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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1301 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PENELLO Parte_1 Parte_2
ROBERTO, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 18.12.2014 in Bangkok (Thailandia), registrato dall'Ufficio dello Stato Civile dell'Ambasciata
italiana del Distretto di Bang Rak Bangkok (Thailandia) al n. 6183/128305 dell'anno 2014, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Finale Ligure (SV).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Finale Ligure (SV)
in Via Varese 8/10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del marito Controparte_1
GENITORIALE PER I FIGLI NI
[...]
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resterà collocato presso la dimora materna appena questa verrà reperita dalla Per_1
madre come ut supra;
il padre potrà esercitare il diritto di visita del figlio e uscire di casa con il medesimo ogni qual volta lo vorrà previo avviso alla madre, la quale non potrà mai opporsi alle visite adducendo motivazioni pretestuose:
4/a) in caso di uscita dalla casa materna il padre dovrà comunque portare il figlio presso la dimora materna entro le ore 19.00;
4/b) per quanto concerne le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua tutto verrà deciso concordemente sul momento dai genitori come del resto è stato fatto in questi anni di separazione di fatto;
5. Il marito verserà alla moglie tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad Euro 200,00 assegno che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Eventuali viaggi all'estero del figlio minorenne da parte della madre saranno possibili solo previo consenso del padre e regolamentati dal Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, che modifica l'art.3 lettera b) della Legge 21 novembre 1967 n. 1185 recante “Norme sui passaporti” ed introduce,
inoltre, l'articolo 3-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico / reddituali della moglie, il marito non sarà più
onerato di versare alla medesima l'importo di € 100,00 quale contributo al suo mantenimento.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo