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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10469/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10469 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
UL RE (AV) il 06/04/1971, con il patrocinio dell'avv. TONIELLI
IC ), con elezione di domicilio Email_1 presso il difensore;
RICORRENTE e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/01/1967, con il patrocinio dell'avv. TONIELLI IC
), con elezione di domicilio presso il Email_1 difensore;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.08.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 14.09.2018, che dall'unione era nato il figlio
(Roma, 07.09.2015), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi Per_1 tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) L'affidamento condiviso, tra i genitori, del minore con collocamento prevalente Persona_2 dello stesso presso l'abitazione familiare, assegnata alla madre, che dichiara fin d'ora che, una volta concluso il ciclo di studi della secondaria di I° grado del figlio
(leggasi 31.07.2026) se ne allontanerà spontaneamente, purché nella disponibilità di nuova abitazione, per cui il IG. anche a titolo di contributo Controparte_1 omnicomprensivo per la definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dalla separazione e per agevolare la riorganizzazione di vita ed il reperimento di una nuova sistemazione abitativa per la IG.ra e per il figlio , si Parte_2 Per_1 obbliga a versare alla ex moglie la somma di € 25.000,00 all'atto del rilascio del sopra indicato cespite immobiliare;
3) Per quanto riguarda i diritti di visita genitore figlio, si evidenzia che già da qualche mese il figlio minore (di Per_1 quasi 9 anni) è collocato prevalentemente presso la madre, con possibilità per il padre di fargli visita a propria discrezione e compatibilmente con gli impegni del minore. 4) Per il futuro, e cioè dal mese di agosto 2024, nell'assoluto e preminente rispetto delle esigenze del figlio, compatibilmente alle esigenze scolastiche e ludiche dello stesso, considerando le esigenze lavorative del padre e quelle della madre, i genitori chiedono di adottare il regime di affido condiviso, con collocamento del minore presso la madre, con diritto per il IG. Controparte_1 di tenere con sé il figlio, il mercoledì di tutte le settimane del mese, con il prelievo dello stesso da scuola alle ore 14.00/16.00 sino alle ore 21.00 quando riporterà il figlio presso l'abitazione materna. A ciò si aggiunga che a week-end alternati starà con il padre dal venerdì all'uscita da scuola, fino alla domenica, alle Per_1 ore 21.00, quando il minore verrà riportato dal IG. a casa della Controparte_1 madre. Per quanto attiene le festività, in occasione di quelle di Pasqua, il minore trascorrerà l'intero periodo di vacanze scolastiche, comprensivo del giorno di
Pasqua e di Pasquetta, con uno dei due genitori, alternandolo di anno in anno con l'altro genitore. In occasione delle festività natalizie e di fine anno il minore, ad anni alterni, trascorrerà con la madre la notte del 24 e con il padre, dalla mattina del 25 a quella del 1 gennaio, e con la madre dal pranzo del 1 gennaio al successivo
6 gennaio. Durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni consecutivi con Per_1 ciascuno dei genitori, nel mese di agosto e comunque nel periodo di ferie dei rispettivi genitori, quindi compatibilmente con gli impegni professionali dei IGg.ri e e con gli impegni ludici del figlio. Ciascuno genitore si impegna di Pt_1 CP_1 comunicare entro il 30 giugno il periodo di ferie durante il quale intende trascorrere i 15 giorni con il figlio. Per quanto riguarda i compleanni dei genitori, il figlio tendenzialmente li trascorrerà con il genitore che festeggia il compleanno, mentre il compleanno del minore verrà festeggiato con uno dei due genitori, ad anni alterni, iniziando con la madre, la IG.ra . In piena aderenza al Parte_1 dettato normativo afferente all'affidamento condiviso del figlio minore, i genitori si assicurano piena collaborazione e periodica condivisione di informazioni e riflessioni in merito al percorso di crescita del figlio e delle sue principali scelte di vita. 5) Il IG. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Controparte_1 minore , corrisponderà, entro e non oltre il giorno 5 del mese, nella mani Per_1 della IG.ra , tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie Parte_1 intestate a quest'ultima, l'importo complessivo di euro 400,00 quattrocento/00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di agosto 2024; 6) Per quanto riguarda le spese straordinarie, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Al riguardo, i coniugi dichiarano di voler aderire alle linee Guida del CNF del 29.11.2017 che in sostanza ha fatto proprio il Protocollo d'intesa siglato presso il Tribunale di Roma in data
17 dicembre 2014; 7) La casa coniugale sita in Roma, Via Giuseppe Rovani, 24, di proprietà esclusiva del IG. viene assegnata alla IG.ra Controparte_1 Pt_1
, con le modalità di cui al punto 2 delle presenti conclusioni;
8) Si dà atto che
[...] medio tempore il IG. ha già lasciato l'appartamento de quo Controparte_1 nella disponibilità della IG.ra e del figlio , essendosi Parte_1 Per_1 trasferito al piano di sopra, al 7° piano, int. 25/A, presso cioè l'altro mini appartamento di sua proprietà esclusiva;
9) Il IG. a titolo di Controparte_1 corrispettivo negoziale, per le motivazioni indicate a verbale del 19.05.2025, nonché al punto 2 delle presenti conclusioni, si impegna a versare, in favore della
IG.ra l'importo di € 25.000,00 entro e non oltre il momento del Parte_1 rilascio dell'immobile da parte della IG.ra alla stessa assegnato. Parte_1
Con l'adempimento delle condizioni sopra indicate i coniugi dichiarano di non avere alcuna altra questione e/o pretesa pendente l'uno nei confronti dell'altro”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e del figlio minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
10469/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 14.09.2018; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 00146, parte 1, serie 23);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nel ricorso congiunto e integralmente riportate in parte motiva;
Così deciso in Roma, in data 11.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10469 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
UL RE (AV) il 06/04/1971, con il patrocinio dell'avv. TONIELLI
IC ), con elezione di domicilio Email_1 presso il difensore;
RICORRENTE e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/01/1967, con il patrocinio dell'avv. TONIELLI IC
), con elezione di domicilio presso il Email_1 difensore;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.08.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 14.09.2018, che dall'unione era nato il figlio
(Roma, 07.09.2015), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi Per_1 tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) L'affidamento condiviso, tra i genitori, del minore con collocamento prevalente Persona_2 dello stesso presso l'abitazione familiare, assegnata alla madre, che dichiara fin d'ora che, una volta concluso il ciclo di studi della secondaria di I° grado del figlio
(leggasi 31.07.2026) se ne allontanerà spontaneamente, purché nella disponibilità di nuova abitazione, per cui il IG. anche a titolo di contributo Controparte_1 omnicomprensivo per la definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dalla separazione e per agevolare la riorganizzazione di vita ed il reperimento di una nuova sistemazione abitativa per la IG.ra e per il figlio , si Parte_2 Per_1 obbliga a versare alla ex moglie la somma di € 25.000,00 all'atto del rilascio del sopra indicato cespite immobiliare;
3) Per quanto riguarda i diritti di visita genitore figlio, si evidenzia che già da qualche mese il figlio minore (di Per_1 quasi 9 anni) è collocato prevalentemente presso la madre, con possibilità per il padre di fargli visita a propria discrezione e compatibilmente con gli impegni del minore. 4) Per il futuro, e cioè dal mese di agosto 2024, nell'assoluto e preminente rispetto delle esigenze del figlio, compatibilmente alle esigenze scolastiche e ludiche dello stesso, considerando le esigenze lavorative del padre e quelle della madre, i genitori chiedono di adottare il regime di affido condiviso, con collocamento del minore presso la madre, con diritto per il IG. Controparte_1 di tenere con sé il figlio, il mercoledì di tutte le settimane del mese, con il prelievo dello stesso da scuola alle ore 14.00/16.00 sino alle ore 21.00 quando riporterà il figlio presso l'abitazione materna. A ciò si aggiunga che a week-end alternati starà con il padre dal venerdì all'uscita da scuola, fino alla domenica, alle Per_1 ore 21.00, quando il minore verrà riportato dal IG. a casa della Controparte_1 madre. Per quanto attiene le festività, in occasione di quelle di Pasqua, il minore trascorrerà l'intero periodo di vacanze scolastiche, comprensivo del giorno di
Pasqua e di Pasquetta, con uno dei due genitori, alternandolo di anno in anno con l'altro genitore. In occasione delle festività natalizie e di fine anno il minore, ad anni alterni, trascorrerà con la madre la notte del 24 e con il padre, dalla mattina del 25 a quella del 1 gennaio, e con la madre dal pranzo del 1 gennaio al successivo
6 gennaio. Durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni consecutivi con Per_1 ciascuno dei genitori, nel mese di agosto e comunque nel periodo di ferie dei rispettivi genitori, quindi compatibilmente con gli impegni professionali dei IGg.ri e e con gli impegni ludici del figlio. Ciascuno genitore si impegna di Pt_1 CP_1 comunicare entro il 30 giugno il periodo di ferie durante il quale intende trascorrere i 15 giorni con il figlio. Per quanto riguarda i compleanni dei genitori, il figlio tendenzialmente li trascorrerà con il genitore che festeggia il compleanno, mentre il compleanno del minore verrà festeggiato con uno dei due genitori, ad anni alterni, iniziando con la madre, la IG.ra . In piena aderenza al Parte_1 dettato normativo afferente all'affidamento condiviso del figlio minore, i genitori si assicurano piena collaborazione e periodica condivisione di informazioni e riflessioni in merito al percorso di crescita del figlio e delle sue principali scelte di vita. 5) Il IG. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Controparte_1 minore , corrisponderà, entro e non oltre il giorno 5 del mese, nella mani Per_1 della IG.ra , tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie Parte_1 intestate a quest'ultima, l'importo complessivo di euro 400,00 quattrocento/00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di agosto 2024; 6) Per quanto riguarda le spese straordinarie, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Al riguardo, i coniugi dichiarano di voler aderire alle linee Guida del CNF del 29.11.2017 che in sostanza ha fatto proprio il Protocollo d'intesa siglato presso il Tribunale di Roma in data
17 dicembre 2014; 7) La casa coniugale sita in Roma, Via Giuseppe Rovani, 24, di proprietà esclusiva del IG. viene assegnata alla IG.ra Controparte_1 Pt_1
, con le modalità di cui al punto 2 delle presenti conclusioni;
8) Si dà atto che
[...] medio tempore il IG. ha già lasciato l'appartamento de quo Controparte_1 nella disponibilità della IG.ra e del figlio , essendosi Parte_1 Per_1 trasferito al piano di sopra, al 7° piano, int. 25/A, presso cioè l'altro mini appartamento di sua proprietà esclusiva;
9) Il IG. a titolo di Controparte_1 corrispettivo negoziale, per le motivazioni indicate a verbale del 19.05.2025, nonché al punto 2 delle presenti conclusioni, si impegna a versare, in favore della
IG.ra l'importo di € 25.000,00 entro e non oltre il momento del Parte_1 rilascio dell'immobile da parte della IG.ra alla stessa assegnato. Parte_1
Con l'adempimento delle condizioni sopra indicate i coniugi dichiarano di non avere alcuna altra questione e/o pretesa pendente l'uno nei confronti dell'altro”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e del figlio minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
10469/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 14.09.2018; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 00146, parte 1, serie 23);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nel ricorso congiunto e integralmente riportate in parte motiva;
Così deciso in Roma, in data 11.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi