Ordinanza cautelare 22 giugno 2021
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/02/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03627/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05109/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5109 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Alessio, Carlo Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Atac Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Cangiano, Carla Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Maggiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1) del decreto del Prefetto della Provincia di Roma, notificato in data 12.03.2021, divieto di detenzione di armi e munizioni, c.d. DDAM -, con il quale, per il tramite della Questura di Roma, divisione polizia amministrativa, prot. -OMISSIS- “ … è fatto divieto al…, sopra generalizzato, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. L'interessato, ove non vi abbia già provveduto, dovrà cedere le armi e munizioni, già oggetto di ritiro amministrativo, a persona non convivente legittimata a detenerle, o in alternativa potrà provvedere, a sue spese, alla relativa disattivazione o alla rottamazione delle stesse, entro il termine di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'eventuale dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria. In caso d'ingiustificata inottemperanza alla predetta ingiunzione, detto materiale è confiscato e sarà versato al competente Ufficio dell'Amministrazione della Difesa, a norma dell'art. 6 della Legge 22 Maggio 1975, n.152. La Questura di Roma è incaricata della notifica del presente decreto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento TULPS. Avverso il presente decreto l'interessato potrà produrre, a norma dell'art 1 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ricorso gerarchico in bollo al Ministero dell'Interno, per motivi di legittimità e di merito in un'unica istanza, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR, per soli motivi di legittimità, entro 60 giorni dalla stessa data ”;
2) della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, in data 17 giugno 2020, notificato il 29.08.2020, con cui la Questura di Roma informava il ricorrente dell'avvio del procedimento per il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
3) di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Atac Spa e di Ministero dell'Interno e di Roma Capitale e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con decreto del Prefetto della Provincia di Roma, notificato in data 12.03.2021, è stato fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, in quanto denunciato in data 22.5.2020 all’autorità giudiziaria penale da operanti del commissariato di pubblica sicurezza di Primavalle - Roma per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p. e già sottoposto per lo stesso fatto alla misura cautelare di polizia da parte di operanti del Commissariato di P.S. di Volterra del ritiro sia di armi e munizioni il 26.05.2020 sia della licenza di porto d'armi per uso sportivo per tiro a volo nr.051445-O il 28.05.2020.
Con il ricorso in esame, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto decreto.
A sostegno della propria domanda ha riferito, in punto di fatto, di avere ritenuto, per errore, di essere oggetto di aggressione da parte di un malvivente e di avere reagito “ non avvedendosi che si trattava di un incaricato di un pubblico servizio, ma di un ritenuto aggressore ”. Avrebbe cessato l’azione in pochi attimi, “ appena si avvedeva che colui che l’aveva fatto cadere era soltanto un maldestro giovane, addetto alla vigilanza della metropolitana di Roma, che non era in divisa, che aveva usato le maniere forti per impedirgli di passare su una corsia predisposta per l’accesso e non per il deflusso dei passeggeri a causa del Covid-19 e che portava al collo un tesserino di riconoscimento ma non vestiva la divisa ”.
In punto di diritto, ha articolato le censure sintetizzate come segue:
- 1. “ Carenza di motivazione del provvedimento emesso - nullità del provvedimento, ai sensi degli artt. 1, 3, 21 septies l. 241/91; comunque, richiesta di annullamento degli atti e provvedimenti impugnati ”: la motivazione sarebbe “ viziata da assoluta genericità tanto da potersi considerare nulla in radice ”, atteso che non vi sarebbe “ alcun riferimento fattuale a elementi concreti che facciano ritenere che il ricorrente non dia affidamento di non abusare delle armi, non essendo sufficiente il mero rinvio a una notizia di reato, sfornita di descrizione fattuale, per assolvere all’onere di motivazione, in difetto trasmodandosi in irrazionalità manifesta ”. Si tratterebbe, per di più, di un fatto lecito in quanto “ per errore sul fatto ex art. 47 c.p. si credeva di reagire a un’aggressione illecita, tra l’altro con reazione proporzionata alla spinta ricevuta, senza l’uso di armi e subito cessata allorché il sig. -OMISSIS- si avvedeva dell’errore dal cartellino appeso al collo dell’incaricato alla vigilanza ”;
- 2. “ In ogni caso eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: per irragionevolezza – ingiustizia manifesta – contraddittorietà - illogicità e arbitrarietà - violazione e falsa applicazione degli artt. 21 octies della l. 7.08.1990 n. 241 (e succ. mod.) e 39 del r.d. n. 773 del 1931 (t.u.l.p.s.); violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost; violazione dei fondamentali principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ”: nel provvedimento non si farebbe riferimento ad atti di violenza illeciti concreti che avrebbe commesso il -OMISSIS-. Inoltre non sarebbe stato apposto un termine finale al provvedimento;
- 3. “ In ogni caso eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: per irragionevolezza – ingiustizia Manifesta – contraddittorietà - illogicità e arbitrarietà - violazione e falsa applicazione degli artt. 21 octies della l. 7.08.1990 n. 241 (e succ. Mod.) E 39 del r.d. n. 773 del 1931 (t.u.l.p.s.); violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost; violazione dei fondamentali principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione Amministrativa ”: l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare le condizioni personali del titolare del titolo ampliativo alla detenzione di armi munizioni e materie esplodenti ai fini dell’adozione del provvedimento di divieto, non già in astratto, ma in concreto, sulla base di elementi obiettivi idonei ad evidenziare la scarsa affidabilità del soggetto all’uso corretto delle armi;
- 4. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 t.u.l.p.s. in relazione all’art. 21 quater della legge n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento impugnato è adottato per un tempo indefinito senza la fissazione di un termine finale ”: il divieto di detenzione di armi munizioni e materie esplodenti costituirebbe un provvedimento di natura cautelare, che dovrebbe avere una durata certa e dovrebbe essere limitata al solo tempo necessario a fronteggiare situazioni transitorie, delle quali l’Amministrazione sarebbe tenuta a dar conto con adeguata motivazione;
- 5. “ Eccesso di potere – annullabilità del provvedimento per mancata istruttoria circa l’affidabilità del soggetto ricorrente - eccesso di potere per incongruità, illogicità e contraddittorietà ed arbitrarietà - eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti - per sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica; per difetto di valutazione comparativa di interessi e benefici; per violazione dei fondamentali principi della proporzionalità, ragionevolezza cui l’azione amministrativa deve tendere e della coerenza dell'agire della P.A. ”: l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare in modo rigoroso quelli che vengono dapprima rilevati e poi ritenuti gli elementi che portano a connotare il soggetto come “ non affidabile ”.
Si sono costituite la Questura di Roma, l’Atac, Roma Capitale e il Ministero dell’Interno contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Nello specifico, Roma Capitale ha chiesto volersi dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, la propria estromissione dal presente giudizio, atteso che lo stesso prenderebbe le mosse “ da una vicenda rispetto alla quale l’Amministrazione Capitolina risulta essere totalmente estranea ”.
Atac ha precisato la ricostruzione dei fatti per come effettuata dal ricorrente, riferendo che – come documentato dal Rapporto all’Autorità giudiziaria versato in atti – il sig. -OMISSIS- si sarebbe scagliato contro l’operatore Atac, afferrando e torcendo con violenza il suo braccio sinistro, immobilizzandolo contro la parete e procurandogli un trauma distorsivo della mano sinistra, una distorsione muscolare emicostato sinistro, regione sottoscapolare sinistra, regione della colonna dorsale e regione inguinale destra come da cartella clinica di Pronto Soccorso referto -OMISSIS-
L’odierno ricorrente avrebbe anche inveito verbalmente nei confronti del dipendente Atac. Sarebbero poi sopraggiunti la guardia giurata, l’autorità di pubblica sicurezza e l’ambulanza. Tutto ciò sarebbe avvenuto in presenza di altri addetti Atac in servizio che avrebbero confermato tale versione dei fatti, come da “ Modello Atac A048 Comunicazione dipendente ” versato in atti.
Con la Relazione depositata dal Ministero degli Interni, la Questura ha confermato che il ricorrente ha continuato ad inveire e ad avvicinarsi al volto dell’operatore ATAC anche dopo l’arrivo degli agenti dell’Equipaggio Primavalle I, ed ha riferito che lo stesso continuava a qualificarsi quale appartenente all’Arma dei Carabinieri, pur essendo già cessato dal servizio a quella data.
Con ordinanza n. 3494 del 22 giugno 2021 – confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5366/2021 – è stata respinta l’istanza cautelare con la seguente motivazione:
“ Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che:
- la licenza di porto di armi si caratterizza, da una parte, per un'intrinseca pericolosità e, dall'altra, per la mancanza o tenuità di un interesse socialmente apprezzabile, per cui le valutazioni sul pericolo di abuso da parte dell’Autorità di P.S. hanno carattere ampiamente discrezionale;
- la valutazione dei requisiti di affidabilità del privato al corretto uso delle armi (presupposto indispensabile per consentire all’interessato di mantenere le licenze in questione e le stesse armi) può ben basarsi su qualsivoglia indizio di inaffidabilità di cui l’organo amministrativo competente ad adottare i relativi provvedimenti di divieto, abbia cognizione, salvo l'obbligo di motivare logicamente il provvedimento assunto;
- nel caso di specie, il provvedimento impugnato appare aver tenuto conto di alcuni indici sintomatici di pericolosità desumibili dalla denuncia, in data 22.5.2020, alla competente autorità giudiziaria da personale del Commissariato di P.S. "Primavalle" per il reato di cui all'art. 337 c.p.; i quali trovano conferma negli atti depositati in giudizio dalla difesa dell’ATAC S.p.a.;
- nella valutazione degli opposti interessi, appare prevalente l’esigenza dell’amministrazione di tutelare la sicurezza pubblica e la incolumità delle persone;
Ritenuto che con particolare riferimento al periculum in mora non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, dal momento che, dall’esecuzione del provvedimento impugnato, non deriva all’istante un pregiudizio grave ed irreparabile tale da non poter attendere la decisione nel merito della presente controversia, atteso che la natura del divieto di detenzione impugnato ”.
All’udienza del 14 febbraio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Preliminarmente va disposta l’estromissione dal giudizio di Roma Capitale, attesa la sua estraneità alla materia del contendere, avente ad oggetto esclusivamente la domanda di annullamento di atti e provvedimenti assunti dal Prefetto della Provincia di Roma e dalla Questura di Roma per ragioni correlate soltanto all’operato di queste ultime.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
4. Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare il porto d'armi, come concretato dalla giurisprudenza per quanto di rilevante in questa sede.
I giudici amministrativi hanno reiteratamente rilevato che “ il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività ” (cfr. C. di St. n. 3585/2024)
Il giudizio espresso dall'Autorità di pubblica sicurezza in merito è caratterizzato da un'ampia discrezionalità e può essere soggetto a controllo solamente per vizi quali l'abnormità, la palese contraddizione, l'irragionevolezza, l'illogicità, l'arbitrarietà o la distorsione dei fatti (in tal senso, ex multis : T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 379/2024).
La detenzione e il porto d'armi possono essere inibiti anche in assenza di condanne penali, per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. La valutazione della non affidabilità del richiedente è più stringente della pericolosità sociale.
Ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, in quanto atti con finalità non sanzionatorie e punitive, bensì di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso e l'ampiezza della discrezionalità riconosciuta in questa materia all'Autorità di pubblica sicurezza ne consente il sindacato giurisdizionale solo sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifesta (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 71/2024).
Secondo la costante giurisprudenza, la motivazione dei provvedimenti in materia di armi, proprio in ragione dell'ampia discrezionalità che li caratterizza, è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica, in quanto spetta all'Amministrazione decidere se il soggetto dia o meno affidamento in ordine al non abuso dell'arma ( ex multis : TAR Brescia n. 1061/2022).
Sul punto, è stato precisato che: “ Nella materia delle armi, i poteri dell'Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa (1), fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell'arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale (2); va precisato che l'ordinamento non configura un diritto a detenere o portare armi, sicché la relativa licenza rappresenta una deroga al normale divieto di portare armi e postula un'attenta valutazione di affidabilità del richiedente, rimessa al potere di apprezzamento discrezionale dell'amministrazione e del resto, secondo la costante giurisprudenza, la motivazione dei provvedimenti in materia di armi, proprio in ragione dell'ampia discrezionalità che li caratterizza, è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica, in quanto spetta all'Amministrazione decidere se il soggetto dia o meno affidamento in ordine al non abuso dell'arma ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1514/2021).
5. Orbene, nel caso in esame il provvedimento gravato ha tenuto nella debita considerazione indici sintomatici di pericolosità desumibili dalla denuncia, effettuata in data 22.5.2020, alla competente autorità giudiziaria da personale del Commissariato di P.S. “ Primavalle ” per il reato di cui all'art. 337 c.p..
Detti indizi hanno trovato conferma tanto negli atti depositati in giudizio dalla difesa dell’ATAC S.p.a. quanto in quelli depositati dal Ministero dell’Interno.
In conseguenza della presenza di tali elementi, legittimamente, in relazione alle censure dedotte, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato.
Con specifico riferimento alla mancata indicazione di un termine finale di efficacia del provvedimento de quo , evidenzia il Collegio che l'art. 39 r.d. n. 773 del 18 giugno 1931, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto di detenzione di armi irrogabile dal Prefetto.
A fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento in esame, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto a ottenere il riesame dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze che potrebbero avere mutato il quadro indiziario posto a base dell'originaria valutazione di inaffidabilità.
Pertanto l’odierno ricorrente può chiedere al Ministero il riesame del provvedimento de quo .
6. In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ATAC e del Ministero.
Sono compensate nei confronti di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- estromette dal Giudizio Roma Capitale;
- respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ATAC spa e del Ministero dell’Interno, che si quantificano in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno, oltre oneri e accessori come per legge.
Spese compensate nei confronti di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.