla presenza degli assistenti sociali ovvero di poter avere la possibilità di sentirle
telefonicamente sempre alla presenza degli assistenti sociali ovvero in estremo
subordine si chiede quanto meno di poter avere dagli assistenti sociali informazioni
settimanali sullo stato di salute e sull'andamento scolastico delle minori e Per_1
e sulle loro attività quotidiane. Si chiede a codesto spettabilissimo Tribunale di Per_2
voler, nell'interesse delle minori stesse, stabilire degli incontri settimanali con gli zii
paterni, e con la loro famiglia in quel di Cinto Caomaggiore (Ve), di modo tale che le
stesse possono non perdere contatto con la famiglia paterna. Si chiede a codesto
spettabilissimo Tribunale di voler sin da ora stabilire che con il termine delle misure
alternative allo stato di carcerazione il signor possa vedere le Controparte_1
figlie a fine settimanali alternati trattandole con se dal venerdì pomeriggio alla
domenica sera ore 20 quando le riaccompagnerà al domicilio della madre ovvero di
stabilire, se così riterrà al termine della CTU richiesta, appositi percorsi anche con gli
assistenti sociali al fine di recuperare il rapporto padre/figlie, stabilendo il termine
entro cui (se la relazione degli assistenti sarà positiva) poi il rapporto dovrà proseguire
7 secondo le vie ordinarie e in maniera condivisa. Sul mantenimento delle minori: il
signor verserà a titolo di mantenimento ordinario l'importo di € Controparte_1
500,00 cadauna per un totale mensile di € 1000,00= partecipando alle spese
straordinarie in ragione del protocollo d'intesa presso il Tribunale di Pordenone Sul
mantenimento per la signora si chiede di respingere la domanda per i motivi Pt_1
esposti in atto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Tribunale volesse
riconoscere una somma a titolo di mantenimento alla signora, stabile un Pt_1
importo preso atto della dichiarazione dei redditi del signor non superiore CP_1
a 300,00= euro mensili da revocare non appena la stessa, venga assunta. In via
istruttoria Nell'interesse esclusivo delle minori, e si chiede CTU volta a Per_2 Per_1
determinare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, tenuto altresì conto del
contenuto della chat allegata sub doc 4. Dalla medesima chat si evidenzia tra le altre
cose che la ricorrente già frequentasse una psicologa, in quanto soggetto in preda ad
attacchi di ansia. Indi per cui devesi, nell'interesse delle minori, analizzare anche la
capacità genitoriale della ricorrente per evitare che l'immotivata ansia della stessa
possa pregiudicare il sereno sviluppo delle minori stesse. *** *** *** Si indicano quali
testimoni i signori - Via Maronese, 2/10 Loc.Barco Testimone_16
VI (PN); - Via delle Sorgenti, 1/B ZZ Testimone_15
EC (PN); - Via Santa Fosca, 3/A VI (PN); Testimone_3
- Viale San Giovanni, 75/2 San Vito al Tagliamento (PN); CP_6
- Via Zamper, 36/A Cinto Caomaggiore (VE); Controparte_7
- Via Zamper, 36 Cinto Caomaggiore (VE); Parte_4 [...]
- Via Venezia, 53 Cinto Caomaggiore (VE); - Via CP_8 CP_9
Bandoquerelle, 151 Concordia Sagittaria (VE); - Via Controparte_10
Magenta, 4/2 Portogruaro (VE); - Via Venezia, 16 Cinto Persona_3
Caomaggiore (VE); - Via dei Bonitti, 14/1 VI (PN); Tes_13
- Via Cappadoccia, 8 Pramaggiore (VE). Controparte_11 Testimone_1
residente in [...] affinché rispondano a prova
8 diretta sui capitoli di prova che seguono e a prova contraria sui capitoli eventualmente
ammessi a parte ricorrente. Capitoli a prova diretta 1) Vero che la signora Parte_1
era perfettamente consapevole del fatto che il signor la Controparte_1
geolocalizzava; 2) Vero che la signora sia sul posto di lavoro sia con gli Parte_1
amici, più volte era solita dire che la geolocalizzazione era parte dei giochi di ruolo che
da anni nella loro intimità svolgeva la coppia;
3) Vero che la signora aveva Parte_1
una relazione extraconiugale, a fare tempo data dal 06/21 con un appartenente
all'arma dei carabinieri;
4) Vero che la signora riferiva di essere affetta da Parte_1
stati di ansia? 5) Vero che la signora era solita discutere con il signor Parte_1
sia durante l'orario di lavoro sia fuori l'orario di lavoro in Controparte_1
presenza di terzi, parenti e non parenti, rispetto alle spese che il signor
[...]
voleva sostenere;
6) Vero che per tale motivo la signora ha CP_1 Parte_1
deciso nella primavera estate 2021 di aprire un proprio conto corrente;
7) Vero che il
signor versava l'incasso delle locazioni degli immobili siti in Controparte_1
VI, strada dei Bonnitti 14/1 e 14/2, a mani della signora 8) Parte_1
Vero che gli immobili di VI, strada dei Bonnitti 14/1 e 14/2, sono stati
acquisiti con denari del signor 9) Vero che la signora Controparte_1 Pt_1
prima degli eventi del 18/06/2022 era consapevole dell'uso di sostanze stupefacenti da
parte del marito, 10) Vero che sono stato inviato, nel mese di Controparte_1
settembre dell'anno 2022 e nel mese di luglio 2023 dalla signora a chiedere al Pt_1
proprio marito, se avesse avuto amanti e quando Si chiede Controparte_1
altresì di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella denegata e non
creduta ipotesi in cui vengano ammessi i capitoli di prova dedotti da controparte. In
ogni caso con vittoria di spese diritti e onorai”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito
9 dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 705/2023 pubblicata il 4.12.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Nel
caso di specie occorre rilevare quanto segue:
- la moglie ha chiesto l'addebito della separazione al marito, il quale ha resistito per il rigetto della domanda;
- non vi è contendere tra i coniugi circa la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti sull'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, con assunzione in autonomia delle decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, e collocazione presso la madre;
quest'ultima ha chiesto che sia anche confermata la sospensione delle visite tra padre e figlie, mentre il padre ha chiesto visite protette durante lo stato di detenzione e/o alla fine delle misure alternative alla detenzione, con incarico ai servizi sociali per un recupero del rapporto tra padre e figlie.
- non vi è contendere sul contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario dovuto dal padre nell'interesse delle figlie, nella stessa misura stabilita nei provvedimenti temporanei e urgenti;
- rimane controverso il diritto della moglie a percepire l'assegno di mantenimento.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
10 Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, la moglie ha chiesto l'addebito della separazione al marito per essere stata vittima di maltrattamenti da parte dell'uomo, alla presenza delle figlie.
Tali condotte, consistite nel minacciare ripetutamente la moglie con frasi quali
“mi scavo la fossa e mi porto dietro le bambine”, nel mettersi in diverse occasioni una pistola in bocca dicendo che si sarebbe ammazzato e aggiungendo “così dovrai pulire il muro”, dicendo che l'avrebbe fatta pagare a lei e alle figlie, controllandola ossessivamente con ripetute telefonate e messaggi, installando un gps in auto per seguirla, installando telecamere in
11 casa, rompendo gli oggetti della casa e tenendo altre simili condotte, con l'aggravante dell'essere i fatti stati commessi anche in presenza delle figlie minori, sono state accertate con sentenza penale pronunciata dal Gup del
Tribunale di Trieste in data 21.12.2022, all'esito di giudizio abbreviato,
confermata – per la parte relativa ai maltrattamenti in famiglia (assolto dal reato ex art. 617-bis c.p.), con sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 1487
dell'11 ottobre 2023, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione dall'imputato, rigettato. Attesa la definitività della pena, il convenuto è stato tratto in arresto, quindi posto in stato di semilibertà e attualmente risulta affidato in prova ai servizi sociali.
Orbene, l'accertamento incontrovertibile di tali comportamenti riconducibili ai maltrattamenti e, più in generale, a forme di violenza morale, è di per sé
sufficiente a far ritenere addebitale al marito l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Secondo costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, “Le
reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Sez. 1,
07/08/2024, n. 22294; Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022).
A diverse conclusioni non può giungersi neanche prendendo in considerazione le conversazioni tra i coniugi con applicazione di messagistica istantanea (sub doc. n. 35 fascicolo parte attrice); se anche si aderisse alla tesi
12 di parte convenuta, e cioè, che tale documento attesterebbe la vita coniugale felice tra i coniugi (anche se parte ricorrente ritiene che provi il continuo controllo del marito sulla moglie), se anche così fosse, un tanto avvalorerebbe ancora di più la conclusione che i fatti successivi, sopra riportati, la cui rilevanza penale è stata definitivamente accertata, sono sufficienti a ricondurre al solo marito l'intollerabilità della convivenza, senza che vi sia traccia di alcun incitamento o condotte simili da parte della moglie.
2.2. Affido della prole.
Come detto sopra, non vi è contendere tra i coniugi circa la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti sull'affido esclusivo delle figlie minori, di anni 17 e 14, alla madre, con assunzione in autonomia delle decisioni più
importanti nell'interesse delle figlie, e collocazione presso la madre.
Tale modalità di gestione dell'affido è quella che, anche a parere del Collegio,
è maggiormente conforme al superiore interesse delle figlie minori.
Infatti, costituisce eccezione alla regola dell'affido condiviso l'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti
“contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso,
la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, altro).
Nel caso di specie, l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori è
contrario al loro interesse;
parimenti, non appare conforme al loro interesse
13 ripristinare le visite con il padre, per le seguenti ragioni:
- le figlie sono, unitamente alla madre, persone offese nel processo a carico del padre per maltrattamenti in famiglia, concluso con sentenza di condanna divenuta definitiva;
- durante il corso del presente processo le visite tra padre e figlie sono state sospese per la vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento del padre alla moglie e alle figlie;
- non vi sono state e non vi sono comunicazioni dirette tra i genitori;
- il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con ordinanza del 10 settembre 2024,
ha disposto l'affidamento in prova al servizio sociale del convenuto, con scarcerazione e ordine di fissazione del domicilio presso la residenza a
VI (Pn), Via dell'Agnelon n. 1, di proseguire il percorso intrapreso con l , partecipando alle sedute psicoeducative e alle altre Parte_5
iniziative di contrasto alla violenza di genere, di proseguire il monitoraggio tossicologico presso il , e, tra le altre prescrizioni, di non contattare la Pt_6
persona offesa ed attenersi alle disposizioni impartite dal giudice civile sulla disciplina dei contatti e delle visite con le figlie minori.
L'attuale condizione di vita del padre, pertanto, non è tale da garantire il buon esercizio della responsabilità genitoriale.
Nemmeno vi sono i presupposti per prevedere, in deroga a quanto finora previsto in via temporanea e urgente, la frequentazione tra padre e figlie.
Giova ricordare, infatti, che oltre alle condotte maltrattanti perpetrate ai danni della moglie e delle bambine, già di per sé sufficienti a dover onerare il padre interessato a dimostrare di aver attuato un percorso di ravvedimento, dagli atti del processo penale a carico del marito si è potuto notare che si è
proceduto ad un ritiro cautelare di numerose armi e munizioni e che è stata rinvenuta nella sua abitazione sostanza stupefacente (cocaina), con materiale per l'assunzione e bilancia di precisione elettronica.
14 Dinanzi a tali elementi grava sul convenuto l'onere di dimostrare -
specialmente a fronte della gravità delle condotte maltrattanti e allo stile di vita condotto in precedenza, certamente non adeguato per il buon esercizio della responsabilità genitoriale – un recupero della condotta deviante, la consapevolezza del dolore arrecato alle figlie e del loro stato d'animo.
Un tanto, però non può ritenersi dimostrato dall'ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza prodotta in atti, in assenza di altra documentazione attestante i percorsi effettuati dal convenuto e le sue condizioni di salute.
È vero che nella medesima ordinanza si dispone l'affido ai servizi sociali sulla scorta dell'osservazione redatta dall'area giuridico-pedagogica della casa circondariale di Pordenone e della relazione aggiornata dell Parte_5
, ma è altrettanto vero che non è dato apprezzare in atti il contenuto di
[...]
tali relazioni e se le stesse, ritenute sufficienti per convertire la pena, possono ritenersi altrettanto sufficienti per ripristinare la relazione con le figlie.
