CASS
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - TA DI RO LO AG R.G.N. 24024/2025 MA RI NA SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 20/05/2025 del TRIBUNALE PER I MINORENNI di Napoli letta la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
sentite le conclusioni del Sost. Procuratore Generale Alessandro Cimmino che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. E' stato proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - avverso la decisione emessa nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXin data 20 maggio 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in funzione di giudice del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con atto del 10 novembre 2025 è sopravvenuta rinunzia al ricorso, da parte del difensore munito di procura speciale. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO AG PE DE ZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2677 Anno 2026 Presidente: DE ZO PE Relatore: AG LO Data Udienza: 14/11/2025
sentite le conclusioni del Sost. Procuratore Generale Alessandro Cimmino che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. E' stato proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - avverso la decisione emessa nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXin data 20 maggio 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in funzione di giudice del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con atto del 10 novembre 2025 è sopravvenuta rinunzia al ricorso, da parte del difensore munito di procura speciale. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO AG PE DE ZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2677 Anno 2026 Presidente: DE ZO PE Relatore: AG LO Data Udienza: 14/11/2025