TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1334/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1334/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/9/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa, Via Pasquale Salibra n. 113, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia
n. 136/A, presso lo studio dell'avv. Vasile Santo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
Santa Panagia n. 136/A, presso lo studio dell'avv. Vasile Santo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
7/9/2006 (Anno 2006, Parte 2, Serie A, n. 306).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 7/9/2006;
-che dalla loro unione non è stata generata prole;
pagina1 di 3 -di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 183/2015 dell'1/4/2015
(v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 13/5/2025, il Presidente fissava udienza del 29/9/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“I ricorrenti danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali ancor prima della separazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese, chiedendo, pertanto, che vengano mantenute le medesime condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale n. 183/2015 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 02/04/2015, e quindi nessun assegno di mantenimento, ovvero divorzile, né altro tipo di emolumento, viene chiesto a carico di ciascun coniuge, pertanto, si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni da loro concordate, che per l'effetto accettano e confermano con la sottoscrizione del presente accordo.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
pagina2 di 3 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Siracusa, il giorno 7/9/2006 (Anno 2006, Parte 2, Serie A, n. 306), in conformità alle Pt_2
condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 03/10/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1334/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/9/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa, Via Pasquale Salibra n. 113, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia
n. 136/A, presso lo studio dell'avv. Vasile Santo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
Santa Panagia n. 136/A, presso lo studio dell'avv. Vasile Santo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
7/9/2006 (Anno 2006, Parte 2, Serie A, n. 306).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 7/9/2006;
-che dalla loro unione non è stata generata prole;
pagina1 di 3 -di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 183/2015 dell'1/4/2015
(v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 13/5/2025, il Presidente fissava udienza del 29/9/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“I ricorrenti danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali ancor prima della separazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese, chiedendo, pertanto, che vengano mantenute le medesime condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale n. 183/2015 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 02/04/2015, e quindi nessun assegno di mantenimento, ovvero divorzile, né altro tipo di emolumento, viene chiesto a carico di ciascun coniuge, pertanto, si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni da loro concordate, che per l'effetto accettano e confermano con la sottoscrizione del presente accordo.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
pagina2 di 3 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Siracusa, il giorno 7/9/2006 (Anno 2006, Parte 2, Serie A, n. 306), in conformità alle Pt_2
condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 03/10/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3