Infatti, nella motivazione del provvedimento si legge “Non essendo pervenuta la relazione di aggiornamento dell di Udine e Pordenone sulla Pt_7
situazione familiare non è consentito all'affidato di contattare l'ex moglie e le figlie, salve le diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria competente”.
Ancora, seppure nella stessa ordinanza si dispone la conversione della pena anche per i report negativi delle analisi tossicologiche eseguite al rientro presso l'istituto, è altrettanto vero che tali esiti sono anteriori al 10 settembre
2024 (data in cui è stata pronunciata l'ordinanza) e non è stata allegata dal convenuto alcuna certificazione che dimostri la frequentazione del Pt_6
nell'ultimo periodo.
Saranno, pertanto, confermati i provvedimenti provvisori come indicato in dispositivo. Sarà onere del padre chiedere una modifica delle condizioni di separazione quando sarà in grado di dimostrare la sopravvenienza di giustificati motivi che consentano la ripresa delle frequentazioni con le figlie.
15
2.3. Mantenimento della prole.
Come detto, non vi è contendere sul contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario dovuto dal padre nell'interesse delle figlie, nella stessa misura stabilita nei provvedimenti temporanei e urgenti.
L'assegno unico universale sarà percepito dalla madre come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo, mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
2.4. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Al tempo dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, la moglie,
già dipendente di s.r.l. partecipata dal marito, aveva dichiarato di essersi dimessa dal lavoro in data 20 febbraio 2023 e di aver percepito indennità
Naspi pari a circa euro 950,00, come documentato in atti;
durante gli anni di attività lavorativa aveva percepito un reddito netto mensile pari a circa
2.100,00 (distribuito su dodici mensilità), come si evince dalle dichiarazioni dei redditi prodotte;
ha dichiarato di dimorare con le figlie presso immobile di proprietà del di lei padre;
in corso di causa ha dichiarato di essere stata assunta a gennaio 2024 come impiegata di 4° livello nel settore edilizia percependo una paga base di euro 967,71. Il documento relativo al contratto di lavoro, tuttavia, non risulta ancora versato in atti. È proprietaria di due immobili concessi in locazione;
sul punto è controversa la percezione dei canoni, in quanto la moglie sostiene che siano stati sempre percepiti dal marito, per il tramite del socio, mentre il marito in corso di causa ha sostenuto che siano stati percepiti dalla moglie;
le circostanze allegate non sono supportate da adeguata documentazione dimostrativa, fatta eccezione per la riproduzione di messaggi (da applicazione telefonica di messagistica istantanea) scambiati tra la moglie e il socio del marito, circa l'accantonamento dei canoni di locazione.
Il marito, con la costituzione in giudizio, ha documentato di aver percepito un
16 reddito mensile netto medio pari ad euro 3.100,00 (inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici), quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte relativamente agli anni di imposta 2022 e 2021, mentre per l'anno ancora precedente il reddito medio era inferiore, pari ad euro 1.670,00
circa; in corso di causa, non ha ottemperato all'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 24 ottobre 2023, al fine di ricostruire la capacità economica delle parti e alcun documento è stato versato in atti successivamente. Parte
convenuta, pertanto non ha consentito al Collegio una cognizione piena sulle proprie condizioni economiche;
benché possa presumersi una contrazione del reddito per via dello stato di detenzione, nulla è dato sapere sul patrimonio del convenuto, se non che è proprietario della casa familiare e di due terreni;
troverà, pertanto, applicazione nel caso di specie l'art. 473-bis.18 c.p.c., che stabilisce: “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni
economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o
incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi
del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96”.
Ciò premesso e ritenuto, ai sensi e per gli effetti degli art. 473-bis.18 e 116,
secondo comma, c.p.c., che il marito possa fare affidamento su risorse superiori a quelle laconicamente dichiarate, devono confermarsi le valutazioni condotte in sede di assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, circa il sicuro divario economico tra i coniugi e, allo stesso tempo, la potenziale capacità di reddito della moglie e gli aiuti che quest'ultima riceve dai familiari.
Infatti, per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai
17 redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità
di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. civ. n. 24049/2021).
Inoltre, secondo altro condivisibile principio di diritto, “Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita
"normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto,
colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario” (cass.
civ. n. 6864/2015; 18613/2008).
Pertanto, il Tribunale ritiene equo determinare in misura analoga a quella già
stabilita ex art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c., l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà
dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 400,00, dalla domanda.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
3. Spese di lite.
L'esito della lite giustifica una compensazione solo parziale, pari ad 1/3, delle spese di lite (in quanto entrambe le parti perdono sull'assegno di
18 mantenimento a favore della moglie), mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto (il marito perde sull'addebito e sulla frequentazione con le figlie ed ha violato il dovere di leale collaborazione ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità media), dell'attività effettivamente svolta (tutte le fasi), valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
affida le figlie minori in atti generalizzate, alla Per_1 Persona_6
madre, alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità
genitoriale; la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per le minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio); con collocazione prevalente presso la madre;
sospende le frequentazioni e le comunicazioni tra il padre e le figlie, con onere del padre di chiedere una modifica delle condizioni di separazione quando sarà in grado di dimostrare la sopravvenienza di giustificati motivi che consentano la ripresa delle frequentazioni con le figlie;
determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da
[...]
per il mantenimento della moglie, con decorrenza dalla CP_1
domanda, e condanna ai relativi pagamenti da Controparte_1
eseguire entro il giorno 15 di ogni mese presso il domicilio di n Parte_1
forma tracciabile;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati
19 elaborati dall' ISTAT;
determina in euro 1.000,00 il contributo mensile dovuto da
[...]
per il mantenimento delle figlie minori, con decorrenza dalla CP_1
domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e condanna
[...]
ai relativi pagamenti da eseguire entro il giorno 15 di ogni CP_1
mese presso il domicilio di in forma tracciabile;
Parte_1
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito dalla madre come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo, mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna al pagamento, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 7.240,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1518/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUSSI Parte_1 C.F._1
ROSSANA e dell'avv. ZANINI MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. COLANGELO GENNARO e dell'avv. BOREATTI ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni per parte ricorrente “Nel merito, - accertare e dichiarare, per tutti i fatti e i motivi
1 esposti, nonché per tutti i provvedimenti giudiziari allegati e le condanne riportate da
l'addebito della separazione personale al signor Controparte_1 [...]
per fatto e colpa esclusivi dello stesso;
- confermare l'affidamento di CP_1
entrambe le minori in via super esclusiva alla madre presso la quale Parte_1
verranno collocate, alla quale competeranno tutte le scelte in ordine alla ordinaria e
straordinaria amministrazione, fermo restando il diritto – dovere di
[...]
di vigliare sull'istruzione e sull'educazione delle stesse;
- confermare a CP_1
tutela della ricorrente e delle minori la sospensione delle frequentazioni e delle
comunicazioni tra il padre e le persone offese e le figlie e/o comunque Parte_1
disporre i provvedimenti conseguenti all'applicazione della pena definitiva al signor
- a parziale modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti, Controparte_1
porre in capo a l'obbligo di corrispondere € 1.500,00 mensili Controparte_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT a far data dal mese di luglio 2024, in favore della
signora quale contributo al suo mantenimento;
- a conferma dei Parte_1
provvedimenti temporanei ed urgenti, porre in capo a l'obbligo Controparte_1
di corrispondere € 1.000,00 mensili (€ 500,00 mensili per ciascuna figlia) oltre
rivalutazione annuale ISTAT a far data dal mese di luglio 2024 in favore della signora
quale contributo al mantenimento delle figlie, e entrambe Parte_1 Per_1 Per_2
minorenni ed economicamente non autosufficienti. I predetti importi dovranno essere
corrisposti entro e non oltre il 15 di ogni mese, su conto corrente intestato alla signora
e le cui coordinate sono già note al resistente. - il 50% delle spese Parte_1
straordinarie sostenute per le figlie, e , secondo quanto previsto dal Per_1 Per_2
Protocollo di Famiglia, adottato presso il Tribunale di Pordenone cui si rinvia. Mentre
le spese di consulenze e/o percorsi psicologici che verranno – eventualmente –
affrontati dalle minori, resisi necessari a fronte delle condotte del resistente, dovranno
essere sostenute integralmente dallo stesso. Ovviamente, stante le misure adottate nei
confronti del che rendono impossibile ogni comunicazione con la CP_1
ricorrente e con le figlie, il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire mediante
2 comunicazione tra gli avvocati delle parti, con rendicontazione trimestrale. Oltretutto
le comunicazioni avranno riguardo solo all'ammontare delle spese ed al relativo
rimborso atteso che nel caso in cui venga confermato – auspicabilmente – l'affido super
esclusivo delle minori, ogni scelta di carattere ordinario e straordinario sarà assunta
autonomamente dalla signora - disporre che l'assegno unico per i figli a Parte_1
carico ed ogni altro bonus statale sia (ovvero continui ad essere) percepito in misura
del 100% dalla signora;
in ogni caso, - con vittoria di spese, competenze Parte_1
ed onorari del presente giudizio anche a fronte della auspicata pronuncia di addebito
della separazione al marito;
in via istruttoria, - ammettere tutta la documentazione
versata in atti;
- disporre - ove ritenuto necessario - l'ascolto delle minori e Per_1
sui fatti di causa, in particolare per quanto concerne la richiesta di affidamento Per_2
super esclusivo alla mamma;
- ammettere la prova per testi per come articolata dalla
ricorrente nel ricorso introduttivo e nella memoria ex articolo 473 bis.17, n. 1 c.p.c. e
quindi sulle seguenti circostanze premesse dalla formula “Vero che”: 1) Il signor
in costanza di matrimonio con la signora e quindi Controparte_1 Parte_1
sino al giugno 2022 frequentava altre donne? (si rammostra al teste il doc. 40); Testi:
Maresciallo dei Carabinieri e 2) Il Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
signor in costanza di matrimonio con la signora e Controparte_1 Parte_1
quindi sino a giugno 2022 portava altre donne nell'abitazione coniugale? (si
rammostra al teste il doc. 40); Teste: . 3) Durante il matrimonio e Testimone_1
sino a giugno 2022 nel giro di amicizie e conoscenze della famiglia erano CP_1
note le frequentazioni extraconiugali di (si rammostra al teste Controparte_1
Tes_ il doc. n. 40); , e 4) Sin dal 2021 Testimone_1 Testimone_3 Tes_5
il signor ha fatto installare sull'auto della signora Controparte_1 Parte_1
dei dispositivi di geolocalizzazione per monitorarne gli spostamenti? Teste:
[...]
. 5) Il signor qualche giorno prima di essere tradotto in Tes_3 Controparte_1
carcere e comunque dopo il 18.6.2022, aveva fatto un preventivo o comunque assunto
informazioni per acquistare una nuova auto di marca “Bentley”? Testi: Tes_3
3 e 6) Il signor in costanza di Tes_3 Tes_6 Controparte_1
matrimonio con la signora aveva una frequentazione con una signora di Parte_1
nazionalità romena, a cui corrispondeva periodicamente denaro? Testi: Tes_5
e . 7) Durante i giorni di detenzione domiciliare del Testimone_1 Testimone_3
sig. lei riceveva una richiesta di denaro di € 1.000,00 da una sig.ra CP_1
disperata di nazionalità straniera inviata a lei dal stesso, impossibilitato CP_1
ad uscire dall'abitazione della sorella e ad avere contatti con terzi;
Teste: Tes_5
8) Successivamente il le chiedeva di recarsi presso la Campanerut CP_1
Marcello S.r.l. di farsi dare dal sig. la somma di € 1.000,00 da Persona_3
dare a questa persona, ma lei si è rifiutato;
Teste: 9) Il signor Tes_5 [...]
in costanza di matrimonio con la signora era nei confronti CP_1 Parte_1
della stessa, aggressivo anche sul luogo di lavoro? Testi: , Testimone_7 Tes_8
e 10)Il signor in costanza di matrimonio Persona_3 Controparte_1
con la signora controllava la stessa tramite dispositivi di Parte_1
geolocalizzazione installati sulla sua automobile e mediante strumenti di controllo
installati sul di lui telefono, come da perizia che le si rammostra? (doc. 70)? Teste:
Dott. . 11)La signora in data 25 novembre 2022 le ha chiesto Tes_9 Parte_1
un prestito di € 5.000,00 per far fronte a tutte le proprie esigenze economiche
familiari? Teste: 12)Il signor in costanza di Tes_8 Controparte_1
matrimonio con la signora era spesso fuori tutta la notte? Testi: Parte_1 Tes_8
e 13)Il signor in data 5 febbraio 2023 le
[...] Tes_10 Controparte_1
inviava un messaggio whats app con una foto raffigurante lui in compagnia di una
donna e le scriveva: “Questa è la mia assistente sociale. Sono in buone mani. Dillo a
mia nipote.”? (si rammostra al teste il doc. 71) Teste: ). 14)La signora Tes_11
negli ultimi tre anni a seguito delle condotte tenute dal marito ha iniziato Parte_1
a soffrire di ansia e attacchi di panico? Testi: Tes_8 Tes_10 Tes_11
e . 15)La signora ha rappresentato più volte di
[...] Testimone_12 Parte_1
temere, a causa dei comportamenti violenti del marito, per la sua incolumità e per
4 quella delle figlie? Testi: , Tes_8 Tes_10 Tes_11 [...]
e 16)Il signor ha sempre Tes_12 Persona_3 Controparte_1
incassato le somme corrisposte a titolo di canone di locazione da e da Persona_4
e (si rammostra al teste il doc. 60) Teste: CP_2 CP_3 Per_3
17)Il canone di locazione per l'immobile sito in VI (PN), Via
[...]
Strada dei Bonitti n. 14/1 e n. 14/2 è sempre stato corrisposto a Controparte_1
in contanti? Testi: (dipendente della Campanerut CP_2 Tes_13
Marcello S.r.l.) su immobile di Via Strada dei Bonitti, n. 14/1 e su Persona_4
immobile di Via Strada dei Bonitti, n. 14/2 e (si rammostra al Persona_3
teste il doc. 60). 18) Ha interrotto i suoi rapporti con il e ha smesso di CP_1
frequentare la sua casa in quanto in una occasione conviviale ha avuto l'impressione
di essere registrato o videosorvegliato;
Teste: 19) Sul computer aziendale Tes_14
a lei in uso erano presenti delle e – mail di ricevute il 20 aprile 2021 relative Pt_2
agli spostamenti della signora (si rammostra al teste il documento n. Parte_1
77) Teste: 20) Nel maggio 2021, alla sua presenza, mentre Persona_3
eravate a lavoro presso la CAMPANERUT S.R.L., trovava una Parte_1
pallottola nella tasca della propria giacca? Teste: 21) Lei si Persona_3
intratteneva spesso fuori la notte con il signor in Controparte_1
costanza di matrimonio tra questi e la signora Teste: Parte_1 Tes_15
22) A dicembre 2021 mentre la signora si trovava dalla
[...] Parte_1
dott.ssa del Centro Antiviolenza di Portogruaro, il signor Persona_5
chiamava in continuazione per sapere dove fosse la Controparte_1
moglie? Testi: e 23) Nella stessa occasione di cui al punto Tes_8 Tes_10
sopra, la chiamò disperata dicendo che l'aveva chiamata il papà, che Per_2
quest'ultimo era arrabbiato e che, se non fossero tornate subito a casa sarebbe arrivato
a Palse e avrebbe distrutto il cellulare? Teste: 24) Nella stessa occasione le Tes_8
veniva chiesto dalla signora di andare a casa a Palse dove c'erano e Pt_1 Per_1
con i nonni per paura che il potesse arrivare da un momento Per_2 CP_1
5 all'altro? Teste: Si indicano come testimoni, con riserva di indicarne Tes_6 ulteriori: residente in [...] – 33080 Porcia (PN); Tes_8
residente in [...] – 33080 Porcia (PN); Tes_10 di Pordenone (PN); residente Controparte_4 Tes_6 in Via San Giuseppe, n. 2/a – 33080 Porcia (PN); di Cinto Tes_11
Caomaggiore (VE); di Roveredo in Piano (PN); Testimone_12
presso Legione dei Carabinieri “Friuli Parte_3
Venezia Giulia” Stazione dei Carabinieri di ZZ EC (PN)
[...]
di Cordenons (PN); di Cinto Caomaggiore (VE); Tes_7 Tes_5
Via S. Fosca, n. 4 VI (PN); Testimone_3 CP_2 domiciliata in Via Strada dei Bonitti n. 14/1 – 33076 VI (PN);
domiciliato in Via Strada dei Bonitti n. 14/1 – 33076 VI Tes_13
(PN); domiciliato in Via Strada dei Bonitti n. 14/2 – 33076 Persona_4
VI (PN); DOTT. con studio medico in Via San Rocco, n. CP_5
6 ZZ EC (PN); App. Sc. GIANNI presso il Nucleo Informativo del Tes_14
Comando Provinciale del Carabinieri di Pordenone;
Dott. presso Tes_9
Officine Informatiche di IN G. & C. Via del Maglio, n. 4 Pordenone;
presso Campanerut Marcello S.r.l.; Persona_3 Tes_15
presso Campanerut Marcello S.r.l.: - rigettare le avverse istanze
[...]
istruttorie, compresa la richiesta di CTU sulle competenze genitoriali della ricorrente
per tutti i motivi ampiamente esposti nei precedenti scritti difensivi cui si rinvia e, in
subordine, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di prova di
controparte eventualmente ammessi. *** **** *** Rigettarsi la richiesta di concessione
per il signor di vedere le figlie anche durante lo stato di Controparte_1
detenzione o di applicazione di misura alternativa alla detenzione in spazio protetto
alla presenza degli assistenti sociali e di poter altresì sentirle telefonicamente alla
presenza degli assistenti sociali atteso come e Persona_6 Persona_7
siano persone offese del delitto di cui all'art. 572 c.p. in forza del quale il padre
6 ha riportato la condanna in via definitiva”. Controparte_1
Per parte convenuta “In via principale: dichiarare la separazione personale tra i
coniugi (CF e Controparte_1 C.F._2 Parte_1
( ) ordinando all'Ufficiale dello stato civile del comune di C.F._3
Porcia di annotare l'emenanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto
dell'1998, parte 2 serie A, numero 23); sempre in via principale: respingere la
domanda di addebito per i motivi esposti in atto Sulle minori e : Per_1 Per_2
affidamento e collocamento come da ordinanza provvisoria di questo tribunale presso
l'attuale dimora di residenza della signora con riserva di chiederne la modifica Pt_1
al termine delle misure alternative, che verranno concesse, rispetto allo stato di
detenzione. Sul diritto di visita: si chiede a codesto spettabilissimo Tribunale di
concedere la possibilità per il padre di vedere le figlie, anche durante lo stato di
detenzione o di applicazione di misura alternativa alla detenzione, in spazio protetto
alla presenza degli assistenti sociali ovvero di poter avere la possibilità di sentirle
telefonicamente sempre alla presenza degli assistenti sociali ovvero in estremo
subordine si chiede quanto meno di poter avere dagli assistenti sociali informazioni
settimanali sullo stato di salute e sull'andamento scolastico delle minori e Per_1
e sulle loro attività quotidiane. Si chiede a codesto spettabilissimo Tribunale di Per_2
voler, nell'interesse delle minori stesse, stabilire degli incontri settimanali con gli zii
paterni, e con la loro famiglia in quel di Cinto Caomaggiore (Ve), di modo tale che le
stesse possono non perdere contatto con la famiglia paterna. Si chiede a codesto
spettabilissimo Tribunale di voler sin da ora stabilire che con il termine delle misure
alternative allo stato di carcerazione il signor possa vedere le Controparte_1
figlie a fine settimanali alternati trattandole con se dal venerdì pomeriggio alla
domenica sera ore 20 quando le riaccompagnerà al domicilio della madre ovvero di
stabilire, se così riterrà al termine della CTU richiesta, appositi percorsi anche con gli
assistenti sociali al fine di recuperare il rapporto padre/figlie, stabilendo il termine
entro cui (se la relazione degli assistenti sarà positiva) poi il rapporto dovrà proseguire
7 secondo le vie ordinarie e in maniera condivisa. Sul mantenimento delle minori: il
signor verserà a titolo di mantenimento ordinario l'importo di € Controparte_1
500,00 cadauna per un totale mensile di € 1000,00= partecipando alle spese
straordinarie in ragione del protocollo d'intesa presso il Tribunale di Pordenone Sul
mantenimento per la signora si chiede di respingere la domanda per i motivi Pt_1
esposti in atto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Tribunale volesse
riconoscere una somma a titolo di mantenimento alla signora, stabile un Pt_1
importo preso atto della dichiarazione dei redditi del signor non superiore CP_1
a 300,00= euro mensili da revocare non appena la stessa, venga assunta. In via
istruttoria Nell'interesse esclusivo delle minori, e si chiede CTU volta a Per_2 Per_1
determinare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, tenuto altresì conto del
contenuto della chat allegata sub doc 4. Dalla medesima chat si evidenzia tra le altre
cose che la ricorrente già frequentasse una psicologa, in quanto soggetto in preda ad
attacchi di ansia. Indi per cui devesi, nell'interesse delle minori, analizzare anche la
capacità genitoriale della ricorrente per evitare che l'immotivata ansia della stessa
possa pregiudicare il sereno sviluppo delle minori stesse. *** *** *** Si indicano quali
testimoni i signori - Via Maronese, 2/10 Loc.Barco Testimone_16
VI (PN); - Via delle Sorgenti, 1/B ZZ Testimone_15
EC (PN); - Via Santa Fosca, 3/A VI (PN); Testimone_3
- Viale San Giovanni, 75/2 San Vito al Tagliamento (PN); CP_6
- Via Zamper, 36/A Cinto Caomaggiore (VE); Controparte_7
- Via Zamper, 36 Cinto Caomaggiore (VE); Parte_4 [...]
- Via Venezia, 53 Cinto Caomaggiore (VE); - Via CP_8 CP_9
Bandoquerelle, 151 Concordia Sagittaria (VE); - Via Controparte_10
Magenta, 4/2 Portogruaro (VE); - Via Venezia, 16 Cinto Persona_3
Caomaggiore (VE); - Via dei Bonitti, 14/1 VI (PN); Tes_13
- Via Cappadoccia, 8 Pramaggiore (VE). Controparte_11 Testimone_1
residente in [...] affinché rispondano a prova
8 diretta sui capitoli di prova che seguono e a prova contraria sui capitoli eventualmente
ammessi a parte ricorrente. Capitoli a prova diretta 1) Vero che la signora Parte_1
era perfettamente consapevole del fatto che il signor la Controparte_1
geolocalizzava; 2) Vero che la signora sia sul posto di lavoro sia con gli Parte_1
amici, più volte era solita dire che la geolocalizzazione era parte dei giochi di ruolo che
da anni nella loro intimità svolgeva la coppia;
3) Vero che la signora aveva Parte_1
una relazione extraconiugale, a fare tempo data dal 06/21 con un appartenente
all'arma dei carabinieri;
4) Vero che la signora riferiva di essere affetta da Parte_1
stati di ansia? 5) Vero che la signora era solita discutere con il signor Parte_1
sia durante l'orario di lavoro sia fuori l'orario di lavoro in Controparte_1
presenza di terzi, parenti e non parenti, rispetto alle spese che il signor
[...]
voleva sostenere;
6) Vero che per tale motivo la signora ha CP_1 Parte_1
deciso nella primavera estate 2021 di aprire un proprio conto corrente;
7) Vero che il
signor versava l'incasso delle locazioni degli immobili siti in Controparte_1
VI, strada dei Bonnitti 14/1 e 14/2, a mani della signora 8) Parte_1
Vero che gli immobili di VI, strada dei Bonnitti 14/1 e 14/2, sono stati
acquisiti con denari del signor 9) Vero che la signora Controparte_1 Pt_1
prima degli eventi del 18/06/2022 era consapevole dell'uso di sostanze stupefacenti da
parte del marito, 10) Vero che sono stato inviato, nel mese di Controparte_1
settembre dell'anno 2022 e nel mese di luglio 2023 dalla signora a chiedere al Pt_1
proprio marito, se avesse avuto amanti e quando Si chiede Controparte_1
altresì di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella denegata e non
creduta ipotesi in cui vengano ammessi i capitoli di prova dedotti da controparte. In
ogni caso con vittoria di spese diritti e onorai”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito
9 dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 705/2023 pubblicata il 4.12.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Nel
caso di specie occorre rilevare quanto segue:
- la moglie ha chiesto l'addebito della separazione al marito, il quale ha resistito per il rigetto della domanda;
- non vi è contendere tra i coniugi circa la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti sull'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, con assunzione in autonomia delle decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, e collocazione presso la madre;
quest'ultima ha chiesto che sia anche confermata la sospensione delle visite tra padre e figlie, mentre il padre ha chiesto visite protette durante lo stato di detenzione e/o alla fine delle misure alternative alla detenzione, con incarico ai servizi sociali per un recupero del rapporto tra padre e figlie.
- non vi è contendere sul contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario dovuto dal padre nell'interesse delle figlie, nella stessa misura stabilita nei provvedimenti temporanei e urgenti;
- rimane controverso il diritto della moglie a percepire l'assegno di mantenimento.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
10 Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, la moglie ha chiesto l'addebito della separazione al marito per essere stata vittima di maltrattamenti da parte dell'uomo, alla presenza delle figlie.
Tali condotte, consistite nel minacciare ripetutamente la moglie con frasi quali
“mi scavo la fossa e mi porto dietro le bambine”, nel mettersi in diverse occasioni una pistola in bocca dicendo che si sarebbe ammazzato e aggiungendo “così dovrai pulire il muro”, dicendo che l'avrebbe fatta pagare a lei e alle figlie, controllandola ossessivamente con ripetute telefonate e messaggi, installando un gps in auto per seguirla, installando telecamere in
11 casa, rompendo gli oggetti della casa e tenendo altre simili condotte, con l'aggravante dell'essere i fatti stati commessi anche in presenza delle figlie minori, sono state accertate con sentenza penale pronunciata dal Gup del
Tribunale di Trieste in data 21.12.2022, all'esito di giudizio abbreviato,
confermata – per la parte relativa ai maltrattamenti in famiglia (assolto dal reato ex art. 617-bis c.p.), con sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 1487
dell'11 ottobre 2023, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione dall'imputato, rigettato. Attesa la definitività della pena, il convenuto è stato tratto in arresto, quindi posto in stato di semilibertà e attualmente risulta affidato in prova ai servizi sociali.
Orbene, l'accertamento incontrovertibile di tali comportamenti riconducibili ai maltrattamenti e, più in generale, a forme di violenza morale, è di per sé
sufficiente a far ritenere addebitale al marito l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Secondo costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, “Le
reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Sez. 1,
07/08/2024, n. 22294; Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022).
A diverse conclusioni non può giungersi neanche prendendo in considerazione le conversazioni tra i coniugi con applicazione di messagistica istantanea (sub doc. n. 35 fascicolo parte attrice); se anche si aderisse alla tesi
12 di parte convenuta, e cioè, che tale documento attesterebbe la vita coniugale felice tra i coniugi (anche se parte ricorrente ritiene che provi il continuo controllo del marito sulla moglie), se anche così fosse, un tanto avvalorerebbe ancora di più la conclusione che i fatti successivi, sopra riportati, la cui rilevanza penale è stata definitivamente accertata, sono sufficienti a ricondurre al solo marito l'intollerabilità della convivenza, senza che vi sia traccia di alcun incitamento o condotte simili da parte della moglie.
2.2. Affido della prole.
Come detto sopra, non vi è contendere tra i coniugi circa la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti sull'affido esclusivo delle figlie minori, di anni 17 e 14, alla madre, con assunzione in autonomia delle decisioni più
importanti nell'interesse delle figlie, e collocazione presso la madre.
Tale modalità di gestione dell'affido è quella che, anche a parere del Collegio,
è maggiormente conforme al superiore interesse delle figlie minori.
Infatti, costituisce eccezione alla regola dell'affido condiviso l'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti
“contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso,
la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, altro).
Nel caso di specie, l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori è
contrario al loro interesse;
parimenti, non appare conforme al loro interesse
13 ripristinare le visite con il padre, per le seguenti ragioni:
- le figlie sono, unitamente alla madre, persone offese nel processo a carico del padre per maltrattamenti in famiglia, concluso con sentenza di condanna divenuta definitiva;
- durante il corso del presente processo le visite tra padre e figlie sono state sospese per la vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento del padre alla moglie e alle figlie;
- non vi sono state e non vi sono comunicazioni dirette tra i genitori;
- il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con ordinanza del 10 settembre 2024,
ha disposto l'affidamento in prova al servizio sociale del convenuto, con scarcerazione e ordine di fissazione del domicilio presso la residenza a
VI (Pn), Via dell'Agnelon n. 1, di proseguire il percorso intrapreso con l , partecipando alle sedute psicoeducative e alle altre Parte_5
iniziative di contrasto alla violenza di genere, di proseguire il monitoraggio tossicologico presso il , e, tra le altre prescrizioni, di non contattare la Pt_6
persona offesa ed attenersi alle disposizioni impartite dal giudice civile sulla disciplina dei contatti e delle visite con le figlie minori.
L'attuale condizione di vita del padre, pertanto, non è tale da garantire il buon esercizio della responsabilità genitoriale.
Nemmeno vi sono i presupposti per prevedere, in deroga a quanto finora previsto in via temporanea e urgente, la frequentazione tra padre e figlie.
Giova ricordare, infatti, che oltre alle condotte maltrattanti perpetrate ai danni della moglie e delle bambine, già di per sé sufficienti a dover onerare il padre interessato a dimostrare di aver attuato un percorso di ravvedimento, dagli atti del processo penale a carico del marito si è potuto notare che si è
proceduto ad un ritiro cautelare di numerose armi e munizioni e che è stata rinvenuta nella sua abitazione sostanza stupefacente (cocaina), con materiale per l'assunzione e bilancia di precisione elettronica.
14 Dinanzi a tali elementi grava sul convenuto l'onere di dimostrare -
specialmente a fronte della gravità delle condotte maltrattanti e allo stile di vita condotto in precedenza, certamente non adeguato per il buon esercizio della responsabilità genitoriale – un recupero della condotta deviante, la consapevolezza del dolore arrecato alle figlie e del loro stato d'animo.
Un tanto, però non può ritenersi dimostrato dall'ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza prodotta in atti, in assenza di altra documentazione attestante i percorsi effettuati dal convenuto e le sue condizioni di salute.
