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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2948 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, con il patrocinio dell'avv. Laura Sanfratello e con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, via Gioacchino Di Marzo n. 48
appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Gabriele Controparte_1
Romeo e con elezione di domicilio a Marsala, via San Giovanni Bosco
n. 13 appellato
Controparte_2 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 17.10.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3713/2022, emessa dal GdP di
[...]
Palermo il 19.12.2022, che ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso la cartella esattoriale n. 29620220028299507000, notificata in data 10.06.2022, avente ad oggetto la somma di € 315,89 pretesa a titolo di sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada.
A sostegno dell'appello, ha dedotto innanzi tutto l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le somme intimate. Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, reiterando le medesime domande ed eccezioni proposte in primo grado.
Si è costituita l' eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., mentre nel merito ha contestato tutti i motivi di appello per le ragioni spiegate in comparsa invocando la conferma della sentenza appellata.
È rimasto, invece, contumace il ancorché Controparte_2 regolarmente evocato in giudizio.
Nelle more del giudizio di appello, l'appellante ha pagato l'importo oggetto della cartella opposta, come da documentazione depositata in allegato alle note del 14.10.2024, con conseguente sopravvenuta estinzione del debito su cui si controverte.
Ciò impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere che come affermato dalla giurisprudenza può essere pronunciata anche d'ufficio ogniqualvolta sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre
2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
Ed infatti, il giudizio di opposizione all'esecuzione intimata con la notifica della cartella di pagamento ha lo scopo di provocare l'annullamento della cartella di pagamento, al fine di impedire la successiva fase di riscossione coattiva del credito che tuttavia in presenza del pagamento integrale dell'importo precettato non potrà comunque essere avviata.
Del resto, per ciò che è dato sapere l'opponente ha provveduto spontaneamente al pagamento dell'importo della cartella, risultando così in ogni caso irripetibile la somma versata (Cass., Sez. V, 30 gennaio
2018, n. 2231).
Né è possibile sostenere che il pagamento sarebbe avvenuto al solo scopo di evitare successivi procedimenti espropriativi, senza alcun riconoscimento del debito, atteso che seppure il Tribunale sia consapevole del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui
“il pagamento, come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, non essendo preclusa la contestazione relativa all'an debeatur” (Cassazione n. 20962/2020), tuttavia, tale principio non può essere applicato nel presente giudizio, in quanto l'opponente non ha mosso alcuna contestazione avverso il titolo sottostante la cartella - costituito dal verbale n. 13630/17 emesso dalla
Polizia Municipale di per violazione del cds -, che pertanto non è CP_2 più contestabile.
Tuttavia, va sommariamente vagliato il merito della controversia, al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
In primo luogo, superflua appare ogni contestazione attinente alla regolarità del procedimento notificatorio telematico, attesa la tempestiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, il quale infatti dispiegava rituale opposizione. Peraltro, giova precisare che già nel 2019, prima ancora dello slancio di digitalizzazione avuto con la crisi pandemica e le relative norme, la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la notifica a mezzo pec di un atto anche non inerente all'attività professionale (cfr.
Cass. 24160/19). Di conseguenza, non può che ritenersi regolare la notifica della cartella di pagamento impugnata quand'anche notificata alla pec professionale del destinatario.
In ordine poi all'eccepita prescrizione del debito si osserva che ai sensi degli artt. 209 cds e 28 legge 689/81 il termine di prescrizione per la riscossione delle somme dovute per la violazione delle norme del CdS è quello di cinque anni decorrenti dalla data dell'accertamento dell'infrazione se contestualmente contestata ovvero dalla notifica del verbale di accertamento che nella specie è avvenuta in data 06.06.2017.
Il termine di prescrizione va poi nella specie prorogato in virtù della normativa emergenziale COVID, di cui all'art.67 del D.L. n. 18/20
(Decreto Cura Italia), convertito in L. 27/20, sicchè al momento della notifica della cartella di pagamento contestata il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.
Ed infatti, dal combinato disposto dell'art. 67 D.L. 18/20 e dell'art. 12
d.lgs. 159/15 (richiamato dalla normativa emergenziale) deriva per un verso la sospensione dei termini relativi all'attività di accertamento e riscossione in capo agli enti impositori per il periodo dall'8.03.2020 al
31.05.2020 (art. 67 c.1), e peraltro per lo stesso periodo di tempo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività (art. 67 c.4), con la conseguenza di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione (principio affermato dalla risoluzione n° 6/DF del 15/06/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Tale meccanismo di sospensione si ripercuote a cascata sui termini di notifica delle cartelle di pagamento, il cui onere compete all'
[...]
. Ed infatti, la sospensione dei termini di prescrizione e Controparte_3 decadenza delle attività di accertamento e riscossione in capo agli enti impositori non può che spostare in avanti anche il termine di prescrizione dell'attività tipica dell'Agente della Riscossione.
Così operando, nella specie, il termine di prescrizione in relazione al diritto di riscuotere le somme intimate aumentato del periodo di sospensione di 85 giorni, non era ancora interamente decorso alla data di notifica della cartella esattoriale (10.06.2022).
L'appello pertanto sarebbe stato in toto rigettato, seppure con le suddette precisazioni.
