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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 11/02/2026, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2041/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
SANTINI MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19057/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131/l 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Azienda Municipale Ambiente Spa Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432011 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1469/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12/12/2024 a Roma Capitale, Ricorrente_1 ha impugnato l'accertamento con cui gli era stato richiesto il pagamento di euro 7.552, 58 (più accessori) a titolo di TARI e TEFA asseritamente dovute per il periodo dal 2018 al 2023 con riferimento ad un appartamento e cantina siti in Roma, Indirizzo_1.
Ha dedotto il ricorrente che una volta ritirato l'avviso (in data 17/10/2024), aveva presentato domanda di annullamento in autotutela, rappresentando alla controparte che per le due unità immobiliari, da lui condotte in locazione fino al febbraio del 2023, aveva inviato la prevista comunicazione all'AMA e pagato regolarmente tutti i bollettini da quest'ultima inviati.
Roma Capitale, però, non aveva riscontrato l'istanza, costringendolo così ad impugnare in giudizio l'accertamento che, dal canto suo, andava certamente annullato perché viziato da
-mancata risposta alla richiesta di annullamento in autotutela,
-avvenuta presentazione della dichiarazione,
-regolare esecuzione dei pagamenti,
-prescrizione dei diritti relativi all'anno 2018,
-inesatta determinazione della superficie dell'appartamento,
-spettanza della riduzione per insufficiente prestazione del servizio,
-quantificazione delle sanzioni in violazione del cumulo giuridico.
Roma Capitale non ha svolto attività difensiva e la causa è stata fissata per la trattazione all'udienza del
9/2/2026, in vista della quale il ricorrente ha presentato memoria.
In data 4/2/2026 Roma Capitale ha depositato un atto di costituzione con il quale ha fatto presente di avere già provveduto, in autotutela, all'annullamento totale dell'accertamento impugnato.
Ha pertanto concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo, va dato senz'altro atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'annullamento totale dell'accertamento impugnato da parte di Roma Capitale.
Quest'ultima ha chiesto alla Corte di voler compensare per intero le spese di lite, ma la richiesta non può essere accolta, stante la tardività con cui l'annullamento è stato comunicato allo Ricorrente_1, che oltre ad aver proposto ricorso solo dopo l'inutile presentazione di un'istanza di annullamento in autotutela, ha dovuto svolgere plurime attività difensive prima di essere informato della riconosciuta fondatezza delle proprie doglianze.
Roma Capitale va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite, che tenuto conto del valore della controversia, si liquidano in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Roma, il 9/2/2026 Il Presidente est. Francesco Tirelli
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
SANTINI MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19057/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131/l 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Azienda Municipale Ambiente Spa Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432011 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1469/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12/12/2024 a Roma Capitale, Ricorrente_1 ha impugnato l'accertamento con cui gli era stato richiesto il pagamento di euro 7.552, 58 (più accessori) a titolo di TARI e TEFA asseritamente dovute per il periodo dal 2018 al 2023 con riferimento ad un appartamento e cantina siti in Roma, Indirizzo_1.
Ha dedotto il ricorrente che una volta ritirato l'avviso (in data 17/10/2024), aveva presentato domanda di annullamento in autotutela, rappresentando alla controparte che per le due unità immobiliari, da lui condotte in locazione fino al febbraio del 2023, aveva inviato la prevista comunicazione all'AMA e pagato regolarmente tutti i bollettini da quest'ultima inviati.
Roma Capitale, però, non aveva riscontrato l'istanza, costringendolo così ad impugnare in giudizio l'accertamento che, dal canto suo, andava certamente annullato perché viziato da
-mancata risposta alla richiesta di annullamento in autotutela,
-avvenuta presentazione della dichiarazione,
-regolare esecuzione dei pagamenti,
-prescrizione dei diritti relativi all'anno 2018,
-inesatta determinazione della superficie dell'appartamento,
-spettanza della riduzione per insufficiente prestazione del servizio,
-quantificazione delle sanzioni in violazione del cumulo giuridico.
Roma Capitale non ha svolto attività difensiva e la causa è stata fissata per la trattazione all'udienza del
9/2/2026, in vista della quale il ricorrente ha presentato memoria.
In data 4/2/2026 Roma Capitale ha depositato un atto di costituzione con il quale ha fatto presente di avere già provveduto, in autotutela, all'annullamento totale dell'accertamento impugnato.
Ha pertanto concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo, va dato senz'altro atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'annullamento totale dell'accertamento impugnato da parte di Roma Capitale.
Quest'ultima ha chiesto alla Corte di voler compensare per intero le spese di lite, ma la richiesta non può essere accolta, stante la tardività con cui l'annullamento è stato comunicato allo Ricorrente_1, che oltre ad aver proposto ricorso solo dopo l'inutile presentazione di un'istanza di annullamento in autotutela, ha dovuto svolgere plurime attività difensive prima di essere informato della riconosciuta fondatezza delle proprie doglianze.
Roma Capitale va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite, che tenuto conto del valore della controversia, si liquidano in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Roma, il 9/2/2026 Il Presidente est. Francesco Tirelli