È vero che nella medesima ordinanza si dispone l'affido ai servizi sociali sulla scorta dell'osservazione redatta dall'area giuridico-pedagogica della casa circondariale di Pordenone e della relazione aggiornata dell Parte_5
, ma è altrettanto vero che non è dato apprezzare in atti il contenuto di
[...]
tali relazioni e se le stesse, ritenute sufficienti per convertire la pena, possono ritenersi altrettanto sufficienti per ripristinare la relazione con le figlie.
Infatti, nella motivazione del provvedimento si legge “Non essendo pervenuta la relazione di aggiornamento dell di Udine e Pordenone sulla Pt_7
situazione familiare non è consentito all'affidato di contattare l'ex moglie e le figlie, salve le diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria competente”.
Ancora, seppure nella stessa ordinanza si dispone la conversione della pena anche per i report negativi delle analisi tossicologiche eseguite al rientro presso l'istituto, è altrettanto vero che tali esiti sono anteriori al 10 settembre
2024 (data in cui è stata pronunciata l'ordinanza) e non è stata allegata dal convenuto alcuna certificazione che dimostri la frequentazione del Pt_6
nell'ultimo periodo.
Saranno, pertanto, confermati i provvedimenti provvisori come indicato in dispositivo. Sarà onere del padre chiedere una modifica delle condizioni di separazione quando sarà in grado di dimostrare la sopravvenienza di giustificati motivi che consentano la ripresa delle frequentazioni con le figlie.
15
2.3. Mantenimento della prole.
Come detto, non vi è contendere sul contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario dovuto dal padre nell'interesse delle figlie, nella stessa misura stabilita nei provvedimenti temporanei e urgenti.
L'assegno unico universale sarà percepito dalla madre come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo, mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
2.4. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Al tempo dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, la moglie,
già dipendente di s.r.l. partecipata dal marito, aveva dichiarato di essersi dimessa dal lavoro in data 20 febbraio 2023 e di aver percepito indennità
Naspi pari a circa euro 950,00, come documentato in atti;
durante gli anni di attività lavorativa aveva percepito un reddito netto mensile pari a circa
2.100,00 (distribuito su dodici mensilità), come si evince dalle dichiarazioni dei redditi prodotte;
ha dichiarato di dimorare con le figlie presso immobile di proprietà del di lei padre;
in corso di causa ha dichiarato di essere stata assunta a gennaio 2024 come impiegata di 4° livello nel settore edilizia percependo una paga base di euro 967,71. Il documento relativo al contratto di lavoro, tuttavia, non risulta ancora versato in atti. È proprietaria di due immobili concessi in locazione;
sul punto è controversa la percezione dei canoni, in quanto la moglie sostiene che siano stati sempre percepiti dal marito, per il tramite del socio, mentre il marito in corso di causa ha sostenuto che siano stati percepiti dalla moglie;
le circostanze allegate non sono supportate da adeguata documentazione dimostrativa, fatta eccezione per la riproduzione di messaggi (da applicazione telefonica di messagistica istantanea) scambiati tra la moglie e il socio del marito, circa l'accantonamento dei canoni di locazione.
Il marito, con la costituzione in giudizio, ha documentato di aver percepito un
16 reddito mensile netto medio pari ad euro 3.100,00 (inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici), quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte relativamente agli anni di imposta 2022 e 2021, mentre per l'anno ancora precedente il reddito medio era inferiore, pari ad euro 1.670,00
circa; in corso di causa, non ha ottemperato all'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 24 ottobre 2023, al fine di ricostruire la capacità economica delle parti e alcun documento è stato versato in atti successivamente. Parte
convenuta, pertanto non ha consentito al Collegio una cognizione piena sulle proprie condizioni economiche;
benché possa presumersi una contrazione del reddito per via dello stato di detenzione, nulla è dato sapere sul patrimonio del convenuto, se non che è proprietario della casa familiare e di due terreni;
troverà, pertanto, applicazione nel caso di specie l'art. 473-bis.18 c.p.c., che stabilisce: “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni
economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o
incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi
del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96”.
Ciò premesso e ritenuto, ai sensi e per gli effetti degli art. 473-bis.18 e 116,
secondo comma, c.p.c., che il marito possa fare affidamento su risorse superiori a quelle laconicamente dichiarate, devono confermarsi le valutazioni condotte in sede di assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, circa il sicuro divario economico tra i coniugi e, allo stesso tempo, la potenziale capacità di reddito della moglie e gli aiuti che quest'ultima riceve dai familiari.
Infatti, per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai
17 redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità
di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. civ. n. 24049/2021).
Inoltre, secondo altro condivisibile principio di diritto, “Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita
"normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto,
colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario” (cass.
civ. n. 6864/2015; 18613/2008).
Pertanto, il Tribunale ritiene equo determinare in misura analoga a quella già
stabilita ex art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c., l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà
dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 400,00, dalla domanda.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
3. Spese di lite.
L'esito della lite giustifica una compensazione solo parziale, pari ad 1/3, delle spese di lite (in quanto entrambe le parti perdono sull'assegno di
18 mantenimento a favore della moglie), mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto (il marito perde sull'addebito e sulla frequentazione con le figlie ed ha violato il dovere di leale collaborazione ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità media), dell'attività effettivamente svolta (tutte le fasi), valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
affida le figlie minori in atti generalizzate, alla Per_1 Persona_6
madre, alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità
genitoriale; la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per le minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio); con collocazione prevalente presso la madre;
sospende le frequentazioni e le comunicazioni tra il padre e le figlie, con onere del padre di chiedere una modifica delle condizioni di separazione quando sarà in grado di dimostrare la sopravvenienza di giustificati motivi che consentano la ripresa delle frequentazioni con le figlie;
determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da
[...]
per il mantenimento della moglie, con decorrenza dalla CP_1
domanda, e condanna ai relativi pagamenti da Controparte_1
eseguire entro il giorno 15 di ogni mese presso il domicilio di n Parte_1
forma tracciabile;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati
19 elaborati dall' ISTAT;
determina in euro 1.000,00 il contributo mensile dovuto da
[...]
per il mantenimento delle figlie minori, con decorrenza dalla CP_1
domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e condanna
[...]
ai relativi pagamenti da eseguire entro il giorno 15 di ogni CP_1
mese presso il domicilio di in forma tracciabile;
Parte_1
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito dalla madre come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo, mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna al pagamento, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 7.240,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
20