Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 7916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7916 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07916/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2024, proposto dal Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Canciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E.D.A Na 3 - Ente D'Ambito Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Veniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 156;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Comune di Nola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pomigliano d'Arco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Portici, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Russo e Anna Cestari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Antonella Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Stajano e Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune Agerola, Comune Anacapri, Comune Boscotrecase, Comune Boscoreale, Comune Camposano, Comune Capri, Comune Carborara di Nola, Comune Casamarciano, Comune Casola di Napoli, Comune Castello di Cisterna, Comune Cercola, Comune Cicciano, Comune Cimitile, Comune Comiziano, Comune Ercolano, Comune Gragnano, Comune Lettere, Comune Liveri, Comune Mariglianella, Comune Marigliano, Comune Massa di Somma, Comune Lubrense, Comune Ottaviano, Comune Palma Campania, Comune Pimonte, Comune Poggiomarino, Comune Pollenatrocchia, Comune Pompei, Comune Roccaraionola, Comune San Gennaro al Vesuvio, Comune San Giorgio a Cremano, Comune San Giuseppe Vesuviano, Comune San Paolo Bel Sito, Comune San Sebastiano al Vesuvio, Comune San Vitaliano, Comune Sant’Agnello, Comune Sant’Anastasia, Comune Santa Maria La Carita, Comune Scisciano, Comune Somma Vesuviana, Comune Stiano, Comune Terzigno, Comune Trecase, Comune Tufino, Comune Vico Equense, Comune di Visciano, Comune Volla, non costituiti in giudizio;
Comune di Meta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Saviano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Granato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune S. Antonio Abate, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sorrento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castello di Cisterna, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della delibera del Consiglio d'Ambito di EDA Napoli 3 n. 8 del 29 dicembre 2023, pubblicata l'8 gennaio 2024, di attuazione dell''art. 23 bis della Legge Regionale della Campania n. 14/2016, avente ad oggetto la scelta del modello gestionale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, nonché modifica del Sub Ambito Distrettuale (SAD) già precedentemente individuato;
- della delibera dell''Assemblea dei Sindaci dell'EDA Napoli 3 del 12 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’E.D.A. Na 3 - Ente D'Ambito Napoli 3, del Comune di Castellammare di Stabia, del Comune di Torre del Greco, del Comune di Nola, del Comune di Pomigliano d'Arco, del Comune di Meta, del Comune di Saviano, del Comune di Piano di Sorrento, del Comune di Portici, del Comune S. Antonio Abate, del Comune di Sorrento, e del Comune di Castello di Cisterna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO Di NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il Comune di Torre Annunziata ha impugnato la delibera del Consiglio d’Ambito di E.D.A. Na3 n. 8 del 29/12/2023, pubblicata l’8/1/2024, di attuazione dell’art. 23 bis della Legge Regionale della Campania n. 14/2016, avente ad oggetto la scelta del modello gestionale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, nonché modifica dei SAD già precedentemente individuati, nonché la delibera del Consiglio d’Ambito di EdA NA3 del 9/2/2024, nonché la delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’EdA Na 3 del 12.12.2023.
Il ricorrente ha affermato che:
a) la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, “ Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare ”, dispone con l’art. 7 un sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in Regione Campania, prevedendo al riguardo l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)- Enti d’Ambito per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti tra i Comuni in forma associata;
b) con l’art. 23, c. 1 la legge citata prevede la ripartizione del territorio regionale in sette Ambiti Territoriali Ottimali, tra i quali l’Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3 (EDA NA3);
c) l’art. 24, comma 1, dispone che, al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD) con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 200, commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
d) avviate le procedure per l’istituzione dei nuovi enti previsti dalla legge n. 14/2016, il Consiglio d’Ambito di Napoli 3 (EDA Na3) con delibera n. 9 del 17.11.2020 di approvazione del Piano di Ambito, ripartiva il territorio dell’EdA in 5 SAD (Sub Ambiti Distrettuali) sulla base di definiti criteri (popolazione o bacino di utenza; densità abitativa; caratteristiche morfologiche e urbanistiche; logistica, in funzione della dislocazione degli impianti; limite demografico);
e) in particolare, per quello che interessa il Comune di Torre Annunziata, prevedeva il SAD 2 composto dai seguenti Comuni: Boscotrecase, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant’Antonio Abate, Torre del Greco, Trecase, Boscoreale, Torre Annunziata;
f) circa la scelta del modello di gestione degli impianti il Comune di Torre Annunziata, nelle varie interlocuzioni con gli altri Enti, proponeva di scegliere come modello di gestione quello della Società in house , nonché di utilizzare, per il servizio di igiene urbana, la società comunale “Prima Vera S.r.l.” società pubblica già operante. Tuttavia, non veniva trovato accordo unanime poiché alcuni degli Enti coinvolti propendevano per la creazione di una nuova società mista pubblico-privato;
g) da ultimo, la Regione Campania interveniva con legge 7/8/2023 n. 19 (Burc n. 59 del 7/8/2023) che ha innovato la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, introducendo l’art. 26 bis che, al primo comma, ha fatto obbligo agli EdA di individuare entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della norma sul BURC, e, quindi, entro il 5/11/2023, la “forma di gestione dei servizi” con riferimento al bacino dell’ATO o di ciascun SAD;
h) il Consiglio d’Ambito di E.D.A. Na3, in attuazione dell’art. 26 bis della Legge Regionale 7/8/2023 n. 19, approvava la delibera n. 8 del 29/12/2023, pubblicata l’8/1/2024 (doc.2) avente ad oggetto la scelta del modello gestionale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, nonché modifica dei SAD già precedentemente individuati;
i) tale delibera riconfigurava i SAD in base a richieste espresse da alcuni Comuni e per quello che riguarda il Comune di Torre Annunziata il suo ricollocamento dal SAD 2 già composto dai Comuni di: Boscotrecase, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant’Antonio Abate, Torre del Greco, Trecase, Boscoreale, Torre Annunziata, a un nuovo SAD2 composto da Castellammare di Stabia, Vico Equense e Torre Annunziata. Il tutto sconfessando quanto già da tempo deliberato (delibera n. 9 del 17.11.2020).
Con il ricorso sono lamentati i seguenti vizi:
- con il primo motivo, « Violazione di legge (legge R.C. 7/8/2023 n. 19; l. R.C. 26 maggio 2016, n. 14). Eccesso di potere per contraddittorietà, mancanza di istruttoria, irragionevolezza. Violazione del principio del contrarius actus e dell’indivisibilità del contenuto deliberativo »;
- con il secondo motivo, « Violazione di legge (legge R.C. 7/8/2023 n. 19; l. R.C. 26 maggio 2016, n. 14; decreto legislativo 201/2022). Eccesso di potere per contraddittorietà, mancanza di istruttoria, irragionevolezza »;
- con il terzo motivo, « Violazione di legge (legge R.C. 7/8/2023 n. 19; l. R.C. 26 maggio 2016, n. 14; decreto legislativo 201/2022). Eccesso di potere per contraddittorietà, mancanza di istruttoria, irragionevolezza ».
Si è costituito il Comune di Torre del Greco, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Si è costituito il Comune di Castellammare di Stabia.
Si è costituito altresì E.D.A NA 3 - Ente d’Ambito Napoli 3, affermando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 1413 del 2025 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei seguenti termini:
« Considerato che:
- oggetto dell’odierno ricorso è l’impugnazione della delibera n. 8 del 29 dicembre 2023, pubblicata l’8 gennaio 2024, con la quale l’EDA Napoli 3 - in attuazione dell'art. 23-bis della Legge Regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14 – ha elaborato il modello gestionale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti, con individuazione dei Sub Ambiti Distrettuali (SAD) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti tra i comuni in forma associata.
- l’eventuale accoglimento dell’odierno ricorso finirebbe per incidere in via potenziale anche sui comuni che aderiscono all’ATO Napoli 3, di cui fa parte il ricorrente comune di Torre Annunziata;
- l’odierno ricorso è stato notificato, tra i controinteressati, ai soli comuni di Castellammare di Stabia e di Torre del Greco, in quanto appartenenti al SAD 2, in cui è stato inserito il comune di Torre Annunziata ed oggetto di contestazione, laddove si rende necessario, per le ragioni sopra esposte, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comuni facenti parte dell’ATO Napoli 3;
- all’onere di integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti comuni provvederà parte ricorrente mediante notifica dell’atto introduttivo del giudizio e deposito comprovante l’avvenuta integrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente ordinanza, con l’avvertenza che, se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, si provvederà ai sensi dell’art. 35 c.p.a. ».
All’esito delle notifiche del ricorso effettuate dal ricorrente a seguito di tale Ordinanza n. 1413 del 2025, si sono costituiti i Comuni di Sorrento, Saviano, e Portici con distinti atti di costituzione.
Con distinti atti difensivi si sono costituiti altresì i Comuni di Nola, Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco, Meta, Piano di Sorrento, e S. Antonio Abate, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Non si sono costituiti, dopo la notifica del ricorso effettuata a seguito della citata Ordinanza n. 1413 del 2025, i Comuni di Agerola, Anacapri, Boscotrecase, Boscoreale, Camposano, Capri, Carborara di Nola, Casamarciano, Casola di Napoli, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Ercolano, Gragnano, Lettere, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Lubrense, Ottaviano, Palma Campania, Pimonte, Poggiomarino, Pollenatrocchia, Pompei, Roccaraionola, San Gennaro al Vesuvio, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant’Agnello, Sant’Anastasia, Santa Maria la Carità, Scisciano, Somma Vesuviana, Stiano, Terzigno, Trecase, Tufino, Vico Equense, Visciano, e Volla.
Non si è costituita la Regione Campania.
E.D.A NA 3 - Ente d’Ambito Napoli 3 ha altresì eccepito l’improcedibilità del ricorso, ritenendo non correttamente adempiuto l’ordine di integrazione del contraddittorio, per nullità di alcune notifiche.
Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. E.D.A NA 3 - Ente d’Ambito Napoli 3 ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, ritenendo non correttamente adempiuto l’ordine di integrazione del contraddittorio, per nullità di alcune notifiche. Le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate agli indirizzi p.e.c. di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012, e non agli indirizzi ricavati dal registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge n. 2 del 2009, il quale non è più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi p.e.c. ai fini della notifica degli atti giudiziari.
L’Ente d’Ambito ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto la materia oggetto del ricorso non rientra nelle attribuzioni dei Comuni né secondo la normativa previgente, che affidava queste competenze alla Città Metropolitana, né secondo la normativa vigente, che le affida agli EE.DD.AA.
L’Ente d’Ambito ha eccepito l’inammissibilità anche della contestazione del modello gestionale, cioè la gara, che era già stata operato con la Delibera n. 9 del 2020 del CdA di EDA, pubblicata sul sito istituzionale e mai impugnata, soltanto confermata dalla Delibera n. 8/2023 con atto meramente confermativo.
L’Ente d’Ambito ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso la delibera assunta dall’Assemblea dei Sindaci il 12.12.2023, che è atto presupposto rispetto alla Delibera 8/2023, avverso la quale non sarebbe stata dedotta alcuna specifica censura.
Analoghe eccezioni di inammissibilità sono state formulate anche da alcuni Comuni costituiti, come il Comune di Torre del Greco.
Il Collegio ritiene di prescindere da tali eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità, in quanto nel merito il ricorso è infondato.
3. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della Delibera n. 8 del 29/12/2023, denunziando la contraddittorietà con la precedente delibera n. 9/2020, in quanto in assenza di nuova istruttoria è stata riconfigurata la definizione dei cinque SAD con diversa associazione per il Comune di Torre Annunziata, con un nuovo SAD2 composto da Castellammare di Stabia, Vico Equense e Torre Annunziata. Secondo il Comune, la configurazione dei SAD non può essere modificata se non previa adozione di nuovo Piano d’Ambito che sulla base di nuovi studi, ricerche, dati, motivi ragionevolmente la necessità di un nuovo assetto anche nell’associazione dei Comuni nei SAD.
Il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina rilevante in materia:
- l’art. 29, c. 1, lett. a), della l.r. Campania n. 14/2016, prevede che il Consiglio d’Ambito “ a) adotta, sentita l’Assemblea dei Sindaci, il Piano d'ambito, in conformità alle direttive programmatorie del Piano regionale di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 ”, e il successivo art. 34 c. 1 prevede che il Piano d'ambito territoriale “ costituisce, in attuazione del PRGRU, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ”;
- l’art. 34, c. 1 bis della l.r. Campania n. 14/2016, prevede che “ Per l'approvazione del Piano d'ambito territoriale e per le sue modifiche sostanziali, nel rispetto degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si applica la procedura di valutazione
ambientale strategica, limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente introdotti dal piano, rispetto a quanto già previsto dal PRGRU quale piano sovraordinato ”;
- il successivo comma 2 dell’art. 34 citato stabilisce che “ Il Piano d’Ambito, di durata decennale salvo diversa determinazione dell’EdA, prevede: (…) “c) l’eventuale articolazione dell’ATO in SAD, anche con riferimento a singoli segmenti funzionali del ciclo ”;
- l’art. 7 l.r. 14/2016 prevede che il Sub Ambito Distrettuale (SAD) rappresenta “ la dimensione territoriale, interna all’ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l’organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale ”;
- l’art. 24, comma 1, della L.R. 14/2016 stabilisce che, “ Al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 200, commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. ”, mentre il successivo comma 2 prevede che “ L’articolazione dell’ATO in Sub Ambiti Distrettuali è deliberata dall’Ente d’Ambito, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni generali del PRGRU e sentita la Regione ”;
- l’art. 24 c. 3 della LR 14/2016 stabilisce che “ I Comuni compresi nell’ATO, o parte di essi, possono avanzare all’EDA proposte motivate di delimitazione di SAD per l’ottimizzazione del ciclo o di segmenti dello stesso nel rispetto delle indicazioni stabilite nel PRGRU; se l’EdA ritiene di non poter autorizzare il SAD è tenuta a fornire le opportune motivazioni tecniche e oggettive a supporto di tale diniego ”;
- l’art. 3 della L.R.C. 07.08.2023 n. 19 ha innovato la L.R.C. n. 14/2016 introducendo l’art. 26 bis che, al primo comma ha fatto obbligo agli Enti d’Ambito di individuare entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della norma sul BURC, e, quindi, entro il 05.11.2023, la “ forma di gestione dei servizi ” con riferimento al bacino dell’ATO o di ciascun SAD, anche per singoli segmenti del Ciclo dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 202 L. 152/06 e dell’art. 14 D.vo 201/2022.
Orbene, la descritta normativa stabilisce in modo esplicito che l’ATO ha la competenza di organizzare al proprio interno i SAD, anche secondo un principio di sussidiarietà.
Dall’analisi delle disposizioni citate si può quindi dedurre che il Piano d’Ambito, che viene approvato dal Consiglio d’Ambito previo parere dell’Assemblea dei Sindaci, si limita a prevedere la possibilità di suddividere l’ATO in SAD, senza però definirne la struttura interna, che rappresenta un’ulteriore suddivisione; dalla normativa esaminata emerge inoltre che la revisione del Piano non necessita di una procedura complessa, salvo che si tratti di modifiche sostanziali con rilevanti effetti sull’ambiente, nel qual caso è richiesta la procedura di VAS.
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non esiste una corrispondenza rigida tra il Piano d’Ambito e la configurazione interna dei SAD; ne consegue che il Consiglio dell’Ente d’Ambito può legittimamente ridefinire l’organizzazione interna dei singoli SAD, in base alle esigenze che emergono nel confronto con i Comuni, senza dover procedere all’adozione di un nuovo Piano d’Ambito.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che non esiste alcuna norma che impedisca di modificare la delimitazione territoriale dei SAD, all’interno dei quali i Comuni possono disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione associata dei servizi a livello distrettuale tramite convenzioni e nel rispetto del TUEL, anche durante il periodo di validità del Piano. Allo stesso modo, non è previsto alcun procedimento speciale o “rafforzato” per tali modifiche. Anzi, l’art. 24, comma 3, della LR 14/2016 stabilisce espressamente che, durante la vigenza del Piano, l’Ente d’Ambito deve esaminare le proposte dei Comuni relative alla definizione dei SAD finalizzate a migliorare il ciclo dei rifiuti o sue parti, purché conformi alle indicazioni del PRGRU, e se l’Ente d’Ambito ritiene di non poter approvare la proposta, è tenuto a motivare il diniego con ragioni tecniche e oggettive. Quindi la configurazione di un Sub Ambito Distrettuale può essere modificata non solo su iniziativa dell’Ente d’Ambito, ma anche su richiesta motivata dei Comuni, poiché il SAD rappresenta la dimensione territoriale interna all’ATO, definita secondo i criteri del PRGRU, utile a garantire una gestione più efficiente del ciclo dei rifiuti (cfr. art. 7 L.R. 14/2016 e art. 24, comma 3). E questo vale ancor più nel caso in cui, come nella situazione in esame, una normativa sopravvenuta (art. 26- bis della citata legge regionale) richiede che i Comuni appartenenti al SAD che intendano gestire autonomamente i servizi debbano approvare all’unanimità la convenzione e adempiere puntualmente agli obblighi di legge a loro carico. Nel caso in esame, infatti, le richieste di istituire nuovi SAD, poi approvate dall’Ente d’Ambito, sono state presentate in applicazione del citato art. 26 bis .
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il confronto con tutti i Comuni è stato costante e adeguato, garantendo quindi il pieno rispetto degli obblighi di consultazione e partecipazione.
Insomma, nel caso in esame, la decisione di modificare la struttura dei SAD è fondata su un’istruttoria adeguata svolta dall’Ente d’Ambito, come risulta chiaramente dalla Deliberazione n. 8/2023, nella quale sono illustrate le motivazioni specifiche della scelta di riorganizzare i SAD.
Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.
4. Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Torre Annunziata ha lamentato l’illegittimità della Delibera del CdA n. 8/2023 nella parte in cui ha individuato nella gara di appalto mediante creazione di una Società mista il modello di gestione della raccolta dei rifiuti, non avendo l’Ente d’Ambito, in tesi, dimostrato la ragionevolezza economica della scelta compiuta e non avendo compiuto una adeguata istruttoria.
Con il terzo motivo, analoghe doglianze sono espresse con riferimento alla procedura di affidamento a terzi mediante appalto per il servizio di spazzamento quale modello di gestione.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto intimamente connessi.
Il Collegio ritiene che le doglianze siano infondate, in quanto non emerge alcun difetto di istruttoria nella decisione dell’ATO Napoli 3 riguardo al modello di gestione da adottare.
L’Ente d’Ambito Napoli 3 aveva inizialmente optato per un sistema di gestione dei rifiuti indifferenziati in modalità “in house”, acquisendo, assieme ad altri Enti d’Ambito della Provincia di Napoli, quote della società SAPNA S.p.A. Tale scelta, che escludeva l’affidamento a soggetti esterni, è stata però valutata negativamente sia dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania.
Alla luce di tali rilievi, i tre Enti d’Ambito provinciali hanno ritenuto opportuno revocare gli atti precedentemente adottati e orientarsi verso la scelta di una società a capitale misto (quindi con la presenza di un socio privato selezionato tramite procedura pubblica), sulla base di un’istruttoria specificamente dedicata. Nella Delibera n. 1/2024 dell’Assemblea dei Sindaci di EDA Napoli 3 è evidenziato che l’individuazione di un partner privato dotato di adeguate competenze avrebbe consentito di migliorare la qualità e l’efficienza del servizio di smaltimento.
La scelta del modello della società mista consente una maggiore apertura alla concorrenza rispetto al modello della società in house ; inoltre la partecipazione dei Comuni nella compagine societaria permette di mantenere sotto controllo i costi di gestione e la determinazione della tariffa, con un probabile contenimento dell’indebitamento pubblico. Tali considerazioni emergono anche dall’istruttoria svolta dall’Ente d’Ambito.
Viceversa né in sede procedimentale, né nei motivi di ricorso, il Comune di Torre Annunziata ha illustrato in modo specifico e argomentato le ragioni per le quali il modello in house sarebbe stato preferibile rispetto a quello della società mista, specie considerando che il modello in house costituisce un’eccezione rispetto all’affidamento tramite gara pubblica (anche la gara ad oggetto il socio nella società mista), e può essere scelto soltanto previa adeguata motivazione, trattandosi di una modalità residuale, ammissibile solo in presenza di un “dimostrato fallimento del mercato” (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102).
Quindi il secondo e il terzo motivo sono infondati.
5. Il ricorso è pertanto respinto.
6. In ragione della complessità e controvertibilità delle questioni scrutinate in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI MO, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di NZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di NZ | VI MO |
IL SEGRETARIO