Quanto alle spese, tuttavia, tenuto conto della natura delle questioni trattate e del contrasto dottrinale e giurisprudenziale ancora in essere, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
non definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo, il 14.01.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2948 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, con il patrocinio dell'avv. Laura Sanfratello e con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, via Gioacchino Di Marzo n. 48
appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Gabriele Controparte_1
Romeo e con elezione di domicilio a Marsala, via San Giovanni Bosco
n. 13 appellato
Controparte_2 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 17.10.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3713/2022, emessa dal GdP di
[...]
Palermo il 19.12.2022, che ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso la cartella esattoriale n. 29620220028299507000, notificata in data 10.06.2022, avente ad oggetto la somma di € 315,89 pretesa a titolo di sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada.
A sostegno dell'appello, ha dedotto innanzi tutto l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le somme intimate. Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, reiterando le medesime domande ed eccezioni proposte in primo grado.
Si è costituita l' eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., mentre nel merito ha contestato tutti i motivi di appello per le ragioni spiegate in comparsa invocando la conferma della sentenza appellata.
È rimasto, invece, contumace il ancorché Controparte_2 regolarmente evocato in giudizio.
Nelle more del giudizio di appello, l'appellante ha pagato l'importo oggetto della cartella opposta, come da documentazione depositata in allegato alle note del 14.10.2024, con conseguente sopravvenuta estinzione del debito su cui si controverte.
Ciò impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere che come affermato dalla giurisprudenza può essere pronunciata anche d'ufficio ogniqualvolta sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre
2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
Ed infatti, il giudizio di opposizione all'esecuzione intimata con la notifica della cartella di pagamento ha lo scopo di provocare l'annullamento della cartella di pagamento, al fine di impedire la successiva fase di riscossione coattiva del credito che tuttavia in presenza del pagamento integrale dell'importo precettato non potrà comunque essere avviata.
Del resto, per ciò che è dato sapere l'opponente ha provveduto spontaneamente al pagamento dell'importo della cartella, risultando così in ogni caso irripetibile la somma versata (Cass., Sez. V, 30 gennaio
2018, n. 2231).
Né è possibile sostenere che il pagamento sarebbe avvenuto al solo scopo di evitare successivi procedimenti espropriativi, senza alcun riconoscimento del debito, atteso che seppure il Tribunale sia consapevole del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui
“il pagamento, come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, non essendo preclusa la contestazione relativa all'an debeatur” (Cassazione n. 20962/2020), tuttavia, tale principio non può essere applicato nel presente giudizio, in quanto l'opponente non ha mosso alcuna contestazione avverso il titolo sottostante la cartella - costituito dal verbale n. 13630/17 emesso dalla
Polizia Municipale di per violazione del cds -, che pertanto non è CP_2 più contestabile.
Tuttavia, va sommariamente vagliato il merito della controversia, al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
In primo luogo, superflua appare ogni contestazione attinente alla regolarità del procedimento notificatorio telematico, attesa la tempestiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, il quale infatti dispiegava rituale opposizione. Peraltro, giova precisare che già nel 2019, prima ancora dello slancio di digitalizzazione avuto con la crisi pandemica e le relative norme, la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la notifica a mezzo pec di un atto anche non inerente all'attività professionale (cfr.
Cass. 24160/19). Di conseguenza, non può che ritenersi regolare la notifica della cartella di pagamento impugnata quand'anche notificata alla pec professionale del destinatario.
In ordine poi all'eccepita prescrizione del debito si osserva che ai sensi degli artt. 209 cds e 28 legge 689/81 il termine di prescrizione per la riscossione delle somme dovute per la violazione delle norme del CdS è quello di cinque anni decorrenti dalla data dell'accertamento dell'infrazione se contestualmente contestata ovvero dalla notifica del verbale di accertamento che nella specie è avvenuta in data 06.06.2017.
Il termine di prescrizione va poi nella specie prorogato in virtù della normativa emergenziale COVID, di cui all'art.67 del D.L. n. 18/20
(Decreto Cura Italia), convertito in L. 27/20, sicchè al momento della notifica della cartella di pagamento contestata il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.
Ed infatti, dal combinato disposto dell'art. 67 D.L. 18/20 e dell'art. 12
d.lgs. 159/15 (richiamato dalla normativa emergenziale) deriva per un verso la sospensione dei termini relativi all'attività di accertamento e riscossione in capo agli enti impositori per il periodo dall'8.03.2020 al
31.05.2020 (art. 67 c.1), e peraltro per lo stesso periodo di tempo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività (art. 67 c.4), con la conseguenza di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione (principio affermato dalla risoluzione n° 6/DF del 15/06/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Tale meccanismo di sospensione si ripercuote a cascata sui termini di notifica delle cartelle di pagamento, il cui onere compete all'
[...]
. Ed infatti, la sospensione dei termini di prescrizione e Controparte_3 decadenza delle attività di accertamento e riscossione in capo agli enti impositori non può che spostare in avanti anche il termine di prescrizione dell'attività tipica dell'Agente della Riscossione.
Così operando, nella specie, il termine di prescrizione in relazione al diritto di riscuotere le somme intimate aumentato del periodo di sospensione di 85 giorni, non era ancora interamente decorso alla data di notifica della cartella esattoriale (10.06.2022).
L'appello pertanto sarebbe stato in toto rigettato, seppure con le suddette precisazioni.
Quanto alle spese, tuttavia, tenuto conto della natura delle questioni trattate e del contrasto dottrinale e giurisprudenziale ancora in essere, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
non definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo, il 14.01